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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12926/ 2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Donata di Meo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Trani alla Via G. Bovio n.49 in forza di procura a margine del ricorso ricorrente contro
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti conferita, elettivamente domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1 convenuta
OGGETTO: opposizione ad ATP
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ATP del 1 febbraio 2024, la signora ha chiesto che, Parte_1 previa nomina di un consulente d'ufficio, venisse accertato il proprio diritto all'assegno di invalidità, in quanto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e/o in subordine l'accertamento della riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67% con condanna dell' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con CP_1 distrazione.
All'esito della propria indagine tecnica il CTU nominato, dr. ha così Per_1 concluso:
“Rispetto al quesito posto, il quadro menomativo di cui è affetta la ricorrente, secondo quanto previsto dal DM 5/2/1992, non determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 74% e pertanto non vi sono elementi medico-legali per il diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge18/1971”.
Gli esiti della consulenza tecnica sono stati contestati dalla ricorrente che, con l'odierno ricorso, ha domandato il rinnovo della CTU al fine dell'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Si è costituito l' contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata decisa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione la signora critica le conclusioni alle quali è Pt_1 giunto il dr. , reo a suo dire di aver considerato solo la patologia psichiatriche, Per_1 tralasciando le ulteriori problematiche di natura fisica che la affliggono;
inoltre, di non aver applicato, nella quantificazione della percentuale dell'invalidità, la formula di
LT obbligatoria in caso di plurime patologie.
La sola lettura delle ragioni che hanno portato il CTU alle proprie conclusioni rende evidente la totale infondatezza e inconferenza dei rilievi di parte.
Scrive il dr. : Per_1
“Dall'analisi della documentazione agli atti e secondo quanto emerso dalla valutazione medico legale la sig.ra risulta affetto dalle seguenti patologie. Pt_1
• Sindrome depressiva endoreattiva grave con disturbo d'ansia generalizzato e attacchi di panico.
• Esiti di infrazione del corpo della scapola sinistra e frattura dell'omero prossimale sinistro con distacco del trochite, trattate conservativamente.
• Scoliosi lombo-sacrale, descritta “lievissima” alla visita fisiatrica riportata a pag. 39 dell'allegato “certificati medici” del ricorso.
• Sindrome del tunnel carpale bilaterale.
• Coxartrosi bilaterale. • Otite media cronica a sinistra.
Sotto il profilo dell'istituto dell'invalidità civile, dal 22.4.2023 era riconosciuta una percentuale del 60%. Relativamente alla valutazione della riduzione della capacità lavorativa pari al 74% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge18/1971, si precisa quanto segue. Le patologie di cui è affetta la ricorrente, valutate - anche con criterio analogico - secondo i codici e le indicazioni del DM 5/2/1992, non permettono di raggiungere la percentuale del 74%. Questo in quanto sul fronte della patologia psichica, utilizzando la medesima diagnosi formulata dallo psichiatra curante si identifica il codice “2206 Sindrome depressiva endoreattiva grave” per la quale è prevista una percentuale variabile dal 31 al 40%. Non vi sono elementi per attribuire a tale quadro patologico una percentuale maggiore del 40% in quanto non risultano documentati episodi di scompenso psichico o ricoveri ospedalieri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Le altre patologie sopra elencate non raggiungono nemmeno la percentuale minima del 10% per essere valutate oppure determinano basse percentuali di invalidità che - con il calcolo riduzionistico previsto dal Decreto – considerando la coesistenza con la menomazione psichica al 40% - non permettono di raggiungere la percentuale del 74%.
Applicando quindi le formule di valutazione delle infermità plurime previste dal citato Decreto la somma delle menomazioni, relative alle patologie sopra elencate, non permette di raggiunge la percentuale del 74%”.
Quanto sopra riportato dà conto di come, diversamente, da quanto eccepito, il dr.
abbia ben esaminato e ponderato tutte le patologie di cui vi era evidenza nei Per_1 certificati medici offertigli e che, peraltro, il consulente elenca e che sono, esattamente, quelle riportate nel ricorso.
Il fatto che l'esito finale sia nel senso che, pur tenuto conto delle ulteriori patologie, la percentuale di invalidità non è quella auspicata dalla parte non significa che il CTU non abbia valutato l'insieme del quadro delle malattie che affliggono la ricorrente.
Dalla relazione si evince poi che il dr. ha ben fatto applicazione della formula Per_1 richiamata dalla difesa.
Di tanto viene dato conto allorchè il CTU scrive: “Applicando quindi le formule di valutazione delle infermità plurime previste dal citato Decreto la somma delle menomazioni, relative alle patologie sopra elencate, non permette di raggiunge la percentuale del 74%”. Anche in tal caso, tuttavia, l'invalidità riscontrata non raggiunge la percentuale indicata dalla parte. Alla luce di quanto sopra riportato ed illustrato, le eccezioni di parte non appaiono fondate e, quindi, tali da giustificare ulteriori approfondimenti.
Al contrario, la consulenza tecnica risulta completa e scevra da vizi o rilievi di sorta e, come tale, va fatta propria.
Per tutte le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
La natura della controversia fa ritenere equa una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c, il compenso spettante al CTU e liquidato in € 600 oltre accessori deve essere posto a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico dell' il compenso spettante al CTU e liquidato in favore del CP_1 dr. € 600 oltre accessori di legge Per_1
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Donata di Meo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Trani alla Via G. Bovio n.49 in forza di procura a margine del ricorso ricorrente contro
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti conferita, elettivamente domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1 convenuta
OGGETTO: opposizione ad ATP
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ATP del 1 febbraio 2024, la signora ha chiesto che, Parte_1 previa nomina di un consulente d'ufficio, venisse accertato il proprio diritto all'assegno di invalidità, in quanto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e/o in subordine l'accertamento della riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67% con condanna dell' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con CP_1 distrazione.
All'esito della propria indagine tecnica il CTU nominato, dr. ha così Per_1 concluso:
“Rispetto al quesito posto, il quadro menomativo di cui è affetta la ricorrente, secondo quanto previsto dal DM 5/2/1992, non determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 74% e pertanto non vi sono elementi medico-legali per il diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge18/1971”.
Gli esiti della consulenza tecnica sono stati contestati dalla ricorrente che, con l'odierno ricorso, ha domandato il rinnovo della CTU al fine dell'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Si è costituito l' contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata decisa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione la signora critica le conclusioni alle quali è Pt_1 giunto il dr. , reo a suo dire di aver considerato solo la patologia psichiatriche, Per_1 tralasciando le ulteriori problematiche di natura fisica che la affliggono;
inoltre, di non aver applicato, nella quantificazione della percentuale dell'invalidità, la formula di
LT obbligatoria in caso di plurime patologie.
La sola lettura delle ragioni che hanno portato il CTU alle proprie conclusioni rende evidente la totale infondatezza e inconferenza dei rilievi di parte.
Scrive il dr. : Per_1
“Dall'analisi della documentazione agli atti e secondo quanto emerso dalla valutazione medico legale la sig.ra risulta affetto dalle seguenti patologie. Pt_1
• Sindrome depressiva endoreattiva grave con disturbo d'ansia generalizzato e attacchi di panico.
• Esiti di infrazione del corpo della scapola sinistra e frattura dell'omero prossimale sinistro con distacco del trochite, trattate conservativamente.
• Scoliosi lombo-sacrale, descritta “lievissima” alla visita fisiatrica riportata a pag. 39 dell'allegato “certificati medici” del ricorso.
• Sindrome del tunnel carpale bilaterale.
• Coxartrosi bilaterale. • Otite media cronica a sinistra.
Sotto il profilo dell'istituto dell'invalidità civile, dal 22.4.2023 era riconosciuta una percentuale del 60%. Relativamente alla valutazione della riduzione della capacità lavorativa pari al 74% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge18/1971, si precisa quanto segue. Le patologie di cui è affetta la ricorrente, valutate - anche con criterio analogico - secondo i codici e le indicazioni del DM 5/2/1992, non permettono di raggiungere la percentuale del 74%. Questo in quanto sul fronte della patologia psichica, utilizzando la medesima diagnosi formulata dallo psichiatra curante si identifica il codice “2206 Sindrome depressiva endoreattiva grave” per la quale è prevista una percentuale variabile dal 31 al 40%. Non vi sono elementi per attribuire a tale quadro patologico una percentuale maggiore del 40% in quanto non risultano documentati episodi di scompenso psichico o ricoveri ospedalieri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Le altre patologie sopra elencate non raggiungono nemmeno la percentuale minima del 10% per essere valutate oppure determinano basse percentuali di invalidità che - con il calcolo riduzionistico previsto dal Decreto – considerando la coesistenza con la menomazione psichica al 40% - non permettono di raggiungere la percentuale del 74%.
Applicando quindi le formule di valutazione delle infermità plurime previste dal citato Decreto la somma delle menomazioni, relative alle patologie sopra elencate, non permette di raggiunge la percentuale del 74%”.
Quanto sopra riportato dà conto di come, diversamente, da quanto eccepito, il dr.
abbia ben esaminato e ponderato tutte le patologie di cui vi era evidenza nei Per_1 certificati medici offertigli e che, peraltro, il consulente elenca e che sono, esattamente, quelle riportate nel ricorso.
Il fatto che l'esito finale sia nel senso che, pur tenuto conto delle ulteriori patologie, la percentuale di invalidità non è quella auspicata dalla parte non significa che il CTU non abbia valutato l'insieme del quadro delle malattie che affliggono la ricorrente.
Dalla relazione si evince poi che il dr. ha ben fatto applicazione della formula Per_1 richiamata dalla difesa.
Di tanto viene dato conto allorchè il CTU scrive: “Applicando quindi le formule di valutazione delle infermità plurime previste dal citato Decreto la somma delle menomazioni, relative alle patologie sopra elencate, non permette di raggiunge la percentuale del 74%”. Anche in tal caso, tuttavia, l'invalidità riscontrata non raggiunge la percentuale indicata dalla parte. Alla luce di quanto sopra riportato ed illustrato, le eccezioni di parte non appaiono fondate e, quindi, tali da giustificare ulteriori approfondimenti.
Al contrario, la consulenza tecnica risulta completa e scevra da vizi o rilievi di sorta e, come tale, va fatta propria.
Per tutte le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
La natura della controversia fa ritenere equa una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c, il compenso spettante al CTU e liquidato in € 600 oltre accessori deve essere posto a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico dell' il compenso spettante al CTU e liquidato in favore del CP_1 dr. € 600 oltre accessori di legge Per_1
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia