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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2903/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Fratello (Me) il 15.04.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Acquedolci (Me) alla via Ricca Salerno n. 10, presso lo studio dell'Avv. Cirino Gallo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/07/2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 23/12/2020, domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%; che veniva sottoposta a visita medico-legale in data
22.01.2021, a seguito della quale la Commissione Medica respingeva la domanda, non riconoscendo la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80% ; Che, in data 10.03.2021, avverso il provvedimento di reiezione della domanda, veniva proposto ricorso in via amministrativa, cui faceva seguito nuova visita medica conclusasi con un ulteriore rigetto della richiesta avanzata.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il presente ricorso, esponendo di avere tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi che, ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente è invalida nella misura pari o superiore all'80% con condanna dell' a corrispondere in favore della ricorrente CP
IG.ra , la Pensione di Vecchiaia Anticipata a Parte_2
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
L' si costituiva con memoria depositata in data 23/05/2023 CP
eccependo il difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto del ricorso. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva,
2 dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di
C.T.U.
Riassegnata allo scrivete ex DP 50/2022, all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha concluso che: “Sulla scorta dei dati anamnestici , della visita medica da me eseguita e degli accertamenti esibitimi posso concludere che il periziando , ex Parte_2
bracciante LA , è affetta da ARTROSI POLIDISTRETTUALE
CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE E DEL DE , DIABETE MELLITO DI
TIPO 2 CON MACROANGIOPATIA DIABETICA E
RETINOPATIA , IPERTENSIONE ARTERIOSA IN SECONDA
CLASSE N.Y.H.A. ,ESITI DI TIROIDECTOMIA TOTALE PER
CARCINOMA PAPILLIFERO , CISTI RENALI ED EPATICHE
CON TO . Tali affezioni determinano INVALIDITA' DA
ME GIUDICATA NELLA PERCENTUALE DEL 90%
(NOVANTAPERCENTO). TALE PROVVEDIMENTO VISTA
LA DOCUMENTAZIONE ED IL NATURALE EVOLVERSI
DELLE VARIE PATOLOGIE E' DA CONSIDERARSI DALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
3 Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta della ricorrente a decorrere dal 23/12/2020, data di presentazione dell'istanza per cui è causa, per cui le compete da tale data il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Quanto agli ulteriori requisiti amministrativi necessari al fine dell'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, risultano sussistenti in capo alla ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va liquidata a decorrere dal dicembre 2021.
4 Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale (v. Corte
Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Ciò, comunque, come richiesto dalla parte, nei limiti fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell' come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. CP
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_2
con ricorso depositato in data 28/07/2022 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i requisiti per il Parte_2
conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere dal 23/12/2020 e, per l'effetto, condanna l' a CP
corrispondere i relativi ratei a decorrere da dicembre 2021, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte CP
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida
5 complessivamente in euro 2.697,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi CP
alla consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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