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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 11707/2024 2023 R.G. promosso da
, nata ad [...] – MG (Brasile) il 25.10.2000 (CPF n. Parte_1
), residente in [...] Fundos – Bairro C.F._1
Sao Domingos – Città di Uba, Stato di Minas Gerais (Brasile) – CAP 36504-042;
, nata ad [...] – MG (Brasile) il 22.07.1991 (CPF n. Parte_2
), residente in [...] Fundos – Bairro C.F._2
Sao Domingos – Città di Uba, Stato di Minas Gerais (Brasile) – CAP 36504-042,
Tutte rapp.te e difese dall' Avv.to Domenico Ruoppolo (CF: ), C.F._3
ed elett.te dom.te presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 75
PARTE ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.10.2024 parte attrice cittadine brasiliane, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere discendenti dirette del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Persona_1
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc 2)
Con decreto del 21.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
18.07.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 14.07.2025 alla cui redazione ha altresì partecipato la dr.ssa Doria Brio Albano
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le
Tribunale di Firenze, accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice
[...]
riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege. Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
[...]
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva Persona_1
matrimonio il 21.10.1978 con Controparte_3
Dalla loro unione nasceva in data 11.10.1886 che si sposava, Persona_2
in data 28.10.1903 con Persona_3
Dalla unione dei predetti nasceva in data 28.10.1903 che si univa in Persona_4
matrimonio con Persona_5
Dalla loro unione nasceva in data 16.04.1932 che si univa in Persona_6
matrimonio in data 28.03.1951 con Persona_7
Dalla loro unione nasceva in data 04.02.1957 che si univa Persona_8
in matrimonio con e dalla loro unione nascevano le odierne Persona_9
ricorrenti:
, nata in data [...] Parte_1
in data 02.07.1991 Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1 “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
In via preliminare, va inoltre osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se parte attrice non ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né ha dedotto ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_1
quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta alla figlia Persona_2
quale ha potuto così trasmetterla ai prorpi discendenti sino ad arrivare Persona_10
agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] che sposatasi con Persona_4
cittadino straniero ha generato a sua volta nata il [...] che Persona_6
a sua volta ha generato di talché appare necessario Persona_11
richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Inoltre è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2,
c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto e Controparte_1 Controparte_4
[...]
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• Parte_1
• Parte_2
• sono cittadine italiane iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
, nata ad [...] – MG (Brasile) il 25.10.2000 (CPF n. Parte_1
), residente in [...] Fundos – Bairro C.F._1
Sao Domingos – Città di Uba, Stato di Minas Gerais (Brasile) – CAP 36504-042;
, nata ad [...] – MG (Brasile) il 22.07.1991 (CPF n. Parte_2
), residente in [...] Fundos – Bairro C.F._2
Sao Domingos – Città di Uba, Stato di Minas Gerais (Brasile) – CAP 36504-042,
Tutte rapp.te e difese dall' Avv.to Domenico Ruoppolo (CF: ), C.F._3
ed elett.te dom.te presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 75
PARTE ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.10.2024 parte attrice cittadine brasiliane, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere discendenti dirette del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Persona_1
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc 2)
Con decreto del 21.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
18.07.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 14.07.2025 alla cui redazione ha altresì partecipato la dr.ssa Doria Brio Albano
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le
Tribunale di Firenze, accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice
[...]
riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege. Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
[...]
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva Persona_1
matrimonio il 21.10.1978 con Controparte_3
Dalla loro unione nasceva in data 11.10.1886 che si sposava, Persona_2
in data 28.10.1903 con Persona_3
Dalla unione dei predetti nasceva in data 28.10.1903 che si univa in Persona_4
matrimonio con Persona_5
Dalla loro unione nasceva in data 16.04.1932 che si univa in Persona_6
matrimonio in data 28.03.1951 con Persona_7
Dalla loro unione nasceva in data 04.02.1957 che si univa Persona_8
in matrimonio con e dalla loro unione nascevano le odierne Persona_9
ricorrenti:
, nata in data [...] Parte_1
in data 02.07.1991 Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1 “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
In via preliminare, va inoltre osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se parte attrice non ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né ha dedotto ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_1
quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta alla figlia Persona_2
quale ha potuto così trasmetterla ai prorpi discendenti sino ad arrivare Persona_10
agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] che sposatasi con Persona_4
cittadino straniero ha generato a sua volta nata il [...] che Persona_6
a sua volta ha generato di talché appare necessario Persona_11
richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Inoltre è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2,
c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto e Controparte_1 Controparte_4
[...]
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• Parte_1
• Parte_2
• sono cittadine italiane iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale