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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA all'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7275/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASPI
T R A
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Maria Teresa De Martino e dall'avv.
VA RI;
ricorrente
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo pieno e determinato con la CP_2
qualifica di impiegato, dal 29.08.2022 al 30.11.2023 (data di scadenza del termine), esponeva di aver proposto all' CP_1
domanda volta ad ottenere il trattamento di disoccupazione
AS; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo .
1 Pertanto, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare l' alla CP_1
corresponsione della predetta indennità, oltre interessi, rivalutazione e spese.
L' convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio, CP_1
rimaneva contumace.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta .
La NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio
2015, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
Sono necessarie ai fini del riconoscimento del diritto almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito contributivo) ed almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito lavorativo)
La AS è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Nella specie, è documentalmente provata la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. doc in atti)
Pertanto, l in persona del l.r.p.t., va condannato al CP_1
pagamento dell'indennità di disoccupazione AS 04/12/2023
(giorno successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 04.11.2024, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo , da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2
P.Q.M.
a) Condanna l in persona del l..r.p.t., al pagamento in CP_1
favore della ricorrente della indennità di disoccupazione AS a decorrere dal 04/12/2023 (giorno successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 04.11.2024, oltre accessori di legge.
b) Condanna l' in persona del l..r.p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 2700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Torre Annunziata, 5.12.2025
Il GIUDICE
LA PA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA all'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7275/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASPI
T R A
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Maria Teresa De Martino e dall'avv.
VA RI;
ricorrente
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo pieno e determinato con la CP_2
qualifica di impiegato, dal 29.08.2022 al 30.11.2023 (data di scadenza del termine), esponeva di aver proposto all' CP_1
domanda volta ad ottenere il trattamento di disoccupazione
AS; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo .
1 Pertanto, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare l' alla CP_1
corresponsione della predetta indennità, oltre interessi, rivalutazione e spese.
L' convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio, CP_1
rimaneva contumace.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta .
La NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio
2015, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
Sono necessarie ai fini del riconoscimento del diritto almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito contributivo) ed almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito lavorativo)
La AS è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Nella specie, è documentalmente provata la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. doc in atti)
Pertanto, l in persona del l.r.p.t., va condannato al CP_1
pagamento dell'indennità di disoccupazione AS 04/12/2023
(giorno successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 04.11.2024, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo , da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2
P.Q.M.
a) Condanna l in persona del l..r.p.t., al pagamento in CP_1
favore della ricorrente della indennità di disoccupazione AS a decorrere dal 04/12/2023 (giorno successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 04.11.2024, oltre accessori di legge.
b) Condanna l' in persona del l..r.p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 2700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Torre Annunziata, 5.12.2025
Il GIUDICE
LA PA
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