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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 1866 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALAGUTI MONICA
APPELLANTE contro
C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 C.F._2
P. IVA , difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. CP_2 P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Finale Emilia (MO), n. 37/2024, pubblicata il 03/10/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti in causa sono proprietarie di terreni confinanti siti in Finale Emilia (MO).
2. ha adìto il l G.d.P. di Finale Emilia domandando: “accertato e dichiarato che gli Controparte_1 alberi del convenuto, meglio descritti in premessa, si trovano a distanza non regolamentare dal confine tra le proprietà delle parti, e che in particolare i rami eccedono la linea di confine ed
1 invadono il terreno dell'attore, condannare il Sig. alla rimozione di tutte le altre piante che Pt_1 risulteranno non rispettare le distanze dal confine.
Condannare in ogni caso il convenuto alla recisione ed all'eliminazione di tutti i rami protesi e delle eventuali radici addentrate sul fondo dell'attore.
Condannare infine il convenuto al risarcimento di tutti i danni provocati che saranno quantificati in corso di causa o liquidati in via equitativa dal Giudice.”.
3. si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia, ritenendo Parte_1 competente il Tribunale di Modena a decidere la causa, e domandando in via riconvenzionale subordinata l'accertamento dell'intervenuta usucapione a mantenere gli alberi in sede, con conseguente rigetto delle pretese avversarie.
4. Il G.d.P. di Finale Emilia, con sentenza non definitiva n. 68/2022, depositata il 10/11/2022, ha dichiarato l'incompetenza per materia sulla sola domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto – su cui, peraltro, le stesse parti si sono previamente dichiarate concordi – e ha assegnato a termine di giorni 60 per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente. Parte_1
Non risulta che l'odierno appellante vi abbia provveduto.
5. Con sentenza definitiva n. 37/2024, depositata il 03/10/2024, oggetto della presente impugnazione, il G.d.P. di Finale Emilia ha quindi condannato Parte_1
- “a rimuovere, a sua cura e spese, gli alberi collocati sul confine del terreno di sua proprietà sito nel Comune di Finale Emilia Via Ronchi Vecchi e quello di proprietà della Società ; CP_2
- al pagamento, a favore di della metà delle spese processuali. Controparte_1
6. ha appellato la decisione di cui al punto che precede chiedendo, in sua riforma: Parte_1
“1) accogliere l'eccezione di incompetenza per materia in favore dell'intestato Tribunale competente territorialmente e per materia;
2) accertare l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi di cui si chiede la rimozione.
3) respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto”.
7. si è costituito domandando respingersi l'impugnazione avversaria, giacché Controparte_1 manifestamente infondata e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, la condanna della controparte alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
8. All'udienza del 18/09/2025, i Difensori delle parti, discussa oralmente la causa, hanno rinunciato alla concessione di termini per ulteriori memorie e domandato la decisione immediata della causa, il che ora avviene.
§
A) Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, n. 1) c.p.c., il G.d.P. è competente a pronunciare la statuizione di condanna riportata al punto n. 5 della narrativa che precede, accogliendo corrispondente domanda
2 di trascritta al punto n. 2, che ha appunto chiesto la rimozione di tutte le piante poste Controparte_1 sul terreno avversario a distanza non regolare dal confine. Trattasi, infatti, di pretesa da inquadrare nell'ambito degli articoli 892 e 894 c.c., norma, quest'ultima, che non a caso utilizza il termine
“estirpare”.
Non viene invece in considerazione l'art. 896 c.c., come sostenuto dall'appellante, che concerne la differente pretesa di ottenere il taglio di rami e radici degli alberi del vicino che si addentrino sul proprio fondo. Una simile domanda, per la cui decisione il G.d.P. non sarebbe stato competente, essendolo il Tribunale, è stata in effetti avanzata dal (come si può leggere nelle sue CP_1 conclusioni trascritte al punto n. 2), ma, per quanto qui più rileva, non è stata oggetto di decisione da parte della sentenza appellata che, come visto, ha correttamente solo accolto la domanda principale, per cui era competente, di “estirpare” le piante in questione (con conseguente sostanziale assorbimento di ogni questione ricadente nell'ambito applicativo dell'art. 896 c.p.c.).
Non ha fondamento, dunque, il primo motivo di appello.
B) Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è poi inammissibile la richiesta di esaminare nella presente sede di gravame la domanda riconvenzionale di usucapione non autonomamente coltivata dal entro Pt_1 il termine perentorio concessigli dal G.d.P. con la sentenza n. 68/2022 del 10/11/2022.
C) A pagina 3 dell'atto di appello si legge infine: “E' stato dimostrato che la è un albero Pt_2 di cui è vietato l'abbattimento in quanto vi è un espresso richiamo in atti al Regolamento del verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio Comunale di Finale Emilia con delibera n. 19 del
11.03.2009 il quale prevede che “le piante aventi circonferenza di tronco superiore a 79 cm, misurata ad un'altezza di 100 cm dal suolo ex art. 2 comma 1 lettera D siano oggetto di tutela e protezione.”
Fonte di tutela completamente ignorata dal Giudice di prime cure.
Conseguentemente oggetto di impugnazione sarà anche il dispositivo della sentenza” (segue la trascrizione del dispositivo).
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, primo comma, numeri 1 e 2 c.p.c. – e, invero, ancor prima incomprensibile – non curandosi l'atto di appello nemmeno di riportare per sommi capi quale sarebbe la “tutela e protezione” offerta dall'asserito regolamento (oltre tutto non presente negli atti processuali) ad alberi con simile circonferenza di tronco, nel cui novero, per inciso, non vi è prova di sorta possano essere inclusi quelli su cui qui si controverte.
D) Del pari priva di fondamento la richiesta dell'appellato, contenuta alle pagine 7-8 del suo atto di costituzione, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il a Pt_1 rifondergli solo la metà delle spese di lite, giacché i danni da egli lamentati “sono stati riconosciuti esistenti nell'an … mentre per il quantum è stata chiesta una liquidazione equitativa. Il primo Giudice
3 avrebbe potuto indicare una somma quantificata liberamente a ristoro dei danni che ha riconosciuto esistenti. Si ritiene pertanto che la compensazione al 50% delle spese legali sia stata ingiusta.”.
Sennonché, tutto all'opposto, la sentenza impugnata afferma “Dal canto suo, l'attore non
[sottolineatura di chi scrive, giacché la negazione non è menzionata dall'appellato incidentale] ha invece dimostrato di avere subito un danno dalla alberatura posta sul confine e meglio descritta nelle fotografie prodotte in giudizio.”.
Il rigetto della domanda risarcitoria, dunque, è da ascrivere a difetto di prova della sussistenza del danno lamentato, aspetto ora non censurato dal il cui appello incidentale sulle sole spese di CP_1 lite si palesa quindi privo di fondamento.
E) La sentenza di primo grado, in conclusione, merita integrale conferma.
Per il principio di causalità, a fronte del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, viene condannato a rifondere a ½ delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, compensandosi tra le parti il restante ½ . Le stesse, ai sensi del d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, vengono quantificate in euro 1.050,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di secondo grado, di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (tale attribuitogli dall'appellante), ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
L'appellante pagherà pertanto all'appellato a tale titolo euro 525,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge l'appello principale proposto da Parte_1
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- conferma nella loro interezza le statuizioni contenute nella sentenza del G.d.P. di Finale Emilia
(MO), n. 37/2024, depositata il 03/10/2024;
- condanna a rifondere a ½ delle spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 appello, liquidate in euro 525,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
- compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 22/09/2025
4 IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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