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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa CE D'LL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 600/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F. ) del Foro di C.F._2
Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cantù (CO), Via
Carcano 14, (pec: fax: n. 031/2450345), giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Vivaio, 24 presso lo studio dell'Avv. Maurizio
AG ( ) e dell'Avv. Gianfrancesco Esposito C.F._3
( , , che lo rappresentano e C.F._4 Email_2 difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 15 della sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Como, pubblicata in data 19.01.2025.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, quale giudice d'appello, accertare e dichiarare:
Nel merito in via principale
Riformare integralmente la sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Como del 17.1.2025, pubblicata il 19.1.2025, Giudice Giorgio Previte, nell'ambito del procedimento n. 457/2025
r.g. accogliendo le domande formulate in primo grado nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del (C.F. Controparte_1
) in 22075 Lurate Caccivio (CO), Via Unione 47, in persona dell'amministratore P.IVA_1 pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare,
(C.F. in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore al risarcimento dei danni alla patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig.
in seguito al sinistro in oggetto mediante pagamento della somma di euro Parte_1
56.415,14 di cui euro 50.690,00 a titolo di risarcimento di danno biologico temporaneo e permanente, incluso il danno morale, sulla base della valutazione medico-legale operata dal sanitario di fiducia incaricato dall'attore, Dott. euro 725,14 a titolo di danno Persona_1 emergente ed euro 5.000,00 a titolo di lucro cessante, o in quell'altra che verrà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, dichiarare tenuti e condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dal Sig. , nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex 2051 Parte_1
c.c. e/o 2043 c.c..
pagina 2 di 15 In ogni caso con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata anticipazione.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di C.T.U. medico-legale volta ad accertare l'entità dei danni alla persona patiti dal Sig. incluso il danno morale, e l'esistenza del nesso Parte_1 causale e perizia contabile finalizzata al calcolo del danno patrimoniale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita:
Nel merito
Respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 conseguenza dell'incidente occorsogli in data 12.09.2017.
In tale occasione l'attore si era recato presso la filiale di Lurate Caccivio, in via CP_2
Varesina 88, per effettuare un prelievo allo sportello bancomat. Dopo aver concluso l'operazione e mentre stava per tornare alla propria autovettura, appena voltatosi, era caduto a terra inciampando nel dissuasore stradale in cemento -cd. “panettone”- posizionato a 50 cm dallo sportello, frontalmente ad esso e disallineato rispetto agli altri dissuasori presenti.
L'attore lamentava la mancata segnalazione e la scarsa visibilità del dissuasore, la sua posizione pericolosa e la non prevedibilità della sua collocazione per i pedoni intenti ad effettuare operazioni allo sportello.
In conseguenza della caduta l'attore aveva riportato lesioni personali con diagnosi “trauma contusivo lombo-sacrale con frattura L1” e prognosi di 40 giorni;
chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al , Controparte_1 proprietario dell'area su cui si era verificato l'evento.
A sostegno della fondatezza della sua pretesa, l'attore rappresentava che i dissuasori erano pagina 3 di 15 stati installati dal in violazione della normativa vigente e senza la necessaria CP_1 autorizzazione comunale.
Con comparsa di risposta si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rilevava l'assenza di prova in ordine alle precise modalità dell'incidente e al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, rappresentando che nel verbale di Pronto Soccorso non vi erano riferimenti alle circostanze in cui si era verificato il fatto.
In ogni caso, il convenuto evidenziava la chiara visibilità del dissuasore, per dimensioni e colore, e il suo necessario avvistamento da parte dell'attore al momento dell'accesso allo sportello bancomat. Concludeva, pertanto, per la sussistenza del caso fortuito, individuato nella condotta disattenta dello stesso danneggiato.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa veniva istruita mediante l'escussione di due testimoni di parte attrice.
All'udienza del 5.06.2024 il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione e concessi i termini ex art. 190 c.c., rimetteva la causa in decisione. Il Tribunale di Como pronunciava quindi sentenza n. 40/2025, pubblicata in data 19.01.2025, così statuendo:
“Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an. Compensa le spese di lite nella misura di 4/5. Condanna, in relazione al residuo quinto, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di (C.F. ) di Lurate CP_1 CP_1 P.IVA_1
Caccivio (CO), in persona dell'amministratore condominiale pro tempore, che quantifica in
1.205,00 (milleduecentocinque/00), oltre rimb. forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge. Liquida come da separato provvedimento il legale di parte attrice stante
l'ammissione a gratuito patrocinio della stessa.
In sostanza, il primo giudice, inquadrata la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., rigettava le domande di rilevando che l'attore non aveva offerto adeguata prova del Parte_1 fatto storico oggetto di causa, in quanto le prove testimoniali espletate, risultate generiche e contraddittorie, non avevano permesso di appurare le esatte modalità della sua caduta, né era stata chiarita l'efficienza causale del dissuasore rispetto al sinistro lamentato. Il Tribunale rilevava, inoltre, che non vi era prova della necessità di un'autorizzazione per l'installazione del dissuasore, poiché l'attore non aveva dimostrato che esso svolgesse una funzione di
“impedimento materiale alla sosta abusiva”, di “delimitazione di zone pedonali o aree di
pagina 4 di 15 parcheggio” o di “reale ostacolo al transito dei veicoli”, che costituiscono le sole ipotesi in cui, ai sensi della II Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. n. 777 Roma,
27.04.2006), è richiesto il rilascio di autorizzazione comunale. Osservava, infine, il primo giudice che dagli atti di causa era emersa una condotta del danneggiato tale da escludere, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., la responsabilità del custode. L'attore aveva, infatti, tenuto un comportamento incauto e imprudente, caratterizzato da scarsa attenzione e probabile fretta nell'esecuzione dei movimenti, elementi che, a fronte della chiara visibilità del dissuasore e della conoscenza dei luoghi, avevano determinato il verificarsi del sinistro, altrimenti certamente prevedibile ed evitabile.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva il nella persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza dell' 1.07.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter
e 352 c.p.c. rimetteva al Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado -poi rigettata con ordinanza collegiale in data 9.7.2025, sul rilievo che non erano state pronunciate condanne suscettibili di sospensione, posto che il Tribunale aveva rigettato le domande attoree - e fissava, davanti a sé, l'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ritiene raggiunta la prova del fatto. Sostiene che la dinamica dell'incidente risulta chiaramente comprovata dalla testimonianza scritta di Tes_1
pagina 5 di 15 madre dell'appellante e testimone oculare, la quale aveva dichiarato in tempi più Tes_2 ravvicinati all'accaduto – con atto prodotto come documento n. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado – di aver visto il figlio inciampare nel dissuasore (c.d. “panettone”) posto a circa
50 cm dallo sportello ATM, cadendo al suolo. La teste aveva poi confermato tali dichiarazioni in sede di escussione all'udienza del 22 novembre 2023.
L'appellante contesta, inoltre, le considerazioni del giudice circa la credibilità della teste, rilevando che, secondo consolidata giurisprudenza, la parentela con una delle parti non comporta di per sé l'inattendibilità del testimone.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente ha considerato irrilevanti le osservazioni circa la non visibilità, l'omessa segnaletica e l'omessa autorizzazione del dissuasore.
In particolare, l'appellante contesta la valutazione del giudice circa la presunta piena visibilità del dissuasore, evidenziando che, a differenza dei “panettoni” normalmente collocati in ampie aree urbane, quello in esame era posto a soli 50 cm dallo sportello bancomat, in uno spazio angusto, frequentato da utenti concentrati nelle operazioni bancarie, con conseguente ridotta visibilità del dissuasore.
La difesa di censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto irrilevante l'omessa segnalazione del dissuasore, sostenendo che esso svolge, di per sé, funzione segnaletica. L'appellante contesta tale assunto, rilevando trattarsi di un dissuasore collocato, in modo inappropriato, a ridosso di uno sportello bancomat.
L'appellante lamenta, infine, che il giudice di primo grado ha escluso la necessità di una autorizzazione per il dissuasore e richiama, sotto tale profilo, l'art. 180 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che precisa come i dissuasori non devono, per forma ed altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini e richiedono previa autorizzazione.
Conclude evidenziando che, nel caso di specie, i dissuasori non erano visibili, non erano segnalati, erano posti in modo da creare pericolo ai pedoni e non erano neppure stati autorizzati, come prescritto dalla normativa citata. Conseguentemente erano stati posizioni in modo illegittimo.
pagina 6 di 15 Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza Parte_1 del nesso di causalità tra la presenza del dissuasore e la caduta, attribuendo l'evento alla disattenzione del danneggiato. L'appellante sostiene, invece, che l'incidente sia dipeso esclusivamente dall'eccessiva vicinanza del “panettone” allo sportello ATM, che non lasciava spazio sufficiente per muoversi agevolmente, come confermato anche dalla testimone oculare la quale aveva dichiarato di aver visto il figlio con un piede incastrato proprio tra il Tes_2 dissuasore ed il piede destro.
OPINIONE DELLA CORTE
I motivi di appello - che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
È opportuno, preliminarmente, ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
E' noto come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. SU n. 20943 del 30/06/2022).
In particolare, secondo la Corte nomofilattica, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
33129/2024; Cass. 12663/2024; Cass. SU 20943/2022).
pagina 7 di 15 Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, nell'atto di citazione con cui promuoveva il giudizio avanti al Tribunale di Milano, deduceva le seguenti circostanze: Parte_1
“eseguito il prelievo, mentre si accingeva a tornare alla macchina, parcheggiata nell'apposita area ivi presente, appena voltatosi inciampava, cadendo a terra, nel dissuasore stradale di cemento cd. “panettone”, posizionato a soli 50 cm dal bancomat, frontalmente allo stesso, la cui presenza non era in alcun modo segnalata e non visibile, soprattutto all'utente intento ad effettuare operazioni bancarie”.
Nelle fotografie prodotte sub doc. 1 con l'atto di citazione sono rappresentati lo sportello bancomat e tre dissuasori di cemento gialli, posizionati su un marciapiede rialzato, nelle vicinanze dell'ingresso della banca;
uno dei tre, quello centrale, è posto di fronte allo sportello bancomat, in posizione di qualche centimetro più ravvicinata alla banca rispetto agli altri.
Con l'atto di citazione sono state prodotte le dichiarazioni scritte di Testimone_3 madre dell'attore (doc. 9), che, rimasta in auto mentre il figlio andava a prelevare, sulla dinamica del sinistro così dichiarava: “Eseguito il prelievo si è girato per tornare alla macchina
e l'ho visto inciampare in un panettone di cemento posto sul marciapiede e cadere di fianco. Il panettone era posizionato a circa 50 cm dal bancomat e , nel girarsi per tornare alla Pt_1 macchina, è rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro, che per lo stretto spazio a disposizione toccava la serranda della vetrina dove è posizionato il bancomat.”
All'udienza del 22.11.2023 la signora veniva sentita quale testimone e così Tes_2 dichiarava: “Mio figlio ha prelevato, poi si è girato e l'ho visto cadere”. Alla richiesta di precisazioni (È caduto come? A peso morto, inciampato?), aggiungeva: “Come se i piedi gli fossero rimasti incastrati, non avesse avuto spazio per muoverli ed è caduto sul fianco sinistro”.
Precisava, inoltre, di essere rimasta ad aspettare il figlio in auto e di non ricordare se la sua visuale le consentiva di vedere il “panettone” (G. “La visuale dall'auto le consentiva di vedere il panettone?” T. “Questo ora non lo ricordo, ricordo che l'ho visto cadere”). Il giudice domandava alla teste se sapesse specificare in ragione di che cosa era caduto il figlio e la signora rispondeva negativamente (G “Quindi non sa più specificamente specificare in ragione Tes_2 di che cosa è caduto il figlio?” T. “No”). A quel punto il giudice richiamava la dichiarazione di cui al doc. 9 di parte attrice, nella quale si rappresenta che l'attore era caduto perché “rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro”. La teste rispondeva: “Adesso non ricordo, se l'ho dichiarato probabilmente l'avevo visto. Non posso confermarlo ora perché non ricordo”. pagina 8 di 15 La teste in udienza, dunque, non è stata in grado di riferire esattamente Testimone_3 la dinamica della caduta e le relative cause e non ha saputo neppure definire quale è stato il ruolo svolto dal “panettone” nell'incidente, avendo riferito che, forse, neppure riusciva a vederlo dal suo angolo di visuale, ossia dall'autovettura in cui, seduta, attendeva il ritorno del figlio.
Peraltro, la dinamica riferita dalla signora neppure corrisponde a quanto dichiarato Tes_2 dal teste , direttore della filiale , che, riportando Testimone_4 Parte_2
i fatti riferitigli dalla il giorno successivo l'incidente, ha così dichiarato: “ricordo che Tes_2 la madre sia venuta non immediatamente, forse il giorno dopo o anche meno, dicendomi che il figlio, indietreggiando in prossimità dello sportello bancomat, era caduto inciampando sul panettone”.
Dunque, secondo quanto riferito dalla madre al direttore della banca, il giorno successivo al sinistro, l'attore era caduto indietreggiando dallo sportello bancomat, mentre la ha Tes_2 riferito al giudice che il figlio, dopo aver prelevato, si era voltato ed era inciampato e quindi si trovava in posizione frontale, e non di spalle, rispetto al “panettone”.
Alla luce degli elementi così riassunti la Corte ritiene che, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la ricostruzione della dinamica dei fatti sia tutt'altro che chiara, non solo per le contraddizioni tra le deposizioni dei due testimoni, ma anche per le incongruenze presenti nel racconto della stessa Tes_2
Nelle dichiarazioni scritte di (doc. 9 atto di citazione) è, infatti, riportata Testimone_3 una dinamica poco comprensibile: “è rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro, che per lo stretto spazio a disposizione toccava la serranda della vetrina dove
è posizionato il bancomat”; tale resoconto non è stato chiarito durante l'esame della teste in udienza e appare incongruo rispetto alle foto in atti, non risultando, tra l'altro, uno spazio così ristretto tra il “panettone” e la serranda della vetrina, per quanto evincibile dalla seconda foto prodotta da parte attrice, che inquadra i dissuasori e lo sportello bancomat lateralmente (cfr doc.
1 seconda foto). Rimane, altresì, incerto quale fosse la reale visibilità dell'evento dal punto di osservazione della che non ha saputo indicare con precisione le cause della caduta del Tes_2 figlio, né ha confermato la possibilità per la stessa di vedere effettivamente il “panettone”, aspetto fondamentale per attribuire proprio a quest'ultimo l'incidente (G: “La visuale dall'auto le consentiva di vedere il panettone?” – T: “Questo ora non lo ricordo, ricordo che l'ho visto cadere” – G: “Quindi non sa più specificamente specificare in ragione di che cosa è caduto il figlio?” – T: “No”). pagina 9 di 15 Si osserva che, sebbene la parentela del testimone con una delle parti non comporti, di per sé, l'inattendibilità dello stesso, come evidenziato dall'appellante, il Giudice resta, comunque, tenuto a valutare attentamente la credibilità del teste, alla luce di tutti gli elementi emergenti dagli atti di causa, intrinseci ed estrinseci alla deposizione resa. Nel caso di specie, la valutazione di inattendibilità non è basata unicamente sul legame familiare, ma anche sulle contraddizioni e incertezze emerse nella deposizione della sul contrasto con la Tes_2 deposizione resa dall'altro teste, nonché sulla non coerenza del racconto rispetto allo stato dei luoghi, come emergente dalle foto in atti. Tali aspetti, valutati complessivamente, inducono a dubitare dell'attendibilità della testimone o, comunque, a considerare non adeguatamente provato il nesso causale tra la caduta e il dissuasore.
Dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni, infatti, emerge soltanto, in termini generici, la collocazione del sinistro e del “panettone” nel medesimo contesto, senza che sia stato possibile ricostruire in modo puntuale la sequenza degli accadimenti materiali.
A questo proposito si ricorda che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 33129/2024 cit.; Cass. 12760/2024).
Nella recente ordinanza n. 20986 del 18/07/2023, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli elementi emersi non individuano precisamente la dinamica del fatto, né il sicuro nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le incongruenze emerse in sede di istruttoria e la dubbia attendibilità della madre dell'attore - unico teste che avrebbe assistito direttamente al fatto - inducono a ritenere che la ricostruzione della dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente chiarita e, pertanto, lo stesso nesso causale tra la res e il sinistro occorso è rimasto dubbio. pagina 10 di 15 Deve, inoltre, tenersi presente che la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è fondamentale per valutare l'incidenza della condotta del danneggiato nella determinazione del sinistro.
È, infatti, opportuno ricordare come secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della
Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass.456/2021; Cass. 29465/2020; Cass. 17873/2020; Cass. 9315/2019; Cass. 2483/2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma, infatti, come l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità (Cass.
2376/2024; Cass. 14228/2023; Cass. SU 20943/2022).
Tanto premesso, la sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi – che, anche qualora il fosse effettivamente Parte_1 inciampato nel “panettone”, l'evento dannoso debba essere, in ogni caso, ricondotto a colpa esclusiva dell'attore.
In primo luogo, dalle fotografie in atti non emerge che lo stato dei luoghi presentasse una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro;
non a caso il direttore della banca, in sede testimoniale, ha riferito che, nei quattro anni e mezzo in cui è rimasto in tale filiale, non si erano verificati altri episodi analoghi, né vi erano state segnalazioni in ordine ai “panettoni” in esame e ciò nonostante sia plausibile che, in un così
pagina 11 di 15 lungo lasso di tempo, parecchie persone abbiano avuto occasione di prelevare allo sportello bancomat posto di fronte ai dissuasori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass. n. 21212/2015).
Sotto tale profilo assumono rilevanza la facilità o meno di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto a tal fine e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
Nel caso concreto, il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che l'attore avrebbe dovuto notare il dissuasore nel momento in cui, pochi istanti prima, si era avvicinato allo sportello bancomat per effettuare il prelievo. Si tratta di un manufatto che per colore e dimensione non poteva non essere notato, trattandosi di un “panettone” di colore giallo e di dimensioni e forma tali da non poter passare inosservato, dunque immediatamente percepibile con un normale grado di attenzione. Il panettone, tra l'altro, non era da solo, ma collocato in una serie di tre, il che ne rafforzava la visibilità. Il fatto è, tra l'altro, avvenuto in pieno giorno, posto che l'accesso al Pronto Soccorso risulta alle ore 11:14, come emerge dalla documentazione medica in atti;
non è del resto neppure stato dedotto che, al momento del fatto, fosse buio e vi fosse una carente illuminazione.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che l'attore si era già recato in precedenti occasioni a detto sportello, per cui sussisteva in capo al medesimo anche una conoscenza pregressa dei luoghi (- G. “Aveva prelevato in precedenza lì, a quell'ATM?” - a.d.r. “Sì, aveva già Tes_2 prelevato”).
Di conseguenza, non risultando la cosa intrinsecamente pericolosa - in quanto facilmente percepibile ed evitabile - e considerata la comprovata conoscenza dei luoghi e la facile ed immediata possibilità di percepire la presenza dell'ostacolo da parte dell'attore, la condotta dello stesso danneggiato risulta evidentemente caratterizzata da disattenzione e imprudenza, tale da far venir meno il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, anche laddove la caduta fosse stata effettivamente determinata dal “panettone”.
Non può, infine, essere attribuita alcuna responsabilità al in Controparte_1 relazione al fatto che il dissuasore non sarebbe stato segnalato e regolarmente autorizzato pagina 12 di 15 ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (dpr n. 495 del
16.12.1992).
Sotto il profilo della lamentata omessa segnalazione del dissuasore, il primo giudice ha evidenziato che non consta quale tipo di segnalazione sia prevista per i c.d. “panettoni” e sul punto l'appellante nulla ha rilevato. Condivisibile appare l'affermazione del Tribunale secondo cui il dissuasore è già in sé un segnalatore, anche per le sue caratteristiche oggettive che lo rendono particolarmente visibile, per colore e dimensione, per cui non si comprende con quale altro mezzo dovrebbe essere, a sua volta, segnalato. Né l'appellante ha fornito elementi sul punto. Quanto poi alla vicinanza dello stesso allo sportello bancomat, dalle foto in atti non emerge che non vi fosse adeguato spazio per il passaggio e, come già evidenziato, la presenza del panettone era agevolmente rilevabile avvicinandosi allo sportello primo del prelievo, per cui un comportamento accorto avrebbe evitato la successiva caduta.
Per quanto concerne, invece, l'art. 180 del Regolamento citato, deve rilevarsi che la disposizione in esame, dedicata ai “Dissuasori di sosta”, stabilisce al comma 5 che “I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica
a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.” e al comma 6 che “I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada”.
Il comma 5, nel caso di specie, deve ritenersi rispettato perché il dissuasore aveva la classica forma del “panettone” giallo, molto comune nei centri abitati e facilmente individuabile ed evitabile;
dunque non può affermarsi che per “forma od altre caratteristiche” i dissuasori oggetto di causa creavano pericolo per i pedoni e i bambini.
Quanto alla autorizzazione prevista dal comma sesto, poi, il Giudice di primo grado ha richiamato la direttiva del Ministero dei Trasporti Prot. n. 777, 27/04/2006, denominata “II°
Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
L'art.
8.1. di detta direttiva stabilisce che “La materia dei dissuasori di sosta è regolata dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Qualora i manufatti vengano installati all'interno di zone riservate esclusivamente al transito pedonale, e pertanto già di per sè inibite al traffico veicolare, essi assumono la funzione di arredo urbano, e pertanto non necessitano di autorizzazione da parte di questo Ministero, pagina 13 di 15 ricadendo essi nella competenza e responsabilità dell'ente proprietario della strada. Al contrario, l'autorizzazione prevista dal comma 6, si rende necessaria qualora i manufatti vengano impiegati nella funzione di dissuasore secondo il disposto di cui al citato art. 180 del
Regolamento, e cioè: - quale impedimento materiale alla sosta abusiva;
- quale delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole, e spazi riservati per altri usi;
- quale reale impedimento al transito dei veicoli, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un elemento e l'altro. In ogni caso se ne raccomanda l'impiego in aree dotate di illuminazione. L'installazione su marciapiedi rialzati non pone particolari problemi, mentre se essa avviene su piattaforma stradale è necessaria la presenza di idonea segnaletica orizzontale di margine, realizzata anche con elementi lapidei dove ciò è consentito, ai sensi dell'art. 152 comma 4 del Regolamento”.
Il Giudice di prime cure ha escluso la necessità dell'autorizzazione comunale per l'installazione dei dissuasori di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione del CdS, rilevando che, nel caso in esame, l'attore non ha fornito prova che esso avesse la funzione di
“impedimento materiale alla sosta abusiva”, di “delimitazione di zone pedonali o aree di parcheggio” o di “reale ostacolo al transito dei veicoli”, ovverosia le sole ipotesi che, ai sensi della II Direttiva del Ministero, richiedono il rilascio dell'autorizzazione.
L'appellante non ha neppure censurato tale passaggio della sentenza del Tribunale.
Considerata la collocazione dei dissuasori su un marciapiede rialzato rispetto alla sede stradale, destinato per sua natura solo al transito pedonale, non risulta ricorrere nessuna delle ipotesi in cui è prescritta l'autorizzazione del dissuasore, né, d'altra parte, l'appellante ha fornito elementi in tal senso, non avendo neppure impugnato la decisione del primo giudice sotto tale profilo.
Spesso, tra l'altro, la posa di manufatti simili ha lo scopo di evitare lo sfondamento delle vetrine della banca e dello sportello bancomat ad opera di veicoli condotti da rapinatori.
Infine, deve, comunque, rilevarsi che l'assenza di autorizzazione per la collocazione del dissuasore, ove fosse stata necessaria, attiene all'eventuale colpa del custode, che invero non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., essendo invece necessaria la prova del nesso causale tra res in custodia e danno, che, nel caso di specie, non è invece ravvisabile per le ragioni già esposte (Cass. n. 26142 del 7.9.2023).
Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione concernente il quantum.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE pagina 14 di 15 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla Parte_1 refusione delle spese di lite della controparte, ex art. 91 cpc, in quanto soccombente.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, Controparte_1 tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 56.415,14), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 40/2025 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 19.01.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare al , a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CE D'LL
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa CE D'LL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 600/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F. ) del Foro di C.F._2
Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cantù (CO), Via
Carcano 14, (pec: fax: n. 031/2450345), giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Vivaio, 24 presso lo studio dell'Avv. Maurizio
AG ( ) e dell'Avv. Gianfrancesco Esposito C.F._3
( , , che lo rappresentano e C.F._4 Email_2 difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 15 della sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Como, pubblicata in data 19.01.2025.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, quale giudice d'appello, accertare e dichiarare:
Nel merito in via principale
Riformare integralmente la sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Como del 17.1.2025, pubblicata il 19.1.2025, Giudice Giorgio Previte, nell'ambito del procedimento n. 457/2025
r.g. accogliendo le domande formulate in primo grado nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del (C.F. Controparte_1
) in 22075 Lurate Caccivio (CO), Via Unione 47, in persona dell'amministratore P.IVA_1 pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare,
(C.F. in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore al risarcimento dei danni alla patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig.
in seguito al sinistro in oggetto mediante pagamento della somma di euro Parte_1
56.415,14 di cui euro 50.690,00 a titolo di risarcimento di danno biologico temporaneo e permanente, incluso il danno morale, sulla base della valutazione medico-legale operata dal sanitario di fiducia incaricato dall'attore, Dott. euro 725,14 a titolo di danno Persona_1 emergente ed euro 5.000,00 a titolo di lucro cessante, o in quell'altra che verrà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, dichiarare tenuti e condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dal Sig. , nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex 2051 Parte_1
c.c. e/o 2043 c.c..
pagina 2 di 15 In ogni caso con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata anticipazione.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di C.T.U. medico-legale volta ad accertare l'entità dei danni alla persona patiti dal Sig. incluso il danno morale, e l'esistenza del nesso Parte_1 causale e perizia contabile finalizzata al calcolo del danno patrimoniale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita:
Nel merito
Respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 conseguenza dell'incidente occorsogli in data 12.09.2017.
In tale occasione l'attore si era recato presso la filiale di Lurate Caccivio, in via CP_2
Varesina 88, per effettuare un prelievo allo sportello bancomat. Dopo aver concluso l'operazione e mentre stava per tornare alla propria autovettura, appena voltatosi, era caduto a terra inciampando nel dissuasore stradale in cemento -cd. “panettone”- posizionato a 50 cm dallo sportello, frontalmente ad esso e disallineato rispetto agli altri dissuasori presenti.
L'attore lamentava la mancata segnalazione e la scarsa visibilità del dissuasore, la sua posizione pericolosa e la non prevedibilità della sua collocazione per i pedoni intenti ad effettuare operazioni allo sportello.
In conseguenza della caduta l'attore aveva riportato lesioni personali con diagnosi “trauma contusivo lombo-sacrale con frattura L1” e prognosi di 40 giorni;
chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al , Controparte_1 proprietario dell'area su cui si era verificato l'evento.
A sostegno della fondatezza della sua pretesa, l'attore rappresentava che i dissuasori erano pagina 3 di 15 stati installati dal in violazione della normativa vigente e senza la necessaria CP_1 autorizzazione comunale.
Con comparsa di risposta si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rilevava l'assenza di prova in ordine alle precise modalità dell'incidente e al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, rappresentando che nel verbale di Pronto Soccorso non vi erano riferimenti alle circostanze in cui si era verificato il fatto.
In ogni caso, il convenuto evidenziava la chiara visibilità del dissuasore, per dimensioni e colore, e il suo necessario avvistamento da parte dell'attore al momento dell'accesso allo sportello bancomat. Concludeva, pertanto, per la sussistenza del caso fortuito, individuato nella condotta disattenta dello stesso danneggiato.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa veniva istruita mediante l'escussione di due testimoni di parte attrice.
All'udienza del 5.06.2024 il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione e concessi i termini ex art. 190 c.c., rimetteva la causa in decisione. Il Tribunale di Como pronunciava quindi sentenza n. 40/2025, pubblicata in data 19.01.2025, così statuendo:
“Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an. Compensa le spese di lite nella misura di 4/5. Condanna, in relazione al residuo quinto, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di (C.F. ) di Lurate CP_1 CP_1 P.IVA_1
Caccivio (CO), in persona dell'amministratore condominiale pro tempore, che quantifica in
1.205,00 (milleduecentocinque/00), oltre rimb. forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge. Liquida come da separato provvedimento il legale di parte attrice stante
l'ammissione a gratuito patrocinio della stessa.
In sostanza, il primo giudice, inquadrata la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., rigettava le domande di rilevando che l'attore non aveva offerto adeguata prova del Parte_1 fatto storico oggetto di causa, in quanto le prove testimoniali espletate, risultate generiche e contraddittorie, non avevano permesso di appurare le esatte modalità della sua caduta, né era stata chiarita l'efficienza causale del dissuasore rispetto al sinistro lamentato. Il Tribunale rilevava, inoltre, che non vi era prova della necessità di un'autorizzazione per l'installazione del dissuasore, poiché l'attore non aveva dimostrato che esso svolgesse una funzione di
“impedimento materiale alla sosta abusiva”, di “delimitazione di zone pedonali o aree di
pagina 4 di 15 parcheggio” o di “reale ostacolo al transito dei veicoli”, che costituiscono le sole ipotesi in cui, ai sensi della II Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. n. 777 Roma,
27.04.2006), è richiesto il rilascio di autorizzazione comunale. Osservava, infine, il primo giudice che dagli atti di causa era emersa una condotta del danneggiato tale da escludere, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., la responsabilità del custode. L'attore aveva, infatti, tenuto un comportamento incauto e imprudente, caratterizzato da scarsa attenzione e probabile fretta nell'esecuzione dei movimenti, elementi che, a fronte della chiara visibilità del dissuasore e della conoscenza dei luoghi, avevano determinato il verificarsi del sinistro, altrimenti certamente prevedibile ed evitabile.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva il nella persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza dell' 1.07.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter
e 352 c.p.c. rimetteva al Collegio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado -poi rigettata con ordinanza collegiale in data 9.7.2025, sul rilievo che non erano state pronunciate condanne suscettibili di sospensione, posto che il Tribunale aveva rigettato le domande attoree - e fissava, davanti a sé, l'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 18.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ritiene raggiunta la prova del fatto. Sostiene che la dinamica dell'incidente risulta chiaramente comprovata dalla testimonianza scritta di Tes_1
pagina 5 di 15 madre dell'appellante e testimone oculare, la quale aveva dichiarato in tempi più Tes_2 ravvicinati all'accaduto – con atto prodotto come documento n. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado – di aver visto il figlio inciampare nel dissuasore (c.d. “panettone”) posto a circa
50 cm dallo sportello ATM, cadendo al suolo. La teste aveva poi confermato tali dichiarazioni in sede di escussione all'udienza del 22 novembre 2023.
