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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2739/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Raffaele Tommasini che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. Controparte_1
), con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Controparte_2
e
[...] [...]
Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
Uffici distrettuali di Messina sono ope legis domiciliati,
resistenti
e nei confronti di
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale CP_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv.
Maurizio Falqui Cao ( t), Email_1
del ruolo professionale che lo rappresenta e difende per procura in atti,
terzo chiamato oggetto: risarcimento danni da ritardata assunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 maggio 2018 Parte_1
adiva questo giudice del lavoro e, premesso di aver ottenuto con sentenza n. 1342/2016 del 7 dicembre 2016, emessa dalla Corte
d'Appello di Messina all'esito di un lungo contenzioso avviato nel
2005, il riconoscimento del proprio diritto all'avviamento al lavoro presso il , con la precedenza di cui Controparte_1 all'art. 9 bis, comma 11, l. n. 608/1996 per essere in possesso dal 12 dicembre 1998 della qualifica di ATE, e del conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti per il ritardo, liquidato in misura pari alle retribuzioni non percepite nei periodi 4 gennaio – 4 giugno 2002 e 4 novembre 2004 - 1 aprile 2005 (tenuto conto del rapporto instaurato medio tempore con il CAS, poi cessato in conseguenza della revoca dell'atto di avviamento da parte dell'Assessorato Regionale al lavoro e alla previdenza sociale della Regione Siciliana e dell' Controparte_3
), chiedeva ora la condanna delle amministrazioni regionali
[...]
al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_4
assistenziali dovutile per i medesimi periodi, oltre a quelli maturati dal
1 giugno al 31 dicembre 2016, nonché a risarcirle il danno per la mancata trasformazione, a far data dal 2008, del rapporto di lavoro alle dipendenze del CAS da part time a full time, da parametrarsi anch'esso alla diversa retribuzione dovuta, oltre che al versamento dei maggiori contributi previdenziali e assistenziali. Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatole dal CAS in data 1 giugno
2016 e, per l'effetto, di condannare l'ente a corrisponderle le retribuzioni non percepite per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2016
e a regolarizzare per il medesimo periodo la posizione previdenziale, nonché a rettificare sul cedolino paga la data di assunzione, avvenuta il
4 gennaio 2002 e non già il 1 aprile 2005.
Nella resistenza dei convenuti, integrato il contraddittorio nei confronti dell' , costituitosi in giudizio, e sostituita l'udienza del CP_4
13 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre anzitutto ricostruire l'articolato quadro normativo e fattuale di riferimento.
La vicenda trae origine dall'avviso di selezione del 25 giugno
1999 con il quale il CAS aveva richiesto l'avviamento di n. 74 lavoratori con qualifica di agente tecnico esattore (ATE), da individuare sulla base di una graduatoria unica regionale elaborata dall'Assessorato
Regionale del Lavoro, tenendo conto delle graduatorie predisposte dalle singole sezioni circoscrizionali e con precedenza assegnata ai lavoratori con qualifica di ATE, già inclusi nelle graduatorie per il 1998 (vale a dire quelle apprestate entro il 31 marzo 1999 e riferite ai requisiti posseduti dai lavoratori ivi inclusi entro il 31 dicembre 1998).
La conseguita l'idoneità all'attribuzione della Pt_1
qualifica di ATE a decorrere dal 12 dicembre 1998, presentava, dunque, in data 20 gennaio 1999 l'istanza per il riconoscimento della suddetta qualifica ai fini dell'inserimento nella relativa graduatoria;
la domanda, inizialmente respinta dalla S.C.I.C.A. di Giardini con nota n. 1123 del
21 gennaio 1999 in ragione della non continuatività del servizio, veniva accolta con decorrenza dal 15 aprile 1999 (successiva, dunque, al 31 dicembre 1998), con conseguente pregiudizio per la ricorrente la quale, inserita nella graduatoria con punti n. 761 e senza il predetto titolo, ha così perso la possibilità di essere avviata con precedenza rispetto agli altri iscritti, collocandosi alla posizione n. 257, anziché alla n. 19.
L'istante - la quale aveva nelle more ottenuto con ordinanza del
26 novembre 2001 emessa in sede di reclamo cautelare dal Tribunale di
Catania, l'accertamento del proprio diritto ad essere avviata al lavoro in luogo di altro iscritto (tale , poi riformata con sentenza n. 312 Per_1
del 29 gennaio 2004 – chiedeva al medesimo Tribunale, con ricorso iscritto al n. 4973/2002 r.g., il riconoscimento del proprio diritto alla qualifica di ATE con la giusta decorrenza, ossia dal 12 dicembre 1998, accolto con sentenza n. 313 del 29 gennaio 2004.
Tale ultima pronuncia, pur notificata all'Assessorato in data 24 maggio 2004, non è stata tuttavia eseguita, essendosi esso limitato a dare attuazione al disposto di cui alla sentenza n. 312/2004, di rigetto della domanda della volta al riconoscimento del diritto Pt_1 all'avviamento sulla base di un titolo diverso, come da provvedimento n. 1495/Dir del 4 ottobre 2004 di revoca del precedente avviamento e successiva delibera del CAS n. 177 del 14 ottobre 2004 di cessazione del rapporto a far data dal 4 novembre (epoca della comunicazione alla lavoratrice).
A fronte di tali provvedimenti e in esecuzione di quanto statuito con la medesima sentenza n. 313/2004, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al medesimo Tribunale di Catania, che con ordinanza del 7 gennaio 2005 accertava “il diritto della ricorrente all'avviamento a selezione con conseguente effetto costitutivo del rapporto di lavoro, con le medesime modalità di cui al precedente avviamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001”; per l'effetto, il CAS con delibera n. 27/Comm del 2 marzo 2005, in esecuzione di tale decisione, ha provveduto alla riammissione in servizio della ricorrente con decorrenza dal 1 aprile 2005, “fatto salvo
l'esito del giudizio di merito pendente dinnanzi al tribunale del lavoro”.
A conclusione del successivo giudizio di merito veniva emessa la sentenza n. 1532/2006 del 29 luglio 2006, ha dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Messina, assegnando termine di trenta giorni per la riassunzione. Il regolamento di competenza proposto dalla ex art. 47 c.p.c. veniva Pt_1
dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza del 4 febbraio 2008, comunicata il successivo 16 settembre 2008. Quindi ella ha riassunto il giudizio innanzi a questo ufficio con ricorso depositato il 14 ottobre 2008 (n. 6610/2008 r.g.).
Ebbene, il Tribunale di Messina con sentenza n. 214/2016 del 1 marzo 2016, ritenuta non provata l'avvenuta comunicazione della predetta ordinanza di inammissibilità, ha dichiarato estinto il giudizio avviato dalla per tardività della relativa riassunzione, sicché il Pt_1
CAS, in attuazione della stessa, con decreto n. 121/DG del 18 maggio
2016 e successiva nota prot. n. 13217 del 23 maggio 2016, ha comunicato alla ricorrente la nuova cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 27 maggio 2016.
La pronuncia, su ricorso della è stata infine riformata Pt_1
dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 1342/2016 del 7 dicembre 2016 che, in accoglimento delle domande della lavoratrice, ha confermato “l'ordinanza cautelare del 7-1-2005 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catania” e dichiarato esclusivamente “il diritto di all'avviamento al lavoro presso il Parte_1
con la precedenza di cui all'art. Controparte_1
9 bis, comma 11, l. 608/1996, per essere in possesso al 12 dicembre
1998 della qualifica di ATE”; per l'effetto, la Corte, riconosciuta la responsabilità dell'Assessorato Regionale e dell' Controparte_3
per il ritardo nell'avviamento a selezione, ha condannato detti
[...]
enti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni “per il ritardo nell'avviamento alla selezione pubblica per ATE part time livello C e per la successiva cessazione del rapporto instaurato con il CAS, avvenuta in dipendenza della revoca dell'atto di avviamento”, determinandolo “in misura pari all'ammontare delle retribuzioni secondo la paga tabellare prevista per l'agente tecnico esattore livello
C, corrispondenti al periodo dal 4 gennaio 2002 al 4 giugno 2002, nonché per il periodo dal 4 novembre 2004 e fino alla reintegrazione, avvenuta in data 1-4-2005, oltre rivalutazione e interessi sugli importi fino al soddisfo”.
