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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente relatore
Dott.ssa Giulia Civiero - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
357/2025 in data 24/01/2025, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bordin
ricorrente
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Mazzoccato e dall'avv.to Roberto Zanon
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero -
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
trattenuta in decisione all'udienza del 28/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle Parti il 27.03.1999 a MB ES (PD),
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte I, Anno 1999, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza;
2. affidare congiuntamente il primogenito a Persona_1
entrambi i genitori e collocarlo prevalentemente presso il padre. Figlio e padre vivranno presso l'abitazione in locazione al genitore e sita in Vedelago, Via Damini n. 13;
3. affidare congiuntamente la secondogenita a Persona_2
entrambi i genitori e collocarla prevalentemente presso la madre. Figlia e madre vivranno presso l'abitazione familiare in Vedelago, Via Morosini n. 20, che verrà assegnata alla signora unitamente ai mobili e CP_1
all'arredo (C.F. Comune di Vedelago, Sez. Urbana E, Foglio
2, Mappale 745, Sub 1 (F/1) e Sub 2 (A/2);
4. considerata l'età dei figli e le dinamiche familiari emerse in giudizio i figli visiteranno i genitori e viceversa secondo una formula ampia/flessibile secondo il
Pag. 2 di 9 principio dell'alternanza. Ciò anche in funzione delle vacanze estive/invernali e delle principali festività dell'anno. In ogni caso le visite settimanali saranno almeno 2, i week-end con pernotto presso il genitore non collocatario saranno tendenzialmente ogni 15 giorni e le vacanze estive saranno almeno di due settimane anche non consecutive;
5. non prevedere alcun assegno divorzile a favore dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
6. dal 24.01.2025, data di deposito del ricorso, il padre non dovrà più versare alla madre alcun contributo per il mantenimento del primogenito Persona_1
7. dal 24.01.2025, data di deposito del ricorso, il padre è
tenuto a un contributo al mantenimento della figlia Per_2
nella misura di Euro 280,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo i valori Istat, da versare alla madre entro il 20° giorno di ogni mese;
8. 50% spese straordinarie della prole a carico di ciascun genitore con rimborso al genitore che le ha anticipate per l'intero entro 30 giorni dalla richiesta documentata. Al riguardo va fatto richiamo allo specifico protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. 100% dell'AUU a favore del genitore collocatario in via prevalente dal deposito della sentenza di divorzio;
10. prole fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
Pag. 3 di 9 11. rinuncia di ciascuna parte a ogni ulteriore e diversa pretesa economica, anche pregressa, nei confronti dell'altra avente titolo sull'accordo di separazione;
12. percorso psicoterapeutico almeno dei genitori presso unico professionista da iniziare all'esito della causa in corso. pagherà le sedute di coppia, le sue Parte_1
personali e quelle eventuali dei figli. CP_1
pagherà le sue sedute individuali. La durata del percorso verrà stabilità dal Professionista. Le condizioni rimarranno le stesse anche in caso di cambio del Terapeuta;
13. reciproco consenso dei genitori al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minorenni;
14. spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto a MB ES il
7/3/1999 con la signora CP_1
Il ricorrente esponeva che dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21/3/2008 ed il Per_1 Per_2
7/11/2011.
I coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del 20-28/12/2022 e non si erano più riconciliati.
Pag. 4 di 9 Benchè in sede di separazione si fosse stabilito che i figli, affidati ad entrambi i genitori, avessero residenza prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, dal dicembre 2023 si era voluto Per_1
trasferire a casa del padre.
Chiedeva pertanto che si stabilisse la prevalente residenza di presso il padre, con conseguente venir meno del Per_1
contributo paterno da versare alla moglie per il mantenimento di stabilire il miglior regime di Per_1
affidamento dei figli;
i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti.
La signora si costituiva in giudizio e CP_1
confermava che il figlio si era trasferito dal Per_1
padre; chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di entrambi presso la madre;
porsi a carico del sig un contributo mensile per il Per_1
mantenimento dei figli;
in via subordinata, il collocamento prevalente di presso il padre e di presso la Per_1 Per_2
madre.
Alla prima udienza avanti al giudice designato comparivano entrambi i coniugi, i quali davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio;
il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti, innanzitutto, per dichiarare lo scioglimento
Pag. 5 di 9 del matrimonio ai sensi dell'art. 3 lettera b) l. 898/1970:
i coniugi si sono separati con omologa del 20-28/12/2022 e da allora non si sono riconciliati.
Quanto alle condizioni del divorzio, il collegio ritiene di poter disporre in conformità alla richiesta congiunta delle parti, non presentando le condizioni proposte dai coniugi alcun profilo di illegittimità, né risultando le stesse in contrasto con l'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa n. 357/2025, così
dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e il 27.03.1999 a Parte_1 CP_1
MB ES (PD), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte I, Anno 1999; ordina al competente Ufficiale di Stato Civile
l'annotazione della sentenza;
e dispone come da accordo tra le parti che qui si trascrive:
“2. affidare congiuntamente il primogenito a Persona_1
entrambi i genitori e collocarlo prevalentemente presso il padre. Figlio e padre vivranno presso l'abitazione in
Pag. 6 di 9 locazione al genitore e sita in Vedelago, Via Damini n. 13;
3. affidare congiuntamente la secondogenita a Persona_2
entrambi i genitori e collocarla prevalentemente presso la madre. Figlia e madre vivranno presso l'abitazione familiare in Vedelago, Via Morosini n. 20, che verrà
assegnata alla signora unitamente ai mobili e CP_1
all'arredo (C.F. Comune di Vedelago, Sez. Urbana E, Foglio
2, Mappale 745, Sub 1 (F/1) e Sub 2 (A/2);
4. considerata l'età dei figli e le dinamiche familiari emerse in giudizio i figli visiteranno i genitori e viceversa secondo una formula ampia/flessibile secondo il principio dell'alternanza. Ciò anche in funzione delle vacanze estive/invernali e delle principali festività
dell'anno. In ogni caso le visite settimanali saranno almeno 2, i week-end con pernotto presso il genitore non collocatario saranno tendenzialmente ogni 15 giorni e le vacanze estive saranno almeno di due settimane anche non consecutive;
5. non prevedere alcun assegno divorzile a favore dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
6. dal 24.01.2025, data di deposito del ricorso, il padre non dovrà più versare alla madre alcun contributo per il mantenimento del primogenito Persona_1
7. dal 24.01.2025, data di deposito del ricorso, il padre è
tenuto a un contributo al mantenimento della figlia Per_2
nella misura di Euro 280,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo i valori Istat, da versare alla madre entro
Pag. 7 di 9 il 20° giorno di ogni mese;
8. 50% spese straordinarie della prole a carico di ciascun genitore con rimborso al genitore che le ha anticipate per l'intero entro 30 giorni dalla richiesta documentata. Al riguardo va fatto richiamo allo specifico protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. 100% dell'AUU a favore del genitore collocatario in via prevalente dal deposito della sentenza di divorzio;
10. prole fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
11. rinuncia di ciascuna parte a ogni ulteriore e diversa pretesa economica, anche pregressa, nei confronti dell'altra avente titolo sull'accordo di separazione;
12. percorso psicoterapeutico almeno dei genitori presso unico professionista da iniziare all'esito della causa in corso. pagherà le sedute di coppia, le sue Parte_1
personali e quelle eventuali dei figli. CP_1
pagherà le sue sedute individuali. La durata del percorso verrà stabilità dal Professionista. Le condizioni rimarranno le stesse anche in caso di cambio del Terapeuta;
13. reciproco consenso dei genitori al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minorenni;
14. spese di lite compensate”.
Così deciso a Treviso il 29/4/2025
Pag. 8 di 9 Il presidente estensore
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 9 di 9