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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3424/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] – int. 6, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne nata Persona_1 Per_2 ad AL il 13.5.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MALDERA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Trani alla C.F._2 via San SI n. 48 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
SI in data 8.10.1964, residente in [...]alla via San Ferdinando
n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._4
1 R.G. N. 3424/2019
San SI alla via Zara n. 4 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità, domande accessorie e azione di regresso;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha domandato dichiararsi che , nato a Parte_1 Controparte_1
Palazzo San SI (PZ) in data 8.10.1964, è il padre naturale di sua figlia Per_1
nata ad [...] il [...], e -per l'effetto disporre in
[...] Per_2 capo al convenuto un assegno di mantenimento per la figlia pari almeno a euro 1.000,00 al mese, a far data dalla nascita, o altra somma -maggiore o minore- ritenuta equa dall'adito Tribunale.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto:
-di aver dato alla luce una bambina il 13.5.2017, che era stata denunciata all'ufficiale di stato civile del Comune di AL (Francia) con il nome di , Persona_3
e che il 3.10.2017 l'ufficiale di stato civile del Comune di Spinazzola, su richiesta del
Consolato Generale d'Italia a Parigi del 29.9.2017, aveva trascritto il relativo atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del detto Comune italiano;
-che la minore era frutto della relazione sentimentale intrattenuta con il convenuto e iniziata nell'anno 2015;
-che, allorquando si era resa conto di essere incinta, aveva comunicato la notizia al convenuto, il quale aveva opposto un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsivoglia responsabilità nei riguardi della nascitura, atteso che era sposato con altra donna;
-che, pertanto, aveva sempre provveduto da sola alla crescita della figlia, mediante l'aiuto economico dei propri genitori con i quali conviveva unitamente alla minore;
-che il 7.10.2019 aveva invitato il convenuto, con inoltro di lettera raccomandata a/r, a presentarsi presso lo studio del suo difensore per dirimere la questione oggetto di causa, invito che era rimasto disatteso;
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-che il convenuto era dotato di notevole capacità reddituale poiché proprietario di cespiti immobiliari che gli consentivano di avere un tenore di vita agiato, oltre ai redditi provenienti dall'attività lavorativa svolta.
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela nell'interesse esclusivo della minore . Persona_1 Per_2
Per l'effetto, l'attrice ha concluso l'atto introduttivo domandando di:
«accertare e dichiarare che il OR , nato a [...]_1
SI il 08.10.1964, è padre naturale di , nata ad [...]_2
AL (Francia) il 13.05.2017, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il cognome;
Persona_1 Per_2 CP_1
-per l'effetto, porre a carico del OR un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della minore pari almeno a Euro 1.000,00 (Euro mille/00) mensili a far data dal momento della nascita della minore o di Persona_1 Per_2 quell'altra somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa;
-con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario».
II Alla prima udienza è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14.1.2021, allorquando erano già decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è costituito in giudizio . Sicché, all'udienza del Controparte_1
15.1.2021 è stata revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto ed è stata disposta C.T.U. al fine di accertare la compatibilità genetica -sotto il profilo del rapporto di filiazione- tra il convenuto e la minore Persona_1 Per_2
Dopo molteplici revoche dei nominati CC.TT.UU. per mancata accettazione dell'incarico consulenziale e per mancato inizio delle operazioni consulenziali,
l'incarico tecnico è stato conferito alla dott.ssa la quale ha Persona_4 depositato l'elaborato peritale in data 22.7.2023, avverso il quale non sono state effettuate osservazioni.
In considerazione delle risultanze della C.T.U., il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. avuto riguardo al
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mantenimento -per il futuro- per la minore e all'azione di regresso, nonché in ordine alle spese di lite e di C.T.U., e ha ordinato al convenuto di depositare nel fascicolo telematico documentazione fiscale (Modello Unico, 730, CUD e buste paga) a decorrere dagli ultimi tre anni antecedenti all'iscrizione della causa a ruolo sino all'attualità, oltre a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi e ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (cfr. ordinanza del 4.10.2023), rinviando la causa all'udienza del
17.1.2024 e disponendo la comparizione personale delle parti innanzi a sé.
All'udienza da ultimo indicata è comparsa la sola attrice. Il convenuto non è comparso in udienza e non ha depositato la chiesta documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale.
Con ordinanza del 17.1.2024, riesaminati gli atti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale è stata rinviata a ragione del programma di smaltimento delle cc.dd. cause vetuste.
Successivamente, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola parte attrice, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
III Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda principale oggetto di causa, relativa alla dichiarazione di paternità, merita accoglimento.
Invero, le prove genetiche eseguite a mezzo dell'espletata C.T.U. hanno dimostrato senza margini di incertezza il rapporto di filiazione tra il convenuto e la minore Controparte_1 Persona_1 Per_2
Nella relazione peritale si legge: «Dalla lettura degli atti, tutti i marcatori genetici STR risultano condivisi tra la Sig. (madre) e la minore Parte_1 [...]
(figlia). Tutti i marcatori genetici STR non materni della minore Persona_3 [...] risultano condivisi con il Sig. (presunto padre). Persona_3 Controparte_1
Visti i risultati, ed effettuata la comparazione tra i soggetti summenzionati, emerge l'attribuzione della paternità biologica del Sig. nei confronti Controparte_1 della minore con una probabilità maggiore del 99.999%. Persona_3
Tale risultato indica una paternità biologica praticamente provata.
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[…] Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfici (STR) analizzati, che hanno evidenziato una compatibilità di 22/22 marcatori dei cromosomi autosomici, i risultati sono compatibili con la paternità biologica del Sig. CP_1
nei confronti della minore
[...] Persona_5
Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. è il padre biologico della minore Controparte_1 Persona_1
. La paternità si considera quindi provata». Per_2
Si ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale «le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza» (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent., 22.7.2004, n. 13665; cfr. anche Corte Costituzionale n. 266/2006 con riguardo all'art. 235 c.c).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione e deve essere conseguentemente dichiarato che nata ad [...] il Persona_1 Per_2
13.5.2017, è figlia di , nato a Palazzo San SI (PZ) in [...] Controparte_1
8.10.1964, con ogni conseguente obbligo da parte del competente Ufficiale dello Stato
Civile.
III.1 Alla dichiarazione di paternità, così come richiesto dall'attrice, consegue l'assunzione del cognome paterno da parte della minore, la quale si chiamerà
, Per_6 Per_7 Persona_8 Persona_9
III.2 Alla dichiarazione di paternità consegue altresì, ai sensi dell'art. 277, comma 2,
c.c. quale specificazione dell'art. 337 bis c.c. e dunque attesa l'applicabilità alla dichiarazione giudiziale di paternità degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., la decisione in ordine al regime di affidamento della minore . Persona_1 Per_2
Ebbene, in considerazione del fatto che non risulta alcuna relazione tra il padre e la figlia e che è degno di rilievo il contegno del padre serbato nei confronti della figlia sino alla costituzione in giudizio, ossia il suo disinteressamento alla minore sebbene debba ritenersi che fosse a conoscenza della gravidanza dell'attrice atteso che -nel costituirsi in giudizio- non ha specificamente contestato le avverse deduzioni in merito,
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deve disporsi l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, con la quale la minore continuerà a convivere e presso la quale resterà collocata.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, non vi sono deduzioni in atti ostative alla previsione di un normale regime di frequentazione padre-figlia, con esclusione dei pernottamenti atteso che deve ancora istaurarsi la relazione tra la figlia e il padre. Pertanto, si dispone che il padre possa incontrare la figlia come segue:
a) per due pomeriggi alla settimana, che -salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita della minore- si individuano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore per farle visita;
b) a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, per consentire al padre e alla figlia di condividere almeno un pasto della giornata insieme, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore e di riaccompagnarla all'orario stabilito presso il domicilio materno;
c) nei giorni in cui non si terrà l'incontro in presenza, tramite videochiamate da effettuarsi in orario serale (dalle 19.00 alle 20.30);
d) durante le vacanze natalizie, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 31 dicembre o il 1 gennaio, dalle ore
10.30, alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 5 o i 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore
10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
IV Sul mantenimento della figlia e sull'azione di regresso.
In ordine alla questione relativa al contributo di mantenimento per la figlia da porsi per il futuro a carico del padre, deve rilevarsi che:
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- parte attrice nell'atto di citazione (e nei successivi scritti difensivi) nulla ha dedotto in ordine alla propria situazione lavorativa, alla capacità reddituale e alla complessiva situazione economico-patrimoniale, limitandosi a rappresentare di convivere con i suoi genitori unitamente alla figlia e di aver cresciuto quest'ultima anche con l'ausilio economico dei suoi genitori;
- emerge dalle deduzioni presenti nell'atto di citazione che il convenuto è sposato, ma nulla in proposito ha dedotto, contestato e provato il convenuto allorquando si è costituito (tardivamente) in giudizio;
- il convenuto nulla ha allegato circa la propria situazione reddituale ed economico- patrimoniale, non ha effettuato alcuna specifica contestazione in ordine alle circostanze dedotte dall'attrice, essendosi limitato -nel costituirsi in giudizio- a sostenere che le circostanze allegate dalla controparte non gli risultavano verificatesi, dichiarandosi disponibile a sottoporsi alle indagini genetiche;
- il convenuto non ha depositato la documentazione richiestagli con ordinanza del
4.10.2023, sebbene avvertito che «la lacunosità della dichiarazione sarebbe stata valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nonché nella definizione del regime di affidamento, oltre che in sede di regolamentazione delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.», ne consegue che può presumersi una disponibilità economico-patrimoniale che -quantomeno- conferma le risultanze delle visure catastali e ipocatastali prodotte dall'attrice in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
- dalle poc'anzi menzionate visure risulta una situazione patrimoniale immobiliare consistente in capo al convenuto;
- devono poi considerarsi le presumibili esigenze di vita della figlia legate all'età e alla futura crescita atteso che attualmente ha 8 anni. Persona_1 Per_2
Ciò posto, appare equo un concorso del padre al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (26.11.2019), con spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
Detta somma di euro 300,00 al mese dovrà essere corrisposta dal padre CP_1
alla madre presso il domicilio di quest'ultima, ovvero su conto
[...] Parte_1 corrente bancario o postale che l'attrice avrà cura di comunicare al convenuto, entro il giorno 5 di ogni mese.
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Si precisa che l'importo quantificato a titolo di mantenimento ordinario è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso (cosa che non è nel caso di specie come si è detto), le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
IV.1 L'attrice ha poi chiesto la condanna del convenuto al versamento della quota di sua spettanza a titolo di rimborso delle spese anticipate dall'attrice sin dalla nascita della minore, atteso che così deve essere qualificata la domanda volta a ottenere il mantenimento per la figlia sin dal dì della nascita.
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Orbene, costituisce principio di diritto ormai consolidato che, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, che abbia provveduto in via esclusiva al suo mantenimento, in quanto a ciò tenuto dalla legge, non viene meno il concorrente obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori.
Da ciò consegue che il genitore, il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso "pro quota" per la porzione di pertinenza dell'altro genitore delle spese sostenute dalla nascita (cfr. Cass. civ, sez. I, 3.11.2006, n. 23596; in senso conforme Cass. civ., sez. I, sent., 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. I, sent., 10.4.2012, n. 5652; vedasi anche
Cass. civ., sez. III, ord., 12.5.2022, n. 15148), secondo le regole delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1299 c.c.
Trattandosi di azione di regresso, la domanda, circa l'onere probatorio, presuppone la prova, quantomeno presuntiva, delle spese sostenute, dovendosi escludere che la somma possa essere parametrata alle somme astrattamente dovute in adempimento dell'obbligazione legale di mantenimento gravante sul genitore inadempiente (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 4.11.2010, n. 22506: «L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art.
1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici
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esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori»).
Tuttavia, la quantificazione della somma da versare a titolo di regresso non presuppone la specifica dimostrazione dettagliata di tutte le spese sostenute, potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È infatti noto che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Il giudice di merito può -quindi- utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054,
2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo a indennizzi o indennità (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 10.4.2012, n. 5652; nello stesso anche Cass. civ., sez. I, 22.7.2014, n. 16657; Cass. civ., sez. I, 17.6.2004, n. 11351; Cass. civ., sez. I,
1.10.1999, n. 10861).
