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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a R.G. al n. 600/2022, promossa da:
C.F. , nata a [...] il 25 febbraio Parte_1 C.F._1
1965, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Barosio, del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, corso Galileo Ferraris 120.
- APPELLANTE -
CONTRO
1 , C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Guido Bianchetti, PEC Email_2
Giovanni Celona, PEC e Email_3
Alessandro Fulcheri, PEC presso il Email_4 cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, corso Trapani n. 12.
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4849/2021, emessa dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, in data 2 novembre 2021, pubblicata il 4
novembre 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per 1/4 le spese di lite, dichiara tenuta e condanna al rimborso dei Parte_1 restanti 3/4 delle spese del giudizio in favore del , Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 8.114,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituito in giudizio, nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., il
Controparte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino:
-a) respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione (anche in sede di eventuale impugnazione incidentale);
-b) nel merito:
- previa eventualmente revoca dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di reclamo R.G. 2827/2017;
- ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare – con riferimento al capo relativo alla pronuncia sulla soccombenza virtuale (pag. 7 e 8, dove è stato riconosciuto in capo al
un possesso, meritevole di tutela, sul “tetto piano”) e alle correlative statuizioni in punto CP_1 spese oggetto di gravame – la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. III civile, 4.11.2021, n. 4849, e
2 per l'effetto:
-b.1) previo (eventualmente) accertamento del possesso, di fatto esclusivo in capo alla signora sul “tetto piano” a copertura (parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Parte_1
Galilei 8, signora che effettivamente detiene il tetto piano per cui è causa, accertare e Parte_1 dichiarare che il Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, non è possessore del “tetto piano” a copertura
(parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, così come anche il Regolamento di condominio contrattuale stabilisce, né -conseguentemente - delle eventuali servitù che deriverebbero a carico della proprietà né dell'accesso tramite i lucernai siti nel sottotetto al decimo piano Parte_1 dello stabile di proprietà della stessa signora con ogni consequenziale statuizione anche in Parte_1 punto spese;
-b.2) accertare e dichiarare che la signora non ha posto in essere alcun atto Parte_1 idoneo ad integrare uno spoglio, o una turbativa, o una molestia nel possesso a norma degli articoli
1168 e 1170 c.c. in danno al Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, con ogni conseguente statuizione in punto spese;
-b.3) condannare il Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale in carica, alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla signora Parte_1 in adempimento dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di
[...] reclamo R.G. 2827/2017.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Contrariis Rejectis Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 4849/21, emessa in Parte_1 data 4.11.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Torino Dr. Bosco, con conferma delle relative statuizioni e dei capi, nella presente sede impugnati
Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, alla C.P.A. 4% ed all'I.V.A. 22% ai sensi di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 1168 e 1170 c.c., in data 30 novembre 2016, il
[...]
ha avanzato azione di reintegrazione nel possesso e azione Controparte_1
3 di manutenzione del possesso nei confronti di allegando Parte_1
quanto segue:
- che l'immobile sito in Torino, corso Galileo Galilei n. 8, era stato edificato e costituito in condominio nel 1960;
- che aveva acquistato, nel 2006, l'unità immobiliare sita Parte_1
al 9° e al 10° piano del predetto immobile (10° e 11° f.t.);
- che l'art. 1 del Regolamento di condominio attribuisce al proprietario del 9° piano “il diritto di usare come terrazzo la parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solatio”, stabilendo altresì che, in tal caso, “la spesa per la manutenzione della copertura risultante in sito di detto piano sarà per 1/3 a carico del proprietario del nono piano e per 2/3 a carico del ”, ma che, qualora CP_1
il proprietario del 9° piano “rinunciasse all'uso del suddetto piano, lo stesso non avrà più a suo carico 1/3 delle spese di manutenzione che saranno invece per la totalità a carico del ”; CP_1
- che e i suoi danti causa non avevano mai fatto uso del Parte_1
tetto piano, né corrisposto 1/3 delle spese di manutenzione di esso, così
estinguendosi il relativo diritto;
- che, sulla copertura a tetto piano, erano stati collocati, sin dall'epoca di costruzione dello stabile, manufatti, tubazioni e impianti di proprietà
condominiale (antenna televisiva centralizzata, canne fumarie, ecc.), ai quali i tecnici addetti alla manutenzione chiamati dal avevano sempre CP_1
avuto diritto di accesso tramite il lucernario posto sulla falda del tetto;
- che, alla fine del mese di luglio 2016, la aveva intrapreso, senza Parte_1
alcuna autorizzazione condominiale, la realizzazione di una serie di rilevanti opere sulle parti condominiali, quali la chiusura del lucernario con lucchetto,
l'installazione di una ringhiera lungo tutto il perimetro del tetto piano condominiale e la collocazione di una scala sovrapposta alla parte inclinata del tetto condominiale;
4 - che detti manufatti, realizzati in metallo, essendo appoggiati, per il tramite di un basamento in acciaio, direttamente sull'impermeabilizzazione del tetto, ne avevano fra l'altro pregiudicato la corretta tenuta;
- che, pur avendo l'assemblea condominiale deliberato, in data 23 giugno 2016,
l'installazione di una linea-vita sul cordolo perimetrale del tetto piano, i tecnici incaricati non avevano potuto accedere al tetto in quanto il lucernario era stato chiuso con un lucchetto, la ringhiera installata creava pericolo per l'incolumità delle persone e la condomina rifiutava di continuare a consentire Parte_1
l'accesso, e l'installazione della linea-vita era stata altresì resa impossibile dalla collocazione del basamento della ringhiera installata dalla Convenuta;
- che, nell'assemblea del 23 giugno 2016, i condòmini avevano deliberato la manutenzione dell'antenna televisiva centralizzata sita sul tetto condominiale, ma che anche detto intervento non era stato possibile realizzarlo a causa della condotta ostativa della condomina Parte_1
- che la Convenuta, come risultante dall'autorizzazione paesaggistica dalla stessa ottenuta, aveva altresì intenzione di apportare ulteriori modifiche, in particolare,
l'installazione di una botola sulle parti comuni poste tra il 10° piano e il tetto;
- che le condotte poste in essere dalla Convenuta integravano uno spoglio o quantomeno una molestia del possesso condominiale sul tetto piano dello stabile;
domandando, su queste basi, in via principale, di essere reintegrato nel possesso,
nonché di dichiarare tenuta e condannare alla rimessione in Parte_1
pristino dello stato dei luoghi, con la rimozione dei lucchetti che impedivano l'apertura del lucernario condominiale, della scala di accesso che collega il tetto piano al terrazzo di proprietà della della ringhiera che circonda il tetto e di tutti gli Parte_1
ulteriori manufatti eventualmente collocati dalla Controparte;
in subordine,
l'immediata cessazione degli atti di turbativa del possesso compiuti dalla Convenuta.
5 costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza di tali Parte_1
domande e, nel domandare il rigetto del ricorso e la condanna del ex CP_1
art. 96 c.p.c., ha allegato:
- la ritenuta temerarietà dell'azione intrapresa dal , nonché la CP_1
prescrizione della stessa, essendo il ricorso stato depositato il 30 novembre
2016, a oltre un anno dall'autorizzazione comunale (26 febbraio 2015), dalla
D.I.A. (15 maggio 2015) e dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica (26
giugno 2015);
- che il non aveva mai avuto né il possesso del sottotetto in cui CP_1
sono presenti i lucernai (che sarebbero stati due e non uno), né quello del tetto piano, posto che l'art. 1 del Regolamento di condominio prevede che “il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano”, che il proprietario del 9° piano ha il diritto di usare come terrazzo il tetto piano “accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio” e che “la recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo sarà invece a carico dei proprietari del nono piano”;
- di non aver mai rinunciato, così come i suoi danti causa, all'uso del tetto piano;
- che il non aveva mai eseguito, a partire dal 2006, alcuna CP_1
manutenzione del tetto, per cui nessun obbligo di corresponsione di 1/3 delle spese per il tetto piano sarebbe mai sorto in capo a lei;
- che il aveva solo rappresentato una manutenzione dell'antenna CP_1
televisiva e delle canne fumarie, senza tuttavia produrre alcunché in punto spese;
- di essere proprietaria dei lucernai, essendo gli stessi situati nel sottotetto interamente di sua proprietà esclusiva, chiusi solo momentaneamente, per il tempo dei lavori, con un lucchetto, per ragioni di sicurezza;
- di aver posto la ringhiera sul tetto a sue spese, in quanto facoltà riconosciutale dallo stesso Regolamento di condominio;
- di aver realizzato la scala di accesso al tetto piano a sue spese, in quanto detta scala è prevista dal Regolamento condominiale;
6 - di aver talora consentito l'accesso al tetto piano a tecnici condominiali solo per mera tolleranza.
