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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1959/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pantaleo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Buttafuoco presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di essersi separati, giusta sentenza n. 3870/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Catania il 28/09/2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Paternò, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
e oggi economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 28/09/2023 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“Ognuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, nulla dovendo a titolo contributivo, all'altro separando coniuge.
Gli immobili di rispettiva, esclusiva proprietà - mai comunque entrati in contraddittorio e/o contestazione alcuna – rimarranno ovviamente nell'esclusiva disponibilità e proprietà dei separandi coniugi.
Ai figli – trentatreenne quasi trentenne – ormai economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, il signor cesserà di corrispondere il contributo al Parte_1
mantenimento così come, a suo tempo, previsto nel corpo della citata sentenza di separazione personale, essendo venuti meno i presupposti di legge. I ricorrenti confermano quindi di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, di aver rinunciato - si ribadisce - reciprocamente al mantenimento, per essere economicamente indipendenti, nonché a qualsivoglia pregressa pretesa economica, anche con riferimento ad eventuali richieste di contributi economici maturati e non riscossi.
I ricorrenti, ovviamente, potranno fissare la propria residenza ovunque crederanno opportuno, senza alcun obbligo di reciproca informazione”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paternò il
16.05.1992 tra e , trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò al n. 75, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE