TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3919/2021 avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
e (avv. Carmine Mariano Izzo, giusta Parte_1 Controparte_1
procura in atti) parte attrice
E
e (avv.ti Carlo De Lellis e Controparte_2 Controparte_3
Loredana Di Fusco, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., come modificati ex L.69/2009)
1. Le parti non hanno allegato i titoli di acquisto della proprietà, in capo de cuius, del bene immobile di cui hanno chiesto la divisione, fatto costitutivo della pretesa azionata, nonostante la questione sia stata loro sottoposta e siano state sollecitate a provvedere a tale adempimento con ordinanza del 2/10/2024. Di tale bene, infatti, non è stato prodotto il titolo di acquisto, né tanto meno la visura ipocatastale, atto e documento rilevanti sia ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda, sia ai fini della verifica della corretta integrazione del contraddittorio. Sul punto, “nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al “de cuius”, ma, anche in caso di contestazioni dei coeredi, non grava
p. 1/3 sull'attore l'onere di fornire la prova rigorosa richiesta nel caso dell'azione di rivendica, giustificandosi un maggior rigore solo nel caso in cui sia necessario procedere alla divisione mediante vendita a terzi;
qualora la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa o desumibile a livello indiziario, è ammissibile una produzione documentale, inerente alla proprietà comune, operata in corso di causa o
acquisita dal consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che non si tratta della prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cassazione, Sez. VI, nr. 40041/2021).
Nella fattispecie tale onere probatorio non è stato adempiuto dalle parti, atteso che alcuna di esse ha fornito prova dell'effettiva appartenenza dei beni alla de cuius, né documentazione in tal senso è stata rinvenuta dal C.T.U. Invero, successivamente allo spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali parte attrice ha depositato quello che sembrerebbe un estratto di un registro catastale dal contenuto del quale risulta l'acquisto per usucapione di un bene immobile da parte di , bene immobile che non coincide con numero Parte_2
particellare con quello oggetto della domanda di divisione. Né parte attrice ha documentato eventuali modifiche dei dati catastali intervenute negli anni. Il documento prodotto, pertanto, non soddisfa i requisiti per poter assurgere a prova del titolo di provenienza del bene.
2. Il giudicante, poi, ritiene di non condividere il recente orientamento espresso in materia dalla corte di legittimità che dà valore al principio di non contestazione, atteso che il giudizio di divisione ereditaria è nell'interesse di tutti i coeredi, i quali hanno tutti l'onere di provare la titolarità dei beni in capo al de cuius ed hanno tutti interesse all'attenuazione di tale onere e a vedere accrescere la consistenza dei beni facenti parte della massa ereditaria. Per cui, ove si desse rilievo al principio di non contestazione ai fini della prova della titolarità dei beni in capo al de cuius, si rischierebbe di avallare condotte processuale interessate e finalizzate ad un uso distorto dello strumento processuale, con ingiusta attenuazione dell'onere di provare i fatti costituiti della domanda, il tutto magari in pregiudizio di terzi ignari della pendenza di una vicenda giudiziaria che li riguarda direttamente o indirettamente in quanto titolari di diritti reali sui beni indicati come facenti parte della massa ereditaria.
3. Per quanto innanzi, la domanda di divisione è infondata, così come la domanda di rendiconto, che pure si fonda sull'assunto, non dimostrato, della titolarità del bene in capo al de cuius. Con riferimento a tale domanda, proposta in via riconvenzionale, si rileva altresì che le spese asseritamente sostenute dai convenuti non sono neppure sufficientemente documentate,
p. 2/3 risolvendosi la documentazione prodotta in tal senso in “riepiloghi” di provenienza unilaterale, ricevute/fatture intestate alla de cuius, copia di due assegni a firma di Controparte_2
emessi il 14/5/2002, dunque, ben prima del decesso di il 21/4/2011.
[...] Parte_2
4. Tutto ciò premesso, è rigettata ogni domanda proposta dalle parti.
5. Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta ogni domanda proposta dalle parti;
- compensa tre le parti le spese di lite.
