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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7997 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DI NAPOLI ALIDA presso cui elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Per_1
del 12.06.2023 rilasciata in corso di causa,
PARTE OPPONENTE
e
[...]
_1
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con
[...] P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. CRESCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in alla Via Pio XII n. 114 presso il difensore avv. CRESCI Pt_1
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 16 GIOVANNI, giusta procura in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/07/2022 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2159/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 6.06.2022 in virtù del quale è stato condannato a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 27.910,41, oltre interessi nonché per le spese e competenze della procedura monitoria, a causa dell'asserito inadempimento rispetto a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 14.11.1991, per i seguenti motivi: (1) carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
; (2) l'infondatezza della domanda avversa per
[...]
insussistenza e inesattezza del presupposto relativo l'an della pretesa creditoria, alla luce della radicale nullità dell'istituto dell'usufrutto perpetuo istituito in favore dell'opposta.
Parte opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente versato negli ultimi 10 anni dal Parte_1
in favore della Prepositura, somma quantificata in di €
[...]
167.462,50.
Si costituiva ritualmente in giudizio la _1
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 16 INSIGNE COLLEGIALE E _1
che, contestando gli avversi assunti,
[...]
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art 96
c.p.c., “quantificato in una somma pari al quintuplo delle spese di lite ovvero alla diversa somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare”.
Denegata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e attesa la sua natura documentale, la causa veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
28/11/2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è pienamente fondata e va accolta, per le ragioni qui di seguito indicate.
1. Mette conto evidenziare, in via preliminare, che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass.
civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993,
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 16 n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041).
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente,
convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi,
modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e Cass., n.
5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n. 12765/2007;
Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass.,
n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993).
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 16 Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
2.1. Si avverte che la decisione viene assunta in base al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile,
“l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola,
a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), principio che consente al Giudice
di pervenire ad una decisione nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito, decidendo, in particolare, la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 2909/2017; n. 2853/2017; SS.UU. 9936/2014; n.
12002/2014; n. 23.621/2011).
2.2. In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 16 l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, va osservato che nel merito l'opposizione sia fondata nel merito e vada accolta.
Orbene, fatta questa precisazione, è opportuno fissare l'oggetto della domanda avanzata in fase monitoria.
Orbene, con convenzione del 15.12.1925 veniva riconosciuto in capo al l'obbligo di curare l'amministrazione dei beni ivi Parte_1
indicati dei quali è in possesso, con diligenza del buon padre di famiglia,
provvedendo alla loro conservazione ed al loro miglioramento,
curandone la loro eventuale concessione in locazione e compiendo, sugli stessi, tutti “gli atti dominicali di amministrazione” di sua spettanza;
veniva inoltre previsto a carico del l'obbligo di provvedere Pt_1
all'adempimento degli oneri di culto mediante versamento, in favore del
OS, di una somma annuale ivi predeterminata.
Dal citato documento si ricava: - che i beni in discorso a seguito della legge eversiva del 1867 furono incamerati dallo Stato;
- che, in particolare, tali beni sono stati rivendicati in proprietà dal e che, Pt_1
a seguito di un lungo contezioso, con sentenza della Corte di Cassazione
di Napoli del 12.8.1874 la domanda venne accolta;
- che, riconosciuto il diritto di proprietà del sui citati beni, l'ente riconobbe il proprio Pt_1
obbligo di adempimento degli oneri di culto, di cui i beni erano gravati;
- che il Consiglio comunale con deliberazione del 12.5.1908 provvide alla liquidazione degli oneri di culto citati;
- che con delibera del
30.1.1910 veniva approvata la proposta della Commissione e veniva determinata la rendita netta in lire 8019,16; - che quindi con atto del
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 16 18.10.1911 per notar veniva prefissata la rendita netta dei beni Per_2
rivendicati per la soddisfazione degli oneri di culto obbligatori, somma soggetta a rivalutazione;
- che tuttavia la determinazione della somma da corrispondere in favore del OS debba essere determinata annualmente in base alla rendita netta che i beni posseduti dal Comune
producono e produrranno per il futuro.