L'appellante contesta, inoltre, le considerazioni del giudice circa la credibilità della teste, rilevando che, secondo consolidata giurisprudenza, la parentela con una delle parti non comporta di per sé l'inattendibilità del testimone.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente ha considerato irrilevanti le osservazioni circa la non visibilità, l'omessa segnaletica e l'omessa autorizzazione del dissuasore.
In particolare, l'appellante contesta la valutazione del giudice circa la presunta piena visibilità del dissuasore, evidenziando che, a differenza dei “panettoni” normalmente collocati in ampie aree urbane, quello in esame era posto a soli 50 cm dallo sportello bancomat, in uno spazio angusto, frequentato da utenti concentrati nelle operazioni bancarie, con conseguente ridotta visibilità del dissuasore.
La difesa di censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto irrilevante l'omessa segnalazione del dissuasore, sostenendo che esso svolge, di per sé, funzione segnaletica. L'appellante contesta tale assunto, rilevando trattarsi di un dissuasore collocato, in modo inappropriato, a ridosso di uno sportello bancomat.
L'appellante lamenta, infine, che il giudice di primo grado ha escluso la necessità di una autorizzazione per il dissuasore e richiama, sotto tale profilo, l'art. 180 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che precisa come i dissuasori non devono, per forma ed altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini e richiedono previa autorizzazione.
Conclude evidenziando che, nel caso di specie, i dissuasori non erano visibili, non erano segnalati, erano posti in modo da creare pericolo ai pedoni e non erano neppure stati autorizzati, come prescritto dalla normativa citata. Conseguentemente erano stati posizioni in modo illegittimo.
pagina 6 di 15 Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza Parte_1 del nesso di causalità tra la presenza del dissuasore e la caduta, attribuendo l'evento alla disattenzione del danneggiato. L'appellante sostiene, invece, che l'incidente sia dipeso esclusivamente dall'eccessiva vicinanza del “panettone” allo sportello ATM, che non lasciava spazio sufficiente per muoversi agevolmente, come confermato anche dalla testimone oculare la quale aveva dichiarato di aver visto il figlio con un piede incastrato proprio tra il Tes_2 dissuasore ed il piede destro.
OPINIONE DELLA CORTE
I motivi di appello - che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
È opportuno, preliminarmente, ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
E' noto come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. SU n. 20943 del 30/06/2022).
In particolare, secondo la Corte nomofilattica, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
33129/2024; Cass. 12663/2024; Cass. SU 20943/2022).
pagina 7 di 15 Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, nell'atto di citazione con cui promuoveva il giudizio avanti al Tribunale di Milano, deduceva le seguenti circostanze: Parte_1
“eseguito il prelievo, mentre si accingeva a tornare alla macchina, parcheggiata nell'apposita area ivi presente, appena voltatosi inciampava, cadendo a terra, nel dissuasore stradale di cemento cd. “panettone”, posizionato a soli 50 cm dal bancomat, frontalmente allo stesso, la cui presenza non era in alcun modo segnalata e non visibile, soprattutto all'utente intento ad effettuare operazioni bancarie”.
Nelle fotografie prodotte sub doc. 1 con l'atto di citazione sono rappresentati lo sportello bancomat e tre dissuasori di cemento gialli, posizionati su un marciapiede rialzato, nelle vicinanze dell'ingresso della banca;
uno dei tre, quello centrale, è posto di fronte allo sportello bancomat, in posizione di qualche centimetro più ravvicinata alla banca rispetto agli altri.
Con l'atto di citazione sono state prodotte le dichiarazioni scritte di Testimone_3 madre dell'attore (doc. 9), che, rimasta in auto mentre il figlio andava a prelevare, sulla dinamica del sinistro così dichiarava: “Eseguito il prelievo si è girato per tornare alla macchina
e l'ho visto inciampare in un panettone di cemento posto sul marciapiede e cadere di fianco. Il panettone era posizionato a circa 50 cm dal bancomat e , nel girarsi per tornare alla Pt_1 macchina, è rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro, che per lo stretto spazio a disposizione toccava la serranda della vetrina dove è posizionato il bancomat.”
All'udienza del 22.11.2023 la signora veniva sentita quale testimone e così Tes_2 dichiarava: “Mio figlio ha prelevato, poi si è girato e l'ho visto cadere”. Alla richiesta di precisazioni (È caduto come? A peso morto, inciampato?), aggiungeva: “Come se i piedi gli fossero rimasti incastrati, non avesse avuto spazio per muoverli ed è caduto sul fianco sinistro”.
Precisava, inoltre, di essere rimasta ad aspettare il figlio in auto e di non ricordare se la sua visuale le consentiva di vedere il “panettone” (G. “La visuale dall'auto le consentiva di vedere il panettone?” T. “Questo ora non lo ricordo, ricordo che l'ho visto cadere”). Il giudice domandava alla teste se sapesse specificare in ragione di che cosa era caduto il figlio e la signora rispondeva negativamente (G “Quindi non sa più specificamente specificare in ragione Tes_2 di che cosa è caduto il figlio?” T. “No”). A quel punto il giudice richiamava la dichiarazione di cui al doc. 9 di parte attrice, nella quale si rappresenta che l'attore era caduto perché “rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro”. La teste rispondeva: “Adesso non ricordo, se l'ho dichiarato probabilmente l'avevo visto. Non posso confermarlo ora perché non ricordo”. pagina 8 di 15 La teste in udienza, dunque, non è stata in grado di riferire esattamente Testimone_3 la dinamica della caduta e le relative cause e non ha saputo neppure definire quale è stato il ruolo svolto dal “panettone” nell'incidente, avendo riferito che, forse, neppure riusciva a vederlo dal suo angolo di visuale, ossia dall'autovettura in cui, seduta, attendeva il ritorno del figlio.
Peraltro, la dinamica riferita dalla signora neppure corrisponde a quanto dichiarato Tes_2 dal teste , direttore della filiale , che, riportando Testimone_4 Parte_2
i fatti riferitigli dalla il giorno successivo l'incidente, ha così dichiarato: “ricordo che Tes_2 la madre sia venuta non immediatamente, forse il giorno dopo o anche meno, dicendomi che il figlio, indietreggiando in prossimità dello sportello bancomat, era caduto inciampando sul panettone”.
Dunque, secondo quanto riferito dalla madre al direttore della banca, il giorno successivo al sinistro, l'attore era caduto indietreggiando dallo sportello bancomat, mentre la ha Tes_2 riferito al giudice che il figlio, dopo aver prelevato, si era voltato ed era inciampato e quindi si trovava in posizione frontale, e non di spalle, rispetto al “panettone”.
Alla luce degli elementi così riassunti la Corte ritiene che, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la ricostruzione della dinamica dei fatti sia tutt'altro che chiara, non solo per le contraddizioni tra le deposizioni dei due testimoni, ma anche per le incongruenze presenti nel racconto della stessa Tes_2
Nelle dichiarazioni scritte di (doc. 9 atto di citazione) è, infatti, riportata Testimone_3 una dinamica poco comprensibile: “è rimasto incastrato con il piede sinistro tra il panettone e il piede destro, che per lo stretto spazio a disposizione toccava la serranda della vetrina dove
è posizionato il bancomat”; tale resoconto non è stato chiarito durante l'esame della teste in udienza e appare incongruo rispetto alle foto in atti, non risultando, tra l'altro, uno spazio così ristretto tra il “panettone” e la serranda della vetrina, per quanto evincibile dalla seconda foto prodotta da parte attrice, che inquadra i dissuasori e lo sportello bancomat lateralmente (cfr doc.
1 seconda foto). Rimane, altresì, incerto quale fosse la reale visibilità dell'evento dal punto di osservazione della che non ha saputo indicare con precisione le cause della caduta del Tes_2 figlio, né ha confermato la possibilità per la stessa di vedere effettivamente il “panettone”, aspetto fondamentale per attribuire proprio a quest'ultimo l'incidente (G: “La visuale dall'auto le consentiva di vedere il panettone?” – T: “Questo ora non lo ricordo, ricordo che l'ho visto cadere” – G: “Quindi non sa più specificamente specificare in ragione di che cosa è caduto il figlio?” – T: “No”). pagina 9 di 15 Si osserva che, sebbene la parentela del testimone con una delle parti non comporti, di per sé, l'inattendibilità dello stesso, come evidenziato dall'appellante, il Giudice resta, comunque, tenuto a valutare attentamente la credibilità del teste, alla luce di tutti gli elementi emergenti dagli atti di causa, intrinseci ed estrinseci alla deposizione resa. Nel caso di specie, la valutazione di inattendibilità non è basata unicamente sul legame familiare, ma anche sulle contraddizioni e incertezze emerse nella deposizione della sul contrasto con la Tes_2 deposizione resa dall'altro teste, nonché sulla non coerenza del racconto rispetto allo stato dei luoghi, come emergente dalle foto in atti. Tali aspetti, valutati complessivamente, inducono a dubitare dell'attendibilità della testimone o, comunque, a considerare non adeguatamente provato il nesso causale tra la caduta e il dissuasore.
Dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni, infatti, emerge soltanto, in termini generici, la collocazione del sinistro e del “panettone” nel medesimo contesto, senza che sia stato possibile ricostruire in modo puntuale la sequenza degli accadimenti materiali.
A questo proposito si ricorda che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 33129/2024 cit.; Cass. 12760/2024).
Nella recente ordinanza n. 20986 del 18/07/2023, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli elementi emersi non individuano precisamente la dinamica del fatto, né il sicuro nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le incongruenze emerse in sede di istruttoria e la dubbia attendibilità della madre dell'attore - unico teste che avrebbe assistito direttamente al fatto - inducono a ritenere che la ricostruzione della dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente chiarita e, pertanto, lo stesso nesso causale tra la res e il sinistro occorso è rimasto dubbio. pagina 10 di 15 Deve, inoltre, tenersi presente che la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è fondamentale per valutare l'incidenza della condotta del danneggiato nella determinazione del sinistro.
È, infatti, opportuno ricordare come secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della
Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass.456/2021; Cass. 29465/2020; Cass. 17873/2020; Cass. 9315/2019; Cass. 2483/2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma, infatti, come l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità (Cass.
2376/2024; Cass. 14228/2023; Cass. SU 20943/2022).
Tanto premesso, la sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi – che, anche qualora il fosse effettivamente Parte_1 inciampato nel “panettone”, l'evento dannoso debba essere, in ogni caso, ricondotto a colpa esclusiva dell'attore.
In primo luogo, dalle fotografie in atti non emerge che lo stato dei luoghi presentasse una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro;
non a caso il direttore della banca, in sede testimoniale, ha riferito che, nei quattro anni e mezzo in cui è rimasto in tale filiale, non si erano verificati altri episodi analoghi, né vi erano state segnalazioni in ordine ai “panettoni” in esame e ciò nonostante sia plausibile che, in un così
pagina 11 di 15 lungo lasso di tempo, parecchie persone abbiano avuto occasione di prelevare allo sportello bancomat posto di fronte ai dissuasori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass. n. 21212/2015).
