Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2025, proposto da
Baldini Arrigo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 3374/2019 pronunciato dal Tribunale di Bologna in data 10 giugno 2019 nel procedimento R.G. n. 7525/2019, notificato in data 3 luglio 2019, mai opposto e munito di formula esecutiva in data 31 luglio 2020 in forza del decreto di esecutorietà cron. n. 395/2020 del 31 dicembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1.-Parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso notificato il 30 ottobre 2025 per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Bologna ha condannato in solido il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna al pagamento di somme per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 per l’ambito provinciale di Bologna.
Segnatamente la suindicata condanna ha ad oggetto:
“1. la somma di € 340.276,04;
2. gli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002
3. l’importo forfettario di € 40 ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 come mod. ex art. 6 D. Lgs. 192/2012
4. le spese per autentica scritture contabili di € 52,00;
5. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.070,00 per compensi ed in € 634,00 per esborsi, oltre 15% spese generali forfettarie, CPA e I.V.A. se dovuta
6. le spese successive al decreto, per copie autentiche, notifica e registrazione.”
Espone la ricorrente l’intervenuto pagamento soltanto parziale delle suindicate somme residuando un debito quanto ad euro 101.426,02 a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 (punto 2 del decreto ingiuntivo n. 3374/2019) maturati dalla scadenza della fattura n. 6/06 del 31 gennaio 2016 monitoriamente azionata fino al 21 ottobre 2019 (data di pagamento della sorte capitale portata dalla medesima fattura) e quanto ad euro 35,86 a titolo di rimborso delle spese sostenute per diritti di autentica e di notifica (punto 6 del decreto ingiuntivo n. 3374/2019).
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio rappresentando nelle camere di consiglio del 29 gennaio e 26 marzo 2026 la pendenza della procedura per il pagamento della somma residua al fine della possibile cessazione della materia del contendere.
Il 23 febbraio 2026 è stata depositata dall’Amministrazione nota comprovante il pagamento della somma di 94.697,38 per interessi legali oltre a 35,86 euro.
Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo stante la mancata opposizione come da attestazione della cancelleria del 18 marzo 2024 prodotta in atti.
Il decreto è stato notificato per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, alle amministrazioni intimate.
Con nota depositata in data 24 aprile 2026 la difesa della ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento alla data del 20 aprile 2026 della somma di 94.733,24 euro residuando dunque una differenza a proprio credito di 6.728,64 euro, rinviando ai conteggi sul calcolo degli interessi effettuati nel ricorso introduttivo, ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
3.- Giova rilevare che a fronte dello specifico calcolo dell’importo degli interessi effettuato da parte ricorrente secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs.231/2002 come statuito nel decreto ingiuntivo l’Amministrazione intimata non ha mai contestato, come suo onere, tale quantificazione.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Bologna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo predetto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie o suo delegato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, in misura di cui al dispositivo, tenuto conto del pagamento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie o suo delegato, che dovrà provvedere nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in 1.000,00 (mille//00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LO LI | UG Di EN |
IL SEGRETARIO