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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2024, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
22692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carla Hubler Presidente
Dott. Angela Arena Giudice
Dott. Giulia D'Alessandro Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22692 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. AVINO ANNA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. REA RAFFAELE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 02.11.2023, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, e di avere avuto con costui due figli minori, , nato Persona_1
a Napoli il 24.04.2012 e , nata a [...] il [...], adiva il Tribunale di Persona_2 Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso dei minori, collocati in via preferenziale presso di lei, e diritto di visita paterno, con obbligo in capo al resistente di corrispondere per il loro mantenimento euro 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 19.03.2024 si costituiva il resistente che, premettendo di essere disoccupato e da poco uscito dal carcere di Poggioreale per aver scontato un fine pena, si associava alla domanda di separazione, con affido condiviso dei minori, loro collocamento presso la madre e suo diritto-dovere di visita, con obbligo a suo carico, in ragione delle precarie sue condizioni economiche, di corrispondere la minore somma di euro 200 mensili per il mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie per costoro.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc le parti comparivano dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di essere addivenute a un accordo ai seguenti termini: separazione con affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre della sua attuale dimora;
diritto di visita paterno nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16, quando non c'è scuola, e sino alle ore 20.30 quando dopo cena il padre li accompagnerà dalla madre, nonché a fine settimana alterne, dal sabato alle ore 11 sino alle domenica alle ore 19; criterio dell'alternanza per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo estivo come indicato in ricorso, attesa l'adesione del;
a titolo di mantenimento per i Per_1 figli, considerato che la percepisce assegno unico per i figli al 100 per cento per euro 380 mensili Pt_1
( e che il ha aderito alla percezione della sua quota da parte della ), che il Per_1 Pt_1 Per_1 attualmente è disoccupato, ed è uscito dal carcere da alcuni mesi, il padre corrisponderà per i figli euro
220 mensili per il mantenimento di entrambi, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
O Org annuale e il 50% delle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo;
spese legali compensate.
Preso atto dell'intervenuta conciliazione il giudice relatore assegnava la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al PM, il quale esprimeva parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato quanto di seguito si riporta: “ 1 separazione con affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre nella sua attuale dimora;
2. diritto di visita paterno nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16, quando non c' è scuola, e sino alle ore 20.30 quando dopo cena li accompagnerà dalla madre, nonché a fine settimana alterne, dal sabato alle ore 11 sino alla domenica alle ore 19; criterio dell'alternanza per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo estivo come indicato in ricorso,
3. a titolo di mantenimento per i figli, considerato che la percepisce assegno unico per i figli Pt_1
al 100% per euro 380,00 mensili ( e che il ha aderito alla percezione della sua quota da Per_1
parte della ), che il attualmente è disoccupato, ed è uscito dal carcere da alcuni Pt_1 Per_1
mesi, ragione per la quale sta cercando lavoro, vivendo presso i genitori pensionati e anziani, il padre corrisponderà per i figli euro 220,00 mensili per il mantenimento di entrambi, da
Org_ corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ex e il 50% delle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo;
4. spese legali compensate.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori che, in ragione dei patti, non è stato ritenuto necessario sentire.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4 , parte I s., , Sez. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/04/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia D'Alessandro Dott. Carla Hubler
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carla Hubler Presidente
Dott. Angela Arena Giudice
Dott. Giulia D'Alessandro Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22692 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. AVINO ANNA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. REA RAFFAELE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 02.11.2023, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, e di avere avuto con costui due figli minori, , nato Persona_1
a Napoli il 24.04.2012 e , nata a [...] il [...], adiva il Tribunale di Persona_2 Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso dei minori, collocati in via preferenziale presso di lei, e diritto di visita paterno, con obbligo in capo al resistente di corrispondere per il loro mantenimento euro 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 19.03.2024 si costituiva il resistente che, premettendo di essere disoccupato e da poco uscito dal carcere di Poggioreale per aver scontato un fine pena, si associava alla domanda di separazione, con affido condiviso dei minori, loro collocamento presso la madre e suo diritto-dovere di visita, con obbligo a suo carico, in ragione delle precarie sue condizioni economiche, di corrispondere la minore somma di euro 200 mensili per il mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie per costoro.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc le parti comparivano dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di essere addivenute a un accordo ai seguenti termini: separazione con affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre della sua attuale dimora;
diritto di visita paterno nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16, quando non c'è scuola, e sino alle ore 20.30 quando dopo cena il padre li accompagnerà dalla madre, nonché a fine settimana alterne, dal sabato alle ore 11 sino alle domenica alle ore 19; criterio dell'alternanza per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo estivo come indicato in ricorso, attesa l'adesione del;
a titolo di mantenimento per i Per_1 figli, considerato che la percepisce assegno unico per i figli al 100 per cento per euro 380 mensili Pt_1
( e che il ha aderito alla percezione della sua quota da parte della ), che il Per_1 Pt_1 Per_1 attualmente è disoccupato, ed è uscito dal carcere da alcuni mesi, il padre corrisponderà per i figli euro
220 mensili per il mantenimento di entrambi, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
O Org annuale e il 50% delle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo;
spese legali compensate.
Preso atto dell'intervenuta conciliazione il giudice relatore assegnava la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al PM, il quale esprimeva parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato quanto di seguito si riporta: “ 1 separazione con affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre nella sua attuale dimora;
2. diritto di visita paterno nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 16, quando non c' è scuola, e sino alle ore 20.30 quando dopo cena li accompagnerà dalla madre, nonché a fine settimana alterne, dal sabato alle ore 11 sino alla domenica alle ore 19; criterio dell'alternanza per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo estivo come indicato in ricorso,
3. a titolo di mantenimento per i figli, considerato che la percepisce assegno unico per i figli Pt_1
al 100% per euro 380,00 mensili ( e che il ha aderito alla percezione della sua quota da Per_1
parte della ), che il attualmente è disoccupato, ed è uscito dal carcere da alcuni Pt_1 Per_1
mesi, ragione per la quale sta cercando lavoro, vivendo presso i genitori pensionati e anziani, il padre corrisponderà per i figli euro 220,00 mensili per il mantenimento di entrambi, da
Org_ corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ex e il 50% delle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo;
4. spese legali compensate.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori che, in ragione dei patti, non è stato ritenuto necessario sentire.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4 , parte I s., , Sez. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/04/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia D'Alessandro Dott. Carla Hubler