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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3439/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01355 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01355 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1661/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.3439/2024) per la riforma della sentenza n.1900/2024 pronunciata il giorno 1/3/2024 dalla sezione nona della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dallo stesso contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD701PF01355, emesso dall'Agenzia delle Entrate e relativo ad IRPEF ed IVA per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha, con il suddetto avviso, ha escluso il contribuente, allora ricorrente ,oggi appellante, dal regime agevolativo , forfettario, fiscale da lui richiesto.
Il contribuente suddetto ha , in primo grado ,contestando l'avviso sopra citato , affermato di avere iniziato la propria attività nell'anno 2016 (Costruzioni ed attività immobiliari) e di essere contribuente forfettario ai sensi della legge di stabilità 2016(l.208/2015),osservando che l'eventuale decadenza dall'agevolazione avrebbe avuto effetto solo dall'anno successivo.
L'Agenzia si è costituita in giudizio, precisando, invece, l'esattezza del proprio operato .
I Giudici di primo grado hanno ,poi,così stabilito “…in realtà l'accertamento impugnato trova origine dai dati esposti dal contribuente nella dichiarazione presentata per l'anno 2016 con calcolo delle imposte nel regime agevolativo dell'imprenditoria giovanile di cui alla legge 98/2011 (come ricavabile dalla stessa nomenclatura del quadro dichiarativo con la compilazione della sezione I del quadro LM attiene all'adesione al regime agevolativo di cui all'art.27 della legge 98/2011 (imprenditoria giovanile).
Tale agevolazione non è più in vigore dal 2015 e, quindi, non applicabile al caso de quo (partita aperta nel
2016).
L'accertamento impugnato è pertanto legittimo atteso che il contribuente si è avvalso di un regime agevolativo non più esistente dal 01/01/2016 (l. 190/2014 art.1 c.85), potendo soltanto permanere nei confronti dei soggetti che se ne avvalevano al 31/12/2015…”.
Gli stessi Giudici, poi, a proposito del tentativo di correzione , da parte del contribuente, della dichiarazione
, hanno precisato che , alla stregua del ravvedimento operoso, di cui al'art.13 del decreto legislativo 472/1997, la modifica di precedenti e precise scelte , operate in sede di dichiarazione , quale è appunto l'adozione di un regime agevolativo, non è consentita quando siano già iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente.
Il Ricorrente_1 ha ,nel proprio appello, pur riconoscendo l'errore commesso in sede di dichiarazione, affermato che la sua volontà non era quella di evadere imposta;
ovviamente si tratta di affermazione non influente ai fini della presente controversia poiché vale il principio error vel ignorantia legs non excusat. In realtà , la sentenza appellata appare a questa Corte del tutto motivata e basata sull'applicazione della normativa vigente all'epoca; sia l'Agenzia che i Giudici di primo grado, per come si rileva, si sono limitati a d una esatta interpretazione delle norme e del loro ambito di competenza.
Si aggiunge che vi è stata altra sentenza sfavorevole all'attuale appellante, sempre per lo stesso argomento, che è stata la n.737, depositata il 24/10/2024, della Corte di primo grado di Reggio Calabria.
Questa Corte, per quanto detto, conferma la Sentenza di Primo Grado, rigetta l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 750,00 , oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 La Presidente Concettina Epifanio
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3439/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01355 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01355 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1661/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.3439/2024) per la riforma della sentenza n.1900/2024 pronunciata il giorno 1/3/2024 dalla sezione nona della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dallo stesso contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD701PF01355, emesso dall'Agenzia delle Entrate e relativo ad IRPEF ed IVA per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha, con il suddetto avviso, ha escluso il contribuente, allora ricorrente ,oggi appellante, dal regime agevolativo , forfettario, fiscale da lui richiesto.
Il contribuente suddetto ha , in primo grado ,contestando l'avviso sopra citato , affermato di avere iniziato la propria attività nell'anno 2016 (Costruzioni ed attività immobiliari) e di essere contribuente forfettario ai sensi della legge di stabilità 2016(l.208/2015),osservando che l'eventuale decadenza dall'agevolazione avrebbe avuto effetto solo dall'anno successivo.
L'Agenzia si è costituita in giudizio, precisando, invece, l'esattezza del proprio operato .
I Giudici di primo grado hanno ,poi,così stabilito “…in realtà l'accertamento impugnato trova origine dai dati esposti dal contribuente nella dichiarazione presentata per l'anno 2016 con calcolo delle imposte nel regime agevolativo dell'imprenditoria giovanile di cui alla legge 98/2011 (come ricavabile dalla stessa nomenclatura del quadro dichiarativo con la compilazione della sezione I del quadro LM attiene all'adesione al regime agevolativo di cui all'art.27 della legge 98/2011 (imprenditoria giovanile).
Tale agevolazione non è più in vigore dal 2015 e, quindi, non applicabile al caso de quo (partita aperta nel
2016).
L'accertamento impugnato è pertanto legittimo atteso che il contribuente si è avvalso di un regime agevolativo non più esistente dal 01/01/2016 (l. 190/2014 art.1 c.85), potendo soltanto permanere nei confronti dei soggetti che se ne avvalevano al 31/12/2015…”.
Gli stessi Giudici, poi, a proposito del tentativo di correzione , da parte del contribuente, della dichiarazione
, hanno precisato che , alla stregua del ravvedimento operoso, di cui al'art.13 del decreto legislativo 472/1997, la modifica di precedenti e precise scelte , operate in sede di dichiarazione , quale è appunto l'adozione di un regime agevolativo, non è consentita quando siano già iniziati i controlli fiscali nei confronti del contribuente.
Il Ricorrente_1 ha ,nel proprio appello, pur riconoscendo l'errore commesso in sede di dichiarazione, affermato che la sua volontà non era quella di evadere imposta;
ovviamente si tratta di affermazione non influente ai fini della presente controversia poiché vale il principio error vel ignorantia legs non excusat. In realtà , la sentenza appellata appare a questa Corte del tutto motivata e basata sull'applicazione della normativa vigente all'epoca; sia l'Agenzia che i Giudici di primo grado, per come si rileva, si sono limitati a d una esatta interpretazione delle norme e del loro ambito di competenza.
Si aggiunge che vi è stata altra sentenza sfavorevole all'attuale appellante, sempre per lo stesso argomento, che è stata la n.737, depositata il 24/10/2024, della Corte di primo grado di Reggio Calabria.
Questa Corte, per quanto detto, conferma la Sentenza di Primo Grado, rigetta l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 750,00 , oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 La Presidente Concettina Epifanio