A seguito di tale pronuncia, pacificamente non impugnata e quindi ormai passata in giudicato, il CAS ha definitivamente provveduto alla reintegra della lavoratrice, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
Così riassunti i fatti, va precisato che nel caso di specie la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Assessorato e dell'
[...]
alla corresponsione dei contributi previdenziali Controparte_3
mediante versamento all' dei relativi importi in relazione ai CP_4
periodi 4 gennaio – 4 giugno 2002 e 4 novembre 2004 – 1 aprile 2005
(per i quali le è già stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da ritardato avviamento), nonché la condanna dei predetti enti regionali e del CAS, quale datore di lavoro, alla regolarizzazione contributiva per il successivo periodo 1 giugno – 31 dicembre 2016. Ha, in particolare, precisato di aver già sollecitato, con nota dell'8 marzo 2018,
l'intervento dell' per il recupero dei predetti contributi CP_4
previdenziali, il cui relativo onere di versamento ricade, quanto ai primi due periodi, in capo all'Assessorato e all' , la cui Controparte_3 responsabilità per il ritardo nell'avviamento e per la successiva cessazione del rapporto di lavoro è già stata accertata dalla Corte
d'Appello di Messina, nonché per il periodo 1 giugno – 31 dicembre
2016 in capo al CAS, stante l'illegittimità dell'ultimo licenziamento.
Ha, inoltre, richiesto la condanna degli enti regionali al risarcimento dell'ulteriore danno patito per la mancata trasformazione,
a far data dall'anno 2008, del rapporto di lavoro alle dipendenze del
CAS da tempo parziale a tempo pieno, da commisurarsi alla maggior retribuzione non percepita, con versamento dei relativi contributi, nonché la condanna del alla corresponsione delle CP_1
retribuzioni dovute per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2016 e alla rettifica sul cedolino paga della data di assunzione, da considerarsi avvenuta il 4 gennaio 2002 (data di avviamento al lavoro degli altri
ATE utilmente collocati in graduatoria) e non già il 1 aprile 2005 (data dell'ordinanza costitutiva del rapporto di lavoro).
2.1.- Tanto chiarito, si rileva che dall'estratto conto previdenziale allegato dall' e aggiornato al 31 maggio 2021 risulta CP_4
che il CAS ha già provveduto all'integrale versamento dei contributi maturati dalla lavoratrice per il periodo 4 gennaio 2002 – 31 marzo
2021 in forza di contratto a tempo indeterminato e parziale.
E invero, come eccepito dallo stesso , con nota prot. CP_1
.4800.01/08/2018.0294076 l' , preso atto della denuncia CP_4 CP_5
inoltrata dalla in data 8 marzo 2018, nonché del consolidato Pt_1
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, “la parte datoriale è tenuta a versare i contributi previdenziali all' per i CP_4
periodi di tempo intercorrenti tra il licenziamento e la sentenza, atteso che nel caso di specie il rapporto di lavoro è solo quiescente (cfr.
Sentenza Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 23181 dell'11/10/2013, Sentenza Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite
n. 15143 del 2007”, ha diffidato il CAS “al versamento della contribuzione di euro 5053,614 a titolo di contribuzione di cui euro
1296,65 per il periodo dal 04 gennaio 2002 al 04 giugno 2002; euro 1378,98 per il periodo 04/11/2004 al 31/03/2005 ed euro 2377,93 dal
01 giugno 2016 al dicembre 2016”.
A tale diffida hanno fatto seguito diverse note dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro (del 30 luglio 2019 e del 15 ottobre 2019), poi culminate con la prescrizione 2019/1858 del 18 novembre 2019,
Con impartita ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 124/2004, con la quale l' ha chiesto al CAS la produzione del provvedimento amministrativo di ricostruzione del trattamento giuridico ed economico spettante alla per il periodo lavorativo dal 4 gennaio 2002 al 31 luglio 2019, Pt_1
dei DMA e dei versamenti degli oneri previdenziali relativi ai suddetti periodi.
