TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7640
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023

    L'NA ha correttamente esercitato il suo potere sanzionatorio applicando un atto avente carattere regolatorio, in conformità con la normativa primaria. Le FAQ erano disponibili prima della presentazione della domanda, fornendo una guida e riducendo l'incertezza.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del principio di irretroattività dei criteri interpretativi elaborati dall’NA

    La condotta sanzionata è la falsa dichiarazione, non le modalità di formazione. La dichiarazione è stata resa dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, con riferimento a requisiti maturati nel triennio precedente. L'applicazione della Delibera NA n. 126/2025 è legittima in quanto riguarda il procedimento amministrativo avviato dopo la sua entrata in vigore.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 della legge 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Le controdeduzioni sono state vagliate e considerate, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato. L'NA ha valorizzato il dato sostanziale dell'acquisizione delle competenze, ritenendo persuasive le giustificazioni addotte.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione di non validità del corso di formazione specialistica del dipendente -OMISSIS-

    L'NA ha riconosciuto valido il corso del dipendente -OMISSIS-, privilegiando il dato sostanziale dell'acquisizione delle competenze, ma ciò non è stato sufficiente per raggiungere il punteggio richiesto per il livello L2.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 3 della l. 689/1981 - insussistenza dell'elemento soggettivo

    La norma speciale (art. 63, co. 13, D.Lgs. 36/23) richiede dichiarazioni dolose. L'elemento soggettivo è stato ritenuto sussistente a titolo di dolo eventuale, sulla base di indici rivelatori quali il vantaggio perseguito, la tipologia del procedimento, la verificabilità dei dati, gli strumenti conoscitivi disponibili e il numero di discrepanze rilevate.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e delle legittime aspettative

    L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/23) ha costituito un elemento di novità, rendendo inapplicabile l'affidamento su criteri precedenti non specificamente delineati. L'NA ha fornito strumenti conoscitivi per la verifica dei nuovi criteri.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della Delibera NA 126 dell’11.03.2025 - proporzionalità della sanzione

    La sanzione pecuniaria è proporzionata e vicina al minimo edittale, tenendo conto di circostanze attenuanti quali la novità della disciplina, la produzione di attestati successivi alla domanda e la copertura parziale del monte ore. La sanzione è stata quantificata tenendo conto del punteggio effettivamente spettante.

  • Rigettato
    Mancanza di requisiti per la qualificazione L2

    Le contestazioni relative alla formazione dei dipendenti e alla duplicazione di punteggio per titoli sono state ritenute fondate. La riduzione del punteggio da 36,51 a 32,42 ha comportato la retrocessione al livello L3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7640
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7640
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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