Sotto tale profilo assumono rilevanza la facilità o meno di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto a tal fine e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
Nel caso concreto, il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che l'attore avrebbe dovuto notare il dissuasore nel momento in cui, pochi istanti prima, si era avvicinato allo sportello bancomat per effettuare il prelievo. Si tratta di un manufatto che per colore e dimensione non poteva non essere notato, trattandosi di un “panettone” di colore giallo e di dimensioni e forma tali da non poter passare inosservato, dunque immediatamente percepibile con un normale grado di attenzione. Il panettone, tra l'altro, non era da solo, ma collocato in una serie di tre, il che ne rafforzava la visibilità. Il fatto è, tra l'altro, avvenuto in pieno giorno, posto che l'accesso al Pronto Soccorso risulta alle ore 11:14, come emerge dalla documentazione medica in atti;
non è del resto neppure stato dedotto che, al momento del fatto, fosse buio e vi fosse una carente illuminazione.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che l'attore si era già recato in precedenti occasioni a detto sportello, per cui sussisteva in capo al medesimo anche una conoscenza pregressa dei luoghi (- G. “Aveva prelevato in precedenza lì, a quell'ATM?” - a.d.r. “Sì, aveva già Tes_2 prelevato”).
Di conseguenza, non risultando la cosa intrinsecamente pericolosa - in quanto facilmente percepibile ed evitabile - e considerata la comprovata conoscenza dei luoghi e la facile ed immediata possibilità di percepire la presenza dell'ostacolo da parte dell'attore, la condotta dello stesso danneggiato risulta evidentemente caratterizzata da disattenzione e imprudenza, tale da far venir meno il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, anche laddove la caduta fosse stata effettivamente determinata dal “panettone”.
Non può, infine, essere attribuita alcuna responsabilità al in Controparte_1 relazione al fatto che il dissuasore non sarebbe stato segnalato e regolarmente autorizzato pagina 12 di 15 ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (dpr n. 495 del
16.12.1992).
Sotto il profilo della lamentata omessa segnalazione del dissuasore, il primo giudice ha evidenziato che non consta quale tipo di segnalazione sia prevista per i c.d. “panettoni” e sul punto l'appellante nulla ha rilevato. Condivisibile appare l'affermazione del Tribunale secondo cui il dissuasore è già in sé un segnalatore, anche per le sue caratteristiche oggettive che lo rendono particolarmente visibile, per colore e dimensione, per cui non si comprende con quale altro mezzo dovrebbe essere, a sua volta, segnalato. Né l'appellante ha fornito elementi sul punto. Quanto poi alla vicinanza dello stesso allo sportello bancomat, dalle foto in atti non emerge che non vi fosse adeguato spazio per il passaggio e, come già evidenziato, la presenza del panettone era agevolmente rilevabile avvicinandosi allo sportello primo del prelievo, per cui un comportamento accorto avrebbe evitato la successiva caduta.
Per quanto concerne, invece, l'art. 180 del Regolamento citato, deve rilevarsi che la disposizione in esame, dedicata ai “Dissuasori di sosta”, stabilisce al comma 5 che “I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica
a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.” e al comma 6 che “I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada”.
Il comma 5, nel caso di specie, deve ritenersi rispettato perché il dissuasore aveva la classica forma del “panettone” giallo, molto comune nei centri abitati e facilmente individuabile ed evitabile;
dunque non può affermarsi che per “forma od altre caratteristiche” i dissuasori oggetto di causa creavano pericolo per i pedoni e i bambini.
Quanto alla autorizzazione prevista dal comma sesto, poi, il Giudice di primo grado ha richiamato la direttiva del Ministero dei Trasporti Prot. n. 777, 27/04/2006, denominata “II°
Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
L'art.
8.1. di detta direttiva stabilisce che “La materia dei dissuasori di sosta è regolata dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Qualora i manufatti vengano installati all'interno di zone riservate esclusivamente al transito pedonale, e pertanto già di per sè inibite al traffico veicolare, essi assumono la funzione di arredo urbano, e pertanto non necessitano di autorizzazione da parte di questo Ministero, pagina 13 di 15 ricadendo essi nella competenza e responsabilità dell'ente proprietario della strada. Al contrario, l'autorizzazione prevista dal comma 6, si rende necessaria qualora i manufatti vengano impiegati nella funzione di dissuasore secondo il disposto di cui al citato art. 180 del
Regolamento, e cioè: - quale impedimento materiale alla sosta abusiva;
- quale delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole, e spazi riservati per altri usi;
- quale reale impedimento al transito dei veicoli, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un elemento e l'altro. In ogni caso se ne raccomanda l'impiego in aree dotate di illuminazione. L'installazione su marciapiedi rialzati non pone particolari problemi, mentre se essa avviene su piattaforma stradale è necessaria la presenza di idonea segnaletica orizzontale di margine, realizzata anche con elementi lapidei dove ciò è consentito, ai sensi dell'art. 152 comma 4 del Regolamento”.
Il Giudice di prime cure ha escluso la necessità dell'autorizzazione comunale per l'installazione dei dissuasori di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione del CdS, rilevando che, nel caso in esame, l'attore non ha fornito prova che esso avesse la funzione di
“impedimento materiale alla sosta abusiva”, di “delimitazione di zone pedonali o aree di parcheggio” o di “reale ostacolo al transito dei veicoli”, ovverosia le sole ipotesi che, ai sensi della II Direttiva del Ministero, richiedono il rilascio dell'autorizzazione.
L'appellante non ha neppure censurato tale passaggio della sentenza del Tribunale.
Considerata la collocazione dei dissuasori su un marciapiede rialzato rispetto alla sede stradale, destinato per sua natura solo al transito pedonale, non risulta ricorrere nessuna delle ipotesi in cui è prescritta l'autorizzazione del dissuasore, né, d'altra parte, l'appellante ha fornito elementi in tal senso, non avendo neppure impugnato la decisione del primo giudice sotto tale profilo.
Spesso, tra l'altro, la posa di manufatti simili ha lo scopo di evitare lo sfondamento delle vetrine della banca e dello sportello bancomat ad opera di veicoli condotti da rapinatori.
Infine, deve, comunque, rilevarsi che l'assenza di autorizzazione per la collocazione del dissuasore, ove fosse stata necessaria, attiene all'eventuale colpa del custode, che invero non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., essendo invece necessaria la prova del nesso causale tra res in custodia e danno, che, nel caso di specie, non è invece ravvisabile per le ragioni già esposte (Cass. n. 26142 del 7.9.2023).
Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione concernente il quantum.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE pagina 14 di 15 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla Parte_1 refusione delle spese di lite della controparte, ex art. 91 cpc, in quanto soccombente.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, Controparte_1 tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 56.415,14), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 40/2025 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 19.01.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare al , a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CE D'LL
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