Art. 2.
All'onere di lire 5000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 5000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.