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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 960 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 5/6/2025, scaduti in data 24/9/2025 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Demetrio Valentini, giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Renato Perticarari ed Andrea Perticarari, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del 31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/3/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per e il difensore ha domandato “nel merito revocare nei Parte_1 Parte_2
confronti delle Sigg.re e , il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Fermo poiché infondato in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per il difensore ha domandato Controparte_1
“respingere, in quanto infondata in fatto e diritto, l'opposizione proposta con conferma del decreto opposto e condanna degli opponenti, in solido tra loro al pagamento della somma portata dal detto decreto e refusione delle spese e competenze anche del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 196/2022 del 31/3/2022 il Tribunale di Fermo ha ingiunto al debitore principale ed, in via solidale, ai garanti , Pt_3 CP_2 CP_3
, e il pagamento della somma di euro 88.791,15 oltre interessi e
[...] Parte_1 Parte_2 spese di procedura – a titolo di saldo debitore insoluto del c/c n. 90937 (per la somma di euro
75.553,25 oltre interessi) e del mutuo chirografario n. 09/21/00436 (per la somma di euro
15.237,90).
Nel ricorso monitorio, a sostegno della domanda, ha Controparte_1 dedotto che:
− ha intrattenuto con i seguenti rapporti Pt_3 Controparte_1 contrattuali: a) c/c n. 09/01/90937 acceso in data 24/1/2020; b) mutuo chirografario n.
09/21/00436 stipulato il 24/1/2020 per la somma di Euro 15.000,00; c) apertura di credito in c/c n. 90937 stipulata in data 24/1/2020 per la somma di euro 10.000; d) apertura di credito in c/c per anticipi SBF sul c/c n.90937 per euro 90.000,00;
− a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da in data 11/3/2013 e Pt_3 CP_3
hanno prestato fideiussione omnibus fino a concorrenza della somma di euro CP_2
39.000 (importo aumentato ad euro 172.500,00 con atto del 24/1/2020);
− successivamente in data 28/11/2013 anche ha prestato fideiussione omnibus, a Parte_1 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale fino a concorrenza della somma di euro 71.500 (poi aumentata ad euro 172.500,00 con atto del 24/1/2020);
2 − ad ulteriore garanzia dei predetti rapporti bancari, in data 23/11/2015 e Parte_2
(quest'ultimo deceduto in data 14/8/2021) hanno prestato fideiussione Persona_1 omnibus fino a concorrenza della somma di euro 127.500,00 (poi aumentata ad euro
172.500,00 con atto del 24/1/2020);
− essendo risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, l'istituto di Pt_3 credito in data 17/1/2022 ha comunicato il recesso dai contratti, domandando sia alla debitrice principale che ai garanti il pagamento delle somme ancora dovute pari ad euro
86.294,67 oltre interessi – in difetto del quale il creditore ha agito in sede monitoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei relativi confronti, domandandone la revoca - previa sospensione della provvisoria esecutività - e deducendo in sintesi e per quanto di interesse sotto il profilo fattuale che: a) in data 28/11/2013 ha sottoscritto in favore di Parte_1 [...]
fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da Controparte_1
fino a concorrenza della somma di euro 71.500,00 e, successivamente, in data 23/11/2015 Pt_3 anche (unitamente al coniuge deceduto in data 14/8/2021) ha Parte_2 Persona_1
sottoscritto fideiussione omnibus fino a concorrenza della somma di euro 127.500,00; b) nel corso dei rapporti contrattuali intrattenuti tra e l'istituto di credito, l'importo garantito dalle Pt_3 fideiussioni è stato nel tempo più volte rinegoziato sino a parevenire alla somma di euro 172.500,00 in data 20/1/2020 – ciò per il progressivo crescente fabbisogno finanziario della società, che avrebbe invece dovuto indurre la CA a non concedere ulteriore credito;
c) in data 26/8/2021
l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori lo Pt_3 sconfinamento dell'apertura di credito in conto corrente per euro 3.402,09 ed il mancato pagamento di due rate del mutuo per euro 89,14 e, tuttavia, a seguito di tale comunicazione non è stata avviata alcuna azione giudiziale – essendo stata esclusivamente inoltrata un'ulteriore comunicazione in data
7/10/2021 (che segnalava il peggioramento dell'esposizione debitoria di pari ad euro Pt_3
4.235,86 ed uno sconfinamento pari ad euro 36.092,30) - diffida reiterata, persistendo l'inadempimento di con ulteriore raccomandata del 17/1/2022). Pt_3
Ciò considerato, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo:
− la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte da e , poiché Parte_1 Parte_2 redatte in conformità allo schema ABI in violazione della L.297/90 – con particolare riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.;
− la conseguente decadenza del creditore dalla CP_1 Controparte_1 garanzia fideiussoria, non avendo lo stesso agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.– decorrente dalla diffida di pagamento del
3 26/8/2021 e spirato in data 26/2/2022, non avendo “alcun valore ai fini della decadenza […] la diffida stragiudiziale del 17.01.2022”, potendo il termine essere interrotto esclusivamente da atti di natura giudiziale;
− il difetto di prova del credito azionato “sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur”, non avendo l'istituto di credito nel ricorso monitorio soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico.
3. In data 18/10/2022 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha domandato il rigetto dell'opposizione per:
− infondatezza delle deduzioni in merito alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria, considerato che: a) il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. va fatto decorrere dalla diffida del 17/1/2022 (con cui la CA ha comunicato sia al debitore principale che ai fideiussori il recesso dai contratti) - non dalle precedenti comunicazioni del
26/8/2021 e del 7/10/2021, aventi natura di “solleciti di pagamento informativi della situazione creditoria/debitoria dei rapporti in essere”, nei quali peraltro è fatto esplicito riferimento all'applicazione della “c.d. moratoria CO […] sino alla data del 31/12/2021” (che non consentiva di poter considerare scaduta alcuna obbligazione); b) difetto di prova della condotta illecita anticoncorrenziale dell'istituto di credito e della conformità della fideiussione allo schema ABI, con conseguente validità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta all' art.
5. dei contratti di fideiussione;
c) idoneità della
“clausola di pagamento a prima richiesta” (contenuta anch'essa all' art. 5 delle fideiusioni) ad esludere l'estinzione della garanzia, essendo in presenza della stessa “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento”;
− l'infondatezza e genericità delle deduzioni in merito al difetto di prova del credito, adeguatamente documentato con la produzione non solo della certificazione ex art. 50 Tub, ma anche di tutti gli estratti conto e dei contratti.
4. Alla prima udienza del 27/10/2022 parte attrice ha dedotto la tardività della costituzione in giudizio della convenuta ed entrambe le parti hanno domandato l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. All'esito di tale udienza con ordinanza del 28/10/2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dall'attore e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria 183 c.p.c. parte opponente, oltre ad insistere nelle domande svolte, ha precisato, in relazione alle difese di controparte che: i) il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. va fatto decorrere dalla comunicazione del 26/8/2021 presentando la stessa tutte le caratteristiche della diffida ad dempire;
ii) la “moratoria covid” trova applicazione esclusivamente su istanza delle parti e nel
4 caso di specie non risulta che le opponenti ne abbiano fatto richiesta, sicchè l'obbligazione avrebbe dovuto considerarsi esigibile dalla data del 26/8/2021; iii) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
(contenuta all'art.5 del contratto di fideiussione) è nulla “in quanto integratrice di una condotta anticoncorrenziale, ma anche, in quanto vessatoria, determinando uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti” e non oggetto di specifica pattuizione. In replica, parte convenuta-opposta con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. ha precisato che “è la stessa ad aver richiesto la suddetta moratoria CO: Pt_3 dapprima con pec del 23.03.2020 e poi con pec del 10.06.2021” come documentato in atti – documentazione di cui nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. le opponenti hanno eccepito l'inidoneità probatoria, per l'impossibilità di verificare la provenienza dei messaggi e la conformità degli stessi all'originale.
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'esito della successiva udienza del 5/10/2023 - rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza ivi integralmente confermata - la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 5/6/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
5.1. Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 Pt_2
, perché redatte secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90, va preliminarmente dato
[...] atto che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile” (cfr.
