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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4491/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERA Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. CELIA TERESA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIZZARDI Controparte_1 C.F._3 IA e dell'avv. GRUPPIONI MARCO ( elettivamente domiciliato in C.F._4 CORSO ITALIA 67 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. GUIZZARDI IA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Il P.M. ha concluso “nulla si oppone”
***
pagina 1 di 2 IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 25/11/1984 a FIRENZE (FI) Parte_1 e nato/a il 28/06/1987 a BOLOGNA (BO) Controparte_1 unitisi in matrimonio il 19 marzo 2011 a Signa, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1, parte II serie A Uff. 1; Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 7.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4491/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERA Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. CELIA TERESA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIZZARDI Controparte_1 C.F._3 IA e dell'avv. GRUPPIONI MARCO ( elettivamente domiciliato in C.F._4 CORSO ITALIA 67 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. GUIZZARDI IA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
Il P.M. ha concluso “nulla si oppone”
***
pagina 1 di 2 IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 25/11/1984 a FIRENZE (FI) Parte_1 e nato/a il 28/06/1987 a BOLOGNA (BO) Controparte_1 unitisi in matrimonio il 19 marzo 2011 a Signa, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1, parte II serie A Uff. 1; Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 7.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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