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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 38278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38278 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UC IG - Presidente - Sent. n. sez. 1056/2025 AN LA CC - 20/11/2025 AR RU - Relatore - R.G.N. 24122/2025 TT MA RO D'ND ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di Chieti Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA RITENUTO IN FATTO 1. Il Presidente del Tribunale di Chieti, decidendo in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha confermato il decreto opposto e, rigettata ogni contraria istanza, ha condannato l’Avv. ST GN, in solido con SS AN, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia, liquidate in euro 1700,00. L’Avvocato ST GN, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di opposizione. La difesa lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 83, 182 e 306 cod. proc. civ., nonché del d.P.R. 115/2002 e degli artt. 96 e 86 cod. proc. civ.; si duole dell’efficacia attribuita nel provvedimento alla mera locuzione "in proprio" contenuta nel ricorso in opposizione proposto dall’Avv. GN, che ha determinato il Giudice a condannare lo stesso Avvocato GN alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Avv. ST GN agisse anche per i suoi stessi interessi, oltre che per quelli dell'assistito, in ragione dell'espressione Penale Sent. Sez. 4 Num. 38278 Anno 2025 Presidente: IG UC Relatore: RU AR Data Udienza: 20/11/2025 "in proprio", che compare un’unica volta nell'intestazione dell'atto di impugnazione. Si tratterebbe di un mero lapsus calami, dovuto all'utilizzo di uno schema pregresso, nel quale tale locuzione era pertinente, poiché riferita ad un'impugnazione sulla quantificazione delle spettanze difensive. Deve prevalere, si legge nel ricorso, la sostanza sulla forma, non avendo il ricorrente spiegato alcuna ragione a tutela di propri interessi personali nell’opposizione depositata. All’uopo, rammenta l’esponente, il Giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. Ergo, andrebbe considerato non solo il tenore letterale di un atto, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fomite nel corso del giudizio ed il provvedimento concreto richiesto. Ulteriore doglianza riguarderebbe il seguente aspetto. Nella motivazione si legge testualmente:"all'udienza del 3 marzo 2025, l'avv. GN ha rinunciato all'azione e domandato la compensazione delle spese di lite". Nelle righe successive il Giudice scrive. "non può darsi seguito alla rinuncia all'opposizione formulata dal ricorrente GN posto che essa, costituendo una forma di disposizione del diritto azionato, richiede il conferimento di un mandato ad hoc". Il passaggio motivazionale rivelerebbe l’intima contraddizione della decisione assunta dal Giudice. Invero, ritenendo che l’Avv. GN abbia agito in proprio, il Giudice avrebbe dovuto considerare valida la rinuncia agli atti;
viceversa, ritenendo che il difensore abbia agito a tutela degli interessi del proprio assistito, come è avvenuto in realtà, non avrebbe dovuto condannarlo alle rifusione delle spese legali. Singolare è la decisione di rigettare la rinuncia agli atti e condannare il difensore alla rifusione delle spese legali. In molteplici arresti della Suprema Corte si afferma che sia sufficiente la nomina di un difensore di fiducia per reclamare il provvedimento di rigetto in materia. Le perplessità del Giudice in merito all'assenza di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. in favore dell’Avv. GN appaiono non pertinenti. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO dell’art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge. In essa rientra la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (cfr. Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372; negli stessi termini vedi anche Sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877). Nel caso di specie, la motivazione è certamente esistente e pertinente, perché risulta dall’esame degli atti – nella specie dall’incipit del ricorso in opposizione - che l’Avv. ST GN si sia costituito in proprio e nella qualità di difensore di SS AN. La costituzione “in proprio” del difensore nelle procedure di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è insolita. Invero, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza di ammissione a beneficio del suo assistito (cfr. Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018, così massimata:”In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato”). Correttamente, dunque, in forza della espressa dicitura “in proprio”, dichiarata nell’incipit del ricorso depositato, il Giudice territoriale ha ritenuto che l’opposizione presentata dall’Avv. GN avverso il provvedimento giudiziale di rigetto della domanda del beneficio in favore di SS AN fosse da qualificarsi anche come opposizione personale promossa dal difensore. 2. Deve invece convenirsi sul fatto che l’Avv. GN, agendo in proprio, potesse rinunciare, per la sua parte, all’opposizione, senza necessità di un mandato ad hoc. La rinuncia proveniente dal difensore, riguardante il suo intervento nella procedura, deve ritenersi, pertanto, validamente proposta. Quanto alla necessità dell’accettazione, risulta estensibile al caso in esame il principio sostenuto dalle Sezioni civili di questa Corte, in base al quale, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato, con la precisazione che ad essa si applica, in ogni caso, la regola di cui all'art. 306, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con Da quanto precede discende che la rinuncia all’opposizione intervenuta da parte dell’Avv. GN non spiega effetti sulla condanna alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia. 3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RU UC IG
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA RITENUTO IN FATTO 1. Il Presidente del Tribunale di Chieti, decidendo in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha confermato il decreto opposto e, rigettata ogni contraria istanza, ha condannato l’Avv. ST GN, in solido con SS AN, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia, liquidate in euro 1700,00. L’Avvocato ST GN, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di opposizione. La difesa lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 83, 182 e 306 cod. proc. civ., nonché del d.P.R. 115/2002 e degli artt. 96 e 86 cod. proc. civ.; si duole dell’efficacia attribuita nel provvedimento alla mera locuzione "in proprio" contenuta nel ricorso in opposizione proposto dall’Avv. GN, che ha determinato il Giudice a condannare lo stesso Avvocato GN alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Avv. ST GN agisse anche per i suoi stessi interessi, oltre che per quelli dell'assistito, in ragione dell'espressione Penale Sent. Sez. 4 Num. 38278 Anno 2025 Presidente: IG UC Relatore: RU AR Data Udienza: 20/11/2025 "in proprio", che compare un’unica volta nell'intestazione dell'atto di impugnazione. Si tratterebbe di un mero lapsus calami, dovuto all'utilizzo di uno schema pregresso, nel quale tale locuzione era pertinente, poiché riferita ad un'impugnazione sulla quantificazione delle spettanze difensive. Deve prevalere, si legge nel ricorso, la sostanza sulla forma, non avendo il ricorrente spiegato alcuna ragione a tutela di propri interessi personali nell’opposizione depositata. All’uopo, rammenta l’esponente, il Giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. Ergo, andrebbe considerato non solo il tenore letterale di un atto, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fomite nel corso del giudizio ed il provvedimento concreto richiesto. Ulteriore doglianza riguarderebbe il seguente aspetto. Nella motivazione si legge testualmente:"all'udienza del 3 marzo 2025, l'avv. GN ha rinunciato all'azione e domandato la compensazione delle spese di lite". Nelle righe successive il Giudice scrive. "non può darsi seguito alla rinuncia all'opposizione formulata dal ricorrente GN posto che essa, costituendo una forma di disposizione del diritto azionato, richiede il conferimento di un mandato ad hoc". Il passaggio motivazionale rivelerebbe l’intima contraddizione della decisione assunta dal Giudice. Invero, ritenendo che l’Avv. GN abbia agito in proprio, il Giudice avrebbe dovuto considerare valida la rinuncia agli atti;
viceversa, ritenendo che il difensore abbia agito a tutela degli interessi del proprio assistito, come è avvenuto in realtà, non avrebbe dovuto condannarlo alle rifusione delle spese legali. Singolare è la decisione di rigettare la rinuncia agli atti e condannare il difensore alla rifusione delle spese legali. In molteplici arresti della Suprema Corte si afferma che sia sufficiente la nomina di un difensore di fiducia per reclamare il provvedimento di rigetto in materia. Le perplessità del Giudice in merito all'assenza di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. in favore dell’Avv. GN appaiono non pertinenti. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO dell’art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge. In essa rientra la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (cfr. Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372; negli stessi termini vedi anche Sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877). Nel caso di specie, la motivazione è certamente esistente e pertinente, perché risulta dall’esame degli atti – nella specie dall’incipit del ricorso in opposizione - che l’Avv. ST GN si sia costituito in proprio e nella qualità di difensore di SS AN. La costituzione “in proprio” del difensore nelle procedure di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è insolita. Invero, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza di ammissione a beneficio del suo assistito (cfr. Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018, così massimata:”In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato”). Correttamente, dunque, in forza della espressa dicitura “in proprio”, dichiarata nell’incipit del ricorso depositato, il Giudice territoriale ha ritenuto che l’opposizione presentata dall’Avv. GN avverso il provvedimento giudiziale di rigetto della domanda del beneficio in favore di SS AN fosse da qualificarsi anche come opposizione personale promossa dal difensore. 2. Deve invece convenirsi sul fatto che l’Avv. GN, agendo in proprio, potesse rinunciare, per la sua parte, all’opposizione, senza necessità di un mandato ad hoc. La rinuncia proveniente dal difensore, riguardante il suo intervento nella procedura, deve ritenersi, pertanto, validamente proposta. Quanto alla necessità dell’accettazione, risulta estensibile al caso in esame il principio sostenuto dalle Sezioni civili di questa Corte, in base al quale, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato, con la precisazione che ad essa si applica, in ogni caso, la regola di cui all'art. 306, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con Da quanto precede discende che la rinuncia all’opposizione intervenuta da parte dell’Avv. GN non spiega effetti sulla condanna alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia. 3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RU UC IG