Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Signore, Simonetta Cerri, Giuseppe La Marra, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Avv. Manciocchi in Latina, via Oberdan, 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stata rigettata la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell''equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. DO AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
considerato che il provvedimento di diniego si fonda sulla seguente motivazione:
CONSIDERATO: - che l'infermità: " -OMISSIS- con
limitazione funzionale" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI
SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti -OMISSIS-, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio;
- che l'infermità: " -OMISSIS-" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con -OMISSIS-, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante;
Che gli atti versati in giudizio – non contestati dall’Amministrazione - provano che il ricorrente, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio dal 1973 al 2012 su tutto il territorio nazionale subendo ben 15 trasferimenti e svolgendo funzioni di comando territoriale in ambienti operativi caratterizzati da elevato tasso criminale e/o da condizioni ambientali ed operative estremamente sfavorevoli alla salute.
Di ciò forniscono prova tutti i “rapporti informativi” dei Reparti dei Carabinieri presso cui il ricorrente ha prestato servizio.
Sono stati versati al giudizio con le note di deposito prodotte in data -OMISSIS-.
Essi confermano il “curriculum di servizio” del ricorrente prodotto in allegato n. 15 del suddetto deposito del 2016;
che dai rapporti informativi si apprende una costante sovraesposizione del ricorrente a -OMISSIS- aggravato da turnazioni costanti e numerosissime ore di lavoro straordinario per carenze organiche di personale in ambienti operativi avversi e disagevoli, il tutto eccedente l’ordinario coefficiente di stress tipico delle mansioni dell’ambito militare.
Tanto è vero che - già dal 1987 - il Reparto dei Carabinieri presso cui prestava servizio esprimeva parere favorevole con la seguente motivazione: “si ritiene che i servizi in genere prestati dall’interessato abbiano determinato o, quanto meno, favorito l’insorgere dell’infermità, per la quale chiede il riconoscimento come dipendente da causa di servizio”. Tali argomentazioni sono, infatti, confutate da quanto riferito negli atti informativi dell’Arma dai quali emerge che lo svolgimento delle mansioni hanno (almeno) contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere delle infermità accertate e che esiste un legame (almeno) concausale delle infermità con i fatti di servizio (essi appaiono oggettivamente connotati da un profilo di eccezionalità rispetto a un ordinario coefficiente di stress lavorativo militare);
che dunque, i rapporti informativi dell’Arma dei Carabinieri assurgono a prova documentale dell’esistenza dei presupposti – di fatto e di diritto – della fondatezza della domanda del ricorrente.
E, laddove l’attività di servizio (dettagliatamente descritta dai suddetti rapporti informativi) non avesse assunto quei connotati di eccezionalità e sovrastanti rispetto a ogni altro eventuale antecedente causale, l’Arma dei Carabinieri non avrebbe affermato che detta attività abbia “determinato o, quanto meno, favorito l’insorgere dell’infermità, per la quale chiede il riconoscimento come dipendente da causa di servizio”;
che i fatti di servizio e il conseguente parere favorevole espresso dall’Arma dei Carabinieri (sopra riportato) non risultano contestati né dal parere espresso dal Comitato di Verifica né dal successivo Decreto del Ministero della Difesa (atti impugnati).
Il Comitato di Verifica motiva il proprio parere negativo con diciture stereotipate e prive del minimo riferimento al caso concreto.
Il suo parere negativo si risolve – all’evidenza - in una mera formula di stile, indifferentemente utilizzabile per qualsiasi situazione, laddove invece il riferimento specifico ai fatti di servizio come descritti dai rapporti informativi avrebbe dovuto indurre a un ben diverso approfondimento istruttorio e valutativo che non risulta invece avvenuto.
Nella relazione prodotta dall’Amministrazione viene asserito che il Comitato di Verifica sarebbe stato “posto in grado di verificare con cognizione di causa ogni aspetto del servizio prestato dal militare in questione” per cui – afferma la relazione – l’organo tecnico avrebbe analizzato anche “tutti gli ulteriori elementi di valutazione indicati dal ricorrente”;
che tale affermazione non trova alcuna conferma nei provvedimenti impugnati né negli atti depositati dall’Amministrazione.
Che il ricorso deve dunque essere accolto, sia per il difetto di istruttoria – mancato esame della documentazione derivante dall’Amministrazione di appartenenza-, sia per violazione dell’art.10 bis della legge n.241/90, avendo il ricorrente dimostrato quale sarebbe stato l’apporto procedimentale- da valutarsi, ma non tale da escludersi ex ante- che avrebbe potuto apportare all’istruttoria stessa: in subiecta materia, posto che l’applicabilità dell’art.21 octies l.241/90 all’art.10 bis ha subito un notevole ridimensionamento alla luce della novella di riforma della disposizione, oggi- ma già prima (cfr. Tar Veneto, n.747/2013)- ben può dirsi che il procedimento a iniziativa di parte si può concludere solo con il preavviso di diniego o con l’accoglimento dell’istanza, ma non con il diniego espresso.
Difatti la riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio passa solo e necessariamente per la dimostrazione di una prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria, e spetta al ricorrente dimostrare tale eccezionalità ma compete all’amministrazione- e al Comitato- confutare tale assunto e tesi, il che dunque non può tradursi sic et simpliciter in un richiamo a formule stereotipate – certo che l-OMISSIS-, ma la prestazione lavorativa del ricorrente potrebbe in tesi costituire concausa alla luce delle circostanze ricordate, così come patologie derivanti da -OMISSIS-ben possono essere dovute a fattori congeniti, ma laddove il ricorrente provi, per esempio, di aver subito aggressioni o incidenti in servizio con gravi conseguenze fisiche è onere del Comitato escludere comunque la rilevanza di detti eventi.
In definitiva il ricorso va accolto, con annullamento del diniego impugnato, mentre le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il diniego in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.