Con ordinanza del 12 gennaio 2017, il Giudice delegato aveva ritenuto che il non avesse fornito prova sufficiente che, anteriormente agli interventi CP_1
posti in essere da l'amministratore, o i condomini, o i tecnici Parte_1
da loro incaricati, accedessero al tetto piano dello stabile ponendo in essere un potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio attraverso il sottotetto e il lucernario del 9° piano, né che l'installazione della ringhiera e della scala avessero precluso o menomato un possesso del tetto corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, conseguentemente, aveva rigettato il ricorso e condannato il al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
[...]
Avvero tale decisione ha il ha proposto reclamo ex art. 669 CP_1
terdecies c.p.c., reiterando le avanzate domande e indicando:
- di aver prodotto documentazione comprovante l'assenza, fino all'agosto del
2016, di qualsivoglia manufatto della Convenuta sul tetto piano dell'edificio;
- che senza mai ottenere alcuna autorizzazione Parte_1
condominiale, aveva delimitato e recintato la quasi totalità del tetto piano con una ringhiera, rendendo tale area accessibile unicamente dalla propria unità
immobiliare, attraverso una scala di collegamento da lei realizzata, precludendo la possibilità di accedere al tetto piano attraverso il lucernario condominiale,,
realizzando un nuovo muro di sbarramento e smantellando gli altri muri esistenti e aperto un nuovo varco nella soletta e nel tetto nel locale dove è posto il vaso di espansione, ponendo così in essere attività illegittime a danno del e così sovvertendo la situazione possessoria del tetto piano;
CP_1
- di aver fornito prova del possesso del tetto piano, in specie essendo agli atti:
consulenza tecnica asseverata del geom. nella quale il perito aveva Persona_1
dichiarato l'assenza, dal 1966 al 2016, di manufatti riconducibili all'uso del tetto piano da parte di soggetti diversi dal , nonché la presenza di CP_1
7 impianti condominiali (antenna televisiva, comignoli, canne di ventilazione)
collocati in modo tale da indicare una signoria di fatto esercitata dal sul tetto piano;
dichiarazione di (precedente CP_1 CP_2
amministratrice di condominio e moglie del dante causa di Parte_1
, nella parte in cui precisa che erano di proprietà condominiale il
[...]
pianerottolo della mansarda, il locale macchina ascensore, il locale con il vaso di espansione e il locale attiguo con un lucernario, quest'ultimo costituente unico accesso al tetto, che l'accesso ai locali ascensore e vaso di espansione avveniva da una porta autonoma rispetto ai locali di proprietà esclusiva della e che la chiave di accesso a tali locali era nella sola disponibilità Parte_1
della custode;
rilievi fotografici, da cui si evinceva l'assenza di un uso esclusivo del tetto piano da parte di i verbali delle assemblee Parte_1
condominiali del 20 ottobre 2006 e del 25 ottobre 2007, che attestavano l'indisponibilità da parte dei condomini di consentire a Parte_1
un uso esclusivo del tetto piano;
- che la aveva partecipato alle spese di impermeabilizzazione e Parte_1
manutenzione del tetto piano in base ai millesimi di proprietà e non in ragione di
1/3;
- che il potere di fatto sulla cosa può essere provato anche per presunzioni,
gravando su chi contesta il possesso dimostrare che esso deriva da atti di tolleranza.
ha chiesto il rigetto del reclamo ed eccepito Parte_1
l'inammissibilità delle produzioni documentali di controparte.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.. Sono stata inoltre acquisite agli atti relazione peritale depositata nella procedura possessoria n. 17/2017 pendente tra le stesse parti, nonché ordinanza datata 2 ottobre 2017 dello stesso Tribunale di Torino,
che ha definito tale procedura, relativa ad altro giudizio possessorio, instaurato fra le stesse parti, relativo al locale sottotetto -afferendo invece la presente causa al solo tetto piano- con la quale era stato disposto quanto segue: “in parziale accoglimento delle
8 domande ex artt. 1168 - 1170 c.c., ordina alla sig.ra la Parte_1
reintegrazione/manutenzione del Condominio di Torino, c.so Galileo 8 e dei singoli condomini ricorrenti nel possesso pacifico ed indisturbato della servitù di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina alla sig.ra a) di ripristinare, Parte_1
entro giorni trenta dalla notificazione del presente provvedimento, lo status quo ante
del locale "vano tecnico" del piano decimo sottotetto nelle condizioni di cui allo stato
"ante opere" dell'immagine 6 di cui alla pagina 8 della relazione peritale e, a tale fine:
a1 - di demolire le nuove pareti realizzate nel vano tecnico e contraddistinte nell'immagine di cui sopra e nella successiva immagine 7 di pagina 9 della relazione peritale con i numeri 3', 3'' e 3'''; a2 - di eliminare il collegamento tra il vano tecnico e la restante parte del sottotetto, riedificando il muro demolito nel tratto contraddistinto con il numero 5 nelle immagini 6 e 7 della relazione peritale;
a3- di riedificare il sostegno in muratura del vaso di espansione dell'impianto termico centralizzato,
rimuovendo le putrelle installate in sua sostituzione;
b) di nulla opporre e di non frapporre ostacoli, sin dalla data di notifica del presente provvedimento, al libero accesso dei ricorrenti, e per essi dell'amministratore condominiale o di soggetti dallo stesso delegati, al vano tecnico de quo per le operazioni correlate alla presenza, al funzionamento, alla manutenzione degli impianti condominiali tutti ivi ubicati, come individuati in motivazione;
dichiara compensate nella misura del 25% le spese di causa e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la resistente sig.ra al Parte_1
pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 4.064,62, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge, a titolo di rifusione del restante 75% delle stesse”.
Con ordinanza in data 2 novembre 2017, pubblicata il 3 novembre 2017, il
Tribunale, in accoglimento del presentato reclamo, ha innanzitutto ritenuto, fra l'altro, che: “gli elementi di fatto non contestati e/o risultanti dalla documentazione fotografica ed invocati dalla parte ricorrente, tra cui quantomeno la collocazione stabile e non contestata dell'antenna condominiale sul tetto ... , la periodica necessità di accedere al lastrico per la manutenzione di elementi presenti nel vano tecnico (cfr.
9 ... relazione ing. nel procedimento n. 17/2017 laddove il consulente specifica Per_2
che i cavi dell'antenna TV partono dalla cassetta sita nel vano tecnico ma terminano sull'antenna posta sul lastrico e, pertanto, la loro manutenzione straordinaria e cioè la loro sostituzione, implica necessariamente l'accesso al tetto) e, più in generale, per i lavori concernenti l'antenna ... , l'incontestato possesso delle chiavi del sottotetto da parte della custode (circostanza risultante altresì dall'istruttoria effettuata nel procedimento 7/2017 e richiamata nell'ordinanza giudiziale 2.10.2017, utilizzabile quale prova c.d. atipica nel presente procedimento), la precedente assenza di ostacoli all'accesso al tetto attraverso il lucernario, forniscono elementi presuntivi, quantomeno a livello di sommaria cognitio e, quindi, di fumus necessario nella presente fase, per ritenere dimostrato il possesso condominiale del tetto piano con accesso allo stesso attraverso il lucernaio. Con riferimento a tale accesso, si evidenzia altresì che, in base a quanto esposto nell'ordinanza 2 ottobre 2017, la custode del Condominio ha dichiarato di avere dato le chiavi del vano tecnico del piano sottotetto all'antennista in quanto persona di sua conoscenza ed il sig. , antennista , ha Testimone_1
dichiarato che, sino all'ultima volta in cui si era dovuto recare sul tetto prima del settembre / ottobre 2016, era passato attraverso i velux del vano tecnico , per accedere al quale le chiavi gli erano state date dalla custode, come sempre in precedenza, fatta eccezione per l'ultimo accesso di ottobre 2016 eseguito passando dall'alloggio della signora perché chiamato dalla medesima”, e che invece “l'assunto della Parte_1
convenuta secondo cui l'accesso al vano tecnico sarebbe sempre avvenuto per mera tolleranza non è stato dimostrato ed anzi risultano elementi contrastanti con tale assunto. Infatti, secondo quanto esposto nell'ordinanza 2 ottobre 2017, la signora
(custode) ha precisato che soltanto negli ultimi tempi la signora aveva Pt_2 Parte_1
chiesto di essere preavvertita ma che gli operai la maggior parte delle volte si presentavano quando potevano ed era difficile preavvertire la signora;
Parte_1
anche il marito della convenuta ha riferito che sua moglie, negli ultimi tempi, aveva preteso di essere preavvertita degli eventuali accessi da parte di tecnici del
Condominio; pertanto, innanzitutto, il riferimento agli ultimi tempi non consente di
10 conferire idonea significatività alla richiesta e comunque non risulta che sia stato dato riscontro a tale richiesta. In ogni caso, colui che assume di essere stato spogliato del possesso non è tenuto a dare la prova dell'inesistenza della tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo che deve provare l'altra parte (Cass. sez. 2, Sentenza n. 19830 del
19/09/2014), sicché l'insufficienza probatoria va a scapito della signora , Parte_1
concludendo quindi nel senso che “la situazione esistente al momento del ricorso possessorio impediva agli altri condomini l'accesso al tetto piano (chiusura del lucernaio) per manutenzione e l'installazione della linea vita deliberata dall'assemblea”. Questo premesso, ha peraltro rilevato che la situazione dei luoghi era nel frattempo mutata, rispetto a quella sussistente al momento del deposito del ricorso,
essendo ora stato reso nuovamente consentito al , da parte di CP_1
di poter accedere al tetto piano, sussistendo, di conseguenza, Parte_1
un'ipotesi di carenza sopravvenuta di interesse ad agire e, quindi, di cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare. Il Tribunale si è quindi pronunciato in tal senso, condannando ritenutane la soccombenza virtuale, a Parte_1
rifondere al Reclamante le spese di lite.
ha poi dato corso alla fase di merito possessorio, chiedendo Parte_1
la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere e riproponendo le difese già svolte nella fase cautelare, escluse le presentate eccezioni di rito.
Il si è opposto all'accoglimento delle domande di controparte. CP_1
All'esito del giudizio, istruito mediante l'escussione di prove orali, il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ulteriormente ritenuto la cessazione della materia del contendere e ha altresì ritenuto, ai fini della soccombenza virtuale, che “la domanda di reintegra nel possesso proposta dal con il ricorso CP_1
possessorio era, all'epoca dei fatti, fondata e meritevole di accoglimento”, quindi ha compensato per ¼ fra le parti le spese di lite, condannando a Parte_1
rifondere al i restanti ¾ delle stesse. CP_1
11 L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, “limitatamente alla statuizione resa in punto soccombenza virtuale”, ha avanzato motivi d'impugnazione, così rubricati:
- “Violazione ed errata applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., nonché
dei principi giurisprudenziali in materia di possesso, in ordine al preteso accertamento della sussistenza del possesso sul “tetto piano” in capo al Erronea CP_1
valutazione e travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie quanto all'asserita prova dell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà (o ad altro diritto reale minore) sul “tetto piano” da parte del : CP_1
- “Sulle spese”.
Il costituitosi in giudizio, ha domandato Controparte_1
il rigetto della presentata impugnazione e la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di lite.
2. DOMANDE DI REVOCA DI ORDINANZA PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO E DI
ACCERTAMENTO DEL POSSESSO IN CAPO ALL'APPELLANTE E INSUSSISTENZA
[...]
O ALTRO DIRITTO REALE A CARICO DEL FONDO DI PROPRIETÀ CP_3
APPELLANTE - INAMMISSIBILITÀ
Parte Appellante, nelle precisate conclusioni, ha domandato, fra l'altro, la “revoca”, sia pur “eventuale”, “dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di reclamo R.G. 2827/2017”, nonché di accertare il “possesso, di fatto esclusivo in capo alla signora sul 'tetto piano' a copertura Parte_1
(parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, signora che Parte_1
effettivamente detiene il tetto piano per cui è causa”, e di “accertare e dichiarare che il
CONDOMINIO di Torino, CORSO GALILEO GALILEI 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, non è possessore del 'tetto piano' a copertura (parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, così come anche il Regolamento di condominio contrattuale stabilisce, né -
conseguentemente - delle eventuali servitù che deriverebbero a carico della proprietà
né dell'accesso tramite i lucernai siti nel sottotetto”. Parte_1
12 Tali domande sono da ritenersi inammissibili.
Va in primo luogo osservato che la revoca o la modifica di un'ordinanza sono di competenza propria dell'Autorità giudiziaria che tale atto ha pronunciato, qualora risultino nuove ragioni o un mutamento delle circostanze. La Corte d'Appello può riformare le pronunce del giudice di prime cure, non revocarle.
Nel presente caso, poi, oggetto di causa era ed è esclusivamente la situazione di fatto esistente al momento dell'instaurazione, da parte del Controparte_1
, del giudizio possessorio, in specie in ordine ad allegate condotte di
[...]
integranti lo spoglio e la turbativa del possesso asseritamente Parte_1
esercitato dal in relazione al tetto piano dell'edifizio e all'accesso allo CP_1
stesso. Nel corso del giudizio, inoltre, il Tribunale ha preso atto dell'intervenuto mutamento delle circostanze di fatto, in quanto, anche in correlazione all'esito di altro diverso giudizio possessorio, avente a oggetto parte dei locali sottotetto di quello stesso edificio, le allegate condotte di spoglio e turbativa del possesso risultavano cessate, e il nuovamente aveva accesso al tetto piano, nei limiti di CP_1
quanto antecedentemente avveniva, ovvero parte convenuta aveva reintegrato la controparte nell'esercizio del possesso.
Esula dall'oggetto della presente causa sia l'attuale situazione di estrinsecazione di poteri di fatto, di esercizio del possesso e da parte di chi,
[...]
sia e soprattutto la sussistenza o meno di un Controparte_4
diritto reale, in capo al legittimante Controparte_1
l'esercizio del potere di fatto che il ha allegato di aver esercitato per CP_1
anni: questione, quest'ultima, inerente a domande petitorie e oggetto, infatti, di successivo altro giudizio, fra l'altro anch'esso attualmente pendente dinanzi a questa stessa Sezione della Corte d'Appello di Torino. Il giudizio possessorio, come noto, è infatti del tutto autonomo rispetto a quello petitorio e mira esclusivamente alla tutela del possesso, indipendentemente dalla titolarità del diritto, la cui prova nemmeno è
ammessa, così come non è ammessa la stessa proposizione di domande o eccezioni
“petitorie” da parte della persona convenuta, divieto che trova la propria ratio
13 nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi: l'accoglimento della domanda prescinde quindi, nel presente caso, dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto.
3. CONDOTTE DI SPOGLIO E TURBATIVA DEL POSSESSO - SUSSISTENZA
Ammissibile risulta invece la domanda volta ad “accertare e dichiarare che la signora non ha posto in essere alcun atto idoneo a integrare Parte_1
uno spoglio, o una turbativa, o una molestia nel possesso a norma degli articoli 1168 e
1170 c.c.”, essendo la stessa rilevante ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. Ad essa sono riferibili, nel loro complesso, le argomentazioni poste alla base della presentata impugnazione, esposte con un motivo d'impugnazione sostanzialmente unitario, rubricato come “violazione ed errata applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di possesso, in ordine al preteso accertamento della sussistenza del possesso sul 'tetto piano' in capo al . Erronea valutazione e travisamento dei fatti e delle CP_1
risultanze istruttorie quanto all'asserita prova dell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà (o ad altro diritto reale minore) sul 'tetto piano' da parte del ”. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto provato agli atti, sulla base di plurime testimonianze, oltre che delle risultanze di CTU, che il per Controparte_1
anni, ha avuto libero e autonomo accesso al “tetto piano” dell'edificio, installandovi e manutenendo un'antenna e altri manufatti finalizzati all'uso comune, sino a lavori disposti e fatti effettuare da consistenti nell'eliminazione di Parte_1
una porta di accesso al locale sottotetto aperta sul pianerottolo comune, al blocco,
anche con l'apposizione di lucchetti, dell'accesso al tetto per via del o dei lucernai (per inciso, appare probabile che uno dei lucernai si trovasse nel locale sino al 2016 separato dal resto del sottotetto, l'altro nella parte restante, questa di non controversa
14 spettanza esclusiva di;
della realizzazione di una nuova Parte_1
botola con via d'accesso al tetto a partire esclusivamente da locali nella sua disponibilità esclusiva, nella realizzazione sul tetto di ringhiere, chiuse con un cancelletto, che hanno fra l'altro impedito la collocazione della linea vita deliberata dall'assemblea condominiale.
Parte Appellante ha rilevato, in senso contrario, che erroneamente sarebbero state qualificate come esercizio del possesso l'apposizione sul tetto di un'antenna televisiva, il consentire la quale corrispondendo a un obbligo di legge, e sporadiche attività
manutentive; che le affermazioni rese dal teste tecnico Testimone_2
incaricato della manutenzione dell'antenna, secondo il quale i suoi interventi avvenivano solo “una volta ogni due-tre anni”, e della teste custode dello Tes_3
stabile dal 1989 al 2018, che a sua volta avrebbero fatto solo generici riferimenti a saltuari accessi sul tetto da parte di operai addetti alla manutenzione del riscaldamento,
di muratori ed idraulici e del fuochista, essendo riferibili ad attività di manutenzione da svolgersi precipuamente non sul tetto, ma nei locali tecnici situati nel sottotetto, avrebbero dovuto intendersi come dare prova di null'altro che di passaggi consentiti per mera tolleranza e non quale esercizio di un possesso;
né sarebbe stato considerato che l'Appellante e i di lei danti causa, in quanto “proprietari esclusivi del tetto”, avrebbero esercitato, nel corso del tempo, il possesso dello stesso attraverso l'utilizzo di una scala interna, collocata nel suo alloggio “e messa in sicurezza nel 2016”, conseguentemente nessuna condotta di spoglio o manutenzione del possesso sarebbe stata da ritenersi addebitabile a Parte_1
Tale ragione di doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Risulta pienamente provato agli atti che, antecedentemente ai lavori fatti effettuare dall'Appellante nel 2016, al tetto piano dell'edificio il aveva libero ed CP_1
esclusivo accesso, per il tramite di una porta aperta sul pianerottolo comune, accedente al locale sottotetto e da tale locale al tetto per via del lucernario, porta la cui chiave, antecedentemente e per svariati anni, sin dal completamento dell'edificio negli anni
'60 del secolo scorso, era detenuta dalla custode del condominio, che di volta in volta
15 la consegnava o apriva la porta al personale incaricato di attività manutentive o altri lavori deliberati dall'assemblea condominiale o disposti dall'amministrazione condominiale, porta invece poi fatta chiudere dall'Appellante che, da quel momento, non ha più consentito l'accesso al tetto piano, divenendo lo stesso possibile solo tramite una scala e una botola fatta realizzare da dall'interno Parte_1
dei locali di sua proprietà esclusiva.
L'accesso non avveniva, quindi, per tolleranza da parte di Parte_1
(che, fra l'altro, secondo la testimonianza dell'ex custode, solo negli ultimi anni chiedeva di essere preavvertita degli eventuali accessi i tecnici, null'altro), tantomeno dei suoi danti causa (si veda, fra l'altro, la testimonianza resa da di cui si Tes_4
dirà più oltre), né si è trattato di un accesso esercitato per un periodo transitorio, risultando invece essere stato esercitato per decenni, con l'animus di chi esercita un diritto, senza mai domandare alcuna autorizzazione o permesso, ovvero con animus
possidendi.
Sino al 2016 quella per tale via risultava essere l'unica modalità di accesso al tetto, che avveniva regolarmente, anche se saltuariamente, perché solo all'occorrenza praticata dai tecnici incaricati dal . In questo senso, oltre alle già citate CP_1
dichiarazioni di custode dello stabile dal 1989 al 2018, anche quelle di Tes_3
, relativamente a un accertamento svolto nel 2012, di già Testimone_5 Tes_4
condomina (il marito era proprietario dell'appartamento poi venduto a Parte_1
ed anche già amministratrice del condominio negli anni '80, che ha altresì
[...]
dichiarato che “il pianerottolo era condominiale”, si affacciavano due porte, “quella di destra dava sulla mia proprietà sul sottotetto, quella di sinistra dava su un locale con il vaso espansione, macchinari dell'ascensore, antenna, che non fu subito collegata, questo locale era adibito ad uso condominiale”, “il costruttore dell'immobile era mio suocero”, “il lucernario era l'unico accesso condominiale al tetto, me lo disse mio suocero. Preciso di non essere mai entrata nel sottotetto. So però che questo era l'unico accesso al tetto perché mio suocero ci chiese di rinunciare a quello spazio per posizione il vaso di espansione, il motore dell'ascensore, l'antenna e per poter
16 accedere al tetto. Ci disse che così non avremmo avuto alcun fastidio dal condominio.
Nella parte di nostra proprietà avevamo un altro lucernario. Ci rinunciammo già durante la costruzione, non so essere più precisa sul punto. Ricordo che nell'atto notarile si scrisse che rinunciavamo a questa porzione di sottotetto perché tanto avevamo già abbastanza spazio. Le chiavi del locale adibito ad uso condominiale le aveva la custode che le dava ai manutentori dopo avermi avvisato, almeno quando io sono stata amministratrice”.
Di contro, non hanno rilievo le dichiarazioni rese da consulente Testimone_6
tecnico di parte Appellante, relativamente a quanto da lui visionato nel 2017, quindi, in un momento successivo al completamento dei lavori commissionati da Parte_1
[...]
Che l'accesso al tetto e le attività svolte sullo stesso avvenissero solo saltuariamente, all'occorrenza, non ha rilievo, così come non l'ha la considerazione che il collocamento di un'antenna condominiale sul tetto sia attualmente diritto previsto dalle normative in materia: l'installazione e le prime attività manutentive risultano, nel presente caso, ben antecedenti nel tempo a tale normativa, inoltre sul tetto risultano essere presenti e oggetto di periodica manutenzione anche comignoli e canne di ventilazione.
Sussisteva, pertanto, quantomeno un possesso relativo all'esercizio di fatto di un potere corrispondente all'esercizio di servitù prediali.
Pienamente provata, anche dalla documentazione fotografica agli atti, oltre che dalle risultanze della CTU, dalla relazione di CTU relativa ad altro giudizio possessorio (costituente prova atipica, come pure la pronuncia conclusiva dello stesso),
oltre che dalle acquisite prove orali, anche una condotta di Parte_1
qualificabile come di spoglio di tale possesso: sono state da lei poste in essere la chiusura della porta tramite la quale si addiveniva all'accesso al lucernario e quindi al tetto, sono state alterate le murature, è stato apposto un lucchetto che impediva comunque l'accesso tramite il lucernario, è stata realizzata una ringhiera lungo tutto il perimetro del tetto piano, consentendo l'acceso solo per il via di una scala cui si
17 accede solo dalla sua proprietà esclusiva, così anche impedendo la collocazione della linea-vita sul cordolo perimetrale, quantomeno in corrispondenza al deliberato condominiale, non rilevando invece il fatto che, pur in presenza di tale cordolo, sia comunque altrimenti collocabile una linea vita sul tetto.
Solo con successivi lavori, svolti in corso di causa, è stata nuovamente reso possibile l'accesso al tetto piano da parte di incaricati del . CP_1
Ai fini della soccombenza virtuale, pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto la fondatezza, al riguardo, delle domande avanzate da parte Attrice.
4. SPESE DI LITE
Non costituisce un autonomo motivo d'impugnazione quello rubricato dall'Appellante come “Sulle spese”, con il quale è stata sì richiesta la condanna della controparte al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado, ma esclusivamente quale domanda correlata e dipendente dall'eventuale accoglimento del precedente primo motivo di doglianza.
Va pertanto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante fra le cause di valore “indeterminabile”, come anche indicato dalle Parti), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.400,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 3.400,00
18 Totale: euro 7.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate Controparte_5
nella misura di euro 7.200,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
19
R.G. 600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a R.G. al n. 600/2022, promossa da:
C.F. , nata a [...] il 25 febbraio Parte_1 C.F._1
1965, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Barosio, del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, corso Galileo Ferraris 120.
- APPELLANTE -
CONTRO
1 , C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Guido Bianchetti, PEC Email_2
Giovanni Celona, PEC e Email_3
Alessandro Fulcheri, PEC presso il Email_4 cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, corso Trapani n. 12.
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4849/2021, emessa dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, in data 2 novembre 2021, pubblicata il 4
novembre 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per 1/4 le spese di lite, dichiara tenuta e condanna al rimborso dei Parte_1 restanti 3/4 delle spese del giudizio in favore del , Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 8.114,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituito in giudizio, nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., il
Controparte_1
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino:
-a) respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione (anche in sede di eventuale impugnazione incidentale);
-b) nel merito:
- previa eventualmente revoca dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di reclamo R.G. 2827/2017;
- ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare – con riferimento al capo relativo alla pronuncia sulla soccombenza virtuale (pag. 7 e 8, dove è stato riconosciuto in capo al
un possesso, meritevole di tutela, sul “tetto piano”) e alle correlative statuizioni in punto CP_1 spese oggetto di gravame – la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. III civile, 4.11.2021, n. 4849, e
2 per l'effetto:
-b.1) previo (eventualmente) accertamento del possesso, di fatto esclusivo in capo alla signora sul “tetto piano” a copertura (parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Parte_1
Galilei 8, signora che effettivamente detiene il tetto piano per cui è causa, accertare e Parte_1 dichiarare che il Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, non è possessore del “tetto piano” a copertura
(parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, così come anche il Regolamento di condominio contrattuale stabilisce, né -conseguentemente - delle eventuali servitù che deriverebbero a carico della proprietà né dell'accesso tramite i lucernai siti nel sottotetto al decimo piano Parte_1 dello stabile di proprietà della stessa signora con ogni consequenziale statuizione anche in Parte_1 punto spese;
-b.2) accertare e dichiarare che la signora non ha posto in essere alcun atto Parte_1 idoneo ad integrare uno spoglio, o una turbativa, o una molestia nel possesso a norma degli articoli
1168 e 1170 c.c. in danno al Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, con ogni conseguente statuizione in punto spese;
-b.3) condannare il Condominio di Torino, corso Galileo Galilei 8, in persona dell'amministratore condominiale in carica, alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla signora Parte_1 in adempimento dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di
[...] reclamo R.G. 2827/2017.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Contrariis Rejectis Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 4849/21, emessa in Parte_1 data 4.11.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Torino Dr. Bosco, con conferma delle relative statuizioni e dei capi, nella presente sede impugnati
Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, alla C.P.A. 4% ed all'I.V.A. 22% ai sensi di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 1168 e 1170 c.c., in data 30 novembre 2016, il
[...]
ha avanzato azione di reintegrazione nel possesso e azione Controparte_1
3 di manutenzione del possesso nei confronti di allegando Parte_1
quanto segue:
- che l'immobile sito in Torino, corso Galileo Galilei n. 8, era stato edificato e costituito in condominio nel 1960;
- che aveva acquistato, nel 2006, l'unità immobiliare sita Parte_1
al 9° e al 10° piano del predetto immobile (10° e 11° f.t.);
- che l'art. 1 del Regolamento di condominio attribuisce al proprietario del 9° piano “il diritto di usare come terrazzo la parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solatio”, stabilendo altresì che, in tal caso, “la spesa per la manutenzione della copertura risultante in sito di detto piano sarà per 1/3 a carico del proprietario del nono piano e per 2/3 a carico del ”, ma che, qualora CP_1
il proprietario del 9° piano “rinunciasse all'uso del suddetto piano, lo stesso non avrà più a suo carico 1/3 delle spese di manutenzione che saranno invece per la totalità a carico del ”; CP_1
- che e i suoi danti causa non avevano mai fatto uso del Parte_1
tetto piano, né corrisposto 1/3 delle spese di manutenzione di esso, così
estinguendosi il relativo diritto;
- che, sulla copertura a tetto piano, erano stati collocati, sin dall'epoca di costruzione dello stabile, manufatti, tubazioni e impianti di proprietà
condominiale (antenna televisiva centralizzata, canne fumarie, ecc.), ai quali i tecnici addetti alla manutenzione chiamati dal avevano sempre CP_1
avuto diritto di accesso tramite il lucernario posto sulla falda del tetto;
- che, alla fine del mese di luglio 2016, la aveva intrapreso, senza Parte_1
alcuna autorizzazione condominiale, la realizzazione di una serie di rilevanti opere sulle parti condominiali, quali la chiusura del lucernario con lucchetto,
l'installazione di una ringhiera lungo tutto il perimetro del tetto piano condominiale e la collocazione di una scala sovrapposta alla parte inclinata del tetto condominiale;
4 - che detti manufatti, realizzati in metallo, essendo appoggiati, per il tramite di un basamento in acciaio, direttamente sull'impermeabilizzazione del tetto, ne avevano fra l'altro pregiudicato la corretta tenuta;
- che, pur avendo l'assemblea condominiale deliberato, in data 23 giugno 2016,
l'installazione di una linea-vita sul cordolo perimetrale del tetto piano, i tecnici incaricati non avevano potuto accedere al tetto in quanto il lucernario era stato chiuso con un lucchetto, la ringhiera installata creava pericolo per l'incolumità delle persone e la condomina rifiutava di continuare a consentire Parte_1
l'accesso, e l'installazione della linea-vita era stata altresì resa impossibile dalla collocazione del basamento della ringhiera installata dalla Convenuta;
- che, nell'assemblea del 23 giugno 2016, i condòmini avevano deliberato la manutenzione dell'antenna televisiva centralizzata sita sul tetto condominiale, ma che anche detto intervento non era stato possibile realizzarlo a causa della condotta ostativa della condomina Parte_1
- che la Convenuta, come risultante dall'autorizzazione paesaggistica dalla stessa ottenuta, aveva altresì intenzione di apportare ulteriori modifiche, in particolare,
l'installazione di una botola sulle parti comuni poste tra il 10° piano e il tetto;
- che le condotte poste in essere dalla Convenuta integravano uno spoglio o quantomeno una molestia del possesso condominiale sul tetto piano dello stabile;
domandando, su queste basi, in via principale, di essere reintegrato nel possesso,
nonché di dichiarare tenuta e condannare alla rimessione in Parte_1
pristino dello stato dei luoghi, con la rimozione dei lucchetti che impedivano l'apertura del lucernario condominiale, della scala di accesso che collega il tetto piano al terrazzo di proprietà della della ringhiera che circonda il tetto e di tutti gli Parte_1
ulteriori manufatti eventualmente collocati dalla Controparte;
in subordine,
l'immediata cessazione degli atti di turbativa del possesso compiuti dalla Convenuta.
5 costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza di tali Parte_1
domande e, nel domandare il rigetto del ricorso e la condanna del ex CP_1
art. 96 c.p.c., ha allegato:
- la ritenuta temerarietà dell'azione intrapresa dal , nonché la CP_1
prescrizione della stessa, essendo il ricorso stato depositato il 30 novembre
2016, a oltre un anno dall'autorizzazione comunale (26 febbraio 2015), dalla
D.I.A. (15 maggio 2015) e dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica (26
giugno 2015);
- che il non aveva mai avuto né il possesso del sottotetto in cui CP_1
sono presenti i lucernai (che sarebbero stati due e non uno), né quello del tetto piano, posto che l'art. 1 del Regolamento di condominio prevede che “il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano”, che il proprietario del 9° piano ha il diritto di usare come terrazzo il tetto piano “accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio” e che “la recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo sarà invece a carico dei proprietari del nono piano”;
- di non aver mai rinunciato, così come i suoi danti causa, all'uso del tetto piano;
- che il non aveva mai eseguito, a partire dal 2006, alcuna CP_1
manutenzione del tetto, per cui nessun obbligo di corresponsione di 1/3 delle spese per il tetto piano sarebbe mai sorto in capo a lei;
- che il aveva solo rappresentato una manutenzione dell'antenna CP_1
televisiva e delle canne fumarie, senza tuttavia produrre alcunché in punto spese;
- di essere proprietaria dei lucernai, essendo gli stessi situati nel sottotetto interamente di sua proprietà esclusiva, chiusi solo momentaneamente, per il tempo dei lavori, con un lucchetto, per ragioni di sicurezza;
- di aver posto la ringhiera sul tetto a sue spese, in quanto facoltà riconosciutale dallo stesso Regolamento di condominio;
- di aver realizzato la scala di accesso al tetto piano a sue spese, in quanto detta scala è prevista dal Regolamento condominiale;
6 - di aver talora consentito l'accesso al tetto piano a tecnici condominiali solo per mera tolleranza.
