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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
MA GA Presidente
Serena Baccolini Consigliere
SE LO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2193/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
SANT'AMBROGIO, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SIGNORELLI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO titolare dell'impresa individuale (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 96 34077 RONCHI DEI C.F._1
LEGIONARI presso lo studio dell'avv. CAMPANILE PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattese le avverse deduzioni, allegazioni, eccezioni e istanze, così giudicare: nel merito: in accoglimento del presente giudizio d'appello, riformare integralmente la sentenza appellata, radicalmente nulla, errata ed ingiusta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande come formulate dalla odierna appellata nel giudizio di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che ha agito in giudizio con Controparte_2 malafede o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore dell'esponente, della somma di € 66.300,00= o di quella diversa somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: si formula ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, allegare, argomentare e produrre sia in linea di fatto sia in linea di diritto, sia nel merito sia in istruttoria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Per titolare dell'impresa individuale LE MO Controparte_1
NEL MERITO come da comparsa di costituzione e risposta dd. 23 novembre 2022 ovvero per il rigetto dell'impugnazione proposta da parte attrice e conseguente conferma della sentenza nr. 5316/2022 del
14 giugno 2022. Con vittoria di spese, competenze professionali, forfettario nella misura del 15%, e
CPA di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA come da comparsa di costituzione e risposta dd. 23 novembre 2022 che qui si ha per ritrascritta per evitare ulteriori ripetizioni con i testi ivi indicati
pagina 2 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5316/22, ha respinto l'opposizione proposta da
[...]
(da qui anche solo contro il decreto ingiuntivo di pagamento di euro Parte_1 Parte_1
66.300,00, richiesto ed emesso in favore di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
(da qui anche solo , a titolo di saldo di una provvigione, pattuita fra le Controparte_2 CP_1 parti, per la mediazione di una compravendita immobiliare, nella misura di euro 150.000,00 e pagata solo per il minor importo di euro 90.000,00 oltre accessori.
Il Tribunale, in sintesi, ha, infatti, previo rigetto, poiché ritenute inammissibili, delle prove orali articolate da ritenuto infondato il motivo di opposizione attinente ad un preteso accordo Parte_1 verbale sopravvenuto fra le parti per la riduzione della provvigione, ritenendo non idonea a provare tale accordo, poiché non univoca, la condotta del creditore, consistita nell'aver emesso una nota di credito dopo l'emissione della fattura per il pagamento del saldo.
La sentenza è stata appellata da per i seguenti motivi. Parte_1
L'appellante ritiene erronea la decisione nella parte in cui ha reputato che “non sia stata raggiunta la prova del “superamento” della scrittura apposta in data 29.1.19 e questo in considerazione del fatto che l'emissione della nota di credito per sua funzione non è univocamente idonea a dimostrare il superamento dell'accordo” (…).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche nella parte in cui ha richiamato il contenuto dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, osservando che “la valutazione della condotta fiscale dell' CP_2
, sarà rimessa alla Guardia di Finanza, ma la nota di credito in sé, anche tenuto conto di
[...] tutta la documentazione agli atti - richieste di pagamento non contestate che rendono plausibile
l'emissione di una nota di credito per non pagare l'iva – non convince sulla prova della riduzione della provvigione”.
Secondo l'appellante, il Tribunale, con la motivazione suindicata, è incorso in errore per non aver considerato che i casi normativamente previsti per stornare le fatture mediante emissione di note di credito sono tassativamente indicati e l'odierno appellato, dichiarando di aver emesso la nota di credito per evitare di sopportare il costo dell'Iva, avrebbe fatto un uso disinvolto dello storno, che andrebbe stigmatizzato e non giustificato.
L'appellante fa rilevare, infatti, che l'art. 26 D.p.r. 633/72 stabilisce che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in
pagina 3 di 10 tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”: secondo l'appellante, pertanto, escluse le procedure concorsuali ed esecutive che, nel caso di specie, non ricorrevano, l'unica ipotesi che avrebbe consentito lo storno era, appunto, l'annullamento dell'operazione imponibile per accordo fra le parti.
Sotto altro profilo l'appellante ritiene erronea la decisione per aver attribuito rilievo alle richieste di pagamento dell'appellato mentre invece non aveva formulato alcuna richiesta di CP_1 CP_1 pagamento tra l'emissione della fattura e lo storno.
L'appellante fa, infatti, rilevare che “Dopo l'emissione della fattura (30 luglio 2019) [ si è CP_1 limitato (come invero convenuto tra le parti) ad emettere la nota di credito n. (27 settembre CP_3
2019), senza, nel frattempo, chiedere o sollecitare alcunché. I due solleciti ai quali si riferisce il
Tribunale, come già visto, sono avvenuti mesi dopo e, più precisamente, il 9 marzo 2020 e il 20 marzo
2020”.
L'appellante censura la sentenza anche per aver definito il giudizio senza assumere le prove orali articolate da essa attrice, ritenendole inammissibili ex art 2723 c.c.
Secondo l'appellante nella fattispecie ricorrevano, invece, circostanze idonee a formulare il giudizio di verosimiglianza delle aggiunte verbali, giudizio che, ai sensi della norma citata, consente la prova orale.
La prova orale sarebbe ammissibile, secondo l'appellante, anche ai sensi dell'art. 2724 c.c. essendovi un principio di prova per iscritto.
La sentenza è stata appellata anche nel capo che ha disposto la cancellazione dell'espressione
“grossolana ignoranza della legge” contenuta in due atti dell'odierna appellante.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Dopo una prima rimessione in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per assumere le prove orali articolate dalla parte appellante e non ammesse in primo grado.
Espletato l'incombente, la causa è stata nuovamente posta in decisione.
Ritiene la Corte, esaminati i documenti prodotti e all'esito dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, che l'appello sia fondato.
pagina 4 di 10 L'odierno appellato ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base del seguente documento:
pagina 5 di 10 Dagli altri documenti prodotti in giudizio dalle parti risulta quanto segue:
-il 31.7.2019 è stato stipulato il rogito (doc. 4 monitorio) nel quale è stato indicato il prezzo di vendita di euro 3.150.000,00 e le parti hanno dato atto di essersi avvalse dell'attività di mediatori: in particolare, la venditrice Calafuria Unione S.r.l. (estranea al giudizio) ha dichiarato di essersi avvalsa della mediazione di (estranea al giudizio), e l'acquirente ha Controparte_4 Parte_1 dichiarato di essersi avvalsa della mediazione di Leonardo Immobiliare di UC Antonio. ha dichiarato al Notaio di aver pagato a per la mediazione complessivi euro Parte_1 CP_1
99.450,00 di cui euro 82.875,00 mediante assegno bancario emesso il 4.3.2019 ed euro 16.575,00 mediante bonifico ordinato il 28.6.2019
-il 27.2.2019 era stata, infatti, emessa da a carico di la fattura n. 4 (doc. 5 CP_1 Parte_1 monitorio) per l'importo di euro 75.000,00 oltre Iva per complessivi euro 82.875,00 con la causale
“acconto provvigione” compravendita immobile via Unione 8
-il 1.7.2019 era stata emessa da a carico di la fattura n. 7 (doc. 6 monitorio) per CP_1 Parte_1
l'importo di euro 15.000,00 oltre Iva per complessivi euro 16.575,00 con causale “secondo acconto” per locale commerciale in via Unione
-il 30.7.2019 era stata inoltre emessa da a carico di la fattura n. 10 (doc. 1 CP_1 Parte_1
per l'importo di euro 60.000,00 oltre Iva per complessivi euro 73.200,00 con la causale Parte_1
“saldo fattura” locale commerciale via Unione
-il 27.9.2019 è stata, tuttavia, emessa da a favore di la nota di credito n. 12 (doc. CP_1 Parte_1
2 con la causale “storno totale per errata fatturazione” riferita alla suddetta fattura n. 10 Parte_1 del 30.7.2019.
Nel presente grado di appello sono state ammesse, come si è accennato, le prove orali ritenute inammissibili dal primo giudice, poiché questa Corte ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero elementi che rendevano verosimile la stipulazione di patti aggiunti successivi al documento sulla base del quale era stato ottenuto il decreto.
L'emissione della nota di credito da parte di e la mancanza di solleciti di pagamento, fra CP_1
l'emissione della fattura e l'emissione della nota di credito, sono state ritenute, infatti, circostanze idonee a rendere verosimile la stipulazione di un patto verbale successivo per ridurre la provvigione (da
150.000,00 a 90.000,00) e a rendere, pertanto, ammissibile la prova orale dell'accordo sopravvenuto, che, nella prospettazione dell'appellante era stato così descritto: “la nota di credito in parola è stata
pagina 6 di 10 emessa da sulla base di precisi accordi intervenuti tra il sig. Controparte_2 Controparte_1
e l'esponente poiché, in realtà, l'affare, formalmente intermediato da è stato Controparte_2 invece procurato dal sig. collega, socio ed amico di vecchia data del sig. Persona_1 CP_1
le cui pretese si dovevano, pertanto, ridimensionare al compenso già fatturato ed incassato.
[...]
Fu così che, in occasione dell'atto di compravendita del 31 luglio 2019, il sig. Controparte_1
s'impegnò a considerare nulla e privi di effetti la apostilla/appendice contenuta nella lettera datata 25 gennaio 2019 e ad emettere la nota di credito n. 12-FE del 27 settembre 2019° con motivazione
“STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 10-FE DEL 30/7/2019”. Tes_ È stato, quindi, sentito come testimone il Notaio che ha reso la seguente deposizione (v. verbale udienza 16.10.2024):
“…ricordo che ha acquistato un ristorante in via dell'Unione. Posso descrivere, Parte_1 nel modo seguente, quello che accade di norma in queste circostanze quando il contratto viene stipulato a mio rogito: se il mediatore, che anche non figurando come parte dell'atto è presente e mi segnala che la sua provvigione non è stata versata per intero, io ho cura di precisare che la provvigione che ammonta a x
è stata versata per il minore importo di y.
ADR anche se il mediatore non mi fa questa precisazione, è mia cura chiedere al mediatore se ha ricevuto l'intera provvigione”.
Ritiene la Corte che dalle suddette dichiarazioni del Notaio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, possa desumersi un importante indizio a favore della ricostruzione offerta dall'appellante, posto che dall'atto di compravendita suindicato emerge il pagamento della provvigione al mediatore da parte dell'acquirente senza alcuna precisazione in ordine a ulteriori importi CP_1 Parte_1 dovuti.
Alla stessa udienza è stato sentito come testimone anche del quale, tuttavia, l'appellato Persona_1 ha eccepito l'incapacità a testimoniare, avendo il teste dichiarato in sede di escussione quanto segue:
“…ho interesse in questa causa che riguarda la provvigione per la compravendita dell'immobile in via dell'Unione, n. 8, Milano poiché, per i miei rapporti con e il sig. Parte_1 CP_5
una parte della provvigione per questo affare spettava a me”.
[...]
Il teste, in relazione ai suoi rapporti con le parti, ha altresì dichiarato “ho avuto rapporti con
e ho rapporti ancora oggi con il sig. Preciso che Parte_1 Controparte_1 CP_1
pagina 7 di 10 detiene il 50% delle quote di Blue Sky s.r.l., della quale il residuo 50% è in capo ad CP_1
di cui detengo quote”. Controparte_6
Ritiene la Corte che l'eccezione di incapacità a testimoniare sia infondata, posto che dalle suddette dichiarazioni non può evincersi, come richiede l'art. 246 c.p.c., la legittimazione del teste a partecipare al giudizio in veste in parte, non essendo il teste legittimato a formulare domande nei confronti delle parti né ad essere convenuto in giudizio sulla base del titolo qui azionato da (v. documento CP_1 prodotto in fase monitoria, sottoscritto da e indirizzato a nel quale non vi è alcun Parte_1 CP_1 riferimento al teste).
Il teste, sul merito della vicenda, ha dichiarato quanto segue:
“…è vero che io ho presentato ad e ho seguito la parte tecnica Controparte_5 Controparte_1 della vendita.
ADR so che le parti avevano regolato il pagamento della provvigione mediante la corresponsione di un acconto iniziale e del saldo prima della data del rogito.
ADR la provvigione era stata concordata tra le parti nel modo seguente: 90mila euro dovevano essere corrisposti a e 60mila euro dovevano essere versati a me per la consulenza che avevo CP_1 prestato.
ADR l'accordo per il pagamento di questi importi è stato raggiunto tra , Controparte_5 CP_1
e me.
[...]
ADR non mi risulta che questo accordo sia stato modificato.
ADR so che e avevano concordato per iscritto inizialmente l'importo della CP_5 CP_1 provvigione e quell'importo iniziale era stato concordato tramite me;
poi quando le parti sono andate dal notaio per la stipula dell'atto, che aveva già emesso la fattura per il saldo di 60mila CP_1 euro, è stato d'accordo nel senso di annullare tale fattura, che riguardava peraltro il mio compenso e avrei io poi risolto con ”. CP_5
Ritiene la Corte che anche tali dichiarazioni, nella parte in cui fanno riferimento a quanto accaduto quando le parti si sono recate dal Notaio per stipulare l'atto, possano essere utilizzate ai fini della prova del patto aggiunto dedotto dall'appellante: le dichiarazioni di ul punto sono infatti congruenti Per_1 sia con l'emissione della nota di credito da parte di che con le dichiarazioni rese dal Notaio. CP_1
In ogni caso, anche ove non si ritenessero utilizzabili tali dichiarazioni poiché influenzate dall'interesse che lo stesso testimone ha dichiarato di avere, ritiene la Corte che gli elementi indiziari raccolti
(emissione della nota di credito, mancanza di solleciti tra l'emissione della fattura e l'emissione della pagina 8 di 10 Tes_ nota di credito, dichiarazioni del Notaio ) risultino ampiamente sufficienti a provare l'accordo che le parti hanno raggiunto al momento della stipula dell'atto e che ha modificato nel quantum il contenuto dell'accordo iniziale.
La ricostruzione suddetta non risulta contraddetta dalla deposizione del teste di parte appellata
, commercialista di (v. verbale udienza 22.1.2025) che ha dichiarato quanto segue: Tes_2 CP_1
“…posso dire di aver avuto conoscenza dell'operazione per cui è causa a settembre del 2019 e quindi non sono a diretta conoscenza di eventuali accordi che possono essere intervenuti tra le parti a fine luglio 2019. Sono venuto a conoscenza della vicenda in quanto, nel mese di settembre, venne da me il signor e mi disse che in quel momento non aveva i soldi per pagare l'IVA relativa alla fattura CP_1 di saldo provvigione e mi disse se poteva emettere una nota di credito a storno di quella fattura.
ADR: io gli dissi che fiscalmente non c'erano i presupposti per emettere la nota di credito, in quanto non c'erano né mi erano stati rappresentati errori nella fatturazione.
ADR: è poi successo che a fine settembre 2019 il mi richiamò e mi disse di emettere CP_1 comunque quella nota di credito, che fisicamente ho poi emesso io stesso. Mi disse anche che, quando lo avrebbero pagato, avrebbe emesso nuovamente la fattura. Personalmente non ho emesso la nuova fattura per il in quanto per l'emissione delle fatture si occupa la mia impiegata”. CP_1
Da tale deposizione si desume, infatti, che aveva giustificato la richiesta di storno con la CP_1 propria mancanza di liquidità e che aveva fatto riferimento ad una nuova emissione all'atto del pagamento, ma si tratta di dichiarazioni testimoniali de relato actoris (essendo il soggetto che CP_1 qui agisce) e quindi prive di efficacia probatoria (v. Cass. 4530/25).
Per completezza va aggiunto che all'udienza del 20.11.2024 era stata sentita altra testimone ma, per un malfunzionamento del sistema, la verbalizzazione non è stata acquisita (v. provvedimento del consigliere delegato all'assunzione delle prove in data 29.11.2024).
Le parti, tuttavia, concordemente all'udienza del 26.2.2025 hanno dichiarato di nulla opporre “alla mancanza del verbale del 20.11.2024, non acquisito per un malfunzionamento del sistema” ed hanno chiesto che la causa venisse rimessa in decisione.
L'appello deve essere, quindi, accolto e, in riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 9 di 10 L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in primo grado, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellante, non ravvisandosi temerarietà nell'iniziativa assunta dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 13400/20 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi per il primo grado e in euro 14.317,00 per compensi per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE LO MA GA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
MA GA Presidente
Serena Baccolini Consigliere
SE LO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2193/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
SANT'AMBROGIO, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SIGNORELLI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO titolare dell'impresa individuale (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 96 34077 RONCHI DEI C.F._1
LEGIONARI presso lo studio dell'avv. CAMPANILE PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattese le avverse deduzioni, allegazioni, eccezioni e istanze, così giudicare: nel merito: in accoglimento del presente giudizio d'appello, riformare integralmente la sentenza appellata, radicalmente nulla, errata ed ingiusta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande come formulate dalla odierna appellata nel giudizio di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che ha agito in giudizio con Controparte_2 malafede o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore dell'esponente, della somma di € 66.300,00= o di quella diversa somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: si formula ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, allegare, argomentare e produrre sia in linea di fatto sia in linea di diritto, sia nel merito sia in istruttoria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Per titolare dell'impresa individuale LE MO Controparte_1
NEL MERITO come da comparsa di costituzione e risposta dd. 23 novembre 2022 ovvero per il rigetto dell'impugnazione proposta da parte attrice e conseguente conferma della sentenza nr. 5316/2022 del
14 giugno 2022. Con vittoria di spese, competenze professionali, forfettario nella misura del 15%, e
CPA di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA come da comparsa di costituzione e risposta dd. 23 novembre 2022 che qui si ha per ritrascritta per evitare ulteriori ripetizioni con i testi ivi indicati
pagina 2 di 10 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5316/22, ha respinto l'opposizione proposta da
[...]
(da qui anche solo contro il decreto ingiuntivo di pagamento di euro Parte_1 Parte_1
66.300,00, richiesto ed emesso in favore di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
(da qui anche solo , a titolo di saldo di una provvigione, pattuita fra le Controparte_2 CP_1 parti, per la mediazione di una compravendita immobiliare, nella misura di euro 150.000,00 e pagata solo per il minor importo di euro 90.000,00 oltre accessori.
Il Tribunale, in sintesi, ha, infatti, previo rigetto, poiché ritenute inammissibili, delle prove orali articolate da ritenuto infondato il motivo di opposizione attinente ad un preteso accordo Parte_1 verbale sopravvenuto fra le parti per la riduzione della provvigione, ritenendo non idonea a provare tale accordo, poiché non univoca, la condotta del creditore, consistita nell'aver emesso una nota di credito dopo l'emissione della fattura per il pagamento del saldo.
La sentenza è stata appellata da per i seguenti motivi. Parte_1
L'appellante ritiene erronea la decisione nella parte in cui ha reputato che “non sia stata raggiunta la prova del “superamento” della scrittura apposta in data 29.1.19 e questo in considerazione del fatto che l'emissione della nota di credito per sua funzione non è univocamente idonea a dimostrare il superamento dell'accordo” (…).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche nella parte in cui ha richiamato il contenuto dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, osservando che “la valutazione della condotta fiscale dell' CP_2
, sarà rimessa alla Guardia di Finanza, ma la nota di credito in sé, anche tenuto conto di
[...] tutta la documentazione agli atti - richieste di pagamento non contestate che rendono plausibile
l'emissione di una nota di credito per non pagare l'iva – non convince sulla prova della riduzione della provvigione”.
Secondo l'appellante, il Tribunale, con la motivazione suindicata, è incorso in errore per non aver considerato che i casi normativamente previsti per stornare le fatture mediante emissione di note di credito sono tassativamente indicati e l'odierno appellato, dichiarando di aver emesso la nota di credito per evitare di sopportare il costo dell'Iva, avrebbe fatto un uso disinvolto dello storno, che andrebbe stigmatizzato e non giustificato.
L'appellante fa rilevare, infatti, che l'art. 26 D.p.r. 633/72 stabilisce che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in
pagina 3 di 10 tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”: secondo l'appellante, pertanto, escluse le procedure concorsuali ed esecutive che, nel caso di specie, non ricorrevano, l'unica ipotesi che avrebbe consentito lo storno era, appunto, l'annullamento dell'operazione imponibile per accordo fra le parti.
Sotto altro profilo l'appellante ritiene erronea la decisione per aver attribuito rilievo alle richieste di pagamento dell'appellato mentre invece non aveva formulato alcuna richiesta di CP_1 CP_1 pagamento tra l'emissione della fattura e lo storno.
L'appellante fa, infatti, rilevare che “Dopo l'emissione della fattura (30 luglio 2019) [ si è CP_1 limitato (come invero convenuto tra le parti) ad emettere la nota di credito n. (27 settembre CP_3
2019), senza, nel frattempo, chiedere o sollecitare alcunché. I due solleciti ai quali si riferisce il
Tribunale, come già visto, sono avvenuti mesi dopo e, più precisamente, il 9 marzo 2020 e il 20 marzo
2020”.
L'appellante censura la sentenza anche per aver definito il giudizio senza assumere le prove orali articolate da essa attrice, ritenendole inammissibili ex art 2723 c.c.
Secondo l'appellante nella fattispecie ricorrevano, invece, circostanze idonee a formulare il giudizio di verosimiglianza delle aggiunte verbali, giudizio che, ai sensi della norma citata, consente la prova orale.
La prova orale sarebbe ammissibile, secondo l'appellante, anche ai sensi dell'art. 2724 c.c. essendovi un principio di prova per iscritto.
La sentenza è stata appellata anche nel capo che ha disposto la cancellazione dell'espressione
“grossolana ignoranza della legge” contenuta in due atti dell'odierna appellante.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Dopo una prima rimessione in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per assumere le prove orali articolate dalla parte appellante e non ammesse in primo grado.
Espletato l'incombente, la causa è stata nuovamente posta in decisione.
Ritiene la Corte, esaminati i documenti prodotti e all'esito dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, che l'appello sia fondato.
pagina 4 di 10 L'odierno appellato ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base del seguente documento:
pagina 5 di 10 Dagli altri documenti prodotti in giudizio dalle parti risulta quanto segue:
-il 31.7.2019 è stato stipulato il rogito (doc. 4 monitorio) nel quale è stato indicato il prezzo di vendita di euro 3.150.000,00 e le parti hanno dato atto di essersi avvalse dell'attività di mediatori: in particolare, la venditrice Calafuria Unione S.r.l. (estranea al giudizio) ha dichiarato di essersi avvalsa della mediazione di (estranea al giudizio), e l'acquirente ha Controparte_4 Parte_1 dichiarato di essersi avvalsa della mediazione di Leonardo Immobiliare di UC Antonio. ha dichiarato al Notaio di aver pagato a per la mediazione complessivi euro Parte_1 CP_1
99.450,00 di cui euro 82.875,00 mediante assegno bancario emesso il 4.3.2019 ed euro 16.575,00 mediante bonifico ordinato il 28.6.2019
-il 27.2.2019 era stata, infatti, emessa da a carico di la fattura n. 4 (doc. 5 CP_1 Parte_1 monitorio) per l'importo di euro 75.000,00 oltre Iva per complessivi euro 82.875,00 con la causale
“acconto provvigione” compravendita immobile via Unione 8
-il 1.7.2019 era stata emessa da a carico di la fattura n. 7 (doc. 6 monitorio) per CP_1 Parte_1
l'importo di euro 15.000,00 oltre Iva per complessivi euro 16.575,00 con causale “secondo acconto” per locale commerciale in via Unione
-il 30.7.2019 era stata inoltre emessa da a carico di la fattura n. 10 (doc. 1 CP_1 Parte_1
per l'importo di euro 60.000,00 oltre Iva per complessivi euro 73.200,00 con la causale Parte_1
“saldo fattura” locale commerciale via Unione
-il 27.9.2019 è stata, tuttavia, emessa da a favore di la nota di credito n. 12 (doc. CP_1 Parte_1
2 con la causale “storno totale per errata fatturazione” riferita alla suddetta fattura n. 10 Parte_1 del 30.7.2019.
Nel presente grado di appello sono state ammesse, come si è accennato, le prove orali ritenute inammissibili dal primo giudice, poiché questa Corte ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero elementi che rendevano verosimile la stipulazione di patti aggiunti successivi al documento sulla base del quale era stato ottenuto il decreto.
L'emissione della nota di credito da parte di e la mancanza di solleciti di pagamento, fra CP_1
l'emissione della fattura e l'emissione della nota di credito, sono state ritenute, infatti, circostanze idonee a rendere verosimile la stipulazione di un patto verbale successivo per ridurre la provvigione (da
150.000,00 a 90.000,00) e a rendere, pertanto, ammissibile la prova orale dell'accordo sopravvenuto, che, nella prospettazione dell'appellante era stato così descritto: “la nota di credito in parola è stata
pagina 6 di 10 emessa da sulla base di precisi accordi intervenuti tra il sig. Controparte_2 Controparte_1
e l'esponente poiché, in realtà, l'affare, formalmente intermediato da è stato Controparte_2 invece procurato dal sig. collega, socio ed amico di vecchia data del sig. Persona_1 CP_1
le cui pretese si dovevano, pertanto, ridimensionare al compenso già fatturato ed incassato.
[...]
Fu così che, in occasione dell'atto di compravendita del 31 luglio 2019, il sig. Controparte_1
s'impegnò a considerare nulla e privi di effetti la apostilla/appendice contenuta nella lettera datata 25 gennaio 2019 e ad emettere la nota di credito n. 12-FE del 27 settembre 2019° con motivazione
“STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 10-FE DEL 30/7/2019”. Tes_ È stato, quindi, sentito come testimone il Notaio che ha reso la seguente deposizione (v. verbale udienza 16.10.2024):
“…ricordo che ha acquistato un ristorante in via dell'Unione. Posso descrivere, Parte_1 nel modo seguente, quello che accade di norma in queste circostanze quando il contratto viene stipulato a mio rogito: se il mediatore, che anche non figurando come parte dell'atto è presente e mi segnala che la sua provvigione non è stata versata per intero, io ho cura di precisare che la provvigione che ammonta a x
è stata versata per il minore importo di y.
ADR anche se il mediatore non mi fa questa precisazione, è mia cura chiedere al mediatore se ha ricevuto l'intera provvigione”.
Ritiene la Corte che dalle suddette dichiarazioni del Notaio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, possa desumersi un importante indizio a favore della ricostruzione offerta dall'appellante, posto che dall'atto di compravendita suindicato emerge il pagamento della provvigione al mediatore da parte dell'acquirente senza alcuna precisazione in ordine a ulteriori importi CP_1 Parte_1 dovuti.
Alla stessa udienza è stato sentito come testimone anche del quale, tuttavia, l'appellato Persona_1 ha eccepito l'incapacità a testimoniare, avendo il teste dichiarato in sede di escussione quanto segue:
“…ho interesse in questa causa che riguarda la provvigione per la compravendita dell'immobile in via dell'Unione, n. 8, Milano poiché, per i miei rapporti con e il sig. Parte_1 CP_5
una parte della provvigione per questo affare spettava a me”.
[...]
Il teste, in relazione ai suoi rapporti con le parti, ha altresì dichiarato “ho avuto rapporti con
e ho rapporti ancora oggi con il sig. Preciso che Parte_1 Controparte_1 CP_1
pagina 7 di 10 detiene il 50% delle quote di Blue Sky s.r.l., della quale il residuo 50% è in capo ad CP_1
di cui detengo quote”. Controparte_6
Ritiene la Corte che l'eccezione di incapacità a testimoniare sia infondata, posto che dalle suddette dichiarazioni non può evincersi, come richiede l'art. 246 c.p.c., la legittimazione del teste a partecipare al giudizio in veste in parte, non essendo il teste legittimato a formulare domande nei confronti delle parti né ad essere convenuto in giudizio sulla base del titolo qui azionato da (v. documento CP_1 prodotto in fase monitoria, sottoscritto da e indirizzato a nel quale non vi è alcun Parte_1 CP_1 riferimento al teste).
Il teste, sul merito della vicenda, ha dichiarato quanto segue:
“…è vero che io ho presentato ad e ho seguito la parte tecnica Controparte_5 Controparte_1 della vendita.
ADR so che le parti avevano regolato il pagamento della provvigione mediante la corresponsione di un acconto iniziale e del saldo prima della data del rogito.
ADR la provvigione era stata concordata tra le parti nel modo seguente: 90mila euro dovevano essere corrisposti a e 60mila euro dovevano essere versati a me per la consulenza che avevo CP_1 prestato.
ADR l'accordo per il pagamento di questi importi è stato raggiunto tra , Controparte_5 CP_1
e me.
[...]
ADR non mi risulta che questo accordo sia stato modificato.
ADR so che e avevano concordato per iscritto inizialmente l'importo della CP_5 CP_1 provvigione e quell'importo iniziale era stato concordato tramite me;
poi quando le parti sono andate dal notaio per la stipula dell'atto, che aveva già emesso la fattura per il saldo di 60mila CP_1 euro, è stato d'accordo nel senso di annullare tale fattura, che riguardava peraltro il mio compenso e avrei io poi risolto con ”. CP_5
Ritiene la Corte che anche tali dichiarazioni, nella parte in cui fanno riferimento a quanto accaduto quando le parti si sono recate dal Notaio per stipulare l'atto, possano essere utilizzate ai fini della prova del patto aggiunto dedotto dall'appellante: le dichiarazioni di ul punto sono infatti congruenti Per_1 sia con l'emissione della nota di credito da parte di che con le dichiarazioni rese dal Notaio. CP_1
In ogni caso, anche ove non si ritenessero utilizzabili tali dichiarazioni poiché influenzate dall'interesse che lo stesso testimone ha dichiarato di avere, ritiene la Corte che gli elementi indiziari raccolti
(emissione della nota di credito, mancanza di solleciti tra l'emissione della fattura e l'emissione della pagina 8 di 10 Tes_ nota di credito, dichiarazioni del Notaio ) risultino ampiamente sufficienti a provare l'accordo che le parti hanno raggiunto al momento della stipula dell'atto e che ha modificato nel quantum il contenuto dell'accordo iniziale.
La ricostruzione suddetta non risulta contraddetta dalla deposizione del teste di parte appellata
, commercialista di (v. verbale udienza 22.1.2025) che ha dichiarato quanto segue: Tes_2 CP_1
“…posso dire di aver avuto conoscenza dell'operazione per cui è causa a settembre del 2019 e quindi non sono a diretta conoscenza di eventuali accordi che possono essere intervenuti tra le parti a fine luglio 2019. Sono venuto a conoscenza della vicenda in quanto, nel mese di settembre, venne da me il signor e mi disse che in quel momento non aveva i soldi per pagare l'IVA relativa alla fattura CP_1 di saldo provvigione e mi disse se poteva emettere una nota di credito a storno di quella fattura.
ADR: io gli dissi che fiscalmente non c'erano i presupposti per emettere la nota di credito, in quanto non c'erano né mi erano stati rappresentati errori nella fatturazione.
ADR: è poi successo che a fine settembre 2019 il mi richiamò e mi disse di emettere CP_1 comunque quella nota di credito, che fisicamente ho poi emesso io stesso. Mi disse anche che, quando lo avrebbero pagato, avrebbe emesso nuovamente la fattura. Personalmente non ho emesso la nuova fattura per il in quanto per l'emissione delle fatture si occupa la mia impiegata”. CP_1
Da tale deposizione si desume, infatti, che aveva giustificato la richiesta di storno con la CP_1 propria mancanza di liquidità e che aveva fatto riferimento ad una nuova emissione all'atto del pagamento, ma si tratta di dichiarazioni testimoniali de relato actoris (essendo il soggetto che CP_1 qui agisce) e quindi prive di efficacia probatoria (v. Cass. 4530/25).
Per completezza va aggiunto che all'udienza del 20.11.2024 era stata sentita altra testimone ma, per un malfunzionamento del sistema, la verbalizzazione non è stata acquisita (v. provvedimento del consigliere delegato all'assunzione delle prove in data 29.11.2024).
Le parti, tuttavia, concordemente all'udienza del 26.2.2025 hanno dichiarato di nulla opporre “alla mancanza del verbale del 20.11.2024, non acquisito per un malfunzionamento del sistema” ed hanno chiesto che la causa venisse rimessa in decisione.
L'appello deve essere, quindi, accolto e, in riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 9 di 10 L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in primo grado, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellante, non ravvisandosi temerarietà nell'iniziativa assunta dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 13400/20 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi per il primo grado e in euro 14.317,00 per compensi per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE LO MA GA
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