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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Grosseto, via Santorre di Santarosa n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessia Carretta, e rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Vittorio
Chierroni e Gabriella Mattioli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Franceso Amerini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 872/21 (RG: 2594/2021), emesso dal Tribunale di Grosseto in data
14.12.2021 in favore della (d'ora innanzi Controparte_1 Cont
“ ), per la somma di € 102.711,81, quale corrispettivo per il servizio di raccolta alghe reso in forza di contratto d'appalto sottoscritto il 25.6.2021.
pagina 1 di 5 Impugnato il suddetto titolo, l'attore ne ha chiesto la revoca, opponendo in Cont compensazione un ingente credito asseritamente maturato verso a titolo di canoni concessori derivanti da un diverso contratto stipulato nel 1999, credito già fatto valere in apposito arbitrato esitato con un lodo impugnato presso la Corte d'Appello di Firenze;
in subordine, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte d'Appello. Cont Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 21.6.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
In difetto di memorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sfruttate queste ultime dal per chiedere la declaratoria della cessazione della materia del contendere in Pt_1 ragione dell'intervenuta soddisfazione del credito avversario.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. Cont La società ha agito in monitorio per vedersi pagare dal l'importo Parte_1 di € 102.711,81 a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta alghe reso in favore dell'amministrazione in virtù del contratto d'appalto siglato il 25.6.2021 (all. 2 della comparsa di risposta).
Il Comune, lungi dal contestare detta pretesa creditoria, s'è limitato a opporre in compensazione un robusto credito di cui sarebbe a propria volta titolare nei confronti della convenuta a titolo di canoni concessori legati a una convenzione stipulata nel 1999 per l'esercizio del diritto esclusivo di pesca nella Laguna di (all. 3 della Parte_1 citazione).
Tale credito, speso in occasione di una procedura di arbitrato, è oggi sottoposto all'esame della Corte d'Appello di Firenze, presso cui è stato impugnato il lodo arbitrale emesso a luglio 2021 sulla scorta delle motivazioni elencate dal nel proprio atto Pt_1 introduttivo (all.ti 9 e 10 della comparsa di risposta e all. 7 della citazione).
L'odierno attore, nella comparsa conclusionale, ha poi chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1893/2023 R.G. pendente presso codesto pagina 2 di 5 Cont Tribunale e avente a oggetto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 42779/2023 con la quale sarebbe stato ordinato alla società di pagare la somma pari ad € 3.508.564,90.
Ebbene, va rilevato che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale,
e l'eccezione di compensazione va respinta (...) Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale (...) di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione. La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione”.
La successiva giurisprudenza ha fatto costante applicazione di tali principi, ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacché fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non
è possibile laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorché questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. n. 31359/2018, Cass. n. 4313/2019,
Cass. n. 18852/2019, Cass. n. 26285/2021 e Cass. n. 23167/2022)
Nel caso di specie, i controcrediti vantati dall'opponente risultano senz'altro diffusamente contestati dall'opposta, sia nella procedura arbitrale - al cui seguito, peraltro, la Corte
d'Appello di Firenze ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo formulata dal ex art. 830, co. 4 c.p.c. (all. 10 della comparsa) -, sia Pt_1 verosimilmente in quella di opposizione all'ordinanza ingiunzione, della quale comunque non v'è traccia in atti.
pagina 3 di 5 Tali contestazioni attengono alla stessa sussistenza dei crediti opposti in compensazione, implicando la necessità di un accertamento specificamente diretto all'individuazione del fatto costitutivo della pretesa creditoria, come tale incompatibile con il connotato di certezza dei crediti, che costituisce elemento necessario per l'operatività della compensazione legale e giudiziale.
Conseguentemente, i crediti rivendicati dal non possono ritenersi Parte_1 certi nella loro esistenza, non essendo pertanto idonei a operare ai fini della compensazione.
Né ovviamente l'odierno giudizio è suscettibile di essere sospeso in attesa della definizione di quelli in cui si discute dei crediti contestati, giacché “qualora in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro credito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337 c.p.c., comma 2, né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2” (cfr. ex plurimis Cass. n. 23167/2022).
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A questa pronuncia non osta, infatti, l'eccepito pagamento invocato dal Parte_1
nella memoria di replica della fattura azionata in monitorio in ottemperanza alla
[...] concessa provvisoria esecutorietà del titolo impugnato (all. 1 della memoria).
Difatti, giova anzitutto rammentare che “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. ex plurimis
Cass. 9066/2024); al contempo, la memoria di replica è un atto che ha il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie, nella quale vengono illustrate ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, e in cui non possono essere pagina 4 di 5 esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni, con la conseguenza che, anche in questo caso, ove con tale atto venga prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Nel caso in esame, il documento irritualmente prodotto dal con la memoria di Pt_1 replica era già nella sua disponibilità dal mese di agosto 2022, e il contegno dell'attore neppure consentirebbe all'avversario di contraddire sulla portata di tale allegazione e sulla valenza probatoria del documento depositato, dovendo segnalarsi che, secondo il più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte, la semplice emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento, poiché di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, essendo invece necessaria la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento - ancorché senza trasmettere copia del mandato -, quale atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente (cfr. Cass. n.
29776/2020).
Va, infine, disattesa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attore, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del
D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
II Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 872/21 (RG:
2594/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.12.2021;
2) rigetta la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 11.3.2025. Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Grosseto, via Santorre di Santarosa n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessia Carretta, e rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Vittorio
Chierroni e Gabriella Mattioli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Franceso Amerini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 872/21 (RG: 2594/2021), emesso dal Tribunale di Grosseto in data
14.12.2021 in favore della (d'ora innanzi Controparte_1 Cont
“ ), per la somma di € 102.711,81, quale corrispettivo per il servizio di raccolta alghe reso in forza di contratto d'appalto sottoscritto il 25.6.2021.
pagina 1 di 5 Impugnato il suddetto titolo, l'attore ne ha chiesto la revoca, opponendo in Cont compensazione un ingente credito asseritamente maturato verso a titolo di canoni concessori derivanti da un diverso contratto stipulato nel 1999, credito già fatto valere in apposito arbitrato esitato con un lodo impugnato presso la Corte d'Appello di Firenze;
in subordine, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte d'Appello. Cont Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 21.6.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
In difetto di memorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sfruttate queste ultime dal per chiedere la declaratoria della cessazione della materia del contendere in Pt_1 ragione dell'intervenuta soddisfazione del credito avversario.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. Cont La società ha agito in monitorio per vedersi pagare dal l'importo Parte_1 di € 102.711,81 a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta alghe reso in favore dell'amministrazione in virtù del contratto d'appalto siglato il 25.6.2021 (all. 2 della comparsa di risposta).
Il Comune, lungi dal contestare detta pretesa creditoria, s'è limitato a opporre in compensazione un robusto credito di cui sarebbe a propria volta titolare nei confronti della convenuta a titolo di canoni concessori legati a una convenzione stipulata nel 1999 per l'esercizio del diritto esclusivo di pesca nella Laguna di (all. 3 della Parte_1 citazione).
Tale credito, speso in occasione di una procedura di arbitrato, è oggi sottoposto all'esame della Corte d'Appello di Firenze, presso cui è stato impugnato il lodo arbitrale emesso a luglio 2021 sulla scorta delle motivazioni elencate dal nel proprio atto Pt_1 introduttivo (all.ti 9 e 10 della comparsa di risposta e all. 7 della citazione).
L'odierno attore, nella comparsa conclusionale, ha poi chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1893/2023 R.G. pendente presso codesto pagina 2 di 5 Cont Tribunale e avente a oggetto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 42779/2023 con la quale sarebbe stato ordinato alla società di pagare la somma pari ad € 3.508.564,90.
Ebbene, va rilevato che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale,
e l'eccezione di compensazione va respinta (...) Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale (...) di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione. La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione”.
La successiva giurisprudenza ha fatto costante applicazione di tali principi, ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacché fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non
è possibile laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorché questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. n. 31359/2018, Cass. n. 4313/2019,
Cass. n. 18852/2019, Cass. n. 26285/2021 e Cass. n. 23167/2022)
Nel caso di specie, i controcrediti vantati dall'opponente risultano senz'altro diffusamente contestati dall'opposta, sia nella procedura arbitrale - al cui seguito, peraltro, la Corte
d'Appello di Firenze ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo formulata dal ex art. 830, co. 4 c.p.c. (all. 10 della comparsa) -, sia Pt_1 verosimilmente in quella di opposizione all'ordinanza ingiunzione, della quale comunque non v'è traccia in atti.
pagina 3 di 5 Tali contestazioni attengono alla stessa sussistenza dei crediti opposti in compensazione, implicando la necessità di un accertamento specificamente diretto all'individuazione del fatto costitutivo della pretesa creditoria, come tale incompatibile con il connotato di certezza dei crediti, che costituisce elemento necessario per l'operatività della compensazione legale e giudiziale.
Conseguentemente, i crediti rivendicati dal non possono ritenersi Parte_1 certi nella loro esistenza, non essendo pertanto idonei a operare ai fini della compensazione.
Né ovviamente l'odierno giudizio è suscettibile di essere sospeso in attesa della definizione di quelli in cui si discute dei crediti contestati, giacché “qualora in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro credito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337 c.p.c., comma 2, né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2” (cfr. ex plurimis Cass. n. 23167/2022).
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A questa pronuncia non osta, infatti, l'eccepito pagamento invocato dal Parte_1
nella memoria di replica della fattura azionata in monitorio in ottemperanza alla
[...] concessa provvisoria esecutorietà del titolo impugnato (all. 1 della memoria).
Difatti, giova anzitutto rammentare che “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. ex plurimis
Cass. 9066/2024); al contempo, la memoria di replica è un atto che ha il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie, nella quale vengono illustrate ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, e in cui non possono essere pagina 4 di 5 esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni, con la conseguenza che, anche in questo caso, ove con tale atto venga prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Nel caso in esame, il documento irritualmente prodotto dal con la memoria di Pt_1 replica era già nella sua disponibilità dal mese di agosto 2022, e il contegno dell'attore neppure consentirebbe all'avversario di contraddire sulla portata di tale allegazione e sulla valenza probatoria del documento depositato, dovendo segnalarsi che, secondo il più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte, la semplice emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento, poiché di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, essendo invece necessaria la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento - ancorché senza trasmettere copia del mandato -, quale atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente (cfr. Cass. n.
29776/2020).
Va, infine, disattesa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attore, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del
D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
II Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 872/21 (RG:
2594/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.12.2021;
2) rigetta la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 11.3.2025. Il Giudice
Mario Venditti
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