Cass. n. 35661/2022) – sicchè “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023.).
In specie, la nullità, risultando dedotta in via d'eccezione è attratta alla cognizione di questo giudice e, tuttavia, da ritenere infondata.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema ABI, ritenute da CA d'AL – con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'AL ha ritenuto che
ABI attraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale
5 compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n. 41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite – per cui resta a carico di chi intenda far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
La parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare con specificità e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'AL (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
5.2. In specie, l'art. 5 delle fideiussioni sottoscritte dalle opponenti prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca semplice richiesta scritta quanto dovuto per capitale interessi spese tasse ed ogni altro accessorio […] Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto col debitore […] i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.
La nullità della predetta clausola per violazione della normativa Antitrust risulta solo genericamente dedotta dalle opponenti e non dimostrata, considerato che le fideiussioni sono state stipulate successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del richiamato provvedimento della CA
d'AL (negli anni 2013 e 2015) e le opponenti non hanno specificamente allegato né offerto alcuna prova del permanere anche a tali date di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito (apparendo del tutto generica ed esplorativa anche la richiesta di ordine di esibizione formulata dagli opponenti con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra le fideiussioni sottoscritte ed il modello ABI.
Sotto tale profilo non risulta, pertanto, dimostrata l'invalidità della previsione contrattuale - di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione - che consentiva in deroga all'art. 1957 c.c. alla banca di agire verso il fideiussore fino alla data di estinzione del debito – richiamato il principio per cui “la regola dell'art.
1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere anche implicita nell'impegno del fideiussore di garantire
6 comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” (cfr. Cass. n. 31569/2019;
Cass. n. 9455 del 11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008; conforme Cass. 3989/2025 che esclude anche la natura vessatoria della clausola).
5.3. Non può essere accolta, neppure l'eccezione di nullità della predetta clausola per vessatorietà, anch'essa genericamente dedotta (sebbene la specifica sottoscrizione risulti dalle fideiussioni, confermate nel medesimo schema anche nei successivi plurmi atti di modifica dell'importo garantito), senza dedurre alcunchè neppure in merito all'incidenza della clausola sulla pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023) – considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, anche nell'ipotesi in cui il contratto sia sottoscritto da un consumatore (cfr. Cass. 3989/2025 che esclude la natura vessatoria della clausola;
Corte d'Appello
Milano sentenze n. 2518/2025 e n. 870/2024 secondo cui “tale clausola non può considerarsi vessatoria alla stregua di quanto previsto dall'articolo 34 numero 3 del codice del consumo”).
5.4. Sotto un diverso profilo, in ogni caso, va rilevato come dal complesso delle pattuizioni
(ed in particolare dall'art. 5) il contratto appaia da qualificare come contratto autonomo di garanzia, risultando espressamente previsto per il garante (come dedotto dall'opposto sin dalla comparsa di risposta) l'obbligo di pagamento a prima vista e prima richiesta di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. Pertanto, pure a voler ritenere sussistente la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 5 ultimo comma del contratto di fideiussione), la pretesa di pagamento svolta dalla banca nei confronti del fideiussore risulterebbe in ogni caso valida, non potendo operare in specie la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del permanere della validità della clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - anch'essa implicitamente derogatoria dell'art. 1957 c.c. in ragione della previsione dell'obbligo del fideiussore di pagamento “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” : vale infatti in tali ipotesi il principio per cui “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr.
Cass. n. 22346/2017; Cass. 13078/2008).
7 In specie dagli atti risulta che l'istituto di credito abbia tempestivamente provveduto in via stragiudiziale a costituire in mora sia il debitore principale che il fideiussore, nel rispetto del termine semestrale – considerato che a seguito del primo sollecito del 26/8/2021 la banca ha inoltrato ulteriori diffide del 7/10/2021 e del 17/1/2022 .
5.5. Da ultimo va, in ogni caso, evidenziato come dalla documentazione versata in atti emerge il fatto che la debitrice principale aveva domandato “la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure” di cui all'art. 16 DL. 73/2021 (rubricato “Proroga moratoria per le PMI”), della cui applicazione è fatta menzione nelle stesse lettere di sollecito indirizzate anche ai fideiussori) – sicchè, anche ove ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c., il termine semestrale per la proposizione dell'azione giudiziale
(decorrente dal recesso dai contratti del 17/1/2022) appare rispettato (essendo stato il ricorso monitorio depositato il 22/3/2022).
6. Quanto al dedotto difetto di prova del credito “sia sotto il prfilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur”, l'eccezione va rigettata poiché generica e non dimostrata.
E' onere della banca documentare il titolo del credito azionato e l'esatta determinazione degli importi domandati – onere in specie adeguatamente soddisfatto con la produzione dei contratti e degli estratti conto.
Costituisce, viceversa, onere del cliente allegare e provare con specificità i fatti modificativi ed estintivi della pretesa, evidenziando le singole poste ritenute indebite in maniera specifica e nella loro interezza ed esplicitandone le modalità di calcolo. Detto onere non può assumersi invertito – in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova - neppure in caso di inottemperanza ante causam della banca agli obblighi ex art. 119 TUB (in specie neppure dedotta), dai quali il giudice può solo trarre elementi di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. (cfr. Cass.
15033/2022; Cass. n. 24641/2021).
Poiché in specie il creditore ha fornito la documentazione necessaria a provare l'esistenza dei contratti fonte del credito e gli elementi necessari alla quantificazione dello stesso, l'eccezione va disattesa.
7. Tutto ciò considerato - ritenuto che il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dagli opponenti - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizion rigettata;
ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i Controparte_1 parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della
8 controversia e alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 8.433,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
960/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione proposta da e al Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del Parte_1 Parte_2
31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/3/2022, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
CONFERMA
il Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del 31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data
26/3/2022, già provvisoriamente esecutivo, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CO
In solido le opponenti e a rifondere in favore della convenuta-opposta Parte_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in euro 8.433,00 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo il 8/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 960 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 5/6/2025, scaduti in data 24/9/2025 i termini di cui all' art. 190 c.p.c., promossa da:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Demetrio Valentini, giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Renato Perticarari ed Andrea Perticarari, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del 31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/3/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per e il difensore ha domandato “nel merito revocare nei Parte_1 Parte_2
confronti delle Sigg.re e , il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2022 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Fermo poiché infondato in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per il difensore ha domandato Controparte_1
“respingere, in quanto infondata in fatto e diritto, l'opposizione proposta con conferma del decreto opposto e condanna degli opponenti, in solido tra loro al pagamento della somma portata dal detto decreto e refusione delle spese e competenze anche del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 196/2022 del 31/3/2022 il Tribunale di Fermo ha ingiunto al debitore principale ed, in via solidale, ai garanti , Pt_3 CP_2 CP_3
, e il pagamento della somma di euro 88.791,15 oltre interessi e
[...] Parte_1 Parte_2 spese di procedura – a titolo di saldo debitore insoluto del c/c n. 90937 (per la somma di euro
75.553,25 oltre interessi) e del mutuo chirografario n. 09/21/00436 (per la somma di euro
15.237,90).
Nel ricorso monitorio, a sostegno della domanda, ha Controparte_1 dedotto che:
− ha intrattenuto con i seguenti rapporti Pt_3 Controparte_1 contrattuali: a) c/c n. 09/01/90937 acceso in data 24/1/2020; b) mutuo chirografario n.
09/21/00436 stipulato il 24/1/2020 per la somma di Euro 15.000,00; c) apertura di credito in c/c n. 90937 stipulata in data 24/1/2020 per la somma di euro 10.000; d) apertura di credito in c/c per anticipi SBF sul c/c n.90937 per euro 90.000,00;
− a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da in data 11/3/2013 e Pt_3 CP_3
hanno prestato fideiussione omnibus fino a concorrenza della somma di euro CP_2
39.000 (importo aumentato ad euro 172.500,00 con atto del 24/1/2020);
− successivamente in data 28/11/2013 anche ha prestato fideiussione omnibus, a Parte_1 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale fino a concorrenza della somma di euro 71.500 (poi aumentata ad euro 172.500,00 con atto del 24/1/2020);
2 − ad ulteriore garanzia dei predetti rapporti bancari, in data 23/11/2015 e Parte_2
(quest'ultimo deceduto in data 14/8/2021) hanno prestato fideiussione Persona_1 omnibus fino a concorrenza della somma di euro 127.500,00 (poi aumentata ad euro
172.500,00 con atto del 24/1/2020);
− essendo risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, l'istituto di Pt_3 credito in data 17/1/2022 ha comunicato il recesso dai contratti, domandando sia alla debitrice principale che ai garanti il pagamento delle somme ancora dovute pari ad euro
86.294,67 oltre interessi – in difetto del quale il creditore ha agito in sede monitoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei relativi confronti, domandandone la revoca - previa sospensione della provvisoria esecutività - e deducendo in sintesi e per quanto di interesse sotto il profilo fattuale che: a) in data 28/11/2013 ha sottoscritto in favore di Parte_1 [...]
fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da Controparte_1
fino a concorrenza della somma di euro 71.500,00 e, successivamente, in data 23/11/2015 Pt_3 anche (unitamente al coniuge deceduto in data 14/8/2021) ha Parte_2 Persona_1
sottoscritto fideiussione omnibus fino a concorrenza della somma di euro 127.500,00; b) nel corso dei rapporti contrattuali intrattenuti tra e l'istituto di credito, l'importo garantito dalle Pt_3 fideiussioni è stato nel tempo più volte rinegoziato sino a parevenire alla somma di euro 172.500,00 in data 20/1/2020 – ciò per il progressivo crescente fabbisogno finanziario della società, che avrebbe invece dovuto indurre la CA a non concedere ulteriore credito;
c) in data 26/8/2021
l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori lo Pt_3 sconfinamento dell'apertura di credito in conto corrente per euro 3.402,09 ed il mancato pagamento di due rate del mutuo per euro 89,14 e, tuttavia, a seguito di tale comunicazione non è stata avviata alcuna azione giudiziale – essendo stata esclusivamente inoltrata un'ulteriore comunicazione in data
7/10/2021 (che segnalava il peggioramento dell'esposizione debitoria di pari ad euro Pt_3
4.235,86 ed uno sconfinamento pari ad euro 36.092,30) - diffida reiterata, persistendo l'inadempimento di con ulteriore raccomandata del 17/1/2022). Pt_3
Ciò considerato, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo:
− la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte da e , poiché Parte_1 Parte_2 redatte in conformità allo schema ABI in violazione della L.297/90 – con particolare riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.;
− la conseguente decadenza del creditore dalla CP_1 Controparte_1 garanzia fideiussoria, non avendo lo stesso agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.– decorrente dalla diffida di pagamento del
3 26/8/2021 e spirato in data 26/2/2022, non avendo “alcun valore ai fini della decadenza […] la diffida stragiudiziale del 17.01.2022”, potendo il termine essere interrotto esclusivamente da atti di natura giudiziale;
− il difetto di prova del credito azionato “sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur”, non avendo l'istituto di credito nel ricorso monitorio soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico.
3. In data 18/10/2022 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha domandato il rigetto dell'opposizione per:
− infondatezza delle deduzioni in merito alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria, considerato che: a) il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. va fatto decorrere dalla diffida del 17/1/2022 (con cui la CA ha comunicato sia al debitore principale che ai fideiussori il recesso dai contratti) - non dalle precedenti comunicazioni del
26/8/2021 e del 7/10/2021, aventi natura di “solleciti di pagamento informativi della situazione creditoria/debitoria dei rapporti in essere”, nei quali peraltro è fatto esplicito riferimento all'applicazione della “c.d. moratoria CO […] sino alla data del 31/12/2021” (che non consentiva di poter considerare scaduta alcuna obbligazione); b) difetto di prova della condotta illecita anticoncorrenziale dell'istituto di credito e della conformità della fideiussione allo schema ABI, con conseguente validità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta all' art.
5. dei contratti di fideiussione;
c) idoneità della
“clausola di pagamento a prima richiesta” (contenuta anch'essa all' art. 5 delle fideiusioni) ad esludere l'estinzione della garanzia, essendo in presenza della stessa “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento”;
− l'infondatezza e genericità delle deduzioni in merito al difetto di prova del credito, adeguatamente documentato con la produzione non solo della certificazione ex art. 50 Tub, ma anche di tutti gli estratti conto e dei contratti.
4. Alla prima udienza del 27/10/2022 parte attrice ha dedotto la tardività della costituzione in giudizio della convenuta ed entrambe le parti hanno domandato l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. All'esito di tale udienza con ordinanza del 28/10/2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dall'attore e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria 183 c.p.c. parte opponente, oltre ad insistere nelle domande svolte, ha precisato, in relazione alle difese di controparte che: i) il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. va fatto decorrere dalla comunicazione del 26/8/2021 presentando la stessa tutte le caratteristiche della diffida ad dempire;
ii) la “moratoria covid” trova applicazione esclusivamente su istanza delle parti e nel
4 caso di specie non risulta che le opponenti ne abbiano fatto richiesta, sicchè l'obbligazione avrebbe dovuto considerarsi esigibile dalla data del 26/8/2021; iii) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
(contenuta all'art.5 del contratto di fideiussione) è nulla “in quanto integratrice di una condotta anticoncorrenziale, ma anche, in quanto vessatoria, determinando uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti” e non oggetto di specifica pattuizione. In replica, parte convenuta-opposta con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. ha precisato che “è la stessa ad aver richiesto la suddetta moratoria CO: Pt_3 dapprima con pec del 23.03.2020 e poi con pec del 10.06.2021” come documentato in atti – documentazione di cui nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. le opponenti hanno eccepito l'inidoneità probatoria, per l'impossibilità di verificare la provenienza dei messaggi e la conformità degli stessi all'originale.
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'esito della successiva udienza del 5/10/2023 - rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza ivi integralmente confermata - la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 5/6/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, si osserva quanto segue.
5.1. Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 Pt_2
, perché redatte secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90, va preliminarmente dato
[...] atto che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile” (cfr.
Cass. n. 35661/2022) – sicchè “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023.).
In specie, la nullità, risultando dedotta in via d'eccezione è attratta alla cognizione di questo giudice e, tuttavia, da ritenere infondata.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema ABI, ritenute da CA d'AL – con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'AL ha ritenuto che
ABI attraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale
5 compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n. 41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite – per cui resta a carico di chi intenda far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
La parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare con specificità e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'AL (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
5.2. In specie, l'art. 5 delle fideiussioni sottoscritte dalle opponenti prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca semplice richiesta scritta quanto dovuto per capitale interessi spese tasse ed ogni altro accessorio […] Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto col debitore […] i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.
La nullità della predetta clausola per violazione della normativa Antitrust risulta solo genericamente dedotta dalle opponenti e non dimostrata, considerato che le fideiussioni sono state stipulate successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del richiamato provvedimento della CA
d'AL (negli anni 2013 e 2015) e le opponenti non hanno specificamente allegato né offerto alcuna prova del permanere anche a tali date di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito (apparendo del tutto generica ed esplorativa anche la richiesta di ordine di esibizione formulata dagli opponenti con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra le fideiussioni sottoscritte ed il modello ABI.
Sotto tale profilo non risulta, pertanto, dimostrata l'invalidità della previsione contrattuale - di cui all'art. 5 degli atti di fideiussione - che consentiva in deroga all'art. 1957 c.c. alla banca di agire verso il fideiussore fino alla data di estinzione del debito – richiamato il principio per cui “la regola dell'art.
1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere anche implicita nell'impegno del fideiussore di garantire
6 comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” (cfr. Cass. n. 31569/2019;
Cass. n. 9455 del 11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008; conforme Cass. 3989/2025 che esclude anche la natura vessatoria della clausola).
