Accoglimento
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06670/2025REG.PROV.COLL.
N. 03519/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3519 del 2023, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Agricola La Pailonga di AN AL e NZ S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 951/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. agricola La Pailonga di AN AL e NZ S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione di EA e ER,
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udita per la parte appellata l’avvocato Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo l’azienda agricola, odierna appellata, ha impugnato la cartella di pagamento n. 064 2021 00049139 65 000, e il ruolo in essa indicato, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, inviatale via PEC in data 21.09.2021, con la quale è stato sollecitato il pagamento di Euro 1.018.953,85 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, per le campagne lattiere 2000/01, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08.
2. Il ricorso era affidato a plurime censure afferenti in parte a vizi propri della cartella e in parte a vizi derivati dagli atti a monte che riassuntivamente riguardavano:
(i) la nullità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non compreso in elenchi ufficiali delle PP.AA.;
(ii) la nullità e/o illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e imputazione di prelievo supplementare per violazione dei regolamenti EU;
(iii) quantificazione del prelievo, mancata disapplicazione della norma interna contrastante;
(iv) la decadenza ai sensi dell’art 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
(v) la prescrizione (quadriennale, quinquennale, decennale) della pretesa EA;
(vi) l’illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero;
(vii) l’errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC;
(viii) la mancanza e/o nullità della notifica di atti di accertamento presupposti;
(ix) la nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.
3. Il T.a.r. per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente e, con la medesima ordinanza, ha disposto istruttoria a carico di EA, allo scopo di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda nei confronti degli atti di accertamento del prelievo supplementare per le campagne oggetto del ricorso, in particolare per stabilire se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
3.1. In adempimento all’ordine istruttorio EA ha fornito informazioni e ha prodotto le sentenze del T.a.r. Lazio riferite alla campagna 2000/2001 (n. 8048/2017 di rigetto del ricorso sulla compensazione nazionale, all’epoca appellata) e alle campagne 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 (n. 6298/2019 di rigetto del ricorso contro i provvedimenti di rateizzazione, pure appellata).
3.2. La ricorrente ha invece chiarito nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica che tutti gli atti presupposti sono stati impugnati per i vizi ora dedotti in via derivata e che nel frattempo sono intervenuti sugli atti presupposti i seguenti giudicati: per le campagne 2004/05 e 2005/06 le sentenze di annullamento del Consiglio di Stato n. 7700/2019 e n. 5837/2022 per contrasto comunitario; per le campagne dal 1995/96 al 2001/02 la sentenza del Consiglio di Stato n. 5837/2017 di parziale annullamento delle intimazioni di pagamento EA del 2009, limitatamente al mancato riconoscimento dell’esenzione dagli interessi.
4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. Lombardia, giudicando infondati i restanti motivi tra cui quello relativo alla eccepita prescrizione, ha accolto per tutte le annate il secondo motivo sulla nullità/illegittimità della cartella per contrasto comunitario degli atti presupposti. La decisione è stata motivata per le annualità 2004/05 e 2005/06 dall’intervento dei giudicati favorevoli all’azienda del 2019 e 2022 e per le restanti annualità dall’assenza di giudicati di merito ostativi; ha quindi annullato la cartella di pagamento e imposto ad EA il ricalcolo facendo salvo il contraddittorio sulle compensazioni degli aiuti PAC da certificare dall’ente pagatore.
5. La suddetta sentenza è ora appellata da EA e ER con la formulazione di un unico complesso motivo di censura, rubricato: “ Mancata declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, posto che con esso era stata esclusivamente adotta la nullità/illegittimità della cartella e del ruolo oggetto d’impugnativa per vizio riguardante gli atti a monte – violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile nonché degli art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.. sulla base del quale le amministrazioni hanno chiesto di riformare la sentenza con una declaratoria di inammissibilità del secondo motivo su tutte le annate, fermo restando il rigetto dei restanti motivi. In subordine hanno chiesto che il ricorso introduttivo venga dichiarato in parte l’improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della cartella di pagamento per le annualità 2004/05, 2005/06, 2000/01 e 2006/07 in conseguenza delle sentenze di questo Consiglio nn. 7770/2019, 3597/2022, 5837/2022 e 986/2023 sugli atti presupposti e in parte inammissibile (il secondo motivo) per l’annualità 2007/08, essendo ancora pendente il giudizio al T.a.r. Lazio.
6. L’azienda appellata si è costituita nel giudizio di appello in data 16 giugno 2023 per opporsi all’accoglimento del ricorso. La parte appellata, in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. per genericità in quanto mancherebbe l’indicazione dei capi della sentenza gravata e i motivi per i quali si assume violata la legge e l’inammissibilità per carenza di interesse per non aver EA in primo grado contestato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Nel merito assume l’infondatezza della censura dedotta dalle amministrazioni.
6.1. In data 15 maggio 2025 l’azienda ha depositato la sentenza del Tar Lazio n. 13367/2023, munita di attestazione di passaggio in giudicato, che ha disposto l’annullamento per contrasto comunitario anche degli atti presupposti relativi alla campagna 2007/08.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto dell’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso in appello sollevate dalla parte appellata. Invero, il ricorso delle amministrazioni è sufficientemente circostanziato sia in fatto che in diritto per comprendere i motivi per cui le stesse assumono errata la decisione e il nesso tra il vizio e la sorte della lite. Anche i capi della sentenza che si intendono censurare emergono chiaramente dalla parte conclusiva del ricorso dove risulta specificato nel dettaglio la pronuncia di cui si chiede la riforma e i termini della richiesta di riforma.
Sotto il profilo dell’interesse all’azione è invece del tutto irrilevante il fatto che EA non abbia in prime cure contestato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto le inammissibilità e improcedibilità rappresentano vizi formali insanabili che incidono sulla regolarità del processo e sono perciò, se non già coperti dal giudicato implicito come nell’ipotesi della giurisdizione, rilevabili d’ufficio anche in grado di appello.
2. Nel merito l’appello è da ritenersi fondato nei limiti di seguito specificati.
In punto di fatto, il Collegio prende atto che ad oggi sono intervenuti i giudicati di annullamento sopra meglio evidenziati degli atti presupposti per le campagne oggetto della cartella di pagamento impugnata e dell’obbligo di EA alla rideterminazione del credito per le singole annate.
In punto di diritto, le appellanti deducono che il vizio di violazione del diritto UE inerente l’atto presupposto non costituirebbe una causa di nullità ma di mera illegittimità per il fatto che qui non vengono in rilievo norme attributive del potere ma modalità di esercizio del potere; tale vizio pertanto, a loro dire, potrebbe essere sollevato soltanto nei confronti dell’atto a monte nel rispetto dei termini di impugnazione ma non nei confronti della successiva cartella di pagamento che rappresenta il primo atto del procedimento di esecuzione che quindi sarebbe censurabile soltanto per vizi propri.
Emerge dagli atti che la ricorrente in primo grado ha tempestivamente impugnato tutti gli atti a monte facendo valere nei relativi giudizi anche il motivo della incompatibilità comunitaria. Il suddetto motivo è stato poi riproposto, come motivo di invalidità derivata, anche nei confronti della successiva cartella di pagamento che per le campagne in questione. Non si tratta quindi, come invece sembra far credere EA, di un motivo proposto per la prima volta - inammissibilmente - avverso la cartella di pagamento ma si tratta di un motivo di invalidità derivata riproposto anche avverso l’atto conseguenziale.
Non si può in questi casi, di tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, negare in capo alla parte un interesse a sollevare l’invalidità derivata nei confronti dell’atto a valle.
Più che di inammissibilità del motivo si tratta di improcedibilità, per il fatto che su tale censura – riguardando la stessa l’atto a monte – si è già pronunciato questo Consiglio di Stato, annullando gli atti di prelievo, il che ha determinato il venir meno, ovvero l’inefficacia, degli atti derivati.
Sulla base di queste considerazioni, merita accoglimento la domanda di EA formulata in via subordinata dovendosi, in riforma della sentenza impugnata, e fermo restando il pronunciamento di rigetto sui restanti motivi, dichiarare improcedibile il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Giova ribadire che in presenza delle sopra richiamate pronunce di annullamento degli atti presupposti trova applicazione – in forza della generale previsione dell’art. 39 del c.p.a. – l’art. 336, comma 2, c.p.c., a norma del quale « La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ». Gli effetti dell’annullamento dell’atto presupposto si estendono necessariamente, e in via automatica, al ruolo esecutivo e alla cartella di pagamento che lo richiama, in quanto atti meramente consequenziali a quello preventivamente impugnato (sull’applicazione dell’art. 336 comma 2 del c.p.c. al processo amministrativo, si veda Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3734/2018) con conseguente obbligo per EA e ER di procedere allo sgravio del credito allo stato privo del requisito della determinatezza.
3. Sussistono nella presente fattispecie in considerazione del complessivo andamento della controversia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, così dispone:
- accoglie in parte l’appello proposto da EA e ER;
- e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata e ferma restando la pronuncia di rigetto sui restanti motivi, dichiara parzialmente improcedibile il ricorso originario in primo grado, dando atto della sopravvenuta inefficacia degli atti con esso impugnati;
- compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- pone a carico di EA il contributo unificato di primo grado;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO