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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. RT AP nella causa civile iscritta al n° 23/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to MARCHESE Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Houel
n. 4 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINA OLLA e DOA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in
Cagliari, Via P. Delitala, 2.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/01/2025, la sig.ra contestando Parte_1 la legittimità del provvedimento con il quale l' ha rigettato la domanda, presentata in CP_1 data 1.4.2022, per il riconoscimento dell'assegno unico universale per i figli a carico con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la CP_1
CP_ illegittimità dell'operato dell' consistito nel diniego dell'AUU, richiesto dalla odierna ricorrente con la domanda prot.n.°INPS.5500.01/04/2022.0257926 (domanda
n.°4305566), e di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale eventualmente adottato, e correlativamente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
1 riconoscimento alla liquidazione nonché all'erogazione dell'AUU richiesto con la domanda prot. .5500.01/04/2022.0257926 (domanda n.°4305566), a decorrere dal Pt_2
09.03.2022 quale data di presentazione della predetta domanda ed alla materiale percezione dei ratei maturati come per legge, oltre ratei eventualmente maturandi in corso di causa, nell'esatto importo ad essa spettante per legge e che ad oggi (dicembre 2024) si quantifica in €15.763,60, nonché ratei correnti maturandi in corso di causa, oltre accessori come per legge, e per l'effetto, - condannare l'ente previdenziale all'immediato riconoscimento, liquidazione nonché corresponsione del suddetto AUU nell'importo spettante per legge alla ricorrente, e che ad oggi (dicembre 2024) si quantifica in
€15.763,60, oltre accessori come per legge, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con salvezza dei diritti. Vinte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore le spese della presente procedura e dei relativi compensi professionali oltre accessori come per legge.”
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'intervenuta decadenza CP_2 annuale, prevista dall'art. 47 comma 3 del DPR 639/70, e l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va ritenuta fondata e assorbente l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Com'è noto, l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 L. n.
438/1992, ha fissato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee, rispettivamente decorrenti: dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti Organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Inoltre, l'istituto della decadenza previsto dal citato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, è stato autenticamente interpretato dall'art. 6 del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103
2 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166) ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 246.
L'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato l'indicato art. 47
D.P.R. n. 639/1970, come già precisato, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria, rispettivamente, in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24, Legge 9 marzo
1989, n. 88.
Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno al riguardo affermato che:
“l'anzidetta disposizione (art. 47 DPR n. 639/1970 e successive modifiche) prevede, come già detto, quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 - commi 5 e 6 - della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2005, n. 8842).
Orbene, alla fattispecie in esame deve applicarsi il termine annuale di decadenza previsto per le prestazioni assistenziali temporanee, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già con riguardo agli assegni per il nucleo familiare che costituiscono l'antecedente storico e normativo dell'assegno unico e universale: “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24
l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n.
384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n, 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto,
3 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell', trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 agosto 2003, n. 12073).
Ciò posto, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, poiché allegata dalla stessa parte ricorrente, che la domanda amministrativa è stata proposta l'1.4.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 2.1.2025.
Poiché, come sopra illustrato, il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere dalla data di esaurimento del procedimento amministrativo, la decadenza annuale risulta senz'altro maturata alla data di deposito del ricorso giudiziario.
Infatti, considerando quale dies a quo la data di presentazione della domanda amministrativa (1.4.2022), il termine ultimo per la valida proposizione del ricorso giudiziario è spirato in data 26.1.2024.
A tale risultato si perviene sommando alla data di presentazione della domanda amministrativa 1.4.2022 il numero complessivo di 300 giorni e computando a partire dalla data così risultante (26.1.2023) il termine annuale di decadenza.
Ne discende, dunque, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza annuale dall'azione giudiziaria.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
Dichiara, altresì, la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Palermo l'11/12/2025.
IL GIUDICE O.
RT AP
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. RT AP nella causa civile iscritta al n° 23/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to MARCHESE Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Houel
n. 4 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINA OLLA e DOA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in
Cagliari, Via P. Delitala, 2.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/01/2025, la sig.ra contestando Parte_1 la legittimità del provvedimento con il quale l' ha rigettato la domanda, presentata in CP_1 data 1.4.2022, per il riconoscimento dell'assegno unico universale per i figli a carico con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la CP_1
CP_ illegittimità dell'operato dell' consistito nel diniego dell'AUU, richiesto dalla odierna ricorrente con la domanda prot.n.°INPS.5500.01/04/2022.0257926 (domanda
n.°4305566), e di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale eventualmente adottato, e correlativamente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
1 riconoscimento alla liquidazione nonché all'erogazione dell'AUU richiesto con la domanda prot. .5500.01/04/2022.0257926 (domanda n.°4305566), a decorrere dal Pt_2
09.03.2022 quale data di presentazione della predetta domanda ed alla materiale percezione dei ratei maturati come per legge, oltre ratei eventualmente maturandi in corso di causa, nell'esatto importo ad essa spettante per legge e che ad oggi (dicembre 2024) si quantifica in €15.763,60, nonché ratei correnti maturandi in corso di causa, oltre accessori come per legge, e per l'effetto, - condannare l'ente previdenziale all'immediato riconoscimento, liquidazione nonché corresponsione del suddetto AUU nell'importo spettante per legge alla ricorrente, e che ad oggi (dicembre 2024) si quantifica in
€15.763,60, oltre accessori come per legge, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con salvezza dei diritti. Vinte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore le spese della presente procedura e dei relativi compensi professionali oltre accessori come per legge.”
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'intervenuta decadenza CP_2 annuale, prevista dall'art. 47 comma 3 del DPR 639/70, e l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va ritenuta fondata e assorbente l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Com'è noto, l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 L. n.
438/1992, ha fissato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee, rispettivamente decorrenti: dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti Organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Inoltre, l'istituto della decadenza previsto dal citato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, è stato autenticamente interpretato dall'art. 6 del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103
2 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166) ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 246.
L'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato l'indicato art. 47
D.P.R. n. 639/1970, come già precisato, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria, rispettivamente, in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24, Legge 9 marzo
1989, n. 88.
Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno al riguardo affermato che:
“l'anzidetta disposizione (art. 47 DPR n. 639/1970 e successive modifiche) prevede, come già detto, quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 - commi 5 e 6 - della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2005, n. 8842).
Orbene, alla fattispecie in esame deve applicarsi il termine annuale di decadenza previsto per le prestazioni assistenziali temporanee, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già con riguardo agli assegni per il nucleo familiare che costituiscono l'antecedente storico e normativo dell'assegno unico e universale: “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24
l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n.
384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n, 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto,
3 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell', trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 agosto 2003, n. 12073).
Ciò posto, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, poiché allegata dalla stessa parte ricorrente, che la domanda amministrativa è stata proposta l'1.4.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 2.1.2025.
Poiché, come sopra illustrato, il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria è iniziato a decorrere dalla data di esaurimento del procedimento amministrativo, la decadenza annuale risulta senz'altro maturata alla data di deposito del ricorso giudiziario.
Infatti, considerando quale dies a quo la data di presentazione della domanda amministrativa (1.4.2022), il termine ultimo per la valida proposizione del ricorso giudiziario è spirato in data 26.1.2024.
A tale risultato si perviene sommando alla data di presentazione della domanda amministrativa 1.4.2022 il numero complessivo di 300 giorni e computando a partire dalla data così risultante (26.1.2023) il termine annuale di decadenza.
Ne discende, dunque, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza annuale dall'azione giudiziaria.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
Dichiara, altresì, la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Palermo l'11/12/2025.
IL GIUDICE O.
RT AP
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