Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1067
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 67-bis del d.lgs. N. 546/92

    La Corte ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, pur impugnata, dovesse essere eseguita. L'utilizzo delle perdite pregresse in compensazione, successivamente annullato l'atto impositivo, è assimilabile al rimborso previsto dall'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546/92. L'annullamento ex tunc dell'avviso di accertamento fa sorgere l'obbligo dell'Amministrazione di restituire le perdite 'scomputate'.

  • Accolto
    Obbligo di restituzione delle perdite scomputate

    La Corte afferma che, venendo meno il presupposto impositivo, le somme compensate devono essere restituite alla società che le aveva utilizzate, in analogia con quanto previsto per i rimborsi di somme pagate in pendenza di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1067
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1067
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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