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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA NI PA Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 12.02.2025 al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Lina Parte_1 C.F._1
FI NI e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Belometti entrambi del Foro di Brescia, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara CP_1 C.F._2
MA AS del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore di seguito riportata per esteso:
“Propone alle parti di definire la presente controversia assumendo l'impegno di proseguire il percorso av- viato per con la dott.ssa anche al fine di facilitare l'accettazione della nuova compagna Per_1 CP_2
del padre da parte della minore, l'impegno della resistente a proseguire il percorso di supporto individuale avviato, l'impegno di entrambi i genitori ad accompagnare , a consentirle l'accesso a entrambi e Per_1
agli attuali e/o futuri rispettivi compagni sia pure rispettandone i tempi e ad astenersi dall'esprimere giudizi l'uno sull'altro, la conferma dei provvedimenti assunti in data 21.05.20251, tre settimane anche non consecutive con il padre durante le vacanze estive, festività e ponti secondo la regola dell'alternanza
(fatti salvi i migliori accordi), spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11.02.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere convissuto con la resistente (unitamente alla figlia minore) prima nell'immobile di sua proprietà sito in Buccinasco (MI), Via Guido Rossa n. 13 e poi, dal 2013 al 2017, nell'immobile sito sempre nel Comune di Buccinasco (MI), ma in Via Aldo Moro n.
11/13, acquistato per accogliere tutti i componenti della propria famiglia, composta an- che dai due figli maggiorenni, e nati da precedente unione co- Per_2 Persona_3
niugale, che, nel 2017, per avvicinarsi alla propria attività lavorativa (sita nel Comune di
Magnago) e rendere meno gravoso a la frequentazione della scuola sita nel Co- Per_1
mune di Busto Arsizio, la resistente e la figlia decidevano di vivere dal lunedì al venerdì nell'immobile di proprietà materna, sito in Legnano (MI), Via Giuseppe Garibaldi n. 112, per poi riunirsi, tutti i weekend, nella casa sita in Buccinasco (MI), che tale decisione ha comportato l'inesorabile e progressivo declino del rapporto tra le parti, che nel dicembre
2022 informava la compagna la volontà di interrompere la loro relazione, che nel mese di
Gennaio 2023 la resistente decideva di traferirsi con la figlia nell'immobile sito in Bucci- nasco per poi fare rientro nella casa sita in Legnano il 17 Luglio 2023 attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dal Luglio 2023 le parti si accor- davano, di fatto, per il collocamento prevalente della minore presso la madre, stabilendo in ogni caso che il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia ogniqualvolta fosse possi- bile, compatibilmente con gli impegni delle parti e, comunque, stabilendo concordemen- te che la minore avrebbe trascorso almeno due giorni durante la settimana e due wee- kend al mese presso il padre, che i rapporti con la figlia sono sempre stati positivi e con- tinuativi, che, tuttavia, a far data dal Luglio 2024, ha iniziato a manifestare ma- Per_1
lessere nei confronti del padre, rifiutando progressivamente di stare con lui e astenendosi dagli eventi familiari organizzati “in concomitanza con la scoperta, da parte della madre, sig.ra
, che il padre frequentava una nuova compagna, sig.ra e che, “nono- CP_1 Persona_4
stante il Sig. si sia ormai risolto ad organizzare incontri e anche pernottamenti con la figlia, Parte_1
senza la presenza della compagna, incomprensibilmente comunica oramai frequentemente e Per_1
all'ultimo minuto, di non volere restare a dormire dal padre limitandosi alla cena con lui al ristorante, affermando di avere numerosi compiti scolatici che deve gestire direttamente con la madre”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio in data 18.04.2025, per quello che qui rileva, la resistente ha dedotto “che da ottobre 2024, è seguita in psicoterapia dalla dr.ssa Per_1 [...]
