Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01213/2026REG.PROV.COLL.
N. 06262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6262 del 2024, proposto dalla società Dimensione Scavi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società RI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Archimi e Sara Sileoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Marche, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 511 del 27 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società RI s.r.l.;
Viste le memorie della società Dimensione Scavi s.p.a. del 23 dicembre 2025 e 7 gennaio 2026;
Viste le memorie della società RI s.r.l. del 29 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere EL RT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Dimensione scavi avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 511/2024, che ha accolto soltanto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società Dimensione scavi s.p.a., a causa dell’illegittima revoca dell’appalto di servizi aggiudicatole dalla società RI s.r.l.
2. Si premettono i fatti rilevanti per la decisione.
2.1. Con il decreto n. 1904/2018, si è proceduto all’affidamento alla società RI s.r.l. del servizio di gestione delle macerie pubbliche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.
Per la gestione di tale servizio, la società RI ha ritenuto di affidare all’esterno la fase di ritiro e recupero delle macerie selezionate nel sito di deposito temporaneo di Monteprandone, a favore di ditte in possesso della prescritta autorizzazione al trattamento dei rifiuti CER 170904.
Pertanto, con il bando di gara del 9 febbraio 2019, la società RI ha indetta la gara per l’affidamento del servizio di trasporto del trattamento di tali rifiuti, per un importo a base d’asta di Euro 600.000,00, corrispondente ad un importo unitario di Euro 10,00 tonnellata oltre IVA.
2.2. Con la delibera n. 43 del 3 aprile 2019, l’appalto è stato aggiudicato alla società Dimensione Scavi s.p.a. di San Benedetto del Tronto per un corrispettivo ammontante ad euro 239.625,00.
Il servizio è stato consegnato ed avviato in via d’urgenza in data 26 aprile 2019.
2.3. Con la delibera n. 76 del 20 giugno 2019, la società RI ha revocato l’affidamento, per ragioni che non rilevano nel presente giudizio.
2.4. La società Dimensione scavi ha impugnato la delibera di revoca n. 76/2019 innanzi al T.a.r. per le Marche, che, con la sentenza n. 7 del 7 gennaio 2020, ne ha pronunciato l’annullamento.
2.5. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 27 febbraio 2020, la società RI ha riapprovato l’aggiudicazione a favore della società Dimensione Scavi del medesimo servizio, nel sito di deposito temporaneo di Monteprandone, con riferimento alle rimanenti tonnellate di macerie da trattare pari a 16.963,88 tonnellate per un controvalore di euro 135.499,01 oltre IVA.
In data 16 marzo 2020, è stato stipulato il contratto di appalto, poi sospeso con la comunicazione pec del 23 marzo 2020, a partire dal giorno 24 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, per riprendere soltanto a gennaio 2021.
3. Con il ricorso n.r.g. 282/2020, incardinato innanzi al T.a.r. per le Marche, la società Dimensioni Scavi ha chiesto la condanna della società RI al risarcimento dei danni subiti nel periodo intercorrente tra la revoca illegittima (di cui alla delibera n. 76 del 20 giugno 2019) e la successiva riassegnazione (avvenuta in data 16 marzo 2020), quantificati in euro 297.451,06 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nel corso del giudizio, anche da stimare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.1. La società RI si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.
4. Con la sentenza n. 511/2024, il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso e ha condannato la società RI s.r.l. al pagamento in favore della società Dimensione Scavi s.p.a. della somma di euro 8.792,00, rivalutata e maggiorata di interessi legali, oltre alle spese di lite.
Il T.a.r., dopo aver ritenuto sussistente il fatto illecito foriero del danno, ha ridotto “drasticamente” la pretesa di parte ricorrente, evidenziando come, da un lato, i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali ventilati non fossero conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e, dall’altro, come, per alcune voci, mancasse la prova dei pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali.