5.3. Non può essere accolta, neppure l'eccezione di nullità della predetta clausola per vessatorietà, anch'essa genericamente dedotta (sebbene la specifica sottoscrizione risulti dalle fideiussioni, confermate nel medesimo schema anche nei successivi plurmi atti di modifica dell'importo garantito), senza dedurre alcunchè neppure in merito all'incidenza della clausola sulla pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023) – considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, anche nell'ipotesi in cui il contratto sia sottoscritto da un consumatore (cfr. Cass. 3989/2025 che esclude la natura vessatoria della clausola;
Corte d'Appello
Milano sentenze n. 2518/2025 e n. 870/2024 secondo cui “tale clausola non può considerarsi vessatoria alla stregua di quanto previsto dall'articolo 34 numero 3 del codice del consumo”).
5.4. Sotto un diverso profilo, in ogni caso, va rilevato come dal complesso delle pattuizioni
(ed in particolare dall'art. 5) il contratto appaia da qualificare come contratto autonomo di garanzia, risultando espressamente previsto per il garante (come dedotto dall'opposto sin dalla comparsa di risposta) l'obbligo di pagamento a prima vista e prima richiesta di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. Pertanto, pure a voler ritenere sussistente la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 5 ultimo comma del contratto di fideiussione), la pretesa di pagamento svolta dalla banca nei confronti del fideiussore risulterebbe in ogni caso valida, non potendo operare in specie la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del permanere della validità della clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - anch'essa implicitamente derogatoria dell'art. 1957 c.c. in ragione della previsione dell'obbligo del fideiussore di pagamento “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” : vale infatti in tali ipotesi il principio per cui “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr.
Cass. n. 22346/2017; Cass. 13078/2008).
7 In specie dagli atti risulta che l'istituto di credito abbia tempestivamente provveduto in via stragiudiziale a costituire in mora sia il debitore principale che il fideiussore, nel rispetto del termine semestrale – considerato che a seguito del primo sollecito del 26/8/2021 la banca ha inoltrato ulteriori diffide del 7/10/2021 e del 17/1/2022 .
5.5. Da ultimo va, in ogni caso, evidenziato come dalla documentazione versata in atti emerge il fatto che la debitrice principale aveva domandato “la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure” di cui all'art. 16 DL. 73/2021 (rubricato “Proroga moratoria per le PMI”), della cui applicazione è fatta menzione nelle stesse lettere di sollecito indirizzate anche ai fideiussori) – sicchè, anche ove ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c., il termine semestrale per la proposizione dell'azione giudiziale
(decorrente dal recesso dai contratti del 17/1/2022) appare rispettato (essendo stato il ricorso monitorio depositato il 22/3/2022).
6. Quanto al dedotto difetto di prova del credito “sia sotto il prfilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur”, l'eccezione va rigettata poiché generica e non dimostrata.
E' onere della banca documentare il titolo del credito azionato e l'esatta determinazione degli importi domandati – onere in specie adeguatamente soddisfatto con la produzione dei contratti e degli estratti conto.
Costituisce, viceversa, onere del cliente allegare e provare con specificità i fatti modificativi ed estintivi della pretesa, evidenziando le singole poste ritenute indebite in maniera specifica e nella loro interezza ed esplicitandone le modalità di calcolo. Detto onere non può assumersi invertito – in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova - neppure in caso di inottemperanza ante causam della banca agli obblighi ex art. 119 TUB (in specie neppure dedotta), dai quali il giudice può solo trarre elementi di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. (cfr. Cass.
15033/2022; Cass. n. 24641/2021).
Poiché in specie il creditore ha fornito la documentazione necessaria a provare l'esistenza dei contratti fonte del credito e gli elementi necessari alla quantificazione dello stesso, l'eccezione va disattesa.
7. Tutto ciò considerato - ritenuto che il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dagli opponenti - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizion rigettata;
ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i Controparte_1 parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della
8 controversia e alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 8.433,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
960/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione proposta da e al Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del Parte_1 Parte_2
31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/3/2022, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
CONFERMA
il Decreto Ingiuntivo n. 196/2022 del 31/3/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data
26/3/2022, già provvisoriamente esecutivo, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CO
In solido le opponenti e a rifondere in favore della convenuta-opposta Parte_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in euro 8.433,00 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo il 8/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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