Ciò posto, secondo la comune esperienza, può presumersi che l'attrice abbia destinato circa 550,00 euro al mese per il mantenimento della figlia, e ciò dalla nascita della minore (13.5.2017) sino alla proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (26.11.2019). Talché, risulta un esborso in capo alla madre per un totale di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento,00), pari a 30 mensilità. L'importo complessivamente devoluto al mantenimento della figlia è stato quindi pari ad euro
16.500,00 (euro 550,00×30 mensilità).
Ai sensi del 148 c.c., in mancanza di elementi di segno contrario, deve presumersi che gli importi dovuti per il mantenimento della figlia avrebbero dovuto esser a carico del padre per il 50%. Per l'effetto, sussiste diritto al rimborso per la somma pari ad euro
8.250,00 (euro 16.00,00:2=8.250,00).
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Per tale somma, oltre interessi legali dalla domanda (26.11.2019) sino al soddisfo, l'azione di regresso è fondata e deve essere accolta.
V Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto devono essere poste a carico del convenuto risultato totalmente soccombente.
Esse si liquidano secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, in applicazione dei parametri medi avuto riguardo alle cause di valore indeterminato (scaglione di valore sino a 26.000,00 euro ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'attrice -Avv. Luigi Maldera- dichiaratosi antistatario.
Parimenti vanno poste definitivamente e per intero (100%) in capo al convenuto le spese di C.T.U., così come già liquidate con decreto collegiale depositato in data
11.10.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3424 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...] in data [...], è il padre di
[...]
, nata ad [...] il [...]; Persona_3
2) dispone che la minore nata ad [...] il Persona_1 Per_2
13.5.2017, assuma il cognome paterno in modo da chiamarsi:
NOME: , Per_7 Persona_8 Persona_9
3) ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Spinazzola affinché provveda alle annotazioni di Legge
(atto di nascita n. 12, P. II, S. B, 3.10.2017);
4) affida la figlia minorenne Persona_10 Per_2 nata ad AL il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla sola madre
[...]
la quale assumerà tutte le decisioni di interesse per la minore, Parte_1
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anche quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
5) dispone che la figlia minorenne minore Persona_10
nata ad [...] il [...], conviva e sia collocata presso la Per_2 madre;
Parte_1
6) dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia come segue:
a) per due pomeriggi alla settimana, che -salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita della minore- si individuano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore per farle visita;
b) a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore
10.30 alle ore 19.30, per consentire al padre e alla figlia di condividere almeno un pasto della giornata insieme, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore e di riaccompagnarla all'orario stabilito presso il domicilio materno;
c) nei giorni in cui non si terrà l'incontro in presenza, tramite videochiamate da effettuarsi in orario serale (dalle 19.00 alle 20.30);
d) durante le vacanze natalizie, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 31 dicembre o il 1 gennaio, dalle ore 10.30, alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 5 o i 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
7) determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo
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mensile dovuto dal padre alla madre Controparte_1 Pt_1 per il mantenimento della figlia, da corrispondere a quest'ultima
[...] presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (26.11.2019);
8) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie da esborsarsi per la figlia nella misura del 50% cadauno;
9) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta,00), oltre
[...] interessi legali dalla domanda (26.11.2019) sino al soddisfo;
10) condanna al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attrice , che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 Parte_1
(cinquemilasettantasette,00), oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Maldera dichiaratosi antistatario;
11) pone definitivamente e per intero (100%) le spese di C.T.U. a carico di
, così come già liquidate con decreto collegiale Controparte_1 depositato in data 11.10.2023.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] – int. 6, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne nata Persona_1 Per_2 ad AL il 13.5.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MALDERA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Trani alla C.F._2 via San SI n. 48 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
SI in data 8.10.1964, residente in [...]alla via San Ferdinando
n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._4
1 R.G. N. 3424/2019
San SI alla via Zara n. 4 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità, domande accessorie e azione di regresso;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha domandato dichiararsi che , nato a Parte_1 Controparte_1
Palazzo San SI (PZ) in data 8.10.1964, è il padre naturale di sua figlia Per_1
nata ad [...] il [...], e -per l'effetto disporre in
[...] Per_2 capo al convenuto un assegno di mantenimento per la figlia pari almeno a euro 1.000,00 al mese, a far data dalla nascita, o altra somma -maggiore o minore- ritenuta equa dall'adito Tribunale.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto:
-di aver dato alla luce una bambina il 13.5.2017, che era stata denunciata all'ufficiale di stato civile del Comune di AL (Francia) con il nome di , Persona_3
e che il 3.10.2017 l'ufficiale di stato civile del Comune di Spinazzola, su richiesta del
Consolato Generale d'Italia a Parigi del 29.9.2017, aveva trascritto il relativo atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del detto Comune italiano;
-che la minore era frutto della relazione sentimentale intrattenuta con il convenuto e iniziata nell'anno 2015;
-che, allorquando si era resa conto di essere incinta, aveva comunicato la notizia al convenuto, il quale aveva opposto un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsivoglia responsabilità nei riguardi della nascitura, atteso che era sposato con altra donna;
-che, pertanto, aveva sempre provveduto da sola alla crescita della figlia, mediante l'aiuto economico dei propri genitori con i quali conviveva unitamente alla minore;
-che il 7.10.2019 aveva invitato il convenuto, con inoltro di lettera raccomandata a/r, a presentarsi presso lo studio del suo difensore per dirimere la questione oggetto di causa, invito che era rimasto disatteso;
2 R.G. N. 3424/2019
-che il convenuto era dotato di notevole capacità reddituale poiché proprietario di cespiti immobiliari che gli consentivano di avere un tenore di vita agiato, oltre ai redditi provenienti dall'attività lavorativa svolta.
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ottenere l'invocata tutela nell'interesse esclusivo della minore . Persona_1 Per_2
Per l'effetto, l'attrice ha concluso l'atto introduttivo domandando di:
«accertare e dichiarare che il OR , nato a [...]_1
SI il 08.10.1964, è padre naturale di , nata ad [...]_2
AL (Francia) il 13.05.2017, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore assuma il cognome;
Persona_1 Per_2 CP_1
-per l'effetto, porre a carico del OR un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della minore pari almeno a Euro 1.000,00 (Euro mille/00) mensili a far data dal momento della nascita della minore o di Persona_1 Per_2 quell'altra somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa;
-con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario».
II Alla prima udienza è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14.1.2021, allorquando erano già decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è costituito in giudizio . Sicché, all'udienza del Controparte_1
15.1.2021 è stata revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto ed è stata disposta C.T.U. al fine di accertare la compatibilità genetica -sotto il profilo del rapporto di filiazione- tra il convenuto e la minore Persona_1 Per_2
Dopo molteplici revoche dei nominati CC.TT.UU. per mancata accettazione dell'incarico consulenziale e per mancato inizio delle operazioni consulenziali,
l'incarico tecnico è stato conferito alla dott.ssa la quale ha Persona_4 depositato l'elaborato peritale in data 22.7.2023, avverso il quale non sono state effettuate osservazioni.
In considerazione delle risultanze della C.T.U., il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. avuto riguardo al
3 R.G. N. 3424/2019
mantenimento -per il futuro- per la minore e all'azione di regresso, nonché in ordine alle spese di lite e di C.T.U., e ha ordinato al convenuto di depositare nel fascicolo telematico documentazione fiscale (Modello Unico, 730, CUD e buste paga) a decorrere dagli ultimi tre anni antecedenti all'iscrizione della causa a ruolo sino all'attualità, oltre a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi e ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (cfr. ordinanza del 4.10.2023), rinviando la causa all'udienza del
17.1.2024 e disponendo la comparizione personale delle parti innanzi a sé.
All'udienza da ultimo indicata è comparsa la sola attrice. Il convenuto non è comparso in udienza e non ha depositato la chiesta documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale.
Con ordinanza del 17.1.2024, riesaminati gli atti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale è stata rinviata a ragione del programma di smaltimento delle cc.dd. cause vetuste.
Successivamente, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola parte attrice, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
III Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda principale oggetto di causa, relativa alla dichiarazione di paternità, merita accoglimento.
Invero, le prove genetiche eseguite a mezzo dell'espletata C.T.U. hanno dimostrato senza margini di incertezza il rapporto di filiazione tra il convenuto e la minore Controparte_1 Persona_1 Per_2
Nella relazione peritale si legge: «Dalla lettura degli atti, tutti i marcatori genetici STR risultano condivisi tra la Sig. (madre) e la minore Parte_1 [...]
(figlia). Tutti i marcatori genetici STR non materni della minore Persona_3 [...] risultano condivisi con il Sig. (presunto padre). Persona_3 Controparte_1
Visti i risultati, ed effettuata la comparazione tra i soggetti summenzionati, emerge l'attribuzione della paternità biologica del Sig. nei confronti Controparte_1 della minore con una probabilità maggiore del 99.999%. Persona_3
Tale risultato indica una paternità biologica praticamente provata.
4 R.G. N. 3424/2019
[…] Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfici (STR) analizzati, che hanno evidenziato una compatibilità di 22/22 marcatori dei cromosomi autosomici, i risultati sono compatibili con la paternità biologica del Sig. CP_1
nei confronti della minore
[...] Persona_5
Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. è il padre biologico della minore Controparte_1 Persona_1
. La paternità si considera quindi provata». Per_2
Si ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale «le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza» (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent., 22.7.2004, n. 13665; cfr. anche Corte Costituzionale n. 266/2006 con riguardo all'art. 235 c.c).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione e deve essere conseguentemente dichiarato che nata ad [...] il Persona_1 Per_2
13.5.2017, è figlia di , nato a Palazzo San SI (PZ) in [...] Controparte_1
8.10.1964, con ogni conseguente obbligo da parte del competente Ufficiale dello Stato
Civile.
III.1 Alla dichiarazione di paternità, così come richiesto dall'attrice, consegue l'assunzione del cognome paterno da parte della minore, la quale si chiamerà
, Per_6 Per_7 Persona_8 Persona_9
III.2 Alla dichiarazione di paternità consegue altresì, ai sensi dell'art. 277, comma 2,
c.c. quale specificazione dell'art. 337 bis c.c. e dunque attesa l'applicabilità alla dichiarazione giudiziale di paternità degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., la decisione in ordine al regime di affidamento della minore . Persona_1 Per_2
Ebbene, in considerazione del fatto che non risulta alcuna relazione tra il padre e la figlia e che è degno di rilievo il contegno del padre serbato nei confronti della figlia sino alla costituzione in giudizio, ossia il suo disinteressamento alla minore sebbene debba ritenersi che fosse a conoscenza della gravidanza dell'attrice atteso che -nel costituirsi in giudizio- non ha specificamente contestato le avverse deduzioni in merito,
5 R.G. N. 3424/2019
deve disporsi l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, con la quale la minore continuerà a convivere e presso la quale resterà collocata.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, non vi sono deduzioni in atti ostative alla previsione di un normale regime di frequentazione padre-figlia, con esclusione dei pernottamenti atteso che deve ancora istaurarsi la relazione tra la figlia e il padre. Pertanto, si dispone che il padre possa incontrare la figlia come segue:
a) per due pomeriggi alla settimana, che -salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita della minore- si individuano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore per farle visita;
b) a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, per consentire al padre e alla figlia di condividere almeno un pasto della giornata insieme, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore e di riaccompagnarla all'orario stabilito presso il domicilio materno;
c) nei giorni in cui non si terrà l'incontro in presenza, tramite videochiamate da effettuarsi in orario serale (dalle 19.00 alle 20.30);
d) durante le vacanze natalizie, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 31 dicembre o il 1 gennaio, dalle ore
10.30, alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 5 o i 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore
10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
IV Sul mantenimento della figlia e sull'azione di regresso.
In ordine alla questione relativa al contributo di mantenimento per la figlia da porsi per il futuro a carico del padre, deve rilevarsi che:
6 R.G. N. 3424/2019
- parte attrice nell'atto di citazione (e nei successivi scritti difensivi) nulla ha dedotto in ordine alla propria situazione lavorativa, alla capacità reddituale e alla complessiva situazione economico-patrimoniale, limitandosi a rappresentare di convivere con i suoi genitori unitamente alla figlia e di aver cresciuto quest'ultima anche con l'ausilio economico dei suoi genitori;
- emerge dalle deduzioni presenti nell'atto di citazione che il convenuto è sposato, ma nulla in proposito ha dedotto, contestato e provato il convenuto allorquando si è costituito (tardivamente) in giudizio;
- il convenuto nulla ha allegato circa la propria situazione reddituale ed economico- patrimoniale, non ha effettuato alcuna specifica contestazione in ordine alle circostanze dedotte dall'attrice, essendosi limitato -nel costituirsi in giudizio- a sostenere che le circostanze allegate dalla controparte non gli risultavano verificatesi, dichiarandosi disponibile a sottoporsi alle indagini genetiche;
- il convenuto non ha depositato la documentazione richiestagli con ordinanza del
4.10.2023, sebbene avvertito che «la lacunosità della dichiarazione sarebbe stata valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nonché nella definizione del regime di affidamento, oltre che in sede di regolamentazione delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.», ne consegue che può presumersi una disponibilità economico-patrimoniale che -quantomeno- conferma le risultanze delle visure catastali e ipocatastali prodotte dall'attrice in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
- dalle poc'anzi menzionate visure risulta una situazione patrimoniale immobiliare consistente in capo al convenuto;
- devono poi considerarsi le presumibili esigenze di vita della figlia legate all'età e alla futura crescita atteso che attualmente ha 8 anni. Persona_1 Per_2
Ciò posto, appare equo un concorso del padre al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (26.11.2019), con spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
Detta somma di euro 300,00 al mese dovrà essere corrisposta dal padre CP_1
alla madre presso il domicilio di quest'ultima, ovvero su conto
[...] Parte_1 corrente bancario o postale che l'attrice avrà cura di comunicare al convenuto, entro il giorno 5 di ogni mese.
7 R.G. N. 3424/2019
Si precisa che l'importo quantificato a titolo di mantenimento ordinario è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso (cosa che non è nel caso di specie come si è detto), le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
IV.1 L'attrice ha poi chiesto la condanna del convenuto al versamento della quota di sua spettanza a titolo di rimborso delle spese anticipate dall'attrice sin dalla nascita della minore, atteso che così deve essere qualificata la domanda volta a ottenere il mantenimento per la figlia sin dal dì della nascita.
8 R.G. N. 3424/2019
Orbene, costituisce principio di diritto ormai consolidato che, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, che abbia provveduto in via esclusiva al suo mantenimento, in quanto a ciò tenuto dalla legge, non viene meno il concorrente obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori.
Da ciò consegue che il genitore, il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso "pro quota" per la porzione di pertinenza dell'altro genitore delle spese sostenute dalla nascita (cfr. Cass. civ, sez. I, 3.11.2006, n. 23596; in senso conforme Cass. civ., sez. I, sent., 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. I, sent., 10.4.2012, n. 5652; vedasi anche
Cass. civ., sez. III, ord., 12.5.2022, n. 15148), secondo le regole delle obbligazioni solidali di cui all'art. 1299 c.c.
Trattandosi di azione di regresso, la domanda, circa l'onere probatorio, presuppone la prova, quantomeno presuntiva, delle spese sostenute, dovendosi escludere che la somma possa essere parametrata alle somme astrattamente dovute in adempimento dell'obbligazione legale di mantenimento gravante sul genitore inadempiente (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 4.11.2010, n. 22506: «L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art.
1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici
9 R.G. N. 3424/2019
esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori»).
Tuttavia, la quantificazione della somma da versare a titolo di regresso non presuppone la specifica dimostrazione dettagliata di tutte le spese sostenute, potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È infatti noto che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Il giudice di merito può -quindi- utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054,
2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo a indennizzi o indennità (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 10.4.2012, n. 5652; nello stesso anche Cass. civ., sez. I, 22.7.2014, n. 16657; Cass. civ., sez. I, 17.6.2004, n. 11351; Cass. civ., sez. I,
1.10.1999, n. 10861).
Ciò posto, secondo la comune esperienza, può presumersi che l'attrice abbia destinato circa 550,00 euro al mese per il mantenimento della figlia, e ciò dalla nascita della minore (13.5.2017) sino alla proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (26.11.2019). Talché, risulta un esborso in capo alla madre per un totale di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento,00), pari a 30 mensilità. L'importo complessivamente devoluto al mantenimento della figlia è stato quindi pari ad euro
16.500,00 (euro 550,00×30 mensilità).
Ai sensi del 148 c.c., in mancanza di elementi di segno contrario, deve presumersi che gli importi dovuti per il mantenimento della figlia avrebbero dovuto esser a carico del padre per il 50%. Per l'effetto, sussiste diritto al rimborso per la somma pari ad euro
8.250,00 (euro 16.00,00:2=8.250,00).
10 R.G. N. 3424/2019
Per tale somma, oltre interessi legali dalla domanda (26.11.2019) sino al soddisfo, l'azione di regresso è fondata e deve essere accolta.
V Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto devono essere poste a carico del convenuto risultato totalmente soccombente.
Esse si liquidano secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, in applicazione dei parametri medi avuto riguardo alle cause di valore indeterminato (scaglione di valore sino a 26.000,00 euro ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'attrice -Avv. Luigi Maldera- dichiaratosi antistatario.
Parimenti vanno poste definitivamente e per intero (100%) in capo al convenuto le spese di C.T.U., così come già liquidate con decreto collegiale depositato in data
11.10.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3424 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...] in data [...], è il padre di
[...]
, nata ad [...] il [...]; Persona_3
2) dispone che la minore nata ad [...] il Persona_1 Per_2
13.5.2017, assuma il cognome paterno in modo da chiamarsi:
NOME: , Per_7 Persona_8 Persona_9
3) ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Spinazzola affinché provveda alle annotazioni di Legge
(atto di nascita n. 12, P. II, S. B, 3.10.2017);
4) affida la figlia minorenne Persona_10 Per_2 nata ad AL il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla sola madre
[...]
la quale assumerà tutte le decisioni di interesse per la minore, Parte_1
11 R.G. N. 3424/2019
anche quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
5) dispone che la figlia minorenne minore Persona_10
nata ad [...] il [...], conviva e sia collocata presso la Per_2 madre;
Parte_1
6) dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia come segue:
a) per due pomeriggi alla settimana, che -salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita della minore- si individuano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore per farle visita;
b) a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore
10.30 alle ore 19.30, per consentire al padre e alla figlia di condividere almeno un pasto della giornata insieme, con onere del padre di recarsi nel luogo ove si trova la minore e di riaccompagnarla all'orario stabilito presso il domicilio materno;
c) nei giorni in cui non si terrà l'incontro in presenza, tramite videochiamate da effettuarsi in orario serale (dalle 19.00 alle 20.30);
d) durante le vacanze natalizie, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 31 dicembre o il 1 gennaio, dalle ore 10.30, alle ore 22.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, e il 5 o i 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10.30 alle ore 21.30, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
7) determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo
12 R.G. N. 3424/2019
mensile dovuto dal padre alla madre Controparte_1 Pt_1 per il mantenimento della figlia, da corrispondere a quest'ultima
[...] presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (26.11.2019);
8) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie da esborsarsi per la figlia nella misura del 50% cadauno;
9) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta,00), oltre
[...] interessi legali dalla domanda (26.11.2019) sino al soddisfo;
10) condanna al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attrice , che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 Parte_1
(cinquemilasettantasette,00), oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Maldera dichiaratosi antistatario;
11) pone definitivamente e per intero (100%) le spese di C.T.U. a carico di
, così come già liquidate con decreto collegiale Controparte_1 depositato in data 11.10.2023.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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