Con ordinanza del 12 gennaio 2017, il Giudice delegato aveva ritenuto che il non avesse fornito prova sufficiente che, anteriormente agli interventi CP_1
posti in essere da l'amministratore, o i condomini, o i tecnici Parte_1
da loro incaricati, accedessero al tetto piano dello stabile ponendo in essere un potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio attraverso il sottotetto e il lucernario del 9° piano, né che l'installazione della ringhiera e della scala avessero precluso o menomato un possesso del tetto corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, conseguentemente, aveva rigettato il ricorso e condannato il al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
[...]
Avvero tale decisione ha il ha proposto reclamo ex art. 669 CP_1
terdecies c.p.c., reiterando le avanzate domande e indicando:
- di aver prodotto documentazione comprovante l'assenza, fino all'agosto del
2016, di qualsivoglia manufatto della Convenuta sul tetto piano dell'edificio;
- che senza mai ottenere alcuna autorizzazione Parte_1
condominiale, aveva delimitato e recintato la quasi totalità del tetto piano con una ringhiera, rendendo tale area accessibile unicamente dalla propria unità
immobiliare, attraverso una scala di collegamento da lei realizzata, precludendo la possibilità di accedere al tetto piano attraverso il lucernario condominiale,,
realizzando un nuovo muro di sbarramento e smantellando gli altri muri esistenti e aperto un nuovo varco nella soletta e nel tetto nel locale dove è posto il vaso di espansione, ponendo così in essere attività illegittime a danno del e così sovvertendo la situazione possessoria del tetto piano;
CP_1
- di aver fornito prova del possesso del tetto piano, in specie essendo agli atti:
consulenza tecnica asseverata del geom. nella quale il perito aveva Persona_1
dichiarato l'assenza, dal 1966 al 2016, di manufatti riconducibili all'uso del tetto piano da parte di soggetti diversi dal , nonché la presenza di CP_1
7 impianti condominiali (antenna televisiva, comignoli, canne di ventilazione)
collocati in modo tale da indicare una signoria di fatto esercitata dal sul tetto piano;
dichiarazione di (precedente CP_1 CP_2
amministratrice di condominio e moglie del dante causa di Parte_1
, nella parte in cui precisa che erano di proprietà condominiale il
[...]
pianerottolo della mansarda, il locale macchina ascensore, il locale con il vaso di espansione e il locale attiguo con un lucernario, quest'ultimo costituente unico accesso al tetto, che l'accesso ai locali ascensore e vaso di espansione avveniva da una porta autonoma rispetto ai locali di proprietà esclusiva della e che la chiave di accesso a tali locali era nella sola disponibilità Parte_1
della custode;
rilievi fotografici, da cui si evinceva l'assenza di un uso esclusivo del tetto piano da parte di i verbali delle assemblee Parte_1
condominiali del 20 ottobre 2006 e del 25 ottobre 2007, che attestavano l'indisponibilità da parte dei condomini di consentire a Parte_1
un uso esclusivo del tetto piano;
- che la aveva partecipato alle spese di impermeabilizzazione e Parte_1
manutenzione del tetto piano in base ai millesimi di proprietà e non in ragione di
1/3;
- che il potere di fatto sulla cosa può essere provato anche per presunzioni,
gravando su chi contesta il possesso dimostrare che esso deriva da atti di tolleranza.
ha chiesto il rigetto del reclamo ed eccepito Parte_1
l'inammissibilità delle produzioni documentali di controparte.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.. Sono stata inoltre acquisite agli atti relazione peritale depositata nella procedura possessoria n. 17/2017 pendente tra le stesse parti, nonché ordinanza datata 2 ottobre 2017 dello stesso Tribunale di Torino,
che ha definito tale procedura, relativa ad altro giudizio possessorio, instaurato fra le stesse parti, relativo al locale sottotetto -afferendo invece la presente causa al solo tetto piano- con la quale era stato disposto quanto segue: “in parziale accoglimento delle
8 domande ex artt. 1168 - 1170 c.c., ordina alla sig.ra la Parte_1
reintegrazione/manutenzione del Condominio di Torino, c.so Galileo 8 e dei singoli condomini ricorrenti nel possesso pacifico ed indisturbato della servitù di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina alla sig.ra a) di ripristinare, Parte_1
entro giorni trenta dalla notificazione del presente provvedimento, lo status quo ante
del locale "vano tecnico" del piano decimo sottotetto nelle condizioni di cui allo stato
"ante opere" dell'immagine 6 di cui alla pagina 8 della relazione peritale e, a tale fine:
a1 - di demolire le nuove pareti realizzate nel vano tecnico e contraddistinte nell'immagine di cui sopra e nella successiva immagine 7 di pagina 9 della relazione peritale con i numeri 3', 3'' e 3'''; a2 - di eliminare il collegamento tra il vano tecnico e la restante parte del sottotetto, riedificando il muro demolito nel tratto contraddistinto con il numero 5 nelle immagini 6 e 7 della relazione peritale;
a3- di riedificare il sostegno in muratura del vaso di espansione dell'impianto termico centralizzato,
rimuovendo le putrelle installate in sua sostituzione;
b) di nulla opporre e di non frapporre ostacoli, sin dalla data di notifica del presente provvedimento, al libero accesso dei ricorrenti, e per essi dell'amministratore condominiale o di soggetti dallo stesso delegati, al vano tecnico de quo per le operazioni correlate alla presenza, al funzionamento, alla manutenzione degli impianti condominiali tutti ivi ubicati, come individuati in motivazione;
dichiara compensate nella misura del 25% le spese di causa e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la resistente sig.ra al Parte_1
pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 4.064,62, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge, a titolo di rifusione del restante 75% delle stesse”.
Con ordinanza in data 2 novembre 2017, pubblicata il 3 novembre 2017, il
Tribunale, in accoglimento del presentato reclamo, ha innanzitutto ritenuto, fra l'altro, che: “gli elementi di fatto non contestati e/o risultanti dalla documentazione fotografica ed invocati dalla parte ricorrente, tra cui quantomeno la collocazione stabile e non contestata dell'antenna condominiale sul tetto ... , la periodica necessità di accedere al lastrico per la manutenzione di elementi presenti nel vano tecnico (cfr.
