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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11201/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11201/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Morosoli n. 4, presso lo studio dell'Avv.
MINNICINO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. P_ C.F._2
e
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Aloi, n.54/A presso lo studio dell'Avv. BELLIA VITO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistenti
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16/10/2023 ha esposto di avere ottenuto il Parte_1 divorzio dalla moglie con sentenza n. 4241/2002, depositata in data P_
17.12.2002 pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato.
A modifica della predetta sentenza – con la quale era stata prevista la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno mensile di € 235,00, oltre il
50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento per il figlio CP
(10/04/1993), all'epoca minorenne, e successivamente rivalutato secondo
[...] gli indici Istat alla determinata somma di € 335,78 – deducendo sopraggiunte condizioni ha chiesto la revoca dell'obbligo contributivo di mantenimento del figlio, oggi maggiorenne, con decorrenza dalla domanda.
Con comparsa depositata il 11/03/2024 si sono costituti e P_ CP
, i quali si sono opposti alle domande attoree e hanno chiesto, a modifica
[...] della sentenza, un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del ricorrente nella somma di € 600,00 mensili da corrispondersi direttamente al beneficiario, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in data
24/03/2025 e versato in atti;
i procuratori, con note in sostituzione dell'udienza del
02/07/2025, hanno chiesto la definizione del giudizio, precisando le conclusioni conformemente all'accordo, le cui condizioni di seguito si riportano:
“il Sig. continuerà a contribuire fino al mese di marzo 2026 al Parte_1 mantenimento del figlio versando direttamente a quest'ultimo l'importo CP mensile di € 358,45 rivalutato secondo gli indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie, il Sig. si obbliga a contribuire al Parte_1
50% delle sole spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale con esclusione di qualunque altra voce di spesa.
Conseguentemente, a partire dal mese di aprile 2026, il Sig. si Parte_1 riterrà totalmente sollevato dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ultratrentenne.
2 Le parti congiuntamente depositeranno istanza di rinuncia ai mezzi istruttori ammessi a presenziare all'udienza del 26/03/2025, a tal fine, prevista;
contestualmente, chiederanno fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni nei termini sopra indicati. Spese di lite compensate”.
Indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini di legge.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti meritano accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese vanno compensate stante il raggiunto accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11201/23 R.G., così statuisce:
-Dispone la modifica della sentenza n. 4241/2002 emessa il 17/12/2002 da questo
Tribunale, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 11.07.25.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11201/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Morosoli n. 4, presso lo studio dell'Avv.
MINNICINO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. P_ C.F._2
e
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Aloi, n.54/A presso lo studio dell'Avv. BELLIA VITO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistenti
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16/10/2023 ha esposto di avere ottenuto il Parte_1 divorzio dalla moglie con sentenza n. 4241/2002, depositata in data P_
17.12.2002 pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato.
A modifica della predetta sentenza – con la quale era stata prevista la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno mensile di € 235,00, oltre il
50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento per il figlio CP
(10/04/1993), all'epoca minorenne, e successivamente rivalutato secondo
[...] gli indici Istat alla determinata somma di € 335,78 – deducendo sopraggiunte condizioni ha chiesto la revoca dell'obbligo contributivo di mantenimento del figlio, oggi maggiorenne, con decorrenza dalla domanda.
Con comparsa depositata il 11/03/2024 si sono costituti e P_ CP
, i quali si sono opposti alle domande attoree e hanno chiesto, a modifica
[...] della sentenza, un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del ricorrente nella somma di € 600,00 mensili da corrispondersi direttamente al beneficiario, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in data
24/03/2025 e versato in atti;
i procuratori, con note in sostituzione dell'udienza del
02/07/2025, hanno chiesto la definizione del giudizio, precisando le conclusioni conformemente all'accordo, le cui condizioni di seguito si riportano:
“il Sig. continuerà a contribuire fino al mese di marzo 2026 al Parte_1 mantenimento del figlio versando direttamente a quest'ultimo l'importo CP mensile di € 358,45 rivalutato secondo gli indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie, il Sig. si obbliga a contribuire al Parte_1
50% delle sole spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale con esclusione di qualunque altra voce di spesa.
Conseguentemente, a partire dal mese di aprile 2026, il Sig. si Parte_1 riterrà totalmente sollevato dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ultratrentenne.
2 Le parti congiuntamente depositeranno istanza di rinuncia ai mezzi istruttori ammessi a presenziare all'udienza del 26/03/2025, a tal fine, prevista;
contestualmente, chiederanno fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni nei termini sopra indicati. Spese di lite compensate”.
Indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini di legge.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti meritano accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese vanno compensate stante il raggiunto accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11201/23 R.G., così statuisce:
-Dispone la modifica della sentenza n. 4241/2002 emessa il 17/12/2002 da questo
Tribunale, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 11.07.25.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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