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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 28/01/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1259/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2858/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425694 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425694 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 760/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impositivo
Resistente: in via principale, il rigetto del ricorso, in via subordinata, la riduzione della superficie catastale da sottoporre a tassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Esecutivo n. 112401425694 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2022-2023, e conseguente richiesta di pagamento di euro
2.762,00 a titolo di tributi ed interessi, sanzioni e accessori, relativamente all'unità immobiliare sita in Roma,
Indirizzo_1, censite al NCEU al Daticatastali_1.
Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata indicazione delle modalità per il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997; inoltre, che non sarebbe stata correttamente individuata la superficie castale da sottoporre alla tassazione, in quanto, la superficie effettiva non sarebbe di mq. 105, ma di 74 mq.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione della superficie catastale da sottoporre a tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della controversia va precisato che la stessa deve essere decisa nei limiti della domanda proposta dal ricorrente che configura il thema decidendum.
Il ricorrente prospetta due ragioni di doglianza: la prima, relativa alla informazione sulle modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione, la seconda, relativa alla estensione del bene da sottoporre a tassazione.
Il primo motivo non è fondato, posto che dall'avviso di accertamento si evince chiaramente che il contribuente
è stato informato delle modalità per potersi avvalere del pagamento in misura ridotta della sanzione. Il contribuente avrebbe quindi potuto pagare l'importo e la sanzione ridotta secondo le stesse modalità di pagamento descritte nel medesimo atto.
È invece fondato il secondo motivo, posto che dalle visure prodotte si evince che la superficie effettiva è di mq. 74 e non di mq. 105.
Ne consegue il parziale annullamento dell'atto nella parte in cui indica la superficie tassabile nella misura di mq. 105 piuttosto che di mq. 74. Conseguentemente, devono essere rideterminate le pretese relative all'imposta, sanzioni e interessi.
Il parziale accoglimento comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impugnato nella parte in cui, nell'indicare la superficie tassabile, indica mq. 105 piuttosto che mq. 74, con conseguente obbligo di rideterminazione delle pretese relative all'imposta, sanzioni e interessi. Compensa le spese di lite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2858/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425694 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425694 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 760/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impositivo
Resistente: in via principale, il rigetto del ricorso, in via subordinata, la riduzione della superficie catastale da sottoporre a tassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Esecutivo n. 112401425694 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2022-2023, e conseguente richiesta di pagamento di euro
2.762,00 a titolo di tributi ed interessi, sanzioni e accessori, relativamente all'unità immobiliare sita in Roma,
Indirizzo_1, censite al NCEU al Daticatastali_1.
Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata indicazione delle modalità per il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997; inoltre, che non sarebbe stata correttamente individuata la superficie castale da sottoporre alla tassazione, in quanto, la superficie effettiva non sarebbe di mq. 105, ma di 74 mq.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione della superficie catastale da sottoporre a tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della controversia va precisato che la stessa deve essere decisa nei limiti della domanda proposta dal ricorrente che configura il thema decidendum.
Il ricorrente prospetta due ragioni di doglianza: la prima, relativa alla informazione sulle modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione, la seconda, relativa alla estensione del bene da sottoporre a tassazione.
Il primo motivo non è fondato, posto che dall'avviso di accertamento si evince chiaramente che il contribuente
è stato informato delle modalità per potersi avvalere del pagamento in misura ridotta della sanzione. Il contribuente avrebbe quindi potuto pagare l'importo e la sanzione ridotta secondo le stesse modalità di pagamento descritte nel medesimo atto.
È invece fondato il secondo motivo, posto che dalle visure prodotte si evince che la superficie effettiva è di mq. 74 e non di mq. 105.
Ne consegue il parziale annullamento dell'atto nella parte in cui indica la superficie tassabile nella misura di mq. 105 piuttosto che di mq. 74. Conseguentemente, devono essere rideterminate le pretese relative all'imposta, sanzioni e interessi.
Il parziale accoglimento comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impugnato nella parte in cui, nell'indicare la superficie tassabile, indica mq. 105 piuttosto che mq. 74, con conseguente obbligo di rideterminazione delle pretese relative all'imposta, sanzioni e interessi. Compensa le spese di lite.