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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1736/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1736/2016
TRA
difeso dall'avv. PASQUA ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Giuseppe Calabria
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo ricevuti dall' in data Controparte_4
16 marzo 2016, per un numero complessivo di 12 cartelle, meglio specificate nell'atto introduttivo.
1 La parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi iscritti, trattandosi di contributi previdenziali soggetti a termine quinquennale.
Si costituivano l' , l' e l' , chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2 Controparte_4 ricorso.
*****
Dalla documentazione in atti risulta che tutte le cartelle impugnate recano importi inferiori ad euro 1.000,00. Orbene, l'art. 4, commi 1-3, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, come successivamente integrato dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio
2019), ha disposto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ne consegue che le cartelle oggetto di opposizione risultano tamquam non essent, essendo state estinte ex lege e non residuando alcun interesse a coltivare la presente opposizione. Pertanto, non occorre entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della disciplina sopravvenuta, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso le cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo notificati in data 16/03/2016, così provvede:
1 Dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'annullamento ex lege delle cartelle di importo inferiore a € 1.000, affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, ai sensi dell'art. 4, commi 1-3, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018 e dell'art. 1, comma 184,
L. n. 145/2018;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 30/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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