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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 283/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 905 - 2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento IMU 2017 sopra meglio indicato;
la controversia intercorre tra il contribuente Ricorrente_1 ed il Comune di Pietrasanta e riguarda un fondo (cantina) accatastata separatamente rispetto all'immobile principale, alla quale il contribuente ritiene debba essere riconsociuto il connotato della pertinenza che l'ente locale, in assenza di dichiarazione IMU, invece nega.
La CGT di Lucca ha repinto il ricorso del contribuente che ha impugnato la relativa decisione sostenendo che l'omessa dichiarazione non può pregiudicare il diritto del contribuente (art. 10 Statuto del contribuente)
e che comunque la scelta della pertinenzialità fa capo allo stesso contribuente e non all'ente locale. Il Comune di Pietrasanta, costituitosi, insisteva per la conferma della decisione impugnata e per la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, peraltro, le parti trovavano un accordo extraprocessuale che si traduceva in una richiesta di estinzione del giudizio ex art. 44 d. lgs. 546/92 per essere venuta meno la materia del contendere, con compensazione di spese. L'istanza, depositata congiuntamente il 15.1.26, veniva ribadita nell' udienza odierna;
trattandosi di richiesta reciproca e non essendovi controindicazione alcuna, la Corte la accoglie dichiarando di conseguenza l'estinzione del processo con compensazione di spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 283/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 905 - 2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento IMU 2017 sopra meglio indicato;
la controversia intercorre tra il contribuente Ricorrente_1 ed il Comune di Pietrasanta e riguarda un fondo (cantina) accatastata separatamente rispetto all'immobile principale, alla quale il contribuente ritiene debba essere riconsociuto il connotato della pertinenza che l'ente locale, in assenza di dichiarazione IMU, invece nega.
La CGT di Lucca ha repinto il ricorso del contribuente che ha impugnato la relativa decisione sostenendo che l'omessa dichiarazione non può pregiudicare il diritto del contribuente (art. 10 Statuto del contribuente)
e che comunque la scelta della pertinenzialità fa capo allo stesso contribuente e non all'ente locale. Il Comune di Pietrasanta, costituitosi, insisteva per la conferma della decisione impugnata e per la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, peraltro, le parti trovavano un accordo extraprocessuale che si traduceva in una richiesta di estinzione del giudizio ex art. 44 d. lgs. 546/92 per essere venuta meno la materia del contendere, con compensazione di spese. L'istanza, depositata congiuntamente il 15.1.26, veniva ribadita nell' udienza odierna;
trattandosi di richiesta reciproca e non essendovi controindicazione alcuna, la Corte la accoglie dichiarando di conseguenza l'estinzione del processo con compensazione di spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.