Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
A norma dell'art.6 D.L. n. 487/1993, convertito con modificazioni in legge n.71/1994, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico - e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo, avvenuta in data 26 novembre 1994 - restano applicabili al personale i previgenti trattamenti di natura pubblicistica, sia economici che normativi. Cessato, dopo tale data, il regime pubblicistico, è esclusa l'applicabilità dell'art. 124 del D.P.R. n. 3 del 1957, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16633 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CINQUE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., (già POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMNICO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato UI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3458/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/06/00 R.G.N. 43755/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NA GI ha rassegnato le dimissioni dall'Ente Poste Italiane, di cui era dipendente, il 6 settembre 1994. Il 2 dicembre successivo le ha revocate, ritenendo la revoca consentita dall'art. 1, comma 3, d.l. 553/1994. Avendo l'Ente Poste Italiane respinto la revoca, il NA ha chiesto al Pretore di Napoli di dichiarare illegittimo il rigetto della revoca delle dimissioni. Il Pretore ha rigettato il ricorso, rilevando: a) l'istanza di revoca delle dimissioni, formulata dal NA, non era disciplinata dal d.l. 553/94 invocato, in quanto decaduto per mancata conversione in legge,
bensì dal successivo d.l. n. 654/94 che non riconosceva più la facoltà di revoca delle dimissioni ai dipendenti E.P.I.; b) l'istanza di revoca era successiva al 26 novembre 1994, data dell'entrata in vigore del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, che aveva determinato il venir meno del regime pubblicistico del rapporto di lavoro, ivi compresa la disposizione dell'art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che condizionava la validità delle dimissioni all'accettazione dell'ente. Ne conseguiva che le dimissioni rassegnate dal dipendente avevano provocato la risoluzione del rapporto a prescindere dalla loro accettazione da parte dell'Ente, quanto meno alla data del 26.11.1994.
Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello del NA con sentenza 17 maggio/15 giugno 2000 n. 3458, confermando l'iter motivazionale della sentenza pretorile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NA, con unico motivo.
La società Poste italiane p.a., nella quale l'Ente Poste Italiane si è trasformato, si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei dd.ll. 28.9.1994 n. 553 e 26.11.1994 n. 654, nonché della Legge 23 dicembre 1996, n. 724;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c), censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili:
1. l'art. 13, comma 9, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha sanato gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base ai due decreti citati, e pertanto l'atto di dimissioni del NA è governato dal decreto legge 28/9/94 n. 553, sotto la cui vigenza egli ha presentato la domanda di dimissioni.
A tale data il rapporto di lavoro era di diritto pubblico, e quindi gli si applicava l'art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che richiede per la sua efficacia l'accettazione da parte dell'amministrazione, nella specie non intervenuta. L'argomento è infondato. A norma dell'art. 6 D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, al personale dipendente dell'Ente Poste Italiane restano applicabili i precedenti trattamenti di natura pubblicistica, sia economici sia normativi, anche dopo la trasformazione dell'azienda postale in ente pubblico economico, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo (Cass. 16.2.1998 n. 1603). Tale evento, cui la legge collega l'integrale applicazione della disciplina contrattuale civilistica, è avvenuto il 26.11.1994; da questa data dunque è cessato il regime pubblicistico e l'applicabilità dell'art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; da quel momento non era più necessaria l'accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro e quindi le dimissioni presentate con preavviso al 30.12.1994 sono diventate efficaci alla data del 26.11.1994. La revoca presentata dal NA successivamente, e precisamente il 2 dicembre 1994, non poteva perciò produrre alcun effetto.
2. Sotto altro profilo, il ricorrente argomenta: la disposizione di cui al d.l. 553, art. 1, comma 4, espressamente esclude l'applicabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti dell'ente "Poste Italiane" delle sole disposizioni contenute nei commi 1 e 2, non anche di quella contenuta nel comma 3 che prevede una generale facoltà di revoca delle dimissioni. Anche questo argomento è infondato.
L'art. 1 del d.l. 553 ha previsto, al primo comma, per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi, che è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge.... che preveda il diritto... a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilità per il pensionamento di vecchiaia. Al secondo comma, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza... Al terzo comma, che è fatta salva per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla. Al quarto comma, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano.... ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (e cioè ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane).... nonché dagli altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge".
È evidente che la possibilità di revoca delle dimissioni è prevista per i lavoratori per i quali è inibito il pensionamento anticipato, non certo per quelli per i quali non si applica il divieto, per esigenze di sfoltimento dell'ente.
A fondamento della terza censura il ricorrente pone una interpretazione dell'art. 6 D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, nel senso che, continuando ad applicarsi i trattamenti vigenti, continua ad applicarsi anche l'art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3. Su tale argomento si è già esposta supra, sub 1, la corretta interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità. Con la quarta censura il ricorrente assume che con propria circolare l'ente si era impegnato a considerare prive di effetto le dimissioni del dipendente non accettate entro una certa data, indipendentemente dalla revoca.
Al riguardo non si può che ribadire quanto già motivato da questa Carte, in identico caso, con la sentenza 26 luglio 2002 n. 11114. Premesso che l'interpretazione della circolare invocata dal ricorrente costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di cui agli art. 1362 ss c.c. o per vizi della motivazione, il Tribunale su questo punto ha ritenuto che la circolare n. 29583 del 14 dicembre 1994, seguita da quella n. 29766 del 17 dicembre 1995, aveva consentito ai dipendenti dimissionari di ritirare efficacemente le dimissioni, esprimendo la volontà di revoca entro la data del 26 novembre 1994, ma non successivamente, come era avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente oppone che, invece, la volontà dell'ente si era espressa nel senso di considerare prive di effetto tutte le dimissioni presentate prima del 26 novembre 1994 per le quali non fosse intervenuta comunicazione di accettazione, ma così facendo si limita, inammissibilmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ad enunciare puramente e semplicemente il suo convincimento, senza specificare in qual modo il Tribunale, ritenendo che in ogni caso fosse indispensabile la revoca delle dimissioni (tempestiva rispetto alla data indicata), sia incorso in violazione dei canoni di ermeneutica negoziale o in vizio della motivazione. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2003