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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 10269 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: arricchimento senza causa,
vertente tra c.f. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Parte_2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianfranco
D'Angelo;
Attrice
e c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Valerio Buco;
convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., n.q. di Parte_2
legale rappresentante di Controparte_2
, conveniva in giudizio il per
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 35.683,12
oltre interessi, per le spese sostenute per la realizzazione dell'isola ecologica di CP_1
Premetteva che era stata stipulata una convenzione, tra il e l' , per gestire i Controparte_1 Controparte_3
terreni confiscati in detto Comune, che comprendeva la realizzazione di alcuni progetti, tra cui l'isola ecologica nel Comune la cui esecuzione veniva affidata CP_1
all'associazione ricorrente.
La realizzazione dell'isola ecologica veniva finanziata in parte con fondi regionali, per € 130.409,23 ed in parte dall'associazione, che si faceva carico della restante somma di € 55.854,05, effettuando versamenti, in data 18-
08-2008, di € 7.283,13, a favore del e di € Controparte_1
28.400,00 per competenze tecniche.
Peraltro, per effetto di un procedimento penale a carico di il bene, la cui realizzazione era quasi Parte_2
completata, veniva sottratto alla gestione dell'Associazione e preso in possesso dal Controparte_1
che lo utilizzava per proprie finalità, mentre pag. 2/9 l'Associazione non poteva più gestire il progetto e recuperare gli investimenti, secondo quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione stipulata.
Sussisteva quindi, ad avviso della ricorrente, un ingiustificato arricchimento del ex art. Controparte_1
2041 c.c., per le spese sostenute per la realizzazione del progetto, non essendo la ricorrente stata messa nelle condizioni di completarlo e di portarlo ad esecuzione.
Argomentava ancora che il con ordinanza n. Controparte_1
40 del 16/07/2017, riconosceva sostanzialmente la posizione debitoria, ma non provvedeva al pagamento delle somme versate dalla ricorrente.
Concludeva per sentir accertare la sussistenza del credito dell'Associazione istante e per la conseguente condanna del al pagamento della somma di € 35.683,12, Controparte_1
oltre interessi, in favore della ricorrente. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., il quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell'associazione Controparte_2
atteso che il a seguito
[...] Controparte_1
della proposta dell'Agenzia del Demanio, affidava in concessione i terreni confiscati ad CP_3
pag. 3/9 , con cui stipulava apposita convenzione, ove era CP_3
stabilito, tra gli altri obiettivi, quello della realizzazione dell'isola ecologica.
Faceva rilevare che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c.,
atteso che il provvedimento di concessione veniva revocato dall' con nota del Controparte_4 CP_2
Commissario in data 24.4.2009 -assunta al prot. n. 18371
del 5.5.2009- comunicava al la propria volontà di CP_1
recedere dalla concessione.
Deduceva, quindi, che la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di revoca disposti dall'Agenzia e che la rinuncia alla gestione non poteva essere considerata una situazione imputabile all'Amministrazione convenuta, stante anche la volontà dell'associazione di voler recedere dagli affidamenti.
Faceva ancora rilevare che non sussisteva alcun arricchimento senza causa da parte dell'ente, non essendo avvenuto alcun riconoscimento dell'utilità dell'opera.
La realizzazione dell'isola ecologica era, inoltre, a detta dell'ente convenuto, funzionale all'espletamento del pag. 4/9 servizio affidato in concessione all'associazione: non si trattava, in definitiva, di un incarico affidato dall'Amministrazione per ottenere un'immediata e specifica utilità.
Deduceva altresì che l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito e nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti dell' Sul Controparte_3
quantum, impugnava e contestava la quantificazione delle somme richieste dalla ricorrente.
Concludeva, per sentir dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e,
nel merito, per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'udienza del 9-1-2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In virtù del principio della ragione più liquida,
pag. 5/9 questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sull'inammissibilità della domanda, formulata dall'istante, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art.2041 c.c., con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Va i n p r i m o l u o g o evidenziato che: 1) ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali
possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
2) ai sensi dell'art. 194 del predetto
T.U.E.L., “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da……omissis……acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non pag. 6/9 ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66,
articolo 23, commi 3 e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dal Decreto Legislativo n. 77
del 1995, articolo 35, e poi dal Decreto Legislativo n.
267 del 2000, articolo 191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza CP_1
causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass. Civ., sent. N.23503 del
24.9.2015; Cass. Civ.,n. 17550 del 29/07/2009).
Nel caso di specie, in ogni caso, l'istante non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte dell'ente convenuto, per cui la domanda va dichiarata inammissibile.
Né, in senso contrario, assume rilievo l'ordinanza n.40/2017, emessa dal Sindaco del di in CP_1 CP_1
atti, con cui lo stesso si è limitato ad ordinare di pag. 7/9 “accertare definitivamente la legittimità delle presunte rivendicazioni economiche del sig. relative Parte_2
alle opere già realizzate, redigendo il relativo provvedimento finale”: il suddetto provvedimento, pur essendo chiaramente finalizzato ad intraprendere un iter che avrebbe potuto, eventualmente, concludersi con l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 191 e/
art. 194 TUEL, non può in nessun caso, in mancanza di ulteriore seguito da parte dell'ente convenuto, essere assimilato ad alcuno di quelli previsti dagli artt. 191 e
194 del TUEL.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
l'effettiva erogazione delle spese, da parte della ricorrente e l'esistenza della richiamata ordinanza n.
40/2017, emessa dal Sindaco del Comune di cui non CP_1
ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento, pur doveroso, da parte dell'ente convenuto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Controparte_2
pag. 8/9 in persona del legale rapp. p.t., nei Parte_1
confronti di in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
S. Maria C. V. 24-04-2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 10269 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: arricchimento senza causa,
vertente tra c.f. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Parte_2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianfranco
D'Angelo;
Attrice
e c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Valerio Buco;
convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., n.q. di Parte_2
legale rappresentante di Controparte_2
, conveniva in giudizio il per
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 35.683,12
oltre interessi, per le spese sostenute per la realizzazione dell'isola ecologica di CP_1
Premetteva che era stata stipulata una convenzione, tra il e l' , per gestire i Controparte_1 Controparte_3
terreni confiscati in detto Comune, che comprendeva la realizzazione di alcuni progetti, tra cui l'isola ecologica nel Comune la cui esecuzione veniva affidata CP_1
all'associazione ricorrente.
La realizzazione dell'isola ecologica veniva finanziata in parte con fondi regionali, per € 130.409,23 ed in parte dall'associazione, che si faceva carico della restante somma di € 55.854,05, effettuando versamenti, in data 18-
08-2008, di € 7.283,13, a favore del e di € Controparte_1
28.400,00 per competenze tecniche.
Peraltro, per effetto di un procedimento penale a carico di il bene, la cui realizzazione era quasi Parte_2
completata, veniva sottratto alla gestione dell'Associazione e preso in possesso dal Controparte_1
che lo utilizzava per proprie finalità, mentre pag. 2/9 l'Associazione non poteva più gestire il progetto e recuperare gli investimenti, secondo quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione stipulata.
Sussisteva quindi, ad avviso della ricorrente, un ingiustificato arricchimento del ex art. Controparte_1
2041 c.c., per le spese sostenute per la realizzazione del progetto, non essendo la ricorrente stata messa nelle condizioni di completarlo e di portarlo ad esecuzione.
Argomentava ancora che il con ordinanza n. Controparte_1
40 del 16/07/2017, riconosceva sostanzialmente la posizione debitoria, ma non provvedeva al pagamento delle somme versate dalla ricorrente.
Concludeva per sentir accertare la sussistenza del credito dell'Associazione istante e per la conseguente condanna del al pagamento della somma di € 35.683,12, Controparte_1
oltre interessi, in favore della ricorrente. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., il quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell'associazione Controparte_2
atteso che il a seguito
[...] Controparte_1
della proposta dell'Agenzia del Demanio, affidava in concessione i terreni confiscati ad CP_3
pag. 3/9 , con cui stipulava apposita convenzione, ove era CP_3
stabilito, tra gli altri obiettivi, quello della realizzazione dell'isola ecologica.
Faceva rilevare che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c.,
atteso che il provvedimento di concessione veniva revocato dall' con nota del Controparte_4 CP_2
Commissario in data 24.4.2009 -assunta al prot. n. 18371
del 5.5.2009- comunicava al la propria volontà di CP_1
recedere dalla concessione.
Deduceva, quindi, che la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di revoca disposti dall'Agenzia e che la rinuncia alla gestione non poteva essere considerata una situazione imputabile all'Amministrazione convenuta, stante anche la volontà dell'associazione di voler recedere dagli affidamenti.
Faceva ancora rilevare che non sussisteva alcun arricchimento senza causa da parte dell'ente, non essendo avvenuto alcun riconoscimento dell'utilità dell'opera.
La realizzazione dell'isola ecologica era, inoltre, a detta dell'ente convenuto, funzionale all'espletamento del pag. 4/9 servizio affidato in concessione all'associazione: non si trattava, in definitiva, di un incarico affidato dall'Amministrazione per ottenere un'immediata e specifica utilità.
Deduceva altresì che l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito e nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti dell' Sul Controparte_3
quantum, impugnava e contestava la quantificazione delle somme richieste dalla ricorrente.
Concludeva, per sentir dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e,
nel merito, per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'udienza del 9-1-2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In virtù del principio della ragione più liquida,
pag. 5/9 questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sull'inammissibilità della domanda, formulata dall'istante, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art.2041 c.c., con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Va i n p r i m o l u o g o evidenziato che: 1) ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali
possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
2) ai sensi dell'art. 194 del predetto
T.U.E.L., “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da……omissis……acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non pag. 6/9 ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66,
articolo 23, commi 3 e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dal Decreto Legislativo n. 77
del 1995, articolo 35, e poi dal Decreto Legislativo n.
267 del 2000, articolo 191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza CP_1
causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass. Civ., sent. N.23503 del
24.9.2015; Cass. Civ.,n. 17550 del 29/07/2009).
Nel caso di specie, in ogni caso, l'istante non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte dell'ente convenuto, per cui la domanda va dichiarata inammissibile.
Né, in senso contrario, assume rilievo l'ordinanza n.40/2017, emessa dal Sindaco del di in CP_1 CP_1
atti, con cui lo stesso si è limitato ad ordinare di pag. 7/9 “accertare definitivamente la legittimità delle presunte rivendicazioni economiche del sig. relative Parte_2
alle opere già realizzate, redigendo il relativo provvedimento finale”: il suddetto provvedimento, pur essendo chiaramente finalizzato ad intraprendere un iter che avrebbe potuto, eventualmente, concludersi con l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 191 e/
art. 194 TUEL, non può in nessun caso, in mancanza di ulteriore seguito da parte dell'ente convenuto, essere assimilato ad alcuno di quelli previsti dagli artt. 191 e
194 del TUEL.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
l'effettiva erogazione delle spese, da parte della ricorrente e l'esistenza della richiamata ordinanza n.
40/2017, emessa dal Sindaco del Comune di cui non CP_1
ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento, pur doveroso, da parte dell'ente convenuto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Controparte_2
pag. 8/9 in persona del legale rapp. p.t., nei Parte_1
confronti di in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
S. Maria C. V. 24-04-2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
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