Con successivo verbale del 6 luglio 1933 si è provveduto alla cessione temporanea in favore del OS dell'amministrazione dei citati beni da parte del , in esecuzione alla deliberazione Pt_1 Parte_1
Podestarile del 14 novembre 1932 n. 461. Con tale verbale si è in particolare provveduto (art. 2) all'affidamento per anni 5 in favore del dell'amm.ne dei fondi rustici, urbani, Parte_2
censi, canoni, capotali, prestazioni, ecc., come in quella sede indicate ed ancora che in esecuzione del citato verbale (art. 5) è stato consegnato al
OS la documentazione relativa a tutti i contratti in corso aventi ad oggetto i beni di cui è stata trasferita l'amministrazione, come elencati nonché la documentazione relative alle polizze di depositi cauzionali per i fitti in corso.
Venendo ora alla più recente convenzione del 14/11/1991, con essa il
Comune di , dovendo provvedere alla costruzione di un Pt_1
complesso polifunzionale (piscina e palazzetto dello Sport) ed alla realizzazione di sistemazioni esterne funzionali al detto complesso sui terreni per cui vi è causa, conveniva con la Prepositura quanto segue: in forza detto atto (art. 2) la Prepositura cedeva in favore del Parte_1
il diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso allo stato
[...]
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 16 in proprietà del stesso ed in usufrutto atipico, in quanto Pt_1
perpetuo, della Chiesa collegiale e parrocchiale di;
per CP_2
effetto della cessione, il (art. 3) si obbligava a corrispondere in Pt_1
favore dell'usufruttuario OS di , quale compenso per la CP_1
cessione, la somma di lire 22.247.179,00.
Riassumendo, quindi, il si è reso cessionario, dietro pagamento Pt_1
di un corrispettivo, del diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso sui fondi in oggetto per ragioni di interesse pubblico,
riconoscendo, per altra via, in favore del OS il diritto ad esigere le rendite per destinarle a scopo di culto, similmente al diritto di usufrutto atipico, in quanto perpetuo.
Proprio in forza di tale atto l'opposto ha agito in via monitoria per il pagamento della somma pattuita a titolo compenso annuo per la cessione del diritto di superficie sulla citata area di mq. 12.210, per un importo annuale pari allo stato ad € 16.746,25, obbligo rimasto inadempiuto per i tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022, per complessivi € 27.910,41 di cui € 16.746,25 per l'anno 2021 ed € 11.164,16 per il primo e secondo quadrimestre 2022.
Parte opponente si è tuttavia fermamente opposta all'accoglimento di tale domanda, evidenziando di essere legittima proprietaria di tali bene mentre, per altro verso, l'opposta non ha fornito alcune prova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
2.3. Ora, la citata convenzione del 14/11/1991 deve essere letta ed interpretata alla luce dei provvedimenti che l'hanno preceduta ed in particolare in base alla convenzione del 1925 (che espressamente
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 16 attribuiva al l'onere di compiere sui beni in Parte_1
discussione tutti gli atti dominicali di amministrazione di sua spettanza)
ed alla sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12.8.1874 (che accolse la domanda di rivendicazione proposta dal . Pt_1
Non è quindi certamente un caso che con verbale del 6 luglio 1933 si è
provveduto alla cessione in favore dell'opposta del solo diritto all'amministrazione dei citati beni, per un periodo di tempo peraltro limitato.
Si è detto quindi che con la convenzione del 1991 è stato riconosciuto in favore del Comune un diritto reale (di superficie) di carattere perpetuo,
così come è stato concesso in favore di parte opposta il diritto di usufrutto atipico, in quanto non avente limiti di durata.
