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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dr. Rita CAROSELLA Presidente
dr. Marco Giacomo FERRUCCI Consigliere
dr. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al numero n.
656/2016,
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pietrunti, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Arch. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Stefania Paolozzi e Paolino Napolitano, giusta procura in atti ,
APPELLATO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti CP_2 Controparte_3
,
APPELLATI
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Siciliano, giusta Controparte_4 Controparte_5
procura in atti ,
APPELLATI 1
CONCLUSIONI: dato atto che nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, la causa
è stata trattenuta in decisione fini dell'estinzione per inattività delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 19.12.2016, la ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n° 569/2016, emessa dal Giudice del Tribunale di Campobasso, con la quale detto Giudice condannava la e l'arch. in solido, al pagamento, in favore Parte_1 CP_1
di e , dell'importo di €. 69.989,91, oltre iva sull'importo di €. 58.884,79 CP_2 Parte_2
Co ed accessori, oltre le spese di lite;
estrometteva dal giudizio e , Controparte_4 CP_5
ponendo definitivamente a carico della e l'arch. le spese di CTU. Parte_1 CP_1
L'appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta da e , ovvero, eventualmente, l'arch. CP_2 Parte_2
e , responsabili dei vizi denunciati e, di conseguenza, CP_1 Controparte_4 Controparte_5
condannarli, in solido, al risarcimento dei danni.
Si è costituito l'arch. chiedendo, previa sospensione dell'esecutività Controparte_1
della sentenza impugnata, dichiararsi infondata la domanda proposta nei propri confronti da
[...]
e , con eventuale condanna della CP_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_4
e , al risarcimento dei danni, ove ritenuti responsabili. Controparte_5
Si costituivano, altresì, e , impugnando l'appello principale, CP_2 Parte_2
chiedendo il rigetto dello stesso e, in via incidentale, la condanna della e Parte_1
dell'arch. al risarcimento del maggior danno, così come evidenziati nella CTP e nelle CP_1
osservazioni alla CTU, depositate in primo grado. Con vittoria di spese.
Si costituivano e , impugnando ogni avverso dedotto e Controparte_5 Controparte_6
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni, così come riportate nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 19 maggio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per note ex art. 190 c.p.c..
§ 2 - Con istanze scritte, depositate da tutte le parti, ognuna di esse chiedeva rimettersi la causa sul ruolo, ai fini dell'estinzione della stessa, avendo transatto la lite.
Ad accoglimento di tali istanze, la Corte fissava, per il prosieguo, l'udienza del 20 marzo 2024, da tenersi mediante deposito di note scritte. Per tale data, nessuna delle parti depositava note,
2 nonostante la rituale comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza di rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per cui la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 15 maggio 2024, sempre da tenersi con il deposito di note scritte.
In tale data, parimenti, nessuna delle parti depositava le note, per cui la causa veniva trattenuta in decisione, ai fini della declaratoria di estinzione, ex art. 307 c.p.c.
§ 3 - Ciò posto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 c.p.c.
.Tale ultimo articolo statuisce che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, come innanzi dedotto, nessuna delle parti è comparsa (ovvero nessuna di esse ha depositato note di trattazione scritta) né per l'udienza del 20 marzo 2024 né per successiva udienza del 15 maggio 2024.
Il procedimento va, pertanto, estinto con sentenza, trattandosi di decisione collegiale, così come statuito dall'art. 307 c.p.c., ultimo comma ( Cass. 2007/14592 ).
La pronuncia di estinzione supera e assorbe ogni decisione sul merito della questione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n° 569/2016, emessa dal Giudice del Tribunale di Campobasso,
[...]
così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Consigliere
dr. Eriberto Di Blasio dr. Rita Carosella
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