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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 28/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28/2025 V.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ivana Bonaiuto, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.05.1984, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ivana Bonaiuto, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 3.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 11.9.2018.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.9.2018 in Comune di Pachino;
- che dall'unione non nascevano figli;
- di essersi separati con sentenza n. 910/2024 emessa da questo Tribunale in data 15.4.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori condizioni.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Pachino
l'11.9.2018 (Anno 2018 – n. 31– Parte I).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 11.9.2018 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno
2018 (Anno 2018 – n. 31 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28/2025 V.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”; posta in decisione con provvedimento del 20.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ivana Bonaiuto, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.05.1984, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ivana Bonaiuto, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 3.1.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 11.9.2018.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.9.2018 in Comune di Pachino;
- che dall'unione non nascevano figli;
- di essersi separati con sentenza n. 910/2024 emessa da questo Tribunale in data 15.4.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori condizioni.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in Pachino
l'11.9.2018 (Anno 2018 – n. 31– Parte I).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 11.9.2018 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno
2018 (Anno 2018 – n. 31 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3