Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2026, proposto da
CA ZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada n. 57;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare
della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28.10.2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento sul sito INPA del 29.10.2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30.07.2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,75 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 2 e n.2 8 del proprio questionario;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30.07.2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonchè per l'accertamento
dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quiz n.2 e n.28 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test;
e per la condanna
ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Presidente TA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30;
- con atto sottoscritto in data 20 gennaio 2026 dal ricorrente, notificato alle controparti e depositato il 22 gennaio 2022, è stata dichiarata la rinuncia agli atti del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- successivamente si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno poi depositato memoria con cui hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concluso per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Considerata la rinuncia rituale al giudizio di primo grado, rispetto alla quale le Amministrazioni resistenti non si sono opposte, ai sensi del comma 3 del citato art. 84 c.p.a.;
Ritenuto:
di dover dare atto della rinuncia al ricorso, dichiarandolo estinto;
di disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa al ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l'estinzione per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA CA, Presidente, Estensore
CA Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CA |
IL SEGRETARIO