Sentenza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03674/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16002 del 2022, proposto da
SI OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Conticiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;
contro
Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", non costituito in giudizio;
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC UL, IM UT, AN AD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari: a) della graduatoria, nella parte relativa all'iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano, pubblicata in data 12.10.2022 e 14.10.2022 e concernente l'esito della valutazione dei candidati partecipanti all'avviso pubblico indetto dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, pubblicato in data 30.6.2022, per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023 per le Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Facoltà di Medicina e Psicologia; b) di tutti i verbali delle sedute dell'1.08.2022, del 2, 4 e 5 agosto 2022, del 5, 14 e 30 settembre 2022, del 7 e 11 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice della predetta selezione, richiamati nel verbale dell'11.10.2022 del medesimo organo, e di tutti gli atti, comunque denominati e di estremi ignoti, redatti dalla predetta Commissione, ivi incluso il citato verbale dell'11.10.2022; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato -chiedendone la sospensione dell’efficacia- la graduatoria pubblicata in data 12-14.10.2022 relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento bandito dall’Ateneo “La Sapienza” di Roma;
Atteso che l’amministrazione ha comunicato, in data 22.12.2022, di aver avviato, alla luce delle molteplici istanze di riesame pervenute dopo la pubblicazione della graduatoria, un procedimento di complessivo riesame in autotutela della documentazione inviata dai candidati;
Osservato che il procedimento di riesame si è concluso, con l’adozione del Decreto Rettorale n° 218 del 31.1.2023 (prot. n° 9711) e l’approvazione della nuova graduatoria sostitutiva di quella precedentemente gravata;
Dato atto che, con dichiarazione resa in udienza, parte ricorrente ha evidenziato che l’annullamento in autotutela della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo, e la sua sostituzione con una nuova e diversa, ha fatto venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso, e ha instato per la relativa declaratoria.
Ritenuto che, in ragione della suindicata dichiarazione resa dal legale di parte, al Collegio non resti che prendere atto della stessa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità;
Ritenuto che l’esito in rito e la natura del contenzioso giustifichino l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO