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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa AR IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8201/2024, vertente TRA OMA (RM), 25/10/1954), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ROSSI MARCELLA e AN AR;
E (ROMA (RM), 13/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PIGNOTTI BARBARA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale e successivamente lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/02/1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2) Il sig. si impegna e si obbliga ad acquistare la quota pari al Parte_1 50% della casa familiare di proprietà della sig. sita in Roma via Ivanoe Controparte_1 Bonomi n. 50 scala A int. 23, iscritta nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 265, Numero 126, Sub. 24 Zona Cens. 4 Categoria A/3, Classe 3, n. 5 Vani, Superficie catastale mq 105, Rendita 903,80. corrispondendo alla stessa, che accetta, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00). Il prezzo di vendita sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra mediante bonifico bancario istantaneo o delega Pt_1 CP_1 irrevocabile di pagamento sul conto corrente postale n. 1071023301 a lei intestato (IBAN [...]) contestualmente al rogito notarile di compravendita che dovrà effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della separazione. 3) La sig.ra ha già lasciato la casa coniugale nel settembre 2024, Controparte_1 portando con sé i propri effetti personali ed i documenti. Gli altri beni mobili di sua proprietà esclusiva resteranno in tale abitazione fino al momento in cui la sig.ra si CP_1 trasferirà in un immobile di sua proprietà. Di tali beni i coniugi redigeranno apposito inventario in duplice copia che verrà dagli stessi sottoscritti.
4) In considerazione delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi ed al solo fine di agevolare la sig.ra nel periodo intercorrente il rilascio CP_1 dell'appartamento coniugale e il trasferimento della medesima nell'abitazione di sua proprietà, il sig. ha già corrisposto alla moglie a titolo di mantenimento ed Pt_1 unicamente per il periodo intercorrente tra l'udienza di separazione e la pubblicazione della sentenza di divorzio, in luogo di un importo mensile, la somma anticipata e complessiva di euro 1.500,00. Egli ha inoltre corrisposto alla moglie l'ulteriore somma di euro di 8.500,00 quale contributo forfetizzato alle spese per i traslochi e per la locazione provvisoria rinunciando fin da ora a qualsiasi rendiconto da parte della moglie.
5) Quale futura condizione di scioglimento del matrimonio il sig. Pt_1
si obbliga fin da ora a corrispondere alla sig.ra previa dichiarazione di
[...] CP_1 equità da parte del Tribunale, l'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00), che verrà corrisposto entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione della sentenza di divorzio, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione e dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente IBAN già indicato in precedenza.
6) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituirà contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra e che la corresponsione è CP_1 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della stessa anche futura, nonché a ristoro di qualsivoglia richiesta anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, che derivi e/o abbia causa e/ o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7) Le parti conserveranno la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili: il sig. il 100% dell'appartamento sito in Roma via Ivanoe Bonomi n. 50 scala A Pt_1 int. 19, iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 265, numero 126, sub. 20, Zona Cens. 4 categoria A/3, 5 Classe 3 Vani, Superficie catastale mq 105, Rendita 903,80, ricevuto in eredità, condotto in locazione e la sig.ra il 100% CP_1 dell'appartamento sito in Roma via Chisimaio n. 23 P2-S1 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 565, numero 148, sub. 18 Zona Cens. 3 categoria A/3, Classe 2, n. 5 Vani, Superficie catastale mq 82, Rendita 839,24, ricevuto in eredità; il 50% appartamento sito in ZZ (Novara) Vicolo Chiuso Riboni n. 14 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di ZZ al Foglio 5, numero 117/448, sub. 1, Categoria A/4, Classe 2, n. 8,5 Vani, Superficie catastale mq 269, Rendita 338,02, 50% dell'immobile sito in ZZ (Novara) Vicolo Chiuso Riboni n. 14 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di ZZ al Foglio 5, numero 117/448, sub. 2, Categoria C/2, Classe 2, Superficie catastale mq 16, Rendita 32,23, così come le giacenze nei rispettivi conti correnti e/o finanziamenti, esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, come descritti nel ricorso.
8) Le parti precisano che le condizioni concordate sopra indicate rappresentano elemento funzionale ed indispensabile per dirimere le controversie di natura patrimoniale insorte tra le stesse ed al raggiungimento del suddetto accordo.
9) Le parti chiedono che il Tribunale voglia ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1 25/10/1954) e (ROMA (RM), 13/11/1956), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA in data 14/02/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00396, Parte 1, Serie 01, Anno 1985, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/06/2025
Il Presidente rel.
AR IE
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8201/2024, vertente TRA OMA (RM), 25/10/1954), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ROSSI MARCELLA e AN AR;
E (ROMA (RM), 13/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PIGNOTTI BARBARA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale e successivamente lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/02/1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2) Il sig. si impegna e si obbliga ad acquistare la quota pari al Parte_1 50% della casa familiare di proprietà della sig. sita in Roma via Ivanoe Controparte_1 Bonomi n. 50 scala A int. 23, iscritta nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 265, Numero 126, Sub. 24 Zona Cens. 4 Categoria A/3, Classe 3, n. 5 Vani, Superficie catastale mq 105, Rendita 903,80. corrispondendo alla stessa, che accetta, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00). Il prezzo di vendita sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra mediante bonifico bancario istantaneo o delega Pt_1 CP_1 irrevocabile di pagamento sul conto corrente postale n. 1071023301 a lei intestato (IBAN [...]) contestualmente al rogito notarile di compravendita che dovrà effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della separazione. 3) La sig.ra ha già lasciato la casa coniugale nel settembre 2024, Controparte_1 portando con sé i propri effetti personali ed i documenti. Gli altri beni mobili di sua proprietà esclusiva resteranno in tale abitazione fino al momento in cui la sig.ra si CP_1 trasferirà in un immobile di sua proprietà. Di tali beni i coniugi redigeranno apposito inventario in duplice copia che verrà dagli stessi sottoscritti.
4) In considerazione delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi ed al solo fine di agevolare la sig.ra nel periodo intercorrente il rilascio CP_1 dell'appartamento coniugale e il trasferimento della medesima nell'abitazione di sua proprietà, il sig. ha già corrisposto alla moglie a titolo di mantenimento ed Pt_1 unicamente per il periodo intercorrente tra l'udienza di separazione e la pubblicazione della sentenza di divorzio, in luogo di un importo mensile, la somma anticipata e complessiva di euro 1.500,00. Egli ha inoltre corrisposto alla moglie l'ulteriore somma di euro di 8.500,00 quale contributo forfetizzato alle spese per i traslochi e per la locazione provvisoria rinunciando fin da ora a qualsiasi rendiconto da parte della moglie.
5) Quale futura condizione di scioglimento del matrimonio il sig. Pt_1
si obbliga fin da ora a corrispondere alla sig.ra previa dichiarazione di
[...] CP_1 equità da parte del Tribunale, l'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00), che verrà corrisposto entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione della sentenza di divorzio, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione e dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente IBAN già indicato in precedenza.
6) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituirà contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra e che la corresponsione è CP_1 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della stessa anche futura, nonché a ristoro di qualsivoglia richiesta anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, che derivi e/o abbia causa e/ o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7) Le parti conserveranno la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili: il sig. il 100% dell'appartamento sito in Roma via Ivanoe Bonomi n. 50 scala A Pt_1 int. 19, iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 265, numero 126, sub. 20, Zona Cens. 4 categoria A/3, 5 Classe 3 Vani, Superficie catastale mq 105, Rendita 903,80, ricevuto in eredità, condotto in locazione e la sig.ra il 100% CP_1 dell'appartamento sito in Roma via Chisimaio n. 23 P2-S1 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di Roma al Foglio 565, numero 148, sub. 18 Zona Cens. 3 categoria A/3, Classe 2, n. 5 Vani, Superficie catastale mq 82, Rendita 839,24, ricevuto in eredità; il 50% appartamento sito in ZZ (Novara) Vicolo Chiuso Riboni n. 14 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di ZZ al Foglio 5, numero 117/448, sub. 1, Categoria A/4, Classe 2, n. 8,5 Vani, Superficie catastale mq 269, Rendita 338,02, 50% dell'immobile sito in ZZ (Novara) Vicolo Chiuso Riboni n. 14 iscritto nel Registro Catasto dei Fabbricati di ZZ al Foglio 5, numero 117/448, sub. 2, Categoria C/2, Classe 2, Superficie catastale mq 16, Rendita 32,23, così come le giacenze nei rispettivi conti correnti e/o finanziamenti, esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, come descritti nel ricorso.
8) Le parti precisano che le condizioni concordate sopra indicate rappresentano elemento funzionale ed indispensabile per dirimere le controversie di natura patrimoniale insorte tra le stesse ed al raggiungimento del suddetto accordo.
9) Le parti chiedono che il Tribunale voglia ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1 25/10/1954) e (ROMA (RM), 13/11/1956), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA in data 14/02/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00396, Parte 1, Serie 01, Anno 1985, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/06/2025
Il Presidente rel.
AR IE