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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16954 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32887/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32887/2025 promossa da:
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Fondi (LT), alla via Onorato Gaetani I, n. 10 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona
[...] del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 14.07.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) condannare, il
[...]
ad Islamabad (Pakistan), ad, Controparte_2 emettere, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di visto per ricongiungimento familiare, a favore dei seguenti famigliari:: - , nata a [...]
OT JK (Pakistan) in data 01.01.1983 (coniuge); - nato a [...]_4
Pakistan) in data 15.03.2007 (figlio); - nata a [...]_5
1 (Pakistan) in data 09.02.2010 (figlia); - nata a [...]_6 in data 20.12.2012 (figlia). Con vittoria di spese e compenso professionale, da, distrarsi, a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..”.
Con provvedimento del 16.07.2025 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa del 04.11.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio – in data 09.05.2025 - dei visti per ricongiungimento familiare in favore di
, nata a [...] in data [...], coniuge del ricorrente, e CP_3 di nato a [...] in data [...], di CP_4 CP_5
nata a [...] in data [...] e di nata a
[...] CP_6
OT JK (Pakistan) in data 20.12.2012, figli del ricorrente, chiedendo conseguentemente al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in particolare, l'Amministrazione resistente ha chiesto al Giudice adito di procedere con la valutazione di eventuali profili di abusività dell'iniziativa processuale dell'istante, tenuto conto del fatto che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha incardinato la procedura de quo in data 14.07.2025 nonostante i visti per ricongiungimento familiare fossero stati rilasciati dall'Amministrazione resistente in data precedente.
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 09.05.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di nata a [...] in data [...], CP_3 coniuge del ricorrente, e di nato a OT JK Pakistan) in [...] CP_4
15.03.2007, di nata a [...] in data [...] e CP_5 di nata a [...] in data [...], figli del CP_6 ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 14.07.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Preme evidenziare come il ricorrente, per il tramite del suo difensore, abbia incardinato la procedura de quo in data 14.07.2025 nonostante i visti per ricongiungimento familiare fossero stati rilasciati dall'Amministrazione resistente in data 09.05.2025;
Pag. 2 di 3 pertanto, si ritiene di dover condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32887/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00.
Roma, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32887/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32887/2025 promossa da:
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Fondi (LT), alla via Onorato Gaetani I, n. 10 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona
[...] del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 14.07.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) condannare, il
[...]
ad Islamabad (Pakistan), ad, Controparte_2 emettere, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di visto per ricongiungimento familiare, a favore dei seguenti famigliari:: - , nata a [...]
OT JK (Pakistan) in data 01.01.1983 (coniuge); - nato a [...]_4
Pakistan) in data 15.03.2007 (figlio); - nata a [...]_5
1 (Pakistan) in data 09.02.2010 (figlia); - nata a [...]_6 in data 20.12.2012 (figlia). Con vittoria di spese e compenso professionale, da, distrarsi, a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..”.
Con provvedimento del 16.07.2025 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa del 04.11.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio – in data 09.05.2025 - dei visti per ricongiungimento familiare in favore di
, nata a [...] in data [...], coniuge del ricorrente, e CP_3 di nato a [...] in data [...], di CP_4 CP_5
nata a [...] in data [...] e di nata a
[...] CP_6
OT JK (Pakistan) in data 20.12.2012, figli del ricorrente, chiedendo conseguentemente al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in particolare, l'Amministrazione resistente ha chiesto al Giudice adito di procedere con la valutazione di eventuali profili di abusività dell'iniziativa processuale dell'istante, tenuto conto del fatto che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha incardinato la procedura de quo in data 14.07.2025 nonostante i visti per ricongiungimento familiare fossero stati rilasciati dall'Amministrazione resistente in data precedente.
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 09.05.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di nata a [...] in data [...], CP_3 coniuge del ricorrente, e di nato a OT JK Pakistan) in [...] CP_4
15.03.2007, di nata a [...] in data [...] e CP_5 di nata a [...] in data [...], figli del CP_6 ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 14.07.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Preme evidenziare come il ricorrente, per il tramite del suo difensore, abbia incardinato la procedura de quo in data 14.07.2025 nonostante i visti per ricongiungimento familiare fossero stati rilasciati dall'Amministrazione resistente in data 09.05.2025;
Pag. 2 di 3 pertanto, si ritiene di dover condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32887/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00.
Roma, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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