Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11749 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10975 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Con il presente ricorso il ricorrente impugna il decreto del 1° luglio 2024, con cui il Prefetto della Provincia di Roma, ha dichiarato inammissibile l’istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, presentata in data 11 marzo 2022.
Il provvedimento avversato si fonda sull’asserita mancanza di prova da parte dell’interessato di aver percepito nell’anno 2021 redditi uguali o superiori a quelli richiesti ai fini della concessione della cittadinanza.
Con l’atto introduttivo del ricorso si deduce l’illegittimità del decreto di diniego impugnato, in quanto asseritamente affetto dai vizi di: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 l. 91 del 5.2.1991. Eccesso di potere nel bilanciamento degli interessi, difetto di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Erroneità e palese incongruità del processo valutativo della documentazione depositata dall’istante, erronea conoscenza della situazione di fatto.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. - Il ricorso merita favorevole apprezzamento.
Il Collegio ritiene utile premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione è subordinata alla verifica da parte dell’amministrazione che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità e i requisiti ritenuti necessari per ottenere la cittadinanza, tra i quali si annovera anche il possesso di redditi sufficienti a sostenersi.
Il requisito in esame, in particolare, impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
In altri termini, la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dall’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Questo parametro, cui si conforma l’Amministrazione, individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Nel caso di specie al ricorrente è stata contestata, in sede di comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 24/1990 del 6 giugno 2024, la mancata prova della percezione di redditi sufficienti negli anni di imposta 2020 e 2021.
A seguito delle osservazioni trasmesse dall’interessato in data 11 giugno 2024, la p.a. ha ritenuto superato il rilievo dell’insufficienza reddituale in relazione all’anno di imposta 2020, determinandosi in ogni caso per l’inammissibilità della domanda di cittadinanza permanendo la mancanza del requisito de quo per l’anno di imposta 2021.
A confutazione della correttezza dell’operato dell’autorità procedente, l’interessato deduce il carattere transitorio della contestata flessione reddituale, limitata al solo 2021 (in cui ha percepito redditi pari ad euro 8.168,00), anno in cui, da un lato, ha allargato il proprio nucleo familiare – con l’arrivo in Italia della moglie, che a lui si è ricongiunta l’11 settembre, e con la nascita della figlia il 19 settembre – e, dall’altro, ha perso temporaneamente il proprio lavoro di cameriere, a causa delle misure di contenimento adottate in quel periodo dal Governo italiano per contenere gli effetti della pandemia e dell'emergenza sanitaria che ne è conseguita.
Sul punto, il Collegio rileva, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia, che una flessione nella capacità reddituale limitata ad un solo anno d’imposta (2021), in ogni caso, non può ex se giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza, in quanto all’amministrazione si chiede di verificare la stabilità economico-patrimoniale dell’aspirante cittadino e, altresì, la capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti – non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento, specie ove, come nel caso di specie, vengano addotte ragioni straordinarie a giustificazione del momentaneo calo reddituale, contestato dall’autorità procedente; è illegittimo il rigetto della domanda di cittadinanza senza previamente valutare l'attitudine dell'istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale prescritto, la sua capacità di far fronte a periodi di difficoltà temporanei (Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015; Cons. St., sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021; vedi, tra tante, di recente, Tar Lazio, V bis, n. 7154/2023; n. 8190/2023; 10752/2023), purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito, (Cons. Stato, Sez I, par. 119/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2645/2015, 60/2015, 6069/2014; 3674/2014; 3596/2014).
Orbene, con specifico riferimento al caso che ci occupa, in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie e di contestazione di altri elementi pregiudizievoli, il Collegio conclude nel senso di ritenere non immune da vizi l’operato della p.a. che, a causa dell’indisponibilità nel solo anno 2021 di adeguati mezzi economici di sostentamento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda presentata dal richiedente. Al riguardo, si precisa che non può tenersi conto, ai fini della valutazione di legittimità dell’impugnato provvedimento del 1° luglio 2024, adottato allo stato degli atti, di quanto riferito nella relazione difensiva depositata in corso di giudizio dall’amministrazione resistente sull’insufficienza del reddito anche nel 2022 e nel 2023, in quanto non contestata prima, pena l’elisione del principio dell’inammissibilità di una motivazione postuma.
Il ricorso è accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato, impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarre all’avvocato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.