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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5121/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8453/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 13/05/2025
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 000086222973 IRES-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava, in ordine:
1. Comunicazione n. 0000086222973/01 inerente alla Dichiarazione Modello CNM 2022 (Consolidato nazionale e mondiale) n. 11424624698 - 0000001 del 9/11/2023 relativa all'anno di imposta 2021 notificata da Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia;
2. Il diniego espresso notificato dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 05/06/2024 all'istanza di autotutela notificata dalla contribuente il giorno 03/06/2024 ad oggetto la comunicazione di cui sopra n. 0000086222973/01 cui si riferisce il diniego;
3. Il diniego espresso notificato dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 13/06/2024 tramite pec all'istanza di Autotutela Obbligatoria notificata al Centro Opertivo in data 07/06/2024 in nome e per conto della contribuente Arfev S.r.l. dal difensore dott. Difensore_1.
La società evidenziava come a seguito di Avviso di accertamento n. TF30E0503081/2020 del 20.11.2020 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli recuperava a tassazione oneri straordinari originariamente dedotti per euro € 945.821,68 ed accertava un maggior reddito imponibile per euro € 1.216.088,00, avesse proceduto, nonostante l'impugnativa dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria dell'accertamento, alla richiesta di compensazione a deconto dei maggiori redditi accertati perdite pregresse per euro per € 458.324,00, riducendo di € 458.324,00 il maggior reddito accertato.
All'esito dei due gradi di Giudizio che vedevano annullato in secondo grado (Sentenza n. 5185/2023 della
CGT di II° della Campania) l'avviso de qua con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impositivo. Spese compensate.”, la società, dunque, provvedeva a richiedere la restituzione delle somme portate in compensazione, per un importo pari ad euro 458.324,00, così come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale.
All'esito di numerose interlocuzioni e, da ultimo, attesa la richiesta della contribuente Riconoscere e
Ripristinare le perdite, oggetto delle comunicazioni, pari ad € 458.324,00. Annullare la comunicazione n.0000086222973/01 codice atto 00000000000 Protocollo Telematico T231109114246246980000001 del 23/05/2024 e rettificare la comunicazione, riceveva rigetto dall'AF, in quanto “Non è possibile intervenire in autotutela in quanto il contenzioso non è ancora definitivo”. Ciò in quanto avverso la sentenza di CGT di
II grado della Campania l'Ufficio aveva proposto ricorso in Cassazione.
La società contribuente, tuttavia, ritenendo illegittimo tale comportamento proponeva ricorso sostenendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 67-bis del d.lgs. N. 546/92, laddove stabiliva l'immediata esecutività delle sentenze di I° e II° delle Corti di Giustizia Tributaria.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, con proprie controdeduzioni, in particolare l'Ufficio non riteneva applicabile al caso de qua l'art. 67-bis del d.lgs. N. 546/92 in quanto prevedeva l'immediata esecuzione delle sentenze in caso di restituzione di somme al contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L'CGT di II grado della Campania aveva annullato l'avviso di accertamento, ma non aveva disposto alcuna condanna dell'ufficio al pagamento di somme nei confronti della società. E la richiesta di riconoscimento delle perdite, volontariamente azzerate dalla società, non poteva, dunque, trovare spazio in questa sede Per tali ragioni l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 8453/03/2025 depositata in data 13.05.2025, la CGT di I grado di Napoli accoglieva il ricorso compensando le spese tra le parti.
Il Collegio Provinciale riteneva che i dinieghi espressi dall'Agenzia delle Entrate fossero da ritenere illegittimi, in quanto la citata sentenza aveva annullato l'atto impositivo presupposto della richiesta della società di utilizzare in compensazione, a deconto dei maggiori redditi accertati, le perdite pregresse.
La sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Napoli, pur impugnata innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, dunque, doveva essere eseguita,
il Collegio riteneva che l'utilizzo delle perdite pregresse in compensazione delle somme indicate come dovute dall'atto di accertamento, successivamente annullato con la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado citata, era da assimilare al rimborso previsto dal comma 2 dell'art, 68 del d.lgs. n. 546/92, in quanto andava ritenuto che l'utilizzo delle perdite a seguito di un accertamento era una modalità di assolvimento del tributo, in quanto la compensazione consente di estinguere il debito del contribuente.
Per tali ragioni, dunque, nel caso di compensazione tramite le perdite, dall'annullamento con effetto ex tunc dell'avviso di accertamento, sorgeva in capo all'Amministrazione l'obbligo di restituire le perdite "scomputate" così come, nel caso dei pagamenti eseguiti in pendenza di giudizio, sorge l'obbligo di rimborsarli, ai sensi secondo comma dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92.
Avverso la cennata decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
L'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza con conseguente e totale conferma del proprio operato per i motivi già esposti in I grado e che, in questa sede, riproponeva e ribadiva onde sostenere la legittimità dei dinieghi comunicati.
La sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento non poteva comportare assolutamente l'obbligo dell'Ufficio di riconoscere le perdite che il contribuente, volontariamente, aveva utilizzato per diminuire il maggior reddito accertato, ciò in quanto erano da considerarsi immediatamente esecutive soltanto le sentenze che avessero statuito una condanna al pagamento di somme, o quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
La sentenza di cui la controparte affermava l'immeditata esecutività, invece, palesemente annullava un atto impositivo, ed era, per di più, stata impugnata presso la Corte di Cassazione.
Per tali ragioni correttamente aveva operato l'Ufficio.
Resisteva la società ricorrente Resistente_1 srl la quale chiedeva, riportandosi alle difese ampiamente esposte in I grado, la conferma della sentenza impugnata
E, invero, la contribuente esponeva come dalla sostituzione dell'atto doveva seguire, ipso iure, il ripristino dello status quo ante (la disponibilità delle perdite) senza che fosse necessaria alcuna attività dell'Amministrazione.
Diversamente dal caso in cui vi fosse stato un versamento in pendenza di giudizio, nel caso di specie, non si necessitava di provvedimenti da adottare per disporre (ad es. il rimborso di quanto corrisposto in eccesso).
Venuti meno i maggiori imponibili accertati dovevano considerarsi venuti meno, eo ipso, i corrispondenti utilizzi di perdite.
La sentenza doveva ritenersi "auto-esecutiva" rispetto all'effetto del reintegro nella disponibilità del contribuente delle perdite scomputate.
Per tali ragioni, dunque, correttamente aveva statuito il Collegio di I grado riconoscendo il diritto della società alla restituzione delle somme in forma di restituzione delle perdite scomputate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va rigettato.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Sull'unico motivo di doglianza dell'Agenzia, poi, giova precisare che adeguatamente ha statuito la
Commissione di I grado.
Il testo dell'articolo 69, così come novellato dal D.Lgs. 156/2015, stabilisce, infatti che: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.”
E, invero, a seguito della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli, sebbene impugnata dinanzi alla Suprema Corte, la società ricorrente, uscita vittoriosa, avrebbe dovuto ricevere comunicazione di reviviscenza delle perdite pregresse per euro per € 458.324,00 utilizzate per la parziale compensazione delle somme contestate con l'avviso di accertamento poi annullato.
D'altra parte, se così non si volesse ritenere, non si comprenderebbe a seguito di quale titolo o diritto l'Ufficio riterrebbe gli importi ex art. 40 bis, co.3, del D.P.R. 600/1973 utilizzati a deconto dei maggiori redditi accertati, poi successivamente annullati.
Se, invero, viene meno il presupposto impositivo a seguito del quale la società aveva effettuato la compensazione, logica impone che le somme compensate, perlappunto, che non hanno più importi ai quali essere ricondotte in compensazione, in quanto annullati, vengano restituite alla società che le aveva utilizzate.
Sul punto la Suprema Corte, a sezioni unite, con la decisione del 13/01/2017 n. 758 ha statuito il seguente principio di diritto: "L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata". Per tali ragioni, dunque, anche in questa sede si dovrà confermare la decisione gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e conferma la sentenza n. 8453/03/2025 depositata in data 13.05.2025. Condanna Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del difensore antistatario della Resistente_1 srl che ne ha chiesto l'attribuzione e che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5121/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8453/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 13/05/2025
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 000086222973 IRES-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava, in ordine:
1. Comunicazione n. 0000086222973/01 inerente alla Dichiarazione Modello CNM 2022 (Consolidato nazionale e mondiale) n. 11424624698 - 0000001 del 9/11/2023 relativa all'anno di imposta 2021 notificata da Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia;
2. Il diniego espresso notificato dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 05/06/2024 all'istanza di autotutela notificata dalla contribuente il giorno 03/06/2024 ad oggetto la comunicazione di cui sopra n. 0000086222973/01 cui si riferisce il diniego;
3. Il diniego espresso notificato dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia in data 13/06/2024 tramite pec all'istanza di Autotutela Obbligatoria notificata al Centro Opertivo in data 07/06/2024 in nome e per conto della contribuente Arfev S.r.l. dal difensore dott. Difensore_1.
La società evidenziava come a seguito di Avviso di accertamento n. TF30E0503081/2020 del 20.11.2020 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli recuperava a tassazione oneri straordinari originariamente dedotti per euro € 945.821,68 ed accertava un maggior reddito imponibile per euro € 1.216.088,00, avesse proceduto, nonostante l'impugnativa dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria dell'accertamento, alla richiesta di compensazione a deconto dei maggiori redditi accertati perdite pregresse per euro per € 458.324,00, riducendo di € 458.324,00 il maggior reddito accertato.
All'esito dei due gradi di Giudizio che vedevano annullato in secondo grado (Sentenza n. 5185/2023 della
CGT di II° della Campania) l'avviso de qua con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impositivo. Spese compensate.”, la società, dunque, provvedeva a richiedere la restituzione delle somme portate in compensazione, per un importo pari ad euro 458.324,00, così come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale.
All'esito di numerose interlocuzioni e, da ultimo, attesa la richiesta della contribuente Riconoscere e
Ripristinare le perdite, oggetto delle comunicazioni, pari ad € 458.324,00. Annullare la comunicazione n.0000086222973/01 codice atto 00000000000 Protocollo Telematico T231109114246246980000001 del 23/05/2024 e rettificare la comunicazione, riceveva rigetto dall'AF, in quanto “Non è possibile intervenire in autotutela in quanto il contenzioso non è ancora definitivo”. Ciò in quanto avverso la sentenza di CGT di
II grado della Campania l'Ufficio aveva proposto ricorso in Cassazione.
La società contribuente, tuttavia, ritenendo illegittimo tale comportamento proponeva ricorso sostenendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 67-bis del d.lgs. N. 546/92, laddove stabiliva l'immediata esecutività delle sentenze di I° e II° delle Corti di Giustizia Tributaria.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, con proprie controdeduzioni, in particolare l'Ufficio non riteneva applicabile al caso de qua l'art. 67-bis del d.lgs. N. 546/92 in quanto prevedeva l'immediata esecuzione delle sentenze in caso di restituzione di somme al contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L'CGT di II grado della Campania aveva annullato l'avviso di accertamento, ma non aveva disposto alcuna condanna dell'ufficio al pagamento di somme nei confronti della società. E la richiesta di riconoscimento delle perdite, volontariamente azzerate dalla società, non poteva, dunque, trovare spazio in questa sede Per tali ragioni l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 8453/03/2025 depositata in data 13.05.2025, la CGT di I grado di Napoli accoglieva il ricorso compensando le spese tra le parti.
Il Collegio Provinciale riteneva che i dinieghi espressi dall'Agenzia delle Entrate fossero da ritenere illegittimi, in quanto la citata sentenza aveva annullato l'atto impositivo presupposto della richiesta della società di utilizzare in compensazione, a deconto dei maggiori redditi accertati, le perdite pregresse.
La sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Napoli, pur impugnata innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, dunque, doveva essere eseguita,
il Collegio riteneva che l'utilizzo delle perdite pregresse in compensazione delle somme indicate come dovute dall'atto di accertamento, successivamente annullato con la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado citata, era da assimilare al rimborso previsto dal comma 2 dell'art, 68 del d.lgs. n. 546/92, in quanto andava ritenuto che l'utilizzo delle perdite a seguito di un accertamento era una modalità di assolvimento del tributo, in quanto la compensazione consente di estinguere il debito del contribuente.
Per tali ragioni, dunque, nel caso di compensazione tramite le perdite, dall'annullamento con effetto ex tunc dell'avviso di accertamento, sorgeva in capo all'Amministrazione l'obbligo di restituire le perdite "scomputate" così come, nel caso dei pagamenti eseguiti in pendenza di giudizio, sorge l'obbligo di rimborsarli, ai sensi secondo comma dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92.
Avverso la cennata decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
L'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza con conseguente e totale conferma del proprio operato per i motivi già esposti in I grado e che, in questa sede, riproponeva e ribadiva onde sostenere la legittimità dei dinieghi comunicati.
La sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento non poteva comportare assolutamente l'obbligo dell'Ufficio di riconoscere le perdite che il contribuente, volontariamente, aveva utilizzato per diminuire il maggior reddito accertato, ciò in quanto erano da considerarsi immediatamente esecutive soltanto le sentenze che avessero statuito una condanna al pagamento di somme, o quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
La sentenza di cui la controparte affermava l'immeditata esecutività, invece, palesemente annullava un atto impositivo, ed era, per di più, stata impugnata presso la Corte di Cassazione.
Per tali ragioni correttamente aveva operato l'Ufficio.
Resisteva la società ricorrente Resistente_1 srl la quale chiedeva, riportandosi alle difese ampiamente esposte in I grado, la conferma della sentenza impugnata
E, invero, la contribuente esponeva come dalla sostituzione dell'atto doveva seguire, ipso iure, il ripristino dello status quo ante (la disponibilità delle perdite) senza che fosse necessaria alcuna attività dell'Amministrazione.
Diversamente dal caso in cui vi fosse stato un versamento in pendenza di giudizio, nel caso di specie, non si necessitava di provvedimenti da adottare per disporre (ad es. il rimborso di quanto corrisposto in eccesso).
Venuti meno i maggiori imponibili accertati dovevano considerarsi venuti meno, eo ipso, i corrispondenti utilizzi di perdite.
La sentenza doveva ritenersi "auto-esecutiva" rispetto all'effetto del reintegro nella disponibilità del contribuente delle perdite scomputate.
Per tali ragioni, dunque, correttamente aveva statuito il Collegio di I grado riconoscendo il diritto della società alla restituzione delle somme in forma di restituzione delle perdite scomputate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va rigettato.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Sull'unico motivo di doglianza dell'Agenzia, poi, giova precisare che adeguatamente ha statuito la
Commissione di I grado.
Il testo dell'articolo 69, così come novellato dal D.Lgs. 156/2015, stabilisce, infatti che: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.”
E, invero, a seguito della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli, sebbene impugnata dinanzi alla Suprema Corte, la società ricorrente, uscita vittoriosa, avrebbe dovuto ricevere comunicazione di reviviscenza delle perdite pregresse per euro per € 458.324,00 utilizzate per la parziale compensazione delle somme contestate con l'avviso di accertamento poi annullato.
D'altra parte, se così non si volesse ritenere, non si comprenderebbe a seguito di quale titolo o diritto l'Ufficio riterrebbe gli importi ex art. 40 bis, co.3, del D.P.R. 600/1973 utilizzati a deconto dei maggiori redditi accertati, poi successivamente annullati.
Se, invero, viene meno il presupposto impositivo a seguito del quale la società aveva effettuato la compensazione, logica impone che le somme compensate, perlappunto, che non hanno più importi ai quali essere ricondotte in compensazione, in quanto annullati, vengano restituite alla società che le aveva utilizzate.
Sul punto la Suprema Corte, a sezioni unite, con la decisione del 13/01/2017 n. 758 ha statuito il seguente principio di diritto: "L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata". Per tali ragioni, dunque, anche in questa sede si dovrà confermare la decisione gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e conferma la sentenza n. 8453/03/2025 depositata in data 13.05.2025. Condanna Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Napoli alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del difensore antistatario della Resistente_1 srl che ne ha chiesto l'attribuzione e che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti.