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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 660/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NO, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 660/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2511/2024, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
4276/2020 R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data 12/11/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Papa per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pompei (SA), alla via Lepanto, n. 95;
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Papa per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pompei (SA), alla via Lepanto, n. 95;
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Papa per procura Controparte_2 depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del
1 predetto difensore in Pompei (SA), alla via Lepanto, n. 95;
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Bianca Caputo per Controparte_3 procura depositata in via telematica, domiciliata presso lo studio del predetto difensore in NO, al Lungomare Colombo, n. 207, oppure in NO alla via Raffaele Conforti, n. 17;
APPELLATA PRINCIPALE / APPELLANTE INCIDENTALE
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di NO;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/5/2025 Parte_1
, e hanno proposto appello
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 2511/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 4276/2020
R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data 12/11/2024, nei confronti di
[...]
Con tale atto gli appellanti (principali) hanno chiesto, in CP_3 particolare, quanto segue: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di NO, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti a) su domanda dei figli, e , disporre che, CP_1 Controparte_2 la somma di € 200,00 a loro destinata, come da sentenza, venga decurtata dalla somma di € 500,00 che il deve versare alla e che, Pt_1 CP_3 pertanto, tale somma resti nella disponibilità del sig. Parte_1
; b) per tutti i motivi meglio specificati in narrativa, la sig.ra
[...] [...] versi al sig. , per il mantenimento dei CP_3 Parte_1 figli e , maggiorenni ma non economicamente CP_2 CP_1 autosufficienti, la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno); somma da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o postale o con vaglia postale. Somma rivalutabile annualmente secondo gli
2 indici Istat. c) disporre che i sig.ri e la sig.ra Parte_1 [...] partecipino, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, CP_3
e d) disporre la revoca dell'assegno mensile di separazione CP_1 CP_2 in favore della sig.ra per tutti i motivi meglio specificati Controparte_3 in narrativa, e, per l'effetto; e) disporre che il sig. , Parte_1 per tutti i motivi meglio specificati in narrativa, nulla deve alla sig.ra
[...]
a titolo di assegno mensile di separazione, accogliendo la CP_3 formulata proposta avanzata dallo stesso, ovvero “il sig. Parte_1
nulla deve alla sig.ra quale assegno mensile di
[...] Controparte_3 separazione e si fa carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli
e , liberando la da tale onere”. Con vittoria di spese CP_1 CP_2 CP_3
e competenze del doppio grado di giudizio».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_3 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni, proponendo anche appello incidentale: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello, contrariis rejectis 1) rigettare l'appello proposto da
[...]
, e perché inammissibile Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 oltre che infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e confermare la sentenza di primo grado;
2) In via incidentale, revocare l'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili dovuto dalla sig.ra al figlio , per tutti i motivi sopra Controparte_3 Controparte_1 esposti;
3) condannarsi controparte ex art. 96 c.p.c per aver agito con dolo o colpa grave. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito:
«
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi: Controparte_3
3 nata a [...] il [...] e Controparte_4
nato a [...] il 31 /07/1966 il cui matrimonio è stato
[...] celebrato in ANGRI il 28/10/1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di ANGRI, anno 1998, serie A, parte II,
n. 110); autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
attribuisce il godimento della casa coniugale al marito,
[...]
, il quale vi abiterà insieme ai figli, maggiorenni ma Controparte_4 economicamente non indipendenti, e , confermando, CP_2 CP_1 altresì, il rilascio dell'immobile, a carico di come Controparte_3 da provvedimento del 29.11.2023 che fissava il termine ultimo al 31.01.2024. accoglie la domanda di mantenimento, formulata da CP_3
, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dispone che
[...]
verserà ad Controparte_4 Controparte_3 entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro 500,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
dispone che CP_3
verserà direttamente ai figli, e ,
[...] Controparte_1 CP_2 entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 (di cui euro 100,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e;
Ordina che CP_2 CP_1 la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7
Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000). Ai sensi dell'art. 52, comma
2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio,
a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati. Compensa interamente per le spese di lite.».
4 I motivi della impugnazione principale.
e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la decisione appare viziata;
il è poliziotto;
percepisce uno stipendio Pt_1 mensile pari ad € 1.800,00 circa;
solo lui si è preso cura dei figli;
la , CP_3 nonostante ricevesse, mensilmente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di € 800,00, non acquistava nemmeno i farmaci per la CP_5 figlia;
questa situazione ha portato i figli ad agire personalmente CP_2 contro la madre;
viene riconosciuta ai figli una somma di denaro che la madre dovrebbe versare direttamente a loro e che la stessa non elargisce;
non si comprende il motivo per cui il deve versare alla Vitale € 500,00 Pt_1 mensili a titolo di assegno mensile di separazione e la Vitale, da quella somma, deve versare € 200,00 ai figli (€ 100,00 cadauno); il Pt_1 propone di provvedere a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e di non versare alcunché per la Vitale;
la ha un'età tale da potersi inserire nel mondo CP_3 del lavoro e, comunque, ad oggi ha un debito ingente nei confronti del che, da anni, si ritrova a dover sostenere costi da Parte_1 solo;
la ha un'età tale per poter trovare un lavoro adatto alle sue
CP_3 competenze;
nel corso del giudizio di prime cure è emerso che la ha
CP_3 vari titoli (parrucchiera abilitata, ha lavorato come OSS e, per oltre tre anni, ha lavorato nel campo dell'accoglienza clienti, in un'attività imprenditoriale del fratello); la ha versato in atti un Unilav attestante il licenziamento
CP_3 dalla su richiamata attività del fratello, ma non ha mai documentato una impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa e non ha mai documentato di aver ricercato un lavoro;
il chiede Parte_1 la revoca dell'assegno mensile di separazione in favore della così come
CP_3 riconosciuto in sentenza e chiede che la versi allo stesso, a titolo di
CP_3 mantenimento per i figli, una somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 cadauno), fermo restando il punto del pagamento, al 50% delle spese straordinarie;
si è laureato in medicina e sta studiando per la specializzazione per CP_1 poter, poi, procedere gli studi alla Humanitas a Milano;
ha conseguito CP_2 la laurea triennale in Ingegneria Informatica e si è traferita a Torino, dopo
5 aver superato i test di ammissione al Politecnico – Università che la stessa, oggi, frequenta con ottimi risultati;
le spese sostenute dal per la Pt_1 figlia si sono praticamente più che triplicate;
solo per il CP_2 CP_2
mensilmente sopporta costi di circa € 1.000,00, di Parte_1 cui € 400,00 per il fitto mensile e spese fisse per il posto letto ed €
500,00/600,00 per il vitto e spese giornaliere, oltre le spese mediche che, da sempre, il sopporta per acquistare medicinali, visite periodiche e Pt_1 analisi cliniche cicliche legate alla patologia da cui è affetta la ragazza, e oltre le somme sopportate per far sì che rientri in Regione al sol fine di CP_2 sottoporsi alle visite mediche, rientro che avviene solo tre volte l'anno, in occasione, appunto, delle visite mediche;
le spese sono interamente sostenute, solo ed esclusivamente, dal;
la , nonostante le richieste Pt_1 CP_3 economiche fatte alla stessa, non versa alcun contributo;
la , nonostante CP_3 vi fosse un ordine del G.I. a versare una somma mensile ai figli, non provvede nemmeno a quello;
la non ha mai avanzato richiesta di CP_3 assegnazione della casa coniugale;
la casa coniugale è di esclusiva proprietà del;
con ordinanza ex art. 708 c.p.c. la casa coniugale veniva Pt_1 assegnata alla , la quale la avrebbe (e la ha) abitata unitamente ai figli;
CP_3 per tutto il periodo in cui la stessa la ha abitata non ha pagato le spese del condominio, tanto è vero che a tanto ha dovuto provvedere il , il Pt_1 quale ha anche dovuto vivere altrove;
nonostante provvedimenti che ordinavano alla di liberare la casa entro il 25 gennaio 2024, la stessa CP_3 non la ha liberata spontaneamente, rendendosi necessario un ulteriore procedimento, quello di sfratto, giunto fino all'arrivo dell'Ufficiale
Giudiziario, con conseguente ulteriore esborso di somme a danno del e inevitabilmente a danno dei figli;
la ha liberato la casa, a Pt_1 CP_3 seguito del predetto provvedimento, solo a settembre 2024; ad oggi, nonostante l'ordine di versare somme ai figli, la non provvede a tanto, CP_3 men che a contribuire al 50% delle spese straordinarie, le quali, nel frattempo, sono aumentate in misura esponenziale e sono, comunque, oggetto di ulteriori ricorsi per decreto ingiuntivo, tutti depositati e concessi.
La prospettazione della vicenda offerta da . L'appello Controparte_3 incidentale.
, fra l'altro, esposto quanto segue a sostegno Controparte_6
6 delle sue ragioni: l'appello è meramente strumentale;
i figli, essendo ancora in giovane età, si sono fatti fortemente condizionare dal padre poiché questi ha il potere economico e li asseconda e accontenta in tutte le loro richieste, concedendo loro viaggi, regali, vestiti firmati, telefoni e quant'altro, mentre, invece, la non avendo, ancora trovato un'occupazione, non Controparte_3 potrebbe analogamente assecondare le loro richieste;
sussiste inammissibilità dell'appello proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c, nonché contraddittorietà / genericità dei motivi e delle conclusioni;
le conclusioni sono confuse e i vari punti sono contraddittorie fra loro;
sussiste violazione del divieto dei nova in appello;
l'appello, così come proposto, è inammissibile poiché viene chiesta una modifica della sentenza emessa sulla base di presunti mutamenti e sopravvenuti motivi, che in appello sono inammissibili;
tali motivi sopravvenuti possono essere causa di una modifica della sentenza non già attraverso la proposizione dell'appello, bensì con lo specifico procedimento di modifica delle condizioni di separazione, che, peraltro, può essere proposto solo dopo che la sentenza sia divenuta definitiva;
sussiste nullità dell'appello ex artt. 473 bis 30, 342 e 164 c.p.c., nonché genericità e indeterminatezza della domanda;
sussiste la nullità ex art. 164 commi 4 e 5 nonché ex art. 342 n. 2 e 3 c.p.c.; l'appello è del tutto generico e non indica precisamente le norme violate né le parti della sentenza che andrebbero riformate, così come generiche e contraddittorie sono le conclusioni;
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda risultano eccessivamente generici;
la determinazione dell'oggetto della domanda è omessa poiché risulta assolutamente incerto il petitum e non vi è riferimento alcuno a presunti vizi logici o giuridici della
Sentenza; in subordine e nel merito, l'appello è infondato: è emerso, nel corso del primo grado di giudizio, che tutto quanto asserito dagli appellanti è privo di fondamento sia in fatto che in diritto;
è inammissibile e infondata la domanda proposta dai figli e di disporre che la somma di € CP_1 CP_2
200,00 complessivi, loro destinata, dovuta dalla madre a titolo di mantenimento, sia decurtata dalla somma di € 500,00 che il deve Pt_1 versare alla Vitale a titolo di mantenimento;
la domanda è inammissibile in quanto mai proposta nel corso del giudizio di primo grado, anzi, furono proprio i figli a chiedere corrispondersi direttamente agli stessi il
7 mantenimento;
laddove ipoteticamente l'assegno di mantenimento non venga versato, vi sono altri strumenti giuridici da utilizzare al fine di recuperare il dovuto (esecuzione, decreto ingiuntivo e quant'altro), non certo l'appello; in subordine, la domanda è inammissibile e infondata in fatto e in diritto anche in quanto le due prestazioni, cioè il mantenimento dovuto dal marito alla moglie e il mantenimento dovuto dalla madre ai figli non sono compensabili ma sono due prestazioni autonome e completamente svincolate l'una dall'altra, si fondano su cause, principi e presupposti diversi e coinvolgono soggetti diversi;
l'uno un credito del figlio nei confronti del genitore, l'altro un credito del coniuge nei confronti dell'altro; l'assegno di mantenimento per i figli ha natura alimentare, è irrinunciabile e, pertanto, non compensabile con l'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie;
la si oppone CP_3 alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dalla madre ai figli e alla richiesta di revoca del mantenimento dovuto dal coniuge alla moglie;
tali richieste sono inammissibili in quanto violano il divieto dei nova in appello, poiché si fondano su presunte circostanze sopravvenute e non su eventuali vizi logici, giuridici, di motivazione della sentenza;
è falso che la madre, quando viveva insieme ai figli, si disinteressasse completamente di loro;
ella ha sempre messo da parte le proprie esigenze per il benessere dei ragazzi, che difatti, sono cresciuti serenamente, sono stati accuratamente seguiti e hanno studiato con profitto;
il figlio nell'ottobre 2024 si è CP_1 laureato in medicina e attualmente già lavora e guadagna;
egli ha aperto la partita IVA, è uno specializzando in cardiologia al Policlinico Federico II di
Napoli e percepisce quindi una borsa di specialità di circa 1.600 / 1.700 euro mensili, fa già parte da gennaio 2025 della commissione medica di CP_7
NO percependo dunque ulteriori compensi e inoltre fa le guardie mediche a Castellammare di Stabia quasi tutti i giorni;
egli riferisce alla madre che non vuole la propria quota di € 100,00 di mantenimento che dovrebbe percepire dalla stessa, poiché è consapevole delle difficoltà economiche di questa e perché non ne ha bisogno, avendo già dei propri guadagni;
in caso di contestazione si chiede disporsi accertamenti da parte della Guardia di
Finanza per la verifica dei redditi effettivi di;
si propone Controparte_1 appello incidentale, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dalla madre nei confronti del figlio;
è falso che la madre, all'epoca,
8 non acquistasse neppure i medicinali salvavita per la figlia;
la ragazza CP_2
è maggiorenne sin dal 2022 e percepisce direttamente l'assegno di mantenimento di € 400,00 dal padre sin dal provvedimento reso il 18.7.22; oggi i figli non vivono più con la madre ma, secondo quanto disposto in sentenza, dovrebbero vivere con il padre, anche se in realtà questo non vive con i figli ma per conto proprio in un'altra abitazione;
la figlia si è CP_2 laureata e ha scelto di continuare gli studi al Politecnico a Torino;
tale decisione non è stata affatto concordata con la madre che, non lavorando, suo malgrado, non può permettersi di contribuire al mantenimento della figlia oltre quello che è stato già disposto dal giudice con la sentenza;
se il padre ha scelto incondizionatamente di mandare la figlia a studiare fuori senza preventivamente confrontarsi e concordarlo con la madre, dovrà allora sostenere integralmente il costo di tali studi, poiché egli avrebbe dovuto prendere decisioni non solo condivise con la moglie, ma anche più consone e commisurate alle possibilità economiche proprie (riferisce il
[...]
di guadagnare circa € 1.800,00 mensili e di non riuscire a Parte_1 sostenere detti costi) e del coniuge ( che invece è priva di occupazione); la attualmente non ha una fissa dimora, difatti risulta residente presso il CP_3
Municipio; ella si appoggia un po' dai genitori e un po' da un'amica, ha ancora tutti i propri vestiti e beni personali in garage poiché non ha altro posto dove metterli;
nonostante i suoi sforzi, ad oggi non è riuscita a trovare un lavoro, a volte fa le pulizie da qualche amica;
attualmente sta seguendo un corso per operatrice d'infanzia a Marcianise, riservato a chi ha un reddito basso sperando di poter trovare presto un'occupazione; emerso nel corso del primo grado di giudizio, ella è disoccupata sin dalla fine del 2022, poiché fu licenziata a causa della riduzione di personale dell'azienda del fratello presso cui lavorava, che versava in difficoltà economiche;
inoltre, ella ha dei problemi di salute rilevanti, che non le permettono di svolgere lavori fisici;
ella non percepisce il reddito di cittadinanza;
si deposita dichiarazione dei redditi 2025, relativa ai redditi 2024 da cui risulta un reddito annuo di €
300,00 pari a un solo mese di assegno di mantenimento percepito;
tanto a dimostrazione delle effettive difficoltà economiche della stessa;
vi è richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; le infondate richieste e l'accanimento di controparte nei confronti della legittimano la richiesta di condanna ex CP_3
9 art. 96 c.p.c.; i ricorrenti in appello sono ben consapevoli dello stato di bisogno e delle difficoltà economiche della madre e, ciò nonostante, hanno instaurato il presente giudizio di appello, richiedendo l'aumento del mantenimento a carico di questa e nei confronti dei figli (uno dei quali addirittura lavora e ha redditi propri, che tuttavia non dichiara nell'appello, e la revoca del mantenimento a carico del marito e in favore di questa.
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in Parte_1 favore di per il mantenimento della stessa Controparte_3 [...]
CP_3
La sentenza impugnata ha disposto che Parte_1 corrisponda alla moglie la somma di € 500,00 mensili, Controparte_3 oltre rivalutazione, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa.
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 234 del 7/1/2025].
Nel caso in esame è sostanzialmente non contestato fra le parti che il reddito di è di € 1.800,00 mensili e che il reddito Parte_1 di è prossimo allo zero. Quanto alla capacità della Controparte_3 CP_3 di trovare una occupazione, ella risulta nata in data [...]; la stessa ha anche documentato di aver proposto domanda per la partecipazione a un corso di supporto per la formazione e il lavoro;
non risulta che ella possieda particolari abilitò o specializzazioni che le possano rendere agevole il reperimento di una attività lavorativa. inoltre, è Parte_1 proprietario della casa coniugale, a lui assegnata per abitarvi insieme ai figli maggiorenni;
la ha necessità di procurarsi una soluzione abitativa. CP_3
10 Tutti questi elementi portano a ritenere che sussiste uno squilibrio patrimoniale fra i coniugi tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della a carico di . CP_3 Parte_1
Quanto alla misura di tale assegno, peraltro, l'importo di € 500,00 posto a carico del risulta eccessivo. Nell'ambito di una valutazione Pt_1 comparativa delle rispettive situazioni patrimoniali, tenuto anche conto del fatto che il provvede a diverse spese per i figli maggiorenni, i quali, Pt_1 peraltro, dovrebbero abitare insieme a lui nella casa coniugale, risulta opportuno fissare la misura dell'assegno di mantenimento nell'importo di €
400,00 mensili, oltre rivalutazione. La sentenza va, quindi, parzialmente riformata, con corrispondente parziale accoglimento dell'appello principale, nel senso che l'importo dell'assegno di mantenimento in questione va ridotto da € 500,00 mensili a € 400,00 mensili, con decorrenza del nuovo importo dalla data del deposito del ricorso in appello, dal quale è scaturita la instaurazione del presente giudizio di impugnazione (in considerazione, in particolare, della natura dell'assegno e delle complessive circostanze del caso in esame).
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in favore dei Controparte_3 figli maggiorenni e con Controparte_1 Controparte_2 corresponsione diretta ai figli stessi. Le spese straordinarie.
La sentenza impugnata ha disposto che verserà Controparte_3 direttamente ai figli, e , entro il 5 di Controparte_1 CP_2 ogni mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00(di cui euro 100,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, e ha, inoltre, posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e . CP_2 CP_1
Su questo punto va osservato che ha proposto Controparte_3 appello incidentale chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento di €
100,00 mensili per il figlio . CP_1
La appellante incidentale ha, in particolare, dedotto quanto CP_3 segue: il figlio nell'ottobre 2024 si è laureato in medicina e CP_1 attualmente già lavora e guadagna;
egli ha aperto la partita IVA, è uno
11 specializzando in cardiologia al Policlinico Federico II di Napoli e percepisce quindi una borsa di specialità di circa 1.600 / 1.700 euro mensili, fa già parte da gennaio 2025 della commissione medica di NO percependo CP_7 dunque ulteriori compensi e inoltre fa le guardie mediche a Castellammare di
Stabia quasi tutti i giorni. Su queste circostanze di fatto dedotte dalla CP_3 non sussiste adeguata e specifica contestazione.
Da quanto esposto, quindi, emerge che il figlio (nato in CP_1 data 6/1/2000), è divenuto economicamente autosufficiente, in quanto percepisce la borsa relativa ala specializzazione e svolge ulteriori attività connesse con la sua qualifica professionale. Da ciò consegue che la madre non è più tenuta a corrispondere l'assegno di Controparte_3 mantenimento per il figlio;
tale assegno va, quindi, revocato. CP_1
Quanto al concorso nelle spese straordinarie per il figlio non CP_1 sussiste impugnazione incidentale da parte della e, quindi, sul punto CP_3 non va adottata alcuna statuizione in sede di appello.
In accoglimento dell'appello incidentale e in corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata va revocata la previsione dell'assegno di mantenimento a carico della madre in Controparte_3 favore di , il tutto con revoca dell'assegno per il figlio Controparte_1
a decorrere dalla data del deposito del ricorso in appello, Controparte_1 dal quale è scaturita la instaurazione del presente giudizio di impugnazione
(in considerazione, in particolare, della natura dell'assegno e delle complessive circostanze del caso in esame).
In ordine, poi, all'assegno di mantenimento per la figlia CP_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, va confermata la previsione di un assegno di mantenimento a carico della in favore della CP_3 figlia. Quanto alla misura di tale assegno, risulta opportuno CP_2 confermare l'importo di € 100,00, oltre rivalutazione ISTAT, alla luce delle rispettive condizioni patrimoniali dei genitori, come più sopra specificate, atteso che lo squilibrio patrimoniale fra i coniugi risulta tale da non consentire un aumento dell'assegno in questione posto a carico della madre
Non sussistono, poi, idonei elementi per disporre la Controparte_3 compensazione fra l'assegno di mantenimento per la moglie e l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, in considerazione, fra CP_2
12 l'altro, della natura degli assegni in questione. Risulta, poi, opportuno confermare che l'assegno sia corrisposto dalla madre Controparte_3 direttamente alla figlia maggiorenne (nata in [...] Controparte_2
16/8/2002) , non emergendo alcun idoneo elemento per modificare la statuizione adottata sul punto dal tribunale.
Le disposizioni relative all'assegno di mantenimento per la figlia a carico della madre , vanno quindi, integralmente CP_2 Controparte_3 confermate.
Considerazioni finali. La domanda ex art. 96 c.p.c.. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la parziale fondatezza dell'appello principale e la fondatezza dell'appello incidentale. La sentenza impugnata va, quindi, parzialmente riformata nei termini più sopra specificati.
Va precisato che da tutto quanto sopra esposto consegue che risulta infondata ogni domanda proposta da parte appellante incidentale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Occorre, peraltro, osservare che non risulta fornita idonea prova di condotte di alcuna delle parti sussumibili sotto le previsioni dell'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c.. Ogni domanda sul punto proposta va, pertanto, rigettata. Non emergono dagli atti condotte sussumibili sotto la previsione di cui all'art. 96 c.p.c; non risulta, in particolare, configurabile mala fede o colpa grave nella condotta processuale di alcuna delle parti. La cassazione ha, d'altra parte, precisato, in maniera condivisibile, che l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma, c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [cfr. Cass., sez. L., sentenza n. 6637 del 2/6/1992; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez.
I, sentenza n. 5524 dell'8/9/1983]. Nel caso in esame non risultano adeguatamente provate circostanze idonee a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di alcuna delle parti. Non risultano, peraltro, provate neppure
13 condotte sussumibili sotto la previsione del secondo comma dell'art. 96
c.p.c., condotte che comunque non emergono dagli atti, né risulta provata, al riguardo, alcun danno conseguente a condotte di parte contemplate dalla norma contenuta in tale secondo comma. Non emergono, infine, adeguati elementi per ritenere configurabili fattispecie sussumibili sotto la previsione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Nel giudizio di appello, inoltre, sussiste reciproca soccombenza fra le parti. Ogni domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va, quindi, senz'altro rigettata. Questa decisione non incide in maniera significativa sul giudizio di soccombenza in ordine alle spese.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese del primo grado di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione, fra l'altro, della soccombenza reciproca. Questa statuizione merita conferma per le ragioni indicate dal primo giudice, oltre che in ragione della natura delle questioni affrontate e in ragione del fatto che sul punto non sussistono adeguati motivi di contestazione provenienti dalle parti.
Per quel che concerne le spese del secondo grado di giudizio, va osservato che anche in questo sussiste reciproca soccombenza fra le parti.
Risulta, pertanto, opportuno disporre la integrale compensazione di tali spese, in ragione della reciproca soccombenza nel grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NO, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello principale proposto nell'interesse di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
nei confronti di appellante incidentale, essendo
[...] Controparte_3 tutte le impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 2511/2024, emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 4276/2020 R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data
12/11/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
14 1.
2.
in parziale accoglimento dell'appello principale e in corrispondete parziale riforma del quarto capo del dispositivo della sentenza impugnata [così formulato: «accoglie la domanda di mantenimento, formulata da per le ragioni di cui in parte Controparte_3 motiva e, per l'effetto, dispone che Controparte_4
verserà ad entro il 05 di
[...] Controparte_3 ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro 500,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
»] così provvede: dispone che corrisponderà a Parte_1 Controparte_3
l'assegno mensile di € 400,00 nel domicilio di lei, oppure eventualmente mediante bonifico bancario o postale o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa con rivalutazione di Controparte_3 tale somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza del nuovo importo dalla data del deposito del ricorso in appello, dal quale
è scaturita la instaurazione del presente giudizio di impugnazione;
in accoglimento dell'appello incidentale e in corrispondete parziale riforma del quinto capo del dispositivo della sentenza impugnata [così formulato: «dispone che verserà Controparte_3 direttamente ai figli, e , entro il 05 Controparte_1 CP_2 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 (di cui euro 100,00 per ciascuno figlio) a titolo di mantenimento, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
ISTAT;»] così provvede: dispone che Controparte_3 corrisponderà direttamente alla figlia l'assegno Controparte_2 mensile di € 100,00 nel domicilio di lei, oppure eventualmente mediante bonifico bancario o postale o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa con rivalutazione di tale somma su base Controparte_2 annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le
15 famiglie di impiegati e operai, il tutto con revoca dell'assegno per il figlio a decorrere dalla data del deposito del Controparte_1 ricorso in appello, dal quale è scaturita la instaurazione del presente giudizio di impugnazione;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche con riguardo alle disposizioni relative al primo grado di giudizio, con rigetto dei relativi ulteriori motivi di impugnazione;
4. rigetta ogni domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5. dispone la integrale compensazione fra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.
NO, 18/12/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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