specializzata in psicologia dell'infanzia e dell'età evolutiva e questo è un elemento che in parte Per_5
tranquillizza la madre sul fatto di aver dato (con il padre) alla figlia l'opportunità di un 'luogo' tutto suo per potersi esprimere con la massima libertà. […] Fino a gennaio 2025 (quando vi è stata intima- zione di questa difesa e in prossimità dell'instaurazione del presente giudizio), il padre non ha mai ver- sato alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia (si ricordi che la definitiva cessazio- ne della convivenza data dal luglio 2023), trincerandosi dietro al fatto che egli pagava integralmente la scuola privata frequentata dalla figlia per € 400,00 mensili (calcolato su dodici mensilità) e quindi pa- gando anche la quota materna del 50% per € 200,00 […] entrambi i genitori sono più che benestanti e il tenore di vita della figlia, sia in seno alla famiglia prima, sia oggi, è elevato ed è stato sinora mantenu- to integralmente dalla madre, sia con riferimento alle spese ordinarie sia a quelle straordinarie (eccetto la scuola pagata sinora dal padre e la psicoterapia pagata a metà dai genitori) soprattutto considerando che da luglio 2024 ha trascorso periodi limitati con il padre, sia nel corso dell'anno sia nei periodi Per_1
di vacanza […] il signor ben prima di comunicare l'intenzione di separarsi alla signora Parte_1
aveva già avviato una relazione sentimentale con l'attuale compagna, signora CP_1 Persona_4
[…] Il 17.7.2023 il padre ha comunicato alla figlia alla presenza della madre la separazione, dicendole senza altri dettagli che con la madre avrebbe vissuto a Legnano e con il padre, nei suoi giorni, a Buccina-
pag. 3 sco. Sono seguiti mesi difficili, in cui indubbiamente la madre ha sofferto moltissimo della separazione e ha faticato a tratti a proteggere la figlia dalla prima 'ondata' del suo dolore. Poi la signora ha CP_1
avviato, nell'ottobre 2023, un percorso di sostegno personale e alla genitorialità, con la psicoterapeuta dr.ssa che le ha permesso di recuperare rapidamente equilibrio e nel tempo di stare sempre me- Tes_1
glio. La terapia sta tuttora proficuamente proseguendo. ha avuto mesi complicati e delicati per Per_1
la separazione dei genitori […] il padre, come dal medesimo riferito nel proprio ricorso, a partire da gen- naio/febbraio 2024, senza nemmeno informare la madre, ha iniziato ad introdurre la sua nuova com- pagna nella vita di , organizzando eventi conviviali e fine settimana […] A partire da settem- Per_1
bre 2024, non ha più voluto andare dal padre se c'era ; è stata irremovibile con la madre, Per_1 Per_4
le ha detto fino alle lacrime che nessuno poteva obbligarla a stare con , che lei voleva vedere il suo Per_4
papà e i suoi fratelli da sola, che la sua famiglia erano il papà e i fratelli e non altri, che se il padre le avesse voluto bene, avrebbe dovuto trovare il modo di stare con lei, che aveva tanto altro tempo di stare da solo con . La madre ha cercato invano di tranquillizzare la figlia, di non farla radicalizzare nelle Per_4
sue idee, ma visto il disagio forte che esprimeva, non ha ritenuto opportuno forzarla: non ha Per_1
mai rifiutato il padre, che ama moltissimo e che vorrebbe vedere tanto, anche molto di più di quanto av- viene oggi, bensì (quantomeno allo stato) rifiuta la compagna del padre [e] propone, allo stato, fino a che non si sarà ricostituita una fiducia e serenità tra e il padre, che le frequentazioni paterne si Per_1
svolgano in assenza della compagna del medesimo, a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena, e nell'infrasettimanale per un pomeriggio dopo la scuola e cena con o senza pernottamento, anche nel rispetto degli impegni di studio e di eventuali momenti di stanchezza della mi- nore correlati con i problemi di salute già menzionati”.
Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00 dal mese di gennaio, di pagare l'intera retta della scuola privata frequentata da e di non avere tempo per avviare un Per_1
percorso individuale di psicoterapia. Il giudice istruttore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di cui alla nota n. 1 e “4) dispone che le parti depositino entro e non oltre il
18.06.2025 una relazione a firma della dott.ssa cui chiede di segnalare eventuali controindi- CP_2
pag. 4 cazioni all'ascolto di da parte dello scrivente (e se sia disponibile o reputi opportuno, con il con- Per_1
senso dei genitori, assistervi nella qualità di esperto ai sensi dell'art. 473-bis.5 c.p.c.)”.
In data 17/18.06.2025 le parti hanno depositato relazione a firma della dott.ssa Per_6
che ha certificato “che ha intrapreso un percorso di psicoterapia con la
[...] Parte_2
sottoscritta, presso il mio studio sito a Busto Arsizio, nel mese di ottobre 2024. L'avvio è stato deciso con i genitori e con i quali è stato organizzato un colloquio conoscitivo e, Parte_1 Persona_7
si sono acquisite informazioni circa il contesto familiare e abitativo di . I colloqui con la minore Per_1
hanno una cadenza quindicinale e hanno una durata di 45 minuti. Nel corso dei colloqui effettuati è emerso che è in grado di sostenere la conversazione con l'estraneo, con l'adulto. Le sue compe- Per_1
tenze cognitive emotive e relazionali le conferiscono la possibilità di descrivere le sue emozioni e le sue rea- zioni alle situazioni. Si evidenzia che, non riesce spontaneamente a fare emergere i suoi vissuti Per_1
emotivi più intimi poiché, come strategia difensiva psicologica, rimuove i fatti che hanno generato in lei, tensioni e/o incomprensioni, che rimangono così, ricordi poco accessibili e poco circostanziati (confonde periodi, tempi e personaggi che appartengono ai ricordi che hanno generato emozioni negative). è Per_1
stata messa a conoscenza della possibilità di conferire con il Giudice e ha espresso un parere positivo (in- contro effettuato in data 4/6/2025). I genitori sono stati incontrati congiuntamente, durante il percorso di per tre volte: in data 7/10/24, il 31/1/2025 e il 11/6/2025. In occasione dell'incontro Per_1
del 11/6/2025, hanno dato il consenso affinché, la sottoscritta redigesse il presente certificato e presen- ziasse all'audizione di , da parte del Giudice AN IN. In conclusione: Ritengo non ci Per_1
siano controindicazioni all'ascolto di da parte del Giudice;
sono disponibile dopo aver ricevuto il Per_1
consenso dei genitori (in data 11/6/2025) ad assistere all'ascolto nella qualità di esperto ai sensi dell'art. 473-bis.5 c.p.c.”.
All'udienza celebrata in data 03.07.2025 il giudice istruttore ha ascoltato alla pre- Per_1
senza e con l'assistenza della dott.ssa . Persona_5
Dall'ascolto di , in buona sostanza ed estrema sintesi, è emersa la fatica della mi- Per_1
nore ad accettare sia la fine (inaspettata) della relazione sentimentale che ha legato i geni- tori per oltre 12 anni, sia l'inizio della nuova relazione sentimentale del padre con
[...]
(già sfociata in stabile convivenza). Per_4
pag. 5 Terminato l'ascolto della minore, il giudice istruttore ha proposto le parti di definire con- sensualmente la presente vertenza alle condizioni in epigrafe richiamate e le parti hanno dichiarato di accettare assumendo formalmente gli impegni ivi riportati (nella consapevo- lezza che vi sono dei percorsi da portare avanti con costanza e determinazione e degli obiettivi da raggiungere con perseveranza e fiducia nei professionisti coinvolti).
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra i geni- tori di che non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né Parte_2
all'ordine pubblico e, ove scrupolosamente rispettato, appare idoneo a garantire alla mi- nore il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, co- munque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alla figlia (nata il [...]) in conformità all'accordo innanzi inte- Parte_2
gralmente richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN MA NI PA
pag. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025 il giudice istruttore ha adottato “i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne (nata il [...]) e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito
Per_1 in Legnano (MI), Via Giuseppe Gari-baldi n. dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versan-
Per_1 do alla madre l'importo mensile di € 1.200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) nel rispetto dei desi-
Per_1 deri e degli impegni di , dispone che il padre frequenti una sera infrasettimanale con cena e a weekend alternati dal venerdì sera
Per_1 Per_1 alla domenica sera;
[ invita le parti ad attenersi s mente alle presenti determinazioni giudiziali;
7) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la
Per_1 figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa” pag. 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA NI PA Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 12.02.2025 al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Lina Parte_1 C.F._1
FI NI e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Belometti entrambi del Foro di Brescia, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara CP_1 C.F._2
MA AS del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore di seguito riportata per esteso:
“Propone alle parti di definire la presente controversia assumendo l'impegno di proseguire il percorso av- viato per con la dott.ssa anche al fine di facilitare l'accettazione della nuova compagna Per_1 CP_2
del padre da parte della minore, l'impegno della resistente a proseguire il percorso di supporto individuale avviato, l'impegno di entrambi i genitori ad accompagnare , a consentirle l'accesso a entrambi e Per_1
agli attuali e/o futuri rispettivi compagni sia pure rispettandone i tempi e ad astenersi dall'esprimere giudizi l'uno sull'altro, la conferma dei provvedimenti assunti in data 21.05.20251, tre settimane anche non consecutive con il padre durante le vacanze estive, festività e ponti secondo la regola dell'alternanza
(fatti salvi i migliori accordi), spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11.02.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere convissuto con la resistente (unitamente alla figlia minore) prima nell'immobile di sua proprietà sito in Buccinasco (MI), Via Guido Rossa n. 13 e poi, dal 2013 al 2017, nell'immobile sito sempre nel Comune di Buccinasco (MI), ma in Via Aldo Moro n.
11/13, acquistato per accogliere tutti i componenti della propria famiglia, composta an- che dai due figli maggiorenni, e nati da precedente unione co- Per_2 Persona_3
niugale, che, nel 2017, per avvicinarsi alla propria attività lavorativa (sita nel Comune di
Magnago) e rendere meno gravoso a la frequentazione della scuola sita nel Co- Per_1
mune di Busto Arsizio, la resistente e la figlia decidevano di vivere dal lunedì al venerdì nell'immobile di proprietà materna, sito in Legnano (MI), Via Giuseppe Garibaldi n. 112, per poi riunirsi, tutti i weekend, nella casa sita in Buccinasco (MI), che tale decisione ha comportato l'inesorabile e progressivo declino del rapporto tra le parti, che nel dicembre
2022 informava la compagna la volontà di interrompere la loro relazione, che nel mese di
Gennaio 2023 la resistente decideva di traferirsi con la figlia nell'immobile sito in Bucci- nasco per poi fare rientro nella casa sita in Legnano il 17 Luglio 2023 attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dal Luglio 2023 le parti si accor- davano, di fatto, per il collocamento prevalente della minore presso la madre, stabilendo in ogni caso che il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia ogniqualvolta fosse possi- bile, compatibilmente con gli impegni delle parti e, comunque, stabilendo concordemen- te che la minore avrebbe trascorso almeno due giorni durante la settimana e due wee- kend al mese presso il padre, che i rapporti con la figlia sono sempre stati positivi e con- tinuativi, che, tuttavia, a far data dal Luglio 2024, ha iniziato a manifestare ma- Per_1
lessere nei confronti del padre, rifiutando progressivamente di stare con lui e astenendosi dagli eventi familiari organizzati “in concomitanza con la scoperta, da parte della madre, sig.ra
, che il padre frequentava una nuova compagna, sig.ra e che, “nono- CP_1 Persona_4
stante il Sig. si sia ormai risolto ad organizzare incontri e anche pernottamenti con la figlia, Parte_1
senza la presenza della compagna, incomprensibilmente comunica oramai frequentemente e Per_1
all'ultimo minuto, di non volere restare a dormire dal padre limitandosi alla cena con lui al ristorante, affermando di avere numerosi compiti scolatici che deve gestire direttamente con la madre”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio in data 18.04.2025, per quello che qui rileva, la resistente ha dedotto “che da ottobre 2024, è seguita in psicoterapia dalla dr.ssa Per_1 [...]
specializzata in psicologia dell'infanzia e dell'età evolutiva e questo è un elemento che in parte Per_5
tranquillizza la madre sul fatto di aver dato (con il padre) alla figlia l'opportunità di un 'luogo' tutto suo per potersi esprimere con la massima libertà. […] Fino a gennaio 2025 (quando vi è stata intima- zione di questa difesa e in prossimità dell'instaurazione del presente giudizio), il padre non ha mai ver- sato alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia (si ricordi che la definitiva cessazio- ne della convivenza data dal luglio 2023), trincerandosi dietro al fatto che egli pagava integralmente la scuola privata frequentata dalla figlia per € 400,00 mensili (calcolato su dodici mensilità) e quindi pa- gando anche la quota materna del 50% per € 200,00 […] entrambi i genitori sono più che benestanti e il tenore di vita della figlia, sia in seno alla famiglia prima, sia oggi, è elevato ed è stato sinora mantenu- to integralmente dalla madre, sia con riferimento alle spese ordinarie sia a quelle straordinarie (eccetto la scuola pagata sinora dal padre e la psicoterapia pagata a metà dai genitori) soprattutto considerando che da luglio 2024 ha trascorso periodi limitati con il padre, sia nel corso dell'anno sia nei periodi Per_1
di vacanza […] il signor ben prima di comunicare l'intenzione di separarsi alla signora Parte_1
aveva già avviato una relazione sentimentale con l'attuale compagna, signora CP_1 Persona_4
[…] Il 17.7.2023 il padre ha comunicato alla figlia alla presenza della madre la separazione, dicendole senza altri dettagli che con la madre avrebbe vissuto a Legnano e con il padre, nei suoi giorni, a Buccina-
pag. 3 sco. Sono seguiti mesi difficili, in cui indubbiamente la madre ha sofferto moltissimo della separazione e ha faticato a tratti a proteggere la figlia dalla prima 'ondata' del suo dolore. Poi la signora ha CP_1
avviato, nell'ottobre 2023, un percorso di sostegno personale e alla genitorialità, con la psicoterapeuta dr.ssa che le ha permesso di recuperare rapidamente equilibrio e nel tempo di stare sempre me- Tes_1
glio. La terapia sta tuttora proficuamente proseguendo. ha avuto mesi complicati e delicati per Per_1
la separazione dei genitori […] il padre, come dal medesimo riferito nel proprio ricorso, a partire da gen- naio/febbraio 2024, senza nemmeno informare la madre, ha iniziato ad introdurre la sua nuova com- pagna nella vita di , organizzando eventi conviviali e fine settimana […] A partire da settem- Per_1
bre 2024, non ha più voluto andare dal padre se c'era ; è stata irremovibile con la madre, Per_1 Per_4
le ha detto fino alle lacrime che nessuno poteva obbligarla a stare con , che lei voleva vedere il suo Per_4
papà e i suoi fratelli da sola, che la sua famiglia erano il papà e i fratelli e non altri, che se il padre le avesse voluto bene, avrebbe dovuto trovare il modo di stare con lei, che aveva tanto altro tempo di stare da solo con . La madre ha cercato invano di tranquillizzare la figlia, di non farla radicalizzare nelle Per_4
sue idee, ma visto il disagio forte che esprimeva, non ha ritenuto opportuno forzarla: non ha Per_1
mai rifiutato il padre, che ama moltissimo e che vorrebbe vedere tanto, anche molto di più di quanto av- viene oggi, bensì (quantomeno allo stato) rifiuta la compagna del padre [e] propone, allo stato, fino a che non si sarà ricostituita una fiducia e serenità tra e il padre, che le frequentazioni paterne si Per_1
svolgano in assenza della compagna del medesimo, a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena, e nell'infrasettimanale per un pomeriggio dopo la scuola e cena con o senza pernottamento, anche nel rispetto degli impegni di studio e di eventuali momenti di stanchezza della mi- nore correlati con i problemi di salute già menzionati”.
Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00 dal mese di gennaio, di pagare l'intera retta della scuola privata frequentata da e di non avere tempo per avviare un Per_1
percorso individuale di psicoterapia. Il giudice istruttore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di cui alla nota n. 1 e “4) dispone che le parti depositino entro e non oltre il
18.06.2025 una relazione a firma della dott.ssa cui chiede di segnalare eventuali controindi- CP_2
pag. 4 cazioni all'ascolto di da parte dello scrivente (e se sia disponibile o reputi opportuno, con il con- Per_1
senso dei genitori, assistervi nella qualità di esperto ai sensi dell'art. 473-bis.5 c.p.c.)”.
In data 17/18.06.2025 le parti hanno depositato relazione a firma della dott.ssa Per_6
che ha certificato “che ha intrapreso un percorso di psicoterapia con la
[...] Parte_2
sottoscritta, presso il mio studio sito a Busto Arsizio, nel mese di ottobre 2024. L'avvio è stato deciso con i genitori e con i quali è stato organizzato un colloquio conoscitivo e, Parte_1 Persona_7
si sono acquisite informazioni circa il contesto familiare e abitativo di . I colloqui con la minore Per_1
hanno una cadenza quindicinale e hanno una durata di 45 minuti. Nel corso dei colloqui effettuati è emerso che è in grado di sostenere la conversazione con l'estraneo, con l'adulto. Le sue compe- Per_1
tenze cognitive emotive e relazionali le conferiscono la possibilità di descrivere le sue emozioni e le sue rea- zioni alle situazioni. Si evidenzia che, non riesce spontaneamente a fare emergere i suoi vissuti Per_1
emotivi più intimi poiché, come strategia difensiva psicologica, rimuove i fatti che hanno generato in lei, tensioni e/o incomprensioni, che rimangono così, ricordi poco accessibili e poco circostanziati (confonde periodi, tempi e personaggi che appartengono ai ricordi che hanno generato emozioni negative). è Per_1
stata messa a conoscenza della possibilità di conferire con il Giudice e ha espresso un parere positivo (in- contro effettuato in data 4/6/2025). I genitori sono stati incontrati congiuntamente, durante il percorso di per tre volte: in data 7/10/24, il 31/1/2025 e il 11/6/2025. In occasione dell'incontro Per_1
del 11/6/2025, hanno dato il consenso affinché, la sottoscritta redigesse il presente certificato e presen- ziasse all'audizione di , da parte del Giudice AN IN. In conclusione: Ritengo non ci Per_1
siano controindicazioni all'ascolto di da parte del Giudice;
sono disponibile dopo aver ricevuto il Per_1
consenso dei genitori (in data 11/6/2025) ad assistere all'ascolto nella qualità di esperto ai sensi dell'art. 473-bis.5 c.p.c.”.
All'udienza celebrata in data 03.07.2025 il giudice istruttore ha ascoltato alla pre- Per_1
senza e con l'assistenza della dott.ssa . Persona_5
Dall'ascolto di , in buona sostanza ed estrema sintesi, è emersa la fatica della mi- Per_1
nore ad accettare sia la fine (inaspettata) della relazione sentimentale che ha legato i geni- tori per oltre 12 anni, sia l'inizio della nuova relazione sentimentale del padre con
[...]
(già sfociata in stabile convivenza). Per_4
pag. 5 Terminato l'ascolto della minore, il giudice istruttore ha proposto le parti di definire con- sensualmente la presente vertenza alle condizioni in epigrafe richiamate e le parti hanno dichiarato di accettare assumendo formalmente gli impegni ivi riportati (nella consapevo- lezza che vi sono dei percorsi da portare avanti con costanza e determinazione e degli obiettivi da raggiungere con perseveranza e fiducia nei professionisti coinvolti).
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra i geni- tori di che non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né Parte_2
all'ordine pubblico e, ove scrupolosamente rispettato, appare idoneo a garantire alla mi- nore il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, co- munque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti in relazione alla figlia (nata il [...]) in conformità all'accordo innanzi inte- Parte_2
gralmente richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN MA NI PA
pag. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025 il giudice istruttore ha adottato “i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne (nata il [...]) e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito
Per_1 in Legnano (MI), Via Giuseppe Gari-baldi n. dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versan-
Per_1 do alla madre l'importo mensile di € 1.200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) nel rispetto dei desi-
Per_1 deri e degli impegni di , dispone che il padre frequenti una sera infrasettimanale con cena e a weekend alternati dal venerdì sera
Per_1 Per_1 alla domenica sera;
[ invita le parti ad attenersi s mente alle presenti determinazioni giudiziali;
7) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la
Per_1 figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa” pag. 2