9 ... relazione ing. nel procedimento n. 17/2017 laddove il consulente specifica Per_2
che i cavi dell'antenna TV partono dalla cassetta sita nel vano tecnico ma terminano sull'antenna posta sul lastrico e, pertanto, la loro manutenzione straordinaria e cioè la loro sostituzione, implica necessariamente l'accesso al tetto) e, più in generale, per i lavori concernenti l'antenna ... , l'incontestato possesso delle chiavi del sottotetto da parte della custode (circostanza risultante altresì dall'istruttoria effettuata nel procedimento 7/2017 e richiamata nell'ordinanza giudiziale 2.10.2017, utilizzabile quale prova c.d. atipica nel presente procedimento), la precedente assenza di ostacoli all'accesso al tetto attraverso il lucernario, forniscono elementi presuntivi, quantomeno a livello di sommaria cognitio e, quindi, di fumus necessario nella presente fase, per ritenere dimostrato il possesso condominiale del tetto piano con accesso allo stesso attraverso il lucernaio. Con riferimento a tale accesso, si evidenzia altresì che, in base a quanto esposto nell'ordinanza 2 ottobre 2017, la custode del Condominio ha dichiarato di avere dato le chiavi del vano tecnico del piano sottotetto all'antennista in quanto persona di sua conoscenza ed il sig. , antennista , ha Testimone_1
dichiarato che, sino all'ultima volta in cui si era dovuto recare sul tetto prima del settembre / ottobre 2016, era passato attraverso i velux del vano tecnico , per accedere al quale le chiavi gli erano state date dalla custode, come sempre in precedenza, fatta eccezione per l'ultimo accesso di ottobre 2016 eseguito passando dall'alloggio della signora perché chiamato dalla medesima”, e che invece “l'assunto della Parte_1
convenuta secondo cui l'accesso al vano tecnico sarebbe sempre avvenuto per mera tolleranza non è stato dimostrato ed anzi risultano elementi contrastanti con tale assunto. Infatti, secondo quanto esposto nell'ordinanza 2 ottobre 2017, la signora
(custode) ha precisato che soltanto negli ultimi tempi la signora aveva Pt_2 Parte_1
chiesto di essere preavvertita ma che gli operai la maggior parte delle volte si presentavano quando potevano ed era difficile preavvertire la signora;
Parte_1
anche il marito della convenuta ha riferito che sua moglie, negli ultimi tempi, aveva preteso di essere preavvertita degli eventuali accessi da parte di tecnici del
Condominio; pertanto, innanzitutto, il riferimento agli ultimi tempi non consente di
10 conferire idonea significatività alla richiesta e comunque non risulta che sia stato dato riscontro a tale richiesta. In ogni caso, colui che assume di essere stato spogliato del possesso non è tenuto a dare la prova dell'inesistenza della tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo che deve provare l'altra parte (Cass. sez. 2, Sentenza n. 19830 del
19/09/2014), sicché l'insufficienza probatoria va a scapito della signora , Parte_1
concludendo quindi nel senso che “la situazione esistente al momento del ricorso possessorio impediva agli altri condomini l'accesso al tetto piano (chiusura del lucernaio) per manutenzione e l'installazione della linea vita deliberata dall'assemblea”. Questo premesso, ha peraltro rilevato che la situazione dei luoghi era nel frattempo mutata, rispetto a quella sussistente al momento del deposito del ricorso,
essendo ora stato reso nuovamente consentito al , da parte di CP_1
di poter accedere al tetto piano, sussistendo, di conseguenza, Parte_1
un'ipotesi di carenza sopravvenuta di interesse ad agire e, quindi, di cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare. Il Tribunale si è quindi pronunciato in tal senso, condannando ritenutane la soccombenza virtuale, a Parte_1
rifondere al Reclamante le spese di lite.
ha poi dato corso alla fase di merito possessorio, chiedendo Parte_1
la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere e riproponendo le difese già svolte nella fase cautelare, escluse le presentate eccezioni di rito.
Il si è opposto all'accoglimento delle domande di controparte. CP_1
All'esito del giudizio, istruito mediante l'escussione di prove orali, il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ulteriormente ritenuto la cessazione della materia del contendere e ha altresì ritenuto, ai fini della soccombenza virtuale, che “la domanda di reintegra nel possesso proposta dal con il ricorso CP_1
possessorio era, all'epoca dei fatti, fondata e meritevole di accoglimento”, quindi ha compensato per ¼ fra le parti le spese di lite, condannando a Parte_1
rifondere al i restanti ¾ delle stesse. CP_1
11 L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, “limitatamente alla statuizione resa in punto soccombenza virtuale”, ha avanzato motivi d'impugnazione, così rubricati:
- “Violazione ed errata applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., nonché
dei principi giurisprudenziali in materia di possesso, in ordine al preteso accertamento della sussistenza del possesso sul “tetto piano” in capo al Erronea CP_1
valutazione e travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie quanto all'asserita prova dell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà (o ad altro diritto reale minore) sul “tetto piano” da parte del : CP_1
- “Sulle spese”.
Il costituitosi in giudizio, ha domandato Controparte_1
il rigetto della presentata impugnazione e la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di lite.
2. DOMANDE DI REVOCA DI ORDINANZA PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO E DI
ACCERTAMENTO DEL POSSESSO IN CAPO ALL'APPELLANTE E INSUSSISTENZA
[...]
O ALTRO DIRITTO REALE A CARICO DEL FONDO DI PROPRIETÀ CP_3
APPELLANTE - INAMMISSIBILITÀ
Parte Appellante, nelle precisate conclusioni, ha domandato, fra l'altro, la “revoca”, sia pur “eventuale”, “dell'ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Torino, nel giudizio di reclamo R.G. 2827/2017”, nonché di accertare il “possesso, di fatto esclusivo in capo alla signora sul 'tetto piano' a copertura Parte_1
(parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, signora che Parte_1
effettivamente detiene il tetto piano per cui è causa”, e di “accertare e dichiarare che il
CONDOMINIO di Torino, CORSO GALILEO GALILEI 8, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante in carica, non è possessore del 'tetto piano' a copertura (parziale) dello stabile di Torino, corso Galileo Galilei 8, così come anche il Regolamento di condominio contrattuale stabilisce, né -
conseguentemente - delle eventuali servitù che deriverebbero a carico della proprietà
né dell'accesso tramite i lucernai siti nel sottotetto”. Parte_1
12 Tali domande sono da ritenersi inammissibili.
Va in primo luogo osservato che la revoca o la modifica di un'ordinanza sono di competenza propria dell'Autorità giudiziaria che tale atto ha pronunciato, qualora risultino nuove ragioni o un mutamento delle circostanze. La Corte d'Appello può riformare le pronunce del giudice di prime cure, non revocarle.
Nel presente caso, poi, oggetto di causa era ed è esclusivamente la situazione di fatto esistente al momento dell'instaurazione, da parte del Controparte_1
, del giudizio possessorio, in specie in ordine ad allegate condotte di
[...]
integranti lo spoglio e la turbativa del possesso asseritamente Parte_1
esercitato dal in relazione al tetto piano dell'edifizio e all'accesso allo CP_1
stesso. Nel corso del giudizio, inoltre, il Tribunale ha preso atto dell'intervenuto mutamento delle circostanze di fatto, in quanto, anche in correlazione all'esito di altro diverso giudizio possessorio, avente a oggetto parte dei locali sottotetto di quello stesso edificio, le allegate condotte di spoglio e turbativa del possesso risultavano cessate, e il nuovamente aveva accesso al tetto piano, nei limiti di CP_1
quanto antecedentemente avveniva, ovvero parte convenuta aveva reintegrato la controparte nell'esercizio del possesso.
Esula dall'oggetto della presente causa sia l'attuale situazione di estrinsecazione di poteri di fatto, di esercizio del possesso e da parte di chi,
[...]
sia e soprattutto la sussistenza o meno di un Controparte_4
diritto reale, in capo al legittimante Controparte_1
l'esercizio del potere di fatto che il ha allegato di aver esercitato per CP_1
anni: questione, quest'ultima, inerente a domande petitorie e oggetto, infatti, di successivo altro giudizio, fra l'altro anch'esso attualmente pendente dinanzi a questa stessa Sezione della Corte d'Appello di Torino. Il giudizio possessorio, come noto, è infatti del tutto autonomo rispetto a quello petitorio e mira esclusivamente alla tutela del possesso, indipendentemente dalla titolarità del diritto, la cui prova nemmeno è
ammessa, così come non è ammessa la stessa proposizione di domande o eccezioni
“petitorie” da parte della persona convenuta, divieto che trova la propria ratio
13 nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi: l'accoglimento della domanda prescinde quindi, nel presente caso, dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto.
3. CONDOTTE DI SPOGLIO E TURBATIVA DEL POSSESSO - SUSSISTENZA
Ammissibile risulta invece la domanda volta ad “accertare e dichiarare che la signora non ha posto in essere alcun atto idoneo a integrare Parte_1
uno spoglio, o una turbativa, o una molestia nel possesso a norma degli articoli 1168 e
1170 c.c.”, essendo la stessa rilevante ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. Ad essa sono riferibili, nel loro complesso, le argomentazioni poste alla base della presentata impugnazione, esposte con un motivo d'impugnazione sostanzialmente unitario, rubricato come “violazione ed errata applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di possesso, in ordine al preteso accertamento della sussistenza del possesso sul 'tetto piano' in capo al . Erronea valutazione e travisamento dei fatti e delle CP_1
risultanze istruttorie quanto all'asserita prova dell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà (o ad altro diritto reale minore) sul 'tetto piano' da parte del ”. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto provato agli atti, sulla base di plurime testimonianze, oltre che delle risultanze di CTU, che il per Controparte_1
anni, ha avuto libero e autonomo accesso al “tetto piano” dell'edificio, installandovi e manutenendo un'antenna e altri manufatti finalizzati all'uso comune, sino a lavori disposti e fatti effettuare da consistenti nell'eliminazione di Parte_1
una porta di accesso al locale sottotetto aperta sul pianerottolo comune, al blocco,
anche con l'apposizione di lucchetti, dell'accesso al tetto per via del o dei lucernai (per inciso, appare probabile che uno dei lucernai si trovasse nel locale sino al 2016 separato dal resto del sottotetto, l'altro nella parte restante, questa di non controversa
14 spettanza esclusiva di;
della realizzazione di una nuova Parte_1
botola con via d'accesso al tetto a partire esclusivamente da locali nella sua disponibilità esclusiva, nella realizzazione sul tetto di ringhiere, chiuse con un cancelletto, che hanno fra l'altro impedito la collocazione della linea vita deliberata dall'assemblea condominiale.
Parte Appellante ha rilevato, in senso contrario, che erroneamente sarebbero state qualificate come esercizio del possesso l'apposizione sul tetto di un'antenna televisiva, il consentire la quale corrispondendo a un obbligo di legge, e sporadiche attività
manutentive; che le affermazioni rese dal teste tecnico Testimone_2
incaricato della manutenzione dell'antenna, secondo il quale i suoi interventi avvenivano solo “una volta ogni due-tre anni”, e della teste custode dello Tes_3
stabile dal 1989 al 2018, che a sua volta avrebbero fatto solo generici riferimenti a saltuari accessi sul tetto da parte di operai addetti alla manutenzione del riscaldamento,
di muratori ed idraulici e del fuochista, essendo riferibili ad attività di manutenzione da svolgersi precipuamente non sul tetto, ma nei locali tecnici situati nel sottotetto, avrebbero dovuto intendersi come dare prova di null'altro che di passaggi consentiti per mera tolleranza e non quale esercizio di un possesso;
né sarebbe stato considerato che l'Appellante e i di lei danti causa, in quanto “proprietari esclusivi del tetto”, avrebbero esercitato, nel corso del tempo, il possesso dello stesso attraverso l'utilizzo di una scala interna, collocata nel suo alloggio “e messa in sicurezza nel 2016”, conseguentemente nessuna condotta di spoglio o manutenzione del possesso sarebbe stata da ritenersi addebitabile a Parte_1
Tale ragione di doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Risulta pienamente provato agli atti che, antecedentemente ai lavori fatti effettuare dall'Appellante nel 2016, al tetto piano dell'edificio il aveva libero ed CP_1
esclusivo accesso, per il tramite di una porta aperta sul pianerottolo comune, accedente al locale sottotetto e da tale locale al tetto per via del lucernario, porta la cui chiave, antecedentemente e per svariati anni, sin dal completamento dell'edificio negli anni
'60 del secolo scorso, era detenuta dalla custode del condominio, che di volta in volta
15 la consegnava o apriva la porta al personale incaricato di attività manutentive o altri lavori deliberati dall'assemblea condominiale o disposti dall'amministrazione condominiale, porta invece poi fatta chiudere dall'Appellante che, da quel momento, non ha più consentito l'accesso al tetto piano, divenendo lo stesso possibile solo tramite una scala e una botola fatta realizzare da dall'interno Parte_1
dei locali di sua proprietà esclusiva.
L'accesso non avveniva, quindi, per tolleranza da parte di Parte_1
(che, fra l'altro, secondo la testimonianza dell'ex custode, solo negli ultimi anni chiedeva di essere preavvertita degli eventuali accessi i tecnici, null'altro), tantomeno dei suoi danti causa (si veda, fra l'altro, la testimonianza resa da di cui si Tes_4
dirà più oltre), né si è trattato di un accesso esercitato per un periodo transitorio, risultando invece essere stato esercitato per decenni, con l'animus di chi esercita un diritto, senza mai domandare alcuna autorizzazione o permesso, ovvero con animus
possidendi.
Sino al 2016 quella per tale via risultava essere l'unica modalità di accesso al tetto, che avveniva regolarmente, anche se saltuariamente, perché solo all'occorrenza praticata dai tecnici incaricati dal . In questo senso, oltre alle già citate CP_1
dichiarazioni di custode dello stabile dal 1989 al 2018, anche quelle di Tes_3
, relativamente a un accertamento svolto nel 2012, di già Testimone_5 Tes_4
condomina (il marito era proprietario dell'appartamento poi venduto a Parte_1
ed anche già amministratrice del condominio negli anni '80, che ha altresì
[...]
dichiarato che “il pianerottolo era condominiale”, si affacciavano due porte, “quella di destra dava sulla mia proprietà sul sottotetto, quella di sinistra dava su un locale con il vaso espansione, macchinari dell'ascensore, antenna, che non fu subito collegata, questo locale era adibito ad uso condominiale”, “il costruttore dell'immobile era mio suocero”, “il lucernario era l'unico accesso condominiale al tetto, me lo disse mio suocero. Preciso di non essere mai entrata nel sottotetto. So però che questo era l'unico accesso al tetto perché mio suocero ci chiese di rinunciare a quello spazio per posizione il vaso di espansione, il motore dell'ascensore, l'antenna e per poter
16 accedere al tetto. Ci disse che così non avremmo avuto alcun fastidio dal condominio.
Nella parte di nostra proprietà avevamo un altro lucernario. Ci rinunciammo già durante la costruzione, non so essere più precisa sul punto. Ricordo che nell'atto notarile si scrisse che rinunciavamo a questa porzione di sottotetto perché tanto avevamo già abbastanza spazio. Le chiavi del locale adibito ad uso condominiale le aveva la custode che le dava ai manutentori dopo avermi avvisato, almeno quando io sono stata amministratrice”.
Di contro, non hanno rilievo le dichiarazioni rese da consulente Testimone_6
tecnico di parte Appellante, relativamente a quanto da lui visionato nel 2017, quindi, in un momento successivo al completamento dei lavori commissionati da Parte_1
[...]
Che l'accesso al tetto e le attività svolte sullo stesso avvenissero solo saltuariamente, all'occorrenza, non ha rilievo, così come non l'ha la considerazione che il collocamento di un'antenna condominiale sul tetto sia attualmente diritto previsto dalle normative in materia: l'installazione e le prime attività manutentive risultano, nel presente caso, ben antecedenti nel tempo a tale normativa, inoltre sul tetto risultano essere presenti e oggetto di periodica manutenzione anche comignoli e canne di ventilazione.
Sussisteva, pertanto, quantomeno un possesso relativo all'esercizio di fatto di un potere corrispondente all'esercizio di servitù prediali.
Pienamente provata, anche dalla documentazione fotografica agli atti, oltre che dalle risultanze della CTU, dalla relazione di CTU relativa ad altro giudizio possessorio (costituente prova atipica, come pure la pronuncia conclusiva dello stesso),
oltre che dalle acquisite prove orali, anche una condotta di Parte_1
qualificabile come di spoglio di tale possesso: sono state da lei poste in essere la chiusura della porta tramite la quale si addiveniva all'accesso al lucernario e quindi al tetto, sono state alterate le murature, è stato apposto un lucchetto che impediva comunque l'accesso tramite il lucernario, è stata realizzata una ringhiera lungo tutto il perimetro del tetto piano, consentendo l'acceso solo per il via di una scala cui si
17 accede solo dalla sua proprietà esclusiva, così anche impedendo la collocazione della linea-vita sul cordolo perimetrale, quantomeno in corrispondenza al deliberato condominiale, non rilevando invece il fatto che, pur in presenza di tale cordolo, sia comunque altrimenti collocabile una linea vita sul tetto.
Solo con successivi lavori, svolti in corso di causa, è stata nuovamente reso possibile l'accesso al tetto piano da parte di incaricati del . CP_1
Ai fini della soccombenza virtuale, pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto la fondatezza, al riguardo, delle domande avanzate da parte Attrice.
4. SPESE DI LITE
Non costituisce un autonomo motivo d'impugnazione quello rubricato dall'Appellante come “Sulle spese”, con il quale è stata sì richiesta la condanna della controparte al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado, ma esclusivamente quale domanda correlata e dipendente dall'eventuale accoglimento del precedente primo motivo di doglianza.
Va pertanto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'Appellante alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (rientrante fra le cause di valore “indeterminabile”, come anche indicato dalle Parti), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.400,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 3.400,00
18 Totale: euro 7.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate Controparte_5
nella misura di euro 7.200,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
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