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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1703/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CAROZZA ORSOLA, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in Casapulla in data 14.04.2016; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 28.12.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi, i Sigg. e , vivranno separati, nel reciproco e mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. i coniugi, i Sigg. e , dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunziare Parte_1 Parte_2 reciprocamente alla corresponsione di qualunque somma sia a titolo di assegno divorzile che di mantenimento;
3. i coniugi, i Sigg. e , nulla dispongono in merito alla casa coniugale, già dismessa da Parte_1 Parte_2 entrambi prima della separazione coniugale;
2
4. i Sigg. e dichiarano di avere acclarato ogni rapporto economico tra gli stessi Parte_1 Parte_2 intercorrente e di non avere vicendevolmente null'altro a pretendere;
5. i Sigg. e si prestano reciproco consenso per il rilascio di qualunque documento valido Parte_1 Parte_2 per l'espatrio.
6. la Sig.a ed il Sig. dichiarano fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza delle Parte_1 Parte_2 norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di volere aderire liberamente e consapevolmente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare i patti e le condizioni stabilite nel presente ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato in data odierna, e quindi di non volersi riconciliare come coniugi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CASAPULLA il 14.04.2016 da Pt_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...]
[...] Parte_2
(NA) il 17.07.1988, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAPULLA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1703/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CAROZZA ORSOLA, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in Casapulla in data 14.04.2016; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 28.12.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi, i Sigg. e , vivranno separati, nel reciproco e mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. i coniugi, i Sigg. e , dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunziare Parte_1 Parte_2 reciprocamente alla corresponsione di qualunque somma sia a titolo di assegno divorzile che di mantenimento;
3. i coniugi, i Sigg. e , nulla dispongono in merito alla casa coniugale, già dismessa da Parte_1 Parte_2 entrambi prima della separazione coniugale;
2
4. i Sigg. e dichiarano di avere acclarato ogni rapporto economico tra gli stessi Parte_1 Parte_2 intercorrente e di non avere vicendevolmente null'altro a pretendere;
5. i Sigg. e si prestano reciproco consenso per il rilascio di qualunque documento valido Parte_1 Parte_2 per l'espatrio.
6. la Sig.a ed il Sig. dichiarano fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza delle Parte_1 Parte_2 norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di volere aderire liberamente e consapevolmente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare i patti e le condizioni stabilite nel presente ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato in data odierna, e quindi di non volersi riconciliare come coniugi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CASAPULLA il 14.04.2016 da Pt_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...]
[...] Parte_2
(NA) il 17.07.1988, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAPULLA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese