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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2689/2024 RG avente ad oggetto: “ illegittimità sospensione dal servizio e dalla retribuzione – inadempimento obbligo vaccinale – restituzioni e risarcimento danni ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati SANDRI Parte_1
MAURO e TARALDSEN OLAV GIANMARIA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore – rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
VENEZIA domiciliataria ex lege in PIAZZA SAN MARCO 63 , CP_1
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo « In via principale 1. accertare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro impugnati disapplicandoli per violazione di legge;
2. condannare controparte: - al pagamento degli stipendi lordi per periodi di illegittima sospensione dal servizio;
-al versamento dei contributi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle ferie relativi ai suddetti periodi di sospensione;
1 -al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in complessivi €
5.000, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia dal
Giudicante stante il grave comportamento contro legem posto in essere da controparte. Si chiede che gli importi di cui sopra vengano rivalutati e maggiorati degli interessi ex art. 1284 co. 2 c.c. dal dovuto al deposito del presente ricorso ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. In via pregiudiziale Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parti ricorrenti, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale con i quesiti espressi analiticamente in narrativa. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.»
Nel costituirsi ha contestato la Controparte_1 pretesa del ricorrente e la giurisdizione del GO concludendo « --dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo --rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto --con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
La causa viene decisa alla presente udienza sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente deduce di essere Professore Associato presso il CP_ Dipartimento di Studi sull' e sull'Africa Mediterranea dell' Controparte_3 di in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in qualità
[...] CP_1 di Professore Ordinario;
di essere stato sospeso con provvedimento in data
26/2/2022 dal servizio con efficacia retroattiva dal 13 febbraio 2022 ( doc. 57) per inadempimento all'obbligo vaccinale ex art.
4-ter del D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 2, co. 1, lettera a) del D.L. 1/2022; che con altro provvedimento di contenuto analogo, la sospensione dal servizio veniva ulteriormente retrodatata al 1° febbraio 2022 ( doc. 58) con richiamo alla medesima norma di cui sopra e al richiamo all'art.
9-quinquies, co. 6, del D.L.
2 52/2021; che in data 30/3/2022 la sospensione veniva revocata con specifico provvedimento stante il venir meno dell'efficacia della norma posta a fondamento delle sospensioni (doc. 59); che gli è stato inibito lo svolgimento di ogni attività, sia didattica, come lezioni esami ricevimento studenti ecc., sia istituzionale, come magistrale e membro di vari collegi dal 1 febbraio 2022 al
30 marzo 2022.
2. Il ricorrente lamenta la illegittimità della sospensione censurando la normativa presupposta, contestando la validità dei vaccini e dei dati scientifici utilizzati, oltre alla irragionevolezza non proporzionalità non necessità dell'obbligo vaccinale aliud pro alio in ragione dell' erroneità e/o incontrovertibile indeterminatezza e falsificazione dei dati medico scientifico statistici della diffusione del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel nostro paese.
3. Non vi è dubbio che gli atti impugnati siano i provvedimenti di sospensione adottati dalla Università resistente quale datore di lavoro del ricorrente.
4. La sospensione dal servizio e conseguentemente dalla retribuzione prevista dall'art. 4 ter d.l. 44/2021 , come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 1/2022 e ulteriormente integrato dalla L. 18 febbraio 2022, n.
11, pur non avendo natura disciplinare, rimane un atto di gestione del rapporto di lavoro.
5. A norma dell'art. 63, co. 4, d.lgs. 165/2001 « Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi», ove nell'art. 3, co. 2 sono ricompresi i professori universitari («Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9
3 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.
421»).
6. Ogni questione attinente al rapporto di lavoro tra il professore universitario e l'università datrice di lavoro appartiene dunque alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
7. Non è pertinente la pronuncia citata da parte ricorrente Cass. SSUU
28429 del 29/9/2022 che attiene all'impugnazione della sospensione disposta dall'Ordine di appartenenza di un esercente una professione sanitaria libero professionista iscritto al relativo albo poiché, si ribadisce, nel caso in esame ciò che è oggetto di censura è l'esercizio di un atto di disposizione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico – seppur per ragioni che investono la normativa cui il datore di lavoro ha dato esecuzione – rapporto di lavoro sottratto alla giurisdizione del Giudice del lavoro.
8. La situazione di fatto e di diritto non è mutata dalla proposizione della domanda e deve dunque concludersi come in dispositivo.
9. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quale la novità della questione trattata in riferimento alla specifica questione della giurisdizione (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del TAR del Veneto innanzi al quale il giudizio deve essere riassunto;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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