In particolare, il T.a.r.:
a. ha negato il risarcimento del danno per le voci sub A.1 e A.5, in quanto “ non è stato provato che le eventuali difficoltà incontrate da Dimensione Scavi per onorare i propri debiti siano da ricollegare causalmente alla revoca del presente appalto ” e, analogamente, non è stato provato che la vendita di taluni beni aziendali ad un prezzo ritenuto inferiore a quello di mercato sia dipeso dalla revoca del contratto né che i beni in questione avessero effettivamente un valore superiore;
b. ha negato il risarcimento del danno per la voce di danno sub A.3:
- quanto ai debiti fiscali perché “ poiché le rateizzazioni dei debiti tributari erano in essere già prima dell’aggiudicazione del presente appalto, non può in alcun modo sostenersi che vi sia un nesso causale fra la revoca dell’affidamento e l’insorgenza delle difficoltà asseritamente incontrate dalla ricorrente per onorare le singole rate. Tale nesso sarebbe stato teoricamente sussistente solo se la ricorrente, confidando sugli introiti derivanti dal servizio, avesse chiesto la rateizzazione dei debiti fiscali, mentre nella specie, come detto, la rateizzazione era stata già chiesta e ottenuta da tempo […] per cui l’impresa, anche a prescindere dal buon esito degli affari nel frattempo avviati e/o delle procedure ad evidenza pubblica a cui partecipava, doveva disporre delle risorse necessarie per pagare le rate in scadenza, il cui importo era certo già da tempo e non era particolarmente rilevante in sé ”;
- quanto ai debiti contributivi e previdenziali, perché “ anche a questo riguardo, e a fortiori, valgono quindi le considerazioni svolte in precedenza circa l’onere dell’operatore economico di disporre in ogni momento delle risorse finanziarie necessarie per effettuare i pagamenti periodici e certi nel loro ammontare ” e inoltre “ Dimensione Scavi ha licenziato quattro dipendenti addetti al presente appalto, per cui i contributi per i quali è stata chiesta la rateizzazione non riguardavano lavoratori impiegati nel servizio de quo ”.
Viene aggiunto che “ la situazione finanziaria di Dimensione Scavi mostrava criticità già a far tempo dal 2018, per cui è agevole concludere nel senso che la revoca dell’aggiudicazione del presente appalto non ha inciso in maniera rilevante sull’equilibrio dei conti dell’impresa ”;
c. ha risarcito parzialmente la voce di danno A.2, in quanto “ non si può negare che la revoca dell’aggiudicazione abbia determinato la temporanea eccedenza di personale, essendo venuto illegittimamente meno un appalto in cui erano impegnate, fosse pure pro quota, anche le unità lavorative addette all’amministrazione ”, decurtando soltanto la somma del “ticket” relativo al signor IC NI, “ in quanto lo stesso è stato licenziato il giorno precedente alla data in cui Dimensione Scavi aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca e pertanto il licenziamento del suddetto dipendente non è causalmente derivante dalla revoca dell’affidamento ”;
d. ha risarcito parzialmente la voce di danno A.4, “ poiché il capannone de quo non è stato usato solo per abbancare le macerie provenienti dal SDT di Monteprandone , [sicché] la somma dovuta da RI va ridotta del 50% rispetto a quella pretesa dalla ricorrente e risulta dunque pari a € 5.286,65 ”;
e. ha negato il risarcimento del danno per le voci di danno B.1 e B.2, in quanto “ il danno curriculare può essere riconosciuto solo se è definitivamente sfumata la possibilità di eseguire un determinato appalto, mentre nella specie, come si è detto, l’appalto è stato riaffidato ” e, relativamente al danno all’immagine, la notizia della revoca non ha avuto particolare diffusione, mentre i fatti che hanno portato alla revoca sono state diffusi dai mass media. Infine, nessun danno è stato comprovato in relazione al procedimento aperto da A.N.A.C. a seguito della segnalazione dell’esclusione trasmessa da RI.
5. La società Dimensione scavi ha impugnato la sentenza del T.a.r., formulando un unico articolato motivo di appello.
5.1. Si è costituita in giudizio la società RI, domandando che l’appello sia respinto.
5.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
6. All’udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Prima di procedere all’esame delle singole censure in cui si articola il motivo di appello, vanno svolte alcune preliminari puntualizzazioni in diritto relative, per un verso, al nesso di causalità giuridica che deve sussistere fra la lesione della situazione giuridica cagionata dal provvedimento illegittimo e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato, e, per altro verso, all’onere della prova in materia di giudizi risarcitori per lesione di interesse legittimo.
7.1. Secondo l’art. 1223 c.c., “ Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ”.
La giurisprudenza consolidata, nel determinare i criteri di delimitazione dell’area dei danni risarcibili, interpreta (la seconda parte di) tale disposizione nel senso che essa “ impone di considerare danni risarcibili solo quelli riconducibili ad un fatto illecito secondo principi di regolarità causale che fanno applicazione del criterio dell'id quod plerunque accidit, considerando in questa ottica risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario. ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1).
7.2. Relativamente all’onere della prova, sancito, in linea generale, dall’art. 2697 c.c. e, in particolare, nel processo amministrativo, dall’art. 64 c.p.a., in materia di giudizi risarcitori per lesione dell’interesse legittimo causata dall’illegittimo esercizio dell’attività autoritativa, per giurisprudenza costante, si ritiene che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare, per quel che qui interessa, il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria (Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
7.3. Sul primo dei due aspetti esaminati, ossia relativamente al nesso di causalità giuridica, va evidenziato, in punto di fatto, come, nel caso di specie, dall’incartamento processuale emerga che l’impresa odierna appellante, nel periodo relativo alle vicende per cui è causa, stesse attraversando un periodo di crisi finanziaria preesistente (e dunque non originato) al provvedimento di revoca, poi annullato in sede giurisdizionale.
8. Svolte queste puntualizzazioni preliminari, può procedersi all’esame delle singole censure in cui risulta articolato l’appello, finalizzate ad impugnare partitamente i capi della sentenza riguardanti le singole voci di danno.
9. Con la prima censura formulata (pag. 5 e 6), la società impugna il capo della sentenza con cui il T.a.r. ha affermato che “ a fronte di un appalto avente un valore iniziale, conseguente all’aggiudicazione, di Euro 239.625,00 la ricorrente pretende un risarcimento pari ad Euro 297.451,06 il che pone un primo rilevante problema laddove si ponga a mente il principio generale desumibile dagli artt. 2056 e 1223 c.c. ”.
Si evidenzia, criticamente, in proposito, che il valore iniziale dell’aggiudicazione non condiziona e/o limita in alcun modo la quantificazione del danno risarcibile a fronte di una revoca illegittima della medesima aggiudicazione, ben potendo essere i danni patiti a fronte di una revoca illegittima superiori rispetto al valore dell’aggiudicazione originaria.
9.1. La prima censura è inammissibile.
9.2. Il collegio ritiene che l’affermazione impugnata costituisce esclusivamente un obiter dictum , una premessa per lo svolgimento del ragionamento successivo, in cui si enunciano le effettive ragioni della pronuncia, poggiante, da un lato, sulla qualificazione di taluni danni come non riconducibili causalmente alle conseguenze derivanti dal fatto illecito commesso (e, dunque, non rispondenti al canone di giudizio di cui all’art. 1223, seconda parte, c.c.) e, dall’altro, sull’accertamento della mancanza di prova di taluni dei danni lamentati.
A questo proposito va osservato che, per motivare in maniera sintetica l’esito della disamina delle singole voci di danno, il T.a.r. afferma che: “ Nella specie, come si vedrà, il nesso di causalità non sussiste con riguardo ad alcune delle voci di danno di cui Dimensione Scavi chiede il ristoro, mentre per altre voci manca la prova del danno .”.
10. Con la seconda censura (estesa da pag. 6 a pag. 7), relativa alla voce di danno A.1., per complessivi Euro 5.386,15, la società appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r. dalla documentazione depositata si può agevolmente desumere che le cambiali si riferiscono a debiti pregressi della società, in ragione della circostanza che “ tutte le cambiali sono riconducibili a Settembre/Ottobre 2019 ”.
Si evidenzia poi che sarebbe irrilevante la circostanza evidenziata dal T.a.r. secondo cui i “ pagamenti effettuati da RI in favore di Dimensione Scavi emerge che tali pagamenti coprono tutto l’arco temporale di scadenza dei debiti cambiari ”, in quanto “ sebbene nell’arco di riferimento della scadenza dei debiti garantiti da cambiali siano intervenuti dei pagamenti, questi sono comunque intervenuti con considerevole ritardo e con riferimento a prestazioni già espletate rispetto alle quali si sono quindi dovuti sostenere anticipatamente i relativi costi con conseguente crisi di liquidità, come allegato e documentato ”.
10.1. La seconda censura è infondata.
10.2. In linea di massima, la crisi di liquidità e la difficoltà di far fronte all’esposizione debitoria nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa può essere considerata una conseguenza immediata e diretta (o comunque mediata e indiretta, ma rientrante tra quelle che ragionevolmente rientrano nell’ambito della regolarità causale del fatto illecito commesso e del tipo di lesione giuridica inferta) della (illegittima) sospensione dello svolgimento del rapporto contrattuale e, conseguentemente, del pagamento del corrispettivo pattuito.
10.3. Senonché, nel caso di specie, come opposto dalla difesa di RI, vi sono distinte ragioni che depongono per l’infondatezza della argomentazione di parte appellante.
In primo luogo, la documentazione in atti e, segnatamente, l’insieme dei documenti depositati da RI in data 14 marzo 2024, come n. 30, nel corso del giudizio di primo grado, comprova che la società Dimensione Scavi ha ricevuto pagamenti nei mesi corrispondenti al periodo di sospensione del rapporto contrattuale e, dunque, risulta corroborato l’assunto che il mancato espletamento del servizio in tale periodo sarebbe stata causa della situazione di insolvenza della società appaltatrice.
In secondo luogo, risulta altresì comprovato dai medesimi documenti che Dimensione Scavi è stata aggiudicataria di molteplici appalti relativi al servizio di raccolta e recupero delle macerie dal sito temporaneo di Monteprandone a partire dal 2018, tanto da aver incassato da RI il complessivo importo di € 1.673.669,19, sicché, a fronte di questo dato, sarebbe stato necessario comprovare due circostanze, ossia a quanto ammontavano i debiti di cui si è domandata la dilazione di pagamento e che effettivamente le somme che si sarebbero incassate se il rapporto contrattuale non fosse stato sospeso sarebbero state sufficienti ad adempiere a tali debiti (mentre la loro mancanza avrebbe fatto venire meno la provvista a ciò necessaria).
In terzo luogo, la censura in esame non supera un ulteriore assunto decisorio su cui il T.a.r ha fatto leva per escludere il nesso di causalità giuridica fra la lesione giuridica inferta all’interesse legittimo della società appaltatrice e il pregiudizio economico occorso, ossia che, avendo partecipato all’appalto ed essendone risultata aggiudicataria, la società appaltatrice doveva godere di una sana gestione finanziaria idonea a metterla in condizione di onorare i suoi debiti.
Secondo il criterio della preponderanza dell’evidenzia, risulta, pertanto, “meno probabile che non” che quanto lamentato sia effettivamente dipeso dall’illegittima revoca disposta dalla RI.
11. Con la terza censura (estesa da pag. 8 a pag. 9), relativa alla voce di danno A.5., per un importo di euro 21.000,00, la società appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., “ il carattere “forzato” della vendita è presumibile dalle tempistiche della stessa, successive alla revoca ” e che non corrisponderebbe al vero che “ il valore di mercato (di un bene) è quello che viene spuntato nella compravendita ” perché “ l’importo risultante all’esito dell’effettiva trattativa, l’esito della quale peraltro può dipendere da diversi fattori ”.
Inoltre, si censura anche l’affermazione secondo cui “ La circostanza che le somme incassate non siano state utilizzate per pagare i debiti di fiscali ”, in quanto “ oltre ad essere sprovvista di alcun supporto probatorio ” essa “ non incide in alcun modo sulla risarcibilità del pregiudizio subito per essere stati costretti a “svendere” beni aziendali ”.
11.1. La terza censura è infondata.
11.2. Manca infatti la prova che la vendita sia stata “necessitata” dalla circostanza di dover far fronte ad una qualche spesa indilazionabile.
L’appellante, né nel ricorso introduttivo del giudizio né nell’appello al Consiglio di Stato, ha allegato quale sarebbe stato la spesa a cui ha dovuto far fronte né ha dato prova che nel momento storico in cui si è proceduto alla vendita del bene aziendale ad un prezzo inferiore a quello di mercato la situazione finanziaria fosse tale da richiedere necessariamente, come extrema ratio , questa “svendita”.
12. Con la quarta censura (estesa da pag. 9 a pag. 15), la società appellante impugna il capo della sentenza relativo alla voce di danno A.3., riguardante i danni derivanti dal mancato tempestivo pagamento delle rate dei debiti contributivi, ammontanti ad un importo di euro 69.920,98, e i danni derivanti dal mancato pagamento dei debiti contributivi e previdenziali, ammontanti ad un importo di euro 106.443,59.
12.1. La quarta censura è infondata.
12.2. Motivazioni analoghe a quelle già illustrate per dichiarare l’infondatezza della terza censura sorreggono la reiezione della quarta censura.
12.2.1. Per quanto riguarda i debiti con il fisco, parte appellante, deduce che “ il danno di cui si è chiesto specifico ristoro non riguarda la scelta in sè di rateizzare, ma l’impossibilità, sopravvenuta successivamente alla revoca dell’aggiudicazione, di far fronte al pagamento delle singole rate a causa del venir meno degli introiti dell’appalto pur avendone sostenuto i costi ”, senonché questa “impossibilità” viene soltanto prospettata e non dimostrata, allegando ad esempio quale sarebbe la rata che si sarebbe dovuta affrontare in quel momento e il suo ammontare, così da consentire di verificare se i pagamenti ricevuti in quella fase dalla stessa RI avrebbero comunque generato una liquidità atta a far fronte all’esposizione debitoria.
Non può essere condivisa l’affermazione di parte secondo cui non assumerebbe rilevanza invece la circostanza valorizzata dal T.a.r., secondo cui “ RI ha comunque effettuato numerosi pagamenti ”, perché, nella prospettazione dell’appellante, “ gli importi corrisposti nelle more da RI si riferiscono a prestazione svolte mesi prima e che in relazione alle prestazioni oggetto della revoca i costi sono stati comunque anticipati e sostenuti anche ad appalto revocato ”, in quanto ciò che rileva secondo il Collegio, ai fini dell’applicazione del criterio della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c. e della prova del danno, è che, in base alle allegazioni delle parti e dei documenti versati in giudizio, non risulta provato che il pregiudizio economico lamentato sia dipeso dall’adozione del provvedimento illegittimo e, sul versante del nesso di causalità, il pregiudizio economico risulta collegabile ad un differente antecedente causale (da individuarsi nella situazione finanziaria della ditta già compromessa e che non sarebbe stata modificata dalla mancata adozione dell’atto illegittimo. Cioè, per dirla diversamente, appare “più probabile che non” che la ditta avrebbe dovuto comunque vendere i suoi beni e comunque non sarebbe riuscita a pagare il debito tributario e/o previdenziale).
12.2.2. Relativamente ai debiti dovuti per debiti contributivi e previdenziali, parte appellante deduce che “ non si comprende sulla base di quali argomentazioni il TAR arriva ad affermare che la Soc. Dimensioni Scavi avrebbe dovuto comunque far ricorso alla rateizzazione dei debiti previdenziali a prescindere dalla revoca o meno dell’appalto in questione ”.
Tuttavia, a tale proposito, va evidenziato che è rimasta priva di un’argomentata critica il punto della motivazione in cui il T.a.r. afferma che “ gli avvisi per i quali è stata chiesta e ottenuta la rateizzazione hanno un importo complessivo di circa 119.270,00 €, per cui la somma che la ricorrente avrebbe incassato a titolo di utile dal presente appalto non sarebbe stata in alcun modo sufficiente ad evitare il ricorso alla rateizzazione ”.
La statuizione del T.a.r. giustifica l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza di primo grado e poc’anzi riportata che l’appellante ritiene invece sfornita di prova.
Rimane invece non provata l’allegazione di parte appellante secondo cui il “disequilibrio finanziario” della società sarebbe stato cagionato “ in maniera diretta ed immediata dalla revoca ”.
Risulta dunque priva di rilievo per la tenuta della sentenza di primo grado, quella parte della motivazione della pronuncia, sottoposta a critica dall’appellante, in cui si sostiene: “ Va poi aggiunto che RI non era tenuta a sapere e neanche a ipotizzare che l’appaltatore avesse in corso dei pagamenti rateizzati di imposte e tasse pregresse, non essendo tali circostanze definibili come ordinarie e non emergendo esse da alcun documento acquisito alla gara originaria ”. Si tratta infatti, come manifesta l’ incipit del periodo in esame, per l’appunto, di “un’aggiunta” che non risulta determinante per la tenuta delle argomentazioni spese per respingere la domanda risarcitoria di questa voce di danno.
13. Con la quinta censura (estesa da pag. 15 a pag. 16), la società appellante impugna il capo della sentenza relativo alla voce di danno A.2., nella parte in cui ha detratto “ l’importo del “ticket” relativo al lavoratore sig. NI RR (€ 542,52), in quanto lo stesso è stato licenziato il giorno precedente alla data in cui Dimensione Scavi aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca ”.
Si deduce in proposito che, come si ricaverebbe dalla sentenza del T.a.r. per le Marche resa sul ricorso n. 368/2019, il provvedimento di revoca datato 20 giugno 2019 è stato comunicato alla ditta, via pec, in data 24 giugno 2019, per poi essere notificato in data 28 giugno 2019, sicché la ditta sapendo della revoca, sin dalla data della ricezione della pec, avrebbe proceduto al licenziamento.
13.1. La quinta censura è infondata.
13.2. Il T.a.r. ha ricavato la data di conoscenza del provvedimento di revoca dall’“ epigrafe del ricorso n. 368/2019 R.G. ”.
La parte non offre la prova diretta dell’avvenuta comunicazione in data antecedente della revoca illegittima, bensì si affida ad una prova indiretta, ossia da quanto si trae dalla sentenza resa dal T.a.r. sul ricorso n.r.g. 368/2019, pur essendo la prova della comunicazione via pec nella sua disponibilità e pur essendo quest’ultima idonea a vincere, con certezza, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
Ritiene pertanto il Collegio, nel prudente apprezzamento delle prove offerte, che la situazione di dubbio (le diverse indicazioni ricavabili dall’epigrafe del ricorso n.r.g. 368/2019 e l’indicazione contenuta nella sentenza che ha deciso il relativo giudizio) ridonda a svantaggio della parte appellante che, ai sensi dell’art. 2696 c.c. e 64 c.p.a., avrebbe dovuto offrire la prova documentale dell’avvenuta comunicazione.
14. Con la sesta censura (estesa a pag. 16), la società appellante impugna il capo della sentenza che ha riconosciuto la voce di danno A.4., nei limiti della metà di quanto domandato, per un totale di euro 5.286,65.
Si censura la sentenza, perché “ Non si comprende infatti sulla base di quali dati il TAR possa affermare che il capannanone abbia avuto un uso “promiscuo” tale da supportare un abbattimento del risarcimento al 50% del canone.
In verità l’utilizzo dell’immobile locato per lo stoccaggio delle macerie del sisma è provato per tabulas dalle tempistiche e cioè dal semplice fatto che il contratto è stato risolto a seguito della revoca dell’appalto proprio perché non vi erano più macerie da stoccare ”.
14.1. La sesta censura è infondata.
14.2. In proposito, risultano dirimenti per confermare la statuizione della pronuncia di primo grado, le difese sviluppate da RI, quando afferma, da un lato, che “ Dimensione Scavi non ha fornito la prova che il capannone era ad uso esclusivo delle macerie del sisma e che stesse lavorando solo per RI ”, anche in considerazione del fatto che “ il valore complessivo dell’appalto (€ 239.625,00) non avrebbe potuto consentire all’impresa di pagare un canone mensile di € 8.500,00 al netto di iva, per un ammontare annuo di € 102.000,00, dovendo essa contemporaneamente sostenere anche molti altri costi necessari per eseguire il contratto, come dipendenti, carburanti, riparazioni e tutti i costi di gestione della società ”; dall’altro che il contratto di locazione è stato stipulato in data 12 ottobre 2017 e, dunque, verosimilmente, l’aver preso in godimento tale capannone si ricollegava ad esigenze anche ulteriori a quelle collegate all’appalto poi aggiudicato quasi due anni dopo, così come affermato dal T.a.r. per riconoscere il risarcimento soltanto in parte.
15. Con la settima censura (estesa da pag. 16 a pag. 22), la società appellante impugna il capo della sentenza in cui sono state respinte le richieste di risarcimento relative ai danni non patrimoniali, individuati nel danno c.d. curricolare e nel danno all’immagine.
15.1. Con riferimento al danno curricolare, allegato dalla ricorrente facendo riferimento al fatto di non essere stata invitata in successive procedure di evidenza pubblica bandite dalla RI, si impugna il capo della sentenza in cui il T.a.r. ha affermato che: “ il danno da perdita di chance (in cui sarebbe da inquadrare giuridicamente il danno che la ricorrente avrebbe subito in ragione del mancato invito a tali procedure) è un danno patrimoniale, dalla formulazione letterale del ricorso non emerge che Dimensione Scavi abbia chiesto il ristoro per tale specifica voce di danno, tanto è vero che RI non si è difesa sul punto ”.
A contestazione della statuizione di primo grado, la società appellante allega che il nomen iuris adoperato per designare il danno è irrilevante e che “ a prescindere dal nomen iuris, detta voce di danno andava e va risarcita a prescindere dalla “formulazione letterale del ricorso” e dalla difesa o meno del RI sul punto, tenuto conto, in via equitativa, come richiesto in sede di conclusioni, del margine di utile in ragione del valore degli appalti di trasporto e trattamento di rifiuti da macerie del sisma selezionati nel sito di Monteprandone per importi di Euro 69.580,00 (doc. 22 TAR) e di Euro 65.400,00 (doc. 23); ”. La ditta appellante rimarca “ l’elevata probabilità di aggiudicazione ricavabile dalle precedenti esperienze, dalle caratteristiche del mercato e dallo scarso numero degli operatori specializzati ivi presenti in grado di assumere il servizio ”.
Sempre in tema di danno curricolare, si impugna il punto della motivazione in cui il T.a.r. ha affermato che questa “ voce di danno non spetta, in quanto, come correttamente ha eccepito la difesa di RI, il danno curriculare può essere riconosciuto solo se è definitivamente sfumata la possibilità di eseguire un determinato appalto, mentre nella specie, come si è detto, l’appalto è stato riaffidato a Dimensione Scavi a seguito del riesame disposto dalla sentenza n. 7/2020 ”.
Si critica al riguardo che il danno curriculare prescinde dal successivo ri-affidamento posto che l’impresa avrebbe subito comunque un pregiudizio rappresentato dall’impossibilità di utilizzare, medio tempore , piene referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto in questione nell’ambito di altri procedimenti, nonché dalla perdita, sempre nel periodo di riferimento, dell’esperienza derivante dallo stesso svolgimento pieno e tempestivo dell’appalto, spendibile sia in termini di qualificazioni sia per aumentare le chance di aggiudicazione di altre gare.
Si critica inoltre l’assunto secondo cui non vi sarebbe un danno curriculare in quanto l’appalto in questione non avrebbe fatto “aumentare il proprio bagaglio tecnico”, perché lo svolgimento dell’appalto “ avrebbe arricchito il bagaglio esperienziale della società con specifico riferimento alle macerie legate al sisma, peraltro tenuto conto che nel settore degli appalti pubblici assume rilevanza anche il numero di commesse conseguite a prescindere dalla complessità ”.
15.2. La censura relativa al mancato accoglimento della domanda risarcitoria relativa al danno curricolare è infondata.
15.3. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 28 settembre 2023 n. 8568; 04 gennaio 2023, n. 146): “ il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione S. (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803).
Il tutto vale sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto rispetto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare ( cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689 e 7 novembre 2022, n. 9785). ”.
Va ribadito che “ in tema di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico, il creditore che invochi il risarcimento del c.d. danno curricolare deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (cfr. ad es. Cons. Stato, V, 19 maggio 2021, n. 3892) ”.