Benevento, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3919/2021 avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
e (avv. Carmine Mariano Izzo, giusta Parte_1 Controparte_1
procura in atti) parte attrice
E
e (avv.ti Carlo De Lellis e Controparte_2 Controparte_3
Loredana Di Fusco, giusta procura in atti) parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., come modificati ex L.69/2009)
1. Le parti non hanno allegato i titoli di acquisto della proprietà, in capo de cuius, del bene immobile di cui hanno chiesto la divisione, fatto costitutivo della pretesa azionata, nonostante la questione sia stata loro sottoposta e siano state sollecitate a provvedere a tale adempimento con ordinanza del 2/10/2024. Di tale bene, infatti, non è stato prodotto il titolo di acquisto, né tanto meno la visura ipocatastale, atto e documento rilevanti sia ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda, sia ai fini della verifica della corretta integrazione del contraddittorio. Sul punto, “nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al “de cuius”, ma, anche in caso di contestazioni dei coeredi, non grava
p. 1/3 sull'attore l'onere di fornire la prova rigorosa richiesta nel caso dell'azione di rivendica, giustificandosi un maggior rigore solo nel caso in cui sia necessario procedere alla divisione mediante vendita a terzi;
qualora la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa o desumibile a livello indiziario, è ammissibile una produzione documentale, inerente alla proprietà comune, operata in corso di causa o
acquisita dal consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che non si tratta della prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cassazione, Sez. VI, nr. 40041/2021).
Nella fattispecie tale onere probatorio non è stato adempiuto dalle parti, atteso che alcuna di esse ha fornito prova dell'effettiva appartenenza dei beni alla de cuius, né documentazione in tal senso è stata rinvenuta dal C.T.U. Invero, successivamente allo spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali parte attrice ha depositato quello che sembrerebbe un estratto di un registro catastale dal contenuto del quale risulta l'acquisto per usucapione di un bene immobile da parte di , bene immobile che non coincide con numero Parte_2
particellare con quello oggetto della domanda di divisione. Né parte attrice ha documentato eventuali modifiche dei dati catastali intervenute negli anni. Il documento prodotto, pertanto, non soddisfa i requisiti per poter assurgere a prova del titolo di provenienza del bene.
2. Il giudicante, poi, ritiene di non condividere il recente orientamento espresso in materia dalla corte di legittimità che dà valore al principio di non contestazione, atteso che il giudizio di divisione ereditaria è nell'interesse di tutti i coeredi, i quali hanno tutti l'onere di provare la titolarità dei beni in capo al de cuius ed hanno tutti interesse all'attenuazione di tale onere e a vedere accrescere la consistenza dei beni facenti parte della massa ereditaria. Per cui, ove si desse rilievo al principio di non contestazione ai fini della prova della titolarità dei beni in capo al de cuius, si rischierebbe di avallare condotte processuale interessate e finalizzate ad un uso distorto dello strumento processuale, con ingiusta attenuazione dell'onere di provare i fatti costituiti della domanda, il tutto magari in pregiudizio di terzi ignari della pendenza di una vicenda giudiziaria che li riguarda direttamente o indirettamente in quanto titolari di diritti reali sui beni indicati come facenti parte della massa ereditaria.
3. Per quanto innanzi, la domanda di divisione è infondata, così come la domanda di rendiconto, che pure si fonda sull'assunto, non dimostrato, della titolarità del bene in capo al de cuius. Con riferimento a tale domanda, proposta in via riconvenzionale, si rileva altresì che le spese asseritamente sostenute dai convenuti non sono neppure sufficientemente documentate,
p. 2/3 risolvendosi la documentazione prodotta in tal senso in “riepiloghi” di provenienza unilaterale, ricevute/fatture intestate alla de cuius, copia di due assegni a firma di Controparte_2
emessi il 14/5/2002, dunque, ben prima del decesso di il 21/4/2011.
[...] Parte_2
4. Tutto ciò premesso, è rigettata ogni domanda proposta dalle parti.
5. Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta ogni domanda proposta dalle parti;
- compensa tre le parti le spese di lite.
Benevento, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3