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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 5325/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( ) - avv. CALABRESE CP_1 C.F._2
FF ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11./2024, l'istituto ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc,
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chiedeva di accertare la carenza in capo alla parte privata della necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.03.2024, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e
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finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In particolare, nel ricorso l'istituto ha contestato l'elaborato peritale sotto il particolare aspetto che l'interessata non fosse impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana durante il ciclo radio-terapico e che comunque il ragionamento del ctu fosse alquanto contraddittorio.
Sul punto, come afferma condivisa giurisprudenza di legittimità, va rilevato che, quand'anche il diritto all'indennità di accompagnamento possa essere riconosciuto per periodi molto brevi, eventualmente inferiori al mese
(cfr. Cass. n. 10212/04), in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto in esame, occorre pur sempre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del
1990, avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia (Cass. n. 25569/08).
Venendo al caso di specie, come ha rimarcato il ctu in sede di risposta alla richiesta di chiarimenti, “per la periziata si sono verificate le condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio richiesto,
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per un periodo limitato alle cure chemioterapiche effettuate”, precisando che dette somministrazioni si sono verificate in un lasso temporale compreso da giugno 2023 al 25.10.2023. Così stando le cose, non vi è chi non veda una contraddizione nelle conclusioni rese dall'ausiliario d'ufficio, che ha, invece, riconoscimento il beneficio dell'accompagnamento anche nel periodo successivo (ovvero dal 14.07.2023 in poi), pur dandosi finanche atto che, nel corso della visita peritale occorsa il 22.05.2024, la periziata era risultata, in esame obiettivo, dotata di “Passaggi posturali possibili e autonomi. Stazione eretta ottenuta e mantenuta in autonomia.
Deambulazione autonoma” e “ben orientata nel tempo e nello spazio”, caratteristiche che non deponevano - già in quella sede - per l'attribuzione della prestazione assistenziale.
Ne deriva, quindi, che, in parziale accoglimento del ricorso di merito spiegato dall e in parziale dissenso con le conclusioni della ctu Pt_1 spiegata nella precedente fase di Atpo, va dichiarata, in capo alla parte ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento dal 14.07.2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa) al 25.10.2023 (epoca di cessazione del periodo chemio- terapico).
Spese processuali tra le parti compensate per reciproca soccombenza. Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu, Pt_1 liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte resistente possiede il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dal 14.07.2023 al 25.10.2023;
2) compensa le spese legali;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 Pt_1 per onorario in favore della dott.ssa Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( ) - avv. CALABRESE CP_1 C.F._2
FF ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11./2024, l'istituto ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc,
Pagina 1 di 4 r.g. 5325/24
chiedeva di accertare la carenza in capo alla parte privata della necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.03.2024, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e
Pagina 2 di 4 r.g. 5325/24
finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In particolare, nel ricorso l'istituto ha contestato l'elaborato peritale sotto il particolare aspetto che l'interessata non fosse impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana durante il ciclo radio-terapico e che comunque il ragionamento del ctu fosse alquanto contraddittorio.
Sul punto, come afferma condivisa giurisprudenza di legittimità, va rilevato che, quand'anche il diritto all'indennità di accompagnamento possa essere riconosciuto per periodi molto brevi, eventualmente inferiori al mese
(cfr. Cass. n. 10212/04), in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto in esame, occorre pur sempre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del
1990, avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia (Cass. n. 25569/08).
Venendo al caso di specie, come ha rimarcato il ctu in sede di risposta alla richiesta di chiarimenti, “per la periziata si sono verificate le condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio richiesto,
Pagina 3 di 4 r.g. 5325/24
per un periodo limitato alle cure chemioterapiche effettuate”, precisando che dette somministrazioni si sono verificate in un lasso temporale compreso da giugno 2023 al 25.10.2023. Così stando le cose, non vi è chi non veda una contraddizione nelle conclusioni rese dall'ausiliario d'ufficio, che ha, invece, riconoscimento il beneficio dell'accompagnamento anche nel periodo successivo (ovvero dal 14.07.2023 in poi), pur dandosi finanche atto che, nel corso della visita peritale occorsa il 22.05.2024, la periziata era risultata, in esame obiettivo, dotata di “Passaggi posturali possibili e autonomi. Stazione eretta ottenuta e mantenuta in autonomia.
Deambulazione autonoma” e “ben orientata nel tempo e nello spazio”, caratteristiche che non deponevano - già in quella sede - per l'attribuzione della prestazione assistenziale.
Ne deriva, quindi, che, in parziale accoglimento del ricorso di merito spiegato dall e in parziale dissenso con le conclusioni della ctu Pt_1 spiegata nella precedente fase di Atpo, va dichiarata, in capo alla parte ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento dal 14.07.2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa) al 25.10.2023 (epoca di cessazione del periodo chemio- terapico).
Spese processuali tra le parti compensate per reciproca soccombenza. Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu, Pt_1 liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte resistente possiede il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dal 14.07.2023 al 25.10.2023;
2) compensa le spese legali;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 Pt_1 per onorario in favore della dott.ssa Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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