Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.