Ciò sul presupposto, tuttavia, della definitiva acquisizione dei beni di cui si discute al patrimonio del il quale ne dispose nel tempo, Pt_1
alienandoli o concedendoli in locazione/fitto come dimostrato dal predetto verbale, non potendo revocarsi in dubbio il titolo (di proprietà)
da riconoscere in capo al Pt_1
2.4. Sarà utile una breve digressione normativa per comprendere tale ultimo profilo, pur contestato da parte opposta.
In linea generale, deve essere rimarcato che in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una classificazione incentrata sulla distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss.) e beni patrimoniali (art. 826), sostanzialmente basata sul criterio di individuazione tipologica dei primi e sul criterio funzionale del momento destinatorio per i secondi (art. 828). In negativo, la mancata
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 16 inclusione all'interno dei beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualifica, per contro, beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica
(tali da concretare, sotto il profilo funzionale, beni pubblici di interesse oggettivamente privato): per tali beni, stante l'assenza di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime propriamente pubblicistico, è
invalsa la tradizionale denominazione di beni patrimoniali disponibili
(Cass. n. 6019/2016; S.U. n. 14865/2006; S.U. n. 391/1999; Cons. di
Stato, sez. V n.596/2019).
Nella specie, i beni oggetto di causa sono stati appresi al demanio dello
Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D.
7.7.1866 n. 3036).
La l. 15 agosto 1867 n. 3848, sulla soppressione di enti ecclesiastici, nel privare del riconoscimento come enti morali dei capitoli delle chiese collegiate, dispone lo svincolo dei loro beni, al fine di rimetterli in circolazione e sottrarli al vincolo della manomorta, ma fa salvo l'adempimento dei pesi come di diritto (art. 5), e, pertanto, non spiega effetto estintivo del diritto di percepire rendite dei beni medesimi,
ovvero di farne uso, che sia stato costituito dal fondatore (Cass. civ.,
04/02/1986, n. 678 in Dir. eccl. 1986, II, 389). Avuto riguardo al testo ed alla ratio delle disposizioni, si desume che lo scopo perseguito era quello di eliminare enti di culto ritenuti non accessori - nel senso di togliere agli stessi la personalità giuridica - e di rimettere in circolazione i beni sottraendoli al vincolo della manomorta, senza annullare però la volontà dei fondatori e lasciando sopravvivere i pesi “sì e come di
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 16 diritto”.
Lo svincolo in concreto operato dal si inserisce quindi nella Pt_1
previsione della norma citata senza estinguere le prestazioni a carico del patrono.
Nella specie, gli immobili di cui si controverte sono stati appresi al demanio dello Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D.
7.7.1866 n.3036).
Al riguardo, tuttavia, afferma la Suprema Corte, “deve escludersi che
detti beni siano di diritto entrati a far parte del demanio pubblico
indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica
funzione non essendo in tal senso indicative le disposizioni degli artt. 2
del citato R.D. n. 3848 ed 11 del citato R.D. n. 3036, che, nel prevedere
la devoluzione al «demanio» dello Stato dei beni dei soppressi enti
morali, si sono riferite al patrimonio dello Stato seguendo il linguaggio
del tempo, in cui il predetto sostantivo indicava il complesso dei beni
appartenenti allo Stato o agli altri enti pubblici territoriali, nell'ambito
del quale si distingueva il demanio pubblico dal demanio privato
(fiscale o patrimoniale) a seconda della destinazione del bene e del
regime della proprietà (pubblica o privata) a cui questo veniva concretamente assoggettato” (Cass. civ. n. 10253/1997).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, per circostanza pacifica in quanto incontestata, i terreni di cui si discute dovevano essere destinati al soddisfacimento del pubblico interesse, ossia in particolare alla costruzione da parte del di un complesso Parte_1
polifunzionale (piscina e palazzetto dello Sport), ragion per cui tali beni
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 16 possono dirsi utilmente acquisiti al patrimonio dell'ente locale.
Non può pertanto essere avallata la tesi di parte opposta, secondo cui “il non è affatto proprietario di quei beni ma ne ha ottenuto la Pt_1
rivendica quale patrono laicale ai sensi della legge n. 3848/1867 …”
proprio per la contraddittorietà di tale affermazione, non potendosi ammettere il riconoscimento – operato con la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, in forza della quale tutti i beni appartenenti agli enti morali soppressi sono devoluti al dello Stato – di un diritto CP_3
di proprietà in favore del ed al contempo negarlo, Parte_1
senza peraltro nessuna ragione giustificatrice a supporto.
Ed allora, il rapporto intessuto tra le parti deve inquadrarsi nell'ambito del diritto di usufrutto.
2.5. Secondo quanto previsto dall'art. 981 cod. civ., l'usufrutto consiste nel diritto dell'usufruttuario di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario.
Si tratta di diritto reale di godimento che, perciò, comprime il potere di godimento che normalmente spetta al proprietario.
Proprio per evitare una compressione totale del diritto del proprietario,
l'art. 979 cod. civ. enuncia il fondamentale principio della temporaneità
dell'usufrutto, per cui anche qualora le parti nulla abbiano previsto sul punto, nel caso di costituzione in favore di persone fisiche esso va limitato alla durata della vita dell'usufruttuario (e, peraltro, la morte dello stesso è comunque causa di estinzione dell'usufrutto) mentre per le persone giuridiche o enti non personificati la durata dell'usufrutto non può eccedere il trentennio.
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 16 L'usufrutto deve quindi sempre avere una durata predeterminata, perché
altrimenti non avrebbe alcuna utilità pratica per il concedente che si vedrebbe definitivamente privato del bene di sua proprietà.
In definitiva, il diritto di usufrutto (come anche l'uso) istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può
superare il trentennio, non essendo compatibile con l'ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d'utilità la proprietà,
dando vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento vigente
(Cass. civ., sez. II, 09/01/2020, n. 193 in Riv. not., 2020, 4, II, 687).
Lo stesso deve dirsi per il diritto di usufrutto perpetuo su beni immobili costituito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942.
Tale istituto non è più previsto dall'ordinamento vigente, in base al quale l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (art. 979 c.c., comma 2).
Per effetto della disciplina di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., la quale preclude la possibilità di ritenere che l'usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di ultrattività e si possa protrarre con le medesime caratteristiche pur dopo l'entrata in vigore del c.c. del 1942., si deve quindi ritenere che l'istituto dell'usufrutto perpetuo abbia perso la caratteristica della perpetuità e sia diventato temporaneo,
essendo sottoposto al limite di durata trentennale di cui all'art. 979 c.c.,
comma 2, nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica, e quindi sino alla data del 28 ottobre 1971. Da tale data, ove l'esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, deve
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 16 ritenersi sia iniziato a decorrere il termine ventennale per l'usucapione dell'anzidetto diritto di usufrutto temporaneo;
acquisto che deve ritenersi perfezionato alla data del 28 ottobre 1991 in assenza di atti interruttivi.
(art. 979, comma 2, c.c.) (Cass. civ., sez. II, 12/05/2011, n. 10453 in Riv.
not., 2011, 6, 1412, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame).
Deve dunque ritenersi affetto da invalidità - sia pure sotto la figura dell'obbligato propter rem - un rapporto obbligatorio che disintegri in perpetuo il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (Cass. civ.,
Sez. 2, Sent. n. 1056 del 20/04/1950), come nella fattispecie verificatosi.
2.6. Avendo la norma succitata imposto un limite, inderogabile, alla durata temporale dell'usufrutto, ancorché stabilito prima dell'entrata in vigore del codice civile del 42, la clausola che stabilisca un limite superiore deve ritenersi affetta da nullità per l'eccedenza.
Nella fattispecie in esame è stato infatti previsto un diritto di usufrutto perpetuo in favore del
[...]
_1
, che va conseguentemente dichiarato nullo per
[...]
l'eccedenza e va dichiarato estinto alla data del 28 ottobre 1971, con la conseguenza che alcunché deve essere riconosciuto in suo favore.
3. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto deve essere revocato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
4. Non può tuttavia accogliersi la domanda avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, in difetto di prova degli esborsi di
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 16 cui si è chiesto, in questa sede, la restituzione.
5. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.c. per dichiarare le spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Va infine rigettata la domanda proposta da parte opposta ex art. 96 c.p.c.
per difetto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta dal Parte_1
contro
[...] [...]
_1
, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2159/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 6.06.2022;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
;
[...]
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
_1
;
[...]
4) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa il 07/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 16 digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7997 /2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 16