15.4. In considerazione dei principi innanzi richiamati, pienamente condivisi dal Collegio decidente, la richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta in quanto non è stato assolto il relativo onere probatorio, mediante la dimostrazione che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio abbiano precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (cfr., in termini, Cons. Stato, III, 5 marzo 2020, n. 1607).
Dalle allegazioni di parte appellante, non emergono circostanze ed elementi tali da dimostrare che la ritardata esecuzione del servizio, a causa della revoca illegittima poi annullata in sede giurisdizionale, abbia precluso la possibilità di acquisire ulteriori commesse pubbliche o la specificazione di quali sarebbero state le ricadute negative del provvedimento illegittimo, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali, anche in considerazione di quanto dedotto dalla difesa di parte appellata circa l’avvenuto ri-affidamento dell’appalto dopo un breve lasso di tempo.
Quanto al mancato invito nelle due procedure di affidamento dal valore di € 69.580,00 ed € 65.400,00, al lordo del ribasso, non sono stati addotti elementi tali da comprovare che il mancato invito sia dipeso dall’illegittimità della revoca e non, ad esempio, dalla pendenza del procedimento penale o dall’applicazione del principio di rotazione.
16. Relativamente al mancato riconoscimento del danno all’immagine, l’appellante deduce che “ la divulgazione attraverso notizie di giornali rappresenta un profilo differente, a livello di immagine per gli aspetti che qui interessano, rispetto alle valutazioni che provengono e sono state compiute nel caso dalla parte Committente e nello specifico dal RI” e che “ non si ritiene che si possa configurare nel caso una “doverosità” in capo al RI di indicare […] le ragioni per le quali una determinata IT non possa essere invitata in una procedura di gara ”. Tali ultimi atti adottati dalla RI non potrebbero considerarsi, inoltre, quali meri atti interni, come ritenuto dal T.a.r., perché “ soggetti a regolare pubblicazione sull’Albo anche online ”.
L’appellante deduce a supporto della richiesta risarcitoria in esame anche l’aver subito una “ procedura davanti all’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) cui è stata trasmessa dal RI la segnalazione ai sensi dell’art. 80 co. 12 D.Lgs. 50/16 in data 28/08/2019 per gli effetti previsti da tale norma e dell’art. 213 co. 10 e 13 D.Lgs. 50/16 ” che avrebbe “ cagionato di per sé un danno all’immagine professionale della ditta, discredito agli occhi del mercato e delle stesse Stazioni Appaltanti, configurando Dimensioni Scavi come una società addirittura non meritevole di affidamenti, la quale è stata costretta a difendere la propria affidabilità e credibilità davanti all’ANAC ”.
16.1. La censura relativa al mancato risarcimento del danno all’immagine è infondata.
16.2. Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come " danno conseguenza ", non sussiste " in re ipsa ", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cons. Stato, Sez. VII, 23 marzo 2023, n. 2972).
Conseguentemente, anche in tema di danno all’immagine è onere della parte che ne domanda il ristoro offrire in sede giurisdizionale una prova adeguata in ordine all’ an e al quantum della voce di danno in parola (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2020, n. 6970; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2018 n. 31537; Cass. civ., Sez. lav., 8 febbraio 2021 n. 2968).
16.3. Nel caso di specie, l’appellante non ha allegato alcun concreto pregiudizio che avrebbe, anche solo presumibilmente, patito, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Non emerge dunque dal libello introduttivo del giudizio e dal gravame proposto alcun effettivo discredito commerciale, ossia alcuna mancata finalizzazione di trattative in corso o alcuna risoluzione di precedenti rapporti in essere che siano riconducibili quali conseguenze del provvedimento di revoca illegittima.
16.4. Neppure può ritenersi comprovato il danno all’immagine dall’inizio del procedimento innanzi all’ANAC, non avendo tale procedimento “avuto seguito” e non essendo stato allegato dall’appellante quali sarebbero state le conseguenze dannose di tipo non patrimoniale che i prodromi del procedimento in questione avrebbero cagionato.
17. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Dimensione scavi s.p.a. alla rifusione, in favore della società RI s.r.l., delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
EL RT, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RT | LU RB |
IL SEGRETARIO