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Articolo 9 della Legge 17 giugno 2003, n. 148
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Legge 17 giugno 2003, n. 148
Articolo 9 della Legge 17 giugno 2003, n. 148
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11 luglio 2003
Art. 9. 1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".
Entrata in vigore il 11 luglio 2003
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