Per l'effetto, il , considerato il carattere obbligatorio CP_1
e sanzionatorio di tale prescrizione, nonché “l'opportunità di provvedere provvisoriamente, in attesa dell'esito del giudizio iscritto al
n. 2739/2018 r.g.l. del Tribunale di Messina, a quanto prescritto dall'ispettorato del lavoro di Messina”, ha riconosciuto giuridicamente in favore di i periodi di servizio dal 4 gennaio al 3 Parte_1
giugno 2002, dal 4 novembre 2004 al 31 marzo 2005 e dal 1 giugno al
31 dicembre 2016, provvedendo al conseguente versamento dei contributi previdenziali nella somma rispettivamente di “€ 945,21 quale aliquota del 23,80% a carico dell'ente ed € 351,47 quale aliquota dell'8,85% a carico del dipendente ma nel caso specifico imputata all'ente di impiego (…) € 1.005,20 quale aliquota del 23,80% a carico dell'ente ed € 373,78 quale aliquota dell'8,85% a carico del dipendente ma nel caso specifico imputata all'ente di impiego (…) € 1.763,14 quale aliquota del 23,80% a carico dell'ente ed € 665,62 quale aliquota dell'8,85% a carico del dipendente” (cfr. decreto dirigenziale n. 52/DA del 28 gennaio 2020, in atti).
Nello stesso decreto si precisa, però, il carattere meramente provvisorio di tali versamenti, effettuati in forza della prescrizione dell'Ispettorato e fatto salvo l'esito del giudizio in corso (come del resto ribadito dal CAS e dalla ricorrente nelle note successive), sicché non può nella specie dirsi neppure parzialmente cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito. Ciò posto, va dunque precisato che le domande qui avanzate dalla lavoratrice sono state in parte già proposte innanzi al Tribunale di
Catania nel giudizio n. 341/2005 r.g., poi riassunto dinanzi al Tribunale di Messina nel 2008 a seguito della declinatoria di competenza (con conseguente prosecuzione dell'originario procedimento e non instaurazione di uno nuovo). Invero, con il relativo atto introduttivo la ricorrente aveva chiesto: - l'accertamento del proprio diritto “al perdurante mantenimento del posto dal quale è stata illegittimamente estromessa dall'Amministrazione o, alternativamente, (…) alla riassunzione/reintegrazione con effetto costitutivo del rapporto di lavoro come previsto dal comma 2 del citato art. 63”; - per l'effetto, la condanna del “alla ricostruzione della posizione giuridica e CP_1 di carriera nei termini indicati supra” tenuto conto del danno dalla stessa subito, stante il suo diritto al riconoscimento di “anzianità di servizio e posizione complessiva d'impiego in tutto analoga a quella dei lavoratori regolarmente avviati e immessi in servizio con deliberazione commissariale n. 175 del 20.10.2001”; - la condanna dell'Assessorato Regionale del Lavoro “al risarcimento dei danni economici patiti dalla ricorrente per la mancata iniziale costituzione del rapporto di lavoro, quantificabili per equivalente in base all'ultima busta paga percepita, ovvero nelle retribuzioni e l'integrale trattamento economico, pensionistico e previdenziale fruito dai lavoratori regolarmente avviati a selezione dal 4.1.2002 e ciò per il periodo 4.1.2002-4-6.2002, maggiorate di rivalutazione e interessi come per legge (…) al risarcimento dei danni economici patiti dalla ricorrente per la revoca del provvedimento di avviamento al lavoro – divenuta operativa dal 4.11.2004 – e sino al successivo ripristino del rapporto stesso, ad oggi non ancora avvenuto, danno qui quantificabile per equivalente in base all'ultima busta paga percepita, ovvero con le retribuzioni e l'integrale trattamento economico, pensionistico e previdenziale che nel corrispondente periodo avrebbero dovuto essere erogate in favore della lavoratrice da parte del ”. CP_1
Esse sono state chiaramente reiterate nel ricorso in riassunzione, nonché nel successivo atto di appello, laddove la ha chiesto, Pt_1
oltre alla condanna del CAS alla ricostruzione della “posizione di carriera della ricorrente a far data dalla immissione in servizio dei lavoratori assunti in forza della graduatoria valevole per l'anno 1998, con le conseguenti integrazioni di carattere contributivo”, anche il riconoscimento di “tutti i diritti alle progressioni di carriera ed alle chances che si sono aperte o che si potranno aprire (trasformazione del rapporto da part-time in full time) dalle quali ingiustamente sarebbe stata esclusa”.
Premesso che nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite (cfr. Cass. n. 7392/2008), ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, su tali domande si è ormai formato il giudicato, atteso il loro implicito rigetto nel pregresso giudizio di appello.
Dall'esame della pronuncia n. 1342/2016 risulta, infatti, che la
Corte, ritenuta la lesione del diritto dell'istante all'avviamento a selezione , fonte di un obbligo risarcitorio in capo alle amministrazioni pubbliche coinvolte (da parametrarsi “all'intero periodo di ritardo nell'avviamento, in base alla valutazione che le chance di assunzione della stessa a seguito della selezione successiva all'avviamento – consistente unicamente nell'accertamento dell'idoneità alle mansioni – assommavano sostanzialmente al 100%”), ha ritenuto l'Assessorato e l' e della massima occupazione unici Controparte_3
responsabili del ritardo nell'avviamento a selezione e del conseguente ritardo nell'assunzione della così come della cessazione del Pt_1
rapporto disposta dal CAS a seguito della revoca dell'atto di avviamento in esecuzione della sentenza n. 312/2004, e li ha condannati al relativo risarcimento del danno, determinato “in misura pari all'ammontare delle retribuzioni secondo la paga tabellare prevista per
l'agente tecnico esattore livello C, corrispondenti al periodo dal 4 gennaio 2002 al 4 giugno 2002, nonché per il periodo dal 4 novembre
2004 e fino alla reintegrazione, avvenuta in data 1-4-2005”.
Tale risarcimento, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è idoneo, in assenza di prova di ulteriori danni (quali eventuali spese sostenute in vista del futuro lavoro, conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione ed esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative, per la cui risarcibilità v. Cass. n. 26282/2007) - sui quali la ricorrente nulla ha dedotto – è idoeno a ristorare per intero il pregiudizio patrimoniale patito dal lavoratore tardivamente assunto o, come nella specie, avviato al lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha infatti chiarito che in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento dell'intero trattamento retributivo e contributivo perso nel periodo di mancato impiego, presupponendo esso l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
egli può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. , ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (v. da ultimo Cass. n. 22294/2023).
Ne consegue che non può nella specie validamente discutersi di omessa pronuncia della Corte d'Appello ex art. 112 c.p.c. – del resto, mai lamentata dalla ricorrente – essendo la stessa astrattamente configurabile solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione - e non di una mera allegazione difensiva - sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto. La omessa pronuncia, in particolare, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da far valere in Cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, presuppone un difetto di attività del giudice di secondo grado e non che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza, risolvendola in modo che alla parte sembri giuridicamente non corretto o non adeguatamente giustificato (v. in termini Cass. n. 20555/2017).
In definitiva, sulla questione relativa al diritto della di Pt_1
ottenere l'integrale versamento della contribuzione per i periodi 4 gennaio – 4 giugno 2002 e 4 novembre 2004 - 1 aprile 2005, nonché sulla domanda di risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni previste per il passaggio da part-time a full-time, è ormai sceso il giudicato, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore accertamento sul punto.
3.- L'efficacia di giudicato della predetta pronuncia non può estendersi, invece, alla diversa domanda di retrodatazione meramente giuridica dell'impiego, sulla quale la Corte d'Appello non si è, neppure implicitamente, pronunciata.
E', infatti, ius receptum che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto, come sopra precisato, non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (v. ex multis Cass. n. 14772/2017).
E invero, “mentre la decorrenza dell'anzianità economica dipende dall'effettivo svolgimento del servizio, la retrodatazione dell'anzianità a fini giuridici è astrattamente riconoscibile, a prescindere dalla prestazione effettiva di attività lavorativa, mediante la ricostruzione giuridica della carriera con la medesima decorrenza che sarebbe spettata se il dipendente fosse stato assunto tempestivamente (cfr., da ultimo, Cons. Stato IV, 6 febbraio 2019, n. 887, nonché già Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5350)" (così
Cass. n. 25619/2024).
Nella specie è pacifico che la ricorrente, a seguito della pronuncia costitutiva del rapporto, sia stata reimmessa in servizio dal
CAS con indicazione nel cedolino paga, quale data di inizio del rapporto, 1 aprile 2005 (considerando a tal fine l'epoca di emanazione dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Catania) e non già quella del 4 gennaio 2002, quale data di effettiva assunzione degli altri iscritti nelle liste per l'assunzione di ATE liv. C.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto della alla corretta Pt_1
retrodatazione giuridica dell'impiego, con conseguente condanna del a rettificare sul cedolino paga Controparte_1
della ricorrente la data di instaurazione del rapporto.
4. Da ultimo, quanto al periodo intercorrente tra il 1 giugno (data del licenziamento a seguito della pronuncia di primo grado dell'ufficio)
e il 31 dicembre 2016 (data della successiva reintegra) la ricorrente, ritenuta l'illegittimità del licenziamento e, in relazione ad esso, la responsabilità tanto dell'Assessorato e dell' che del Controparte_3
CAS, ha chiesto la condanna di detti enti all'integrale versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la CP_4
condanna del solo al pagamento, per il medesimo periodo, CP_1
delle retribuzioni non percepite.
Ha richiamato a tal fine l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale;
in tali ipotesi, infatti, il lavoratore ha diritto a che la propria carriera, indebitamente arrestata, venga ricostruita come se l'episodio interruttivo non vi fosse mai stato, sicché grava sul datore di lavoro, il cui atto illegittimo abbia determinato la cessazione del rapporto, l'obbligo di corrispondere per intero al lavoratore il trattamento economico medio tempore non percepito, con il corrispondente onere di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata dell'interruzione del rapporto (v. Cass. n.
23182/2013). Va, dunque, anzitutto indagato se possa validamente discutersi nella specie di licenziamento illegittimo.
Dalla documentazione in atti risulta che con decreto dirigenziale n. 121/DG del 18 maggio 2016 il CAS si è limitato a prendere atto della sentenza n. 214/2016 del 1 marzo 2016, con la quale il Tribunale di
Messina, dichiarando estinto il giudizio di merito n. 6610/2008 r.g. per tardività della riassunzione del procedimento instaurato dalla Pt_1
in data 24 gennaio 2005 innanzi al Tribunale di Catania (r.g. n.
341/2005), dichiaratosi incompetente, ha di fatto caducato l'ordinanza cautelare del 7 gennaio 2005, emessa ante causam dallo stesso
Tribunale nell'ambito di quel giudizio, in forza della quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'avviamento con precedenza.
A norma degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., nella versione originaria, ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis) n. 2 del d.l. n. 35/2005
(applicabili ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo
2006) l'estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e la facoltà, per chi ne abbia subito l'attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica (v. Cass.
n. 15349/2010).
Ne consegue che diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente, non può validamente discutersi nella specie di illegittimità del licenziamento, posto che esso, al pari della precedete immissione in servizio del 1 aprile 2005, è stato determinato dalla necessità del di dare attuazione al dictum giudiziale;
alcuna responsabilità CP_1
può essere, dunque, addebitata al CAS, con conseguente infondatezza delle domande, anche risarcitorie, formulate nei suoi confronti.
Del resto, come chiarito dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 1342/2016, il ritardo nell'avviamento a selezione, dal quale sono dipesi il successivo ritardo nell'assunzione e la prima cessazione del rapporto oltre che, in generale, la necessità della lavoratrice di avviare un così lungo contenzioso per il riconoscimento dei propri diritti, è dipeso dall'esclusivo comportamento illegittimo dell'Assessorato e dell' . Controparte_3
Ciò giustificherebbe, tuttavia, la sola proposizione, nei confronti dell'Assessorato, della relativa pretesa risarcitoria, qui non avanzata dalla ricorrente, dovendosi escludere, invece, in assenza della relativa prestazione lavorativa e stante l'estraneità dell'ente regionale rispetto al rapporto di lavoro intercorso tra la e il CAS, il diritto della Pt_1
lavoratrice all'integrale corresponsione del trattamento economico
(retributivo e contributivo).
In definitiva, anche le domande promosse nei confronti dell'Assessorato e dell' vanno respinte. Controparte_3
5.- Nei rapporti con il CAS le ragioni della decisione e il limitato accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente nei suoi confronti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali. E' giusto, invece, che la risponda di quelle Pt_1
sostenute dall' e dall' , le quali CP_2 CP_3 Controparte_3
ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in ragione della limitata attività svolta, in complessivi 4.636.5 euro, oltre accessori. Vanno compensate, invece, quelle nei rapporti con l' , attesa la chiamata CP_4
iussu iudicis alla luce del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8956/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) condanna il a retrodatare, Controparte_1
a tutti gli effetti giuridici, il rapporto di lavoro di al 4 Parte_1
gennaio 2002 e quindi a rettificare sul cedolino paga la data di assunzione della stessa;
2) condanna a rimborsare all' Parte_1 [...]
e all' Controparte_7 [...]
le spese del giudizio, Controparte_3
liquidate in complessivi 4.636,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 14.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro