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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/03/2025 al n. 1542 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
SU (NA) il 11/07/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ziello
Giovanna, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
e da
(C.F.: ) nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
06/01/1988, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Chef Maria Giuseppina
e Scotti Simona, dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da note scritte versate in atti telematicamente. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27.3.2025 parte ricorrente sig.ra premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con il sig. in data 15.06.2019, che da predetta Parte_2 unione nascevano due figli, il 22.10.2020 e il 6.3.2024, assumeva che detta Per_1 Per_2 unione era fallita a causa delle condotte infedeli del resistente: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali ed in particolare affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata presso la madre, attribuzione del diritto di uso Per_1 Per_2 ed abitazione della casa coniugale in favore della ricorrente, nonché determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del resistente nella misura di complessivi euro 1500,00 mensili con contribuzione al 70% delle spese straordinarie, nonché contributo al mantenimento della ricorrente di euro 500,00 mensili a carico del resistente.
In data 24.7.2025 si costituiva parte resistente, sig. , il quale asseriva di Parte_2 aver raggiunto un'intesa con la ricorrente in merito alle condizioni accessorie della separazione;
orbene, in data 25.7.2025 le parti allegavano telematicamente l'apposito accordo.
Il Presidente relatore, dunque, esaminata la istanza svolta congiuntamente dalle parti, disponeva che la già calendarizzata udienza del 29.9.2025 venisse trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc concessi i termini di legge per il deposito delle note;
pervenute le note di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il venir meno dell'affectio coniugalis, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo sottoscritto e trasfuso in atti in data 25.7.2025. Preliminarmente il Tribunale prende atto, in virtù dell'accordo concluso tra le parti, che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione di addebito formulata nell'atto introduttivo. Parte_1
In particolare, riguardo ai figli minori e , i coniugi concordano per l'affido Per_1 Per_2 condiviso in piena attuazione del principio di bigenitorialità proprio del nostro ordinamento giuridico, con residenza privilegiata presso la madre in Marigliano al Corso Umberto I
n.188, ossia la casa familiare, concordemente assegnata alla sig.ra , e diritto di Parte_1 visita paterno così come riportato nell'accordo statuito dalle parti, ovvero: “ in riferimento al diritto di visita del padre si rende necessario disciplinare distintamente quello da esercitare in favore della figlia e quello in favore del secondogenito tenuto Per_1 Per_2 conto della tenera età della stesso (attualmente 1 anno e 3 mesi) e pertanto secondo il seguente calendario:
a) il martedì e giovedì di ciascuna settimana il padre terrà con sé la figlia dalle Per_1 ore 16:00 con prelevamento presso l'istituto scolastico sito in Nola o in alternativa presso la casa familiare e riaccompagnamento alle ore 20:30 presso la casa familiare;
b) un week end a settimane alternate dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore
20:30 con relativo pernottamento;
Sino al compimento di tre anni di età il padre terrà con sé il minore : Per_2
c) il martedì e il giovedì di ciascuna settima dalle ore 16:00 alle ore 20:30, compatibilmente con i turni lavorativi, con prelevamento dall'abitazione familiare in uno alla piccola . Nonché nei fine settimana in cui avrà con sé la figlia , il Per_1 Per_1 sabato dalle ore 10.00 alle 20.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,30, ad eccezione delle occasioni nelle quali si tratterrà fuori sede con la figlia . Per_1
Al compimento dei tre anni di età del minore , il regime dei pernottamenti sarò lo Per_2 stesso di quello prescelto per la LA . Per_1
Sin da ora il padre si obbliga a dotarsi di adeguati sediolini per il trasporto in auto dei minori.
d) durante le festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, e più precisamente: un anno e trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore Per_1 Per_2
(dalle ore 18.00 del 24 dicembre e fino alle ore 11.00 del giorno successivo) ed il giorno di Natale con l'altro (dalle ore 11.00 e fino alle ore 20.30). L'anno successivo verranno invertiti i periodi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore.
Sin da ora le parti concordano che per l'anno 2025 i minori trascorreranno la sera della
Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre. Nello stesso modo sarà disciplinata la festività del Capodanno: un anno i minori trascorreranno la sera del 31 dicembre presso un genitore (dalle ore 18.00 del 31 e fino alle ore 11.00 del giorno successivo), ed il giorno del 1° gennaio con l'altro (dalle ore
11.00 e fino alle ore 20.30), l'anno seguente si invertirà il periodo di permanenza presso
l'uno e l'altro genitore.
Sin da ora le parti concordano che per l'anno 2025 i minori trascorreranno la sera del
Capodanno con la madre e il giorno del 1° gennaio con il padre.
In ogni caso il padre avrà facoltà di avere con sé i figli, durante le vacanze di Natale, anche per più giorni consecutivi, ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, tanto a decorrere dall'anno 2026 (senza pernottamento per il minore sino al compimento dei suoi tre anni). Per_2
e) Per le vacanze pasquali ad anni alterni, saranno con il padre dal Sabato Santo al martedì successivo (senza pernottamento per il minore sino al compimento dei suoi Per_2 tre anni). Per il 2026 i minori saranno con la madre.
f) Nel periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, da suddividersi Per_1 anche in due periodi, in considerazione delle ferie delle quali il padre potrà godere, nel mese di luglio e/o agosto - da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, improntando tale organizzazione al principio dell'alternanza; ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro la località in cui condurrà i minori per il periodo di vacanza, fornendo
i recapiti telefonici all'uopo necessari per poterlo contattare.
Al compimento dei tre anni di età del minore il regime delle vacanze estive sarà lo Per_2 stesso di quello prescelto per la LA . Per_1
g) Le restanti festività presenti in calendario saranno trascorse dai minori con il padre e la madre seguendo il principio dell'alternanza;
h) i genitori si impegnano affinché il giorno del compleanno e dell'onomastico di Per_1
e vengano trascorsi dai piccoli alla presenza di entrambi, in deroga a quanto Per_2 stabilito nel calendario. Laddove ciò non risulti possibile, i minori trascorreranno la giornata con la madre o con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza.
i) i minori e trascorreranno altresì con il padre la “festa del papà”, il suo Per_1 Per_2 onomastico e il suo compleanno e con la madre la “festa della mamma” e il di lei onomastico e compleanno, il tutto in deroga a quanto stabilito nel calendario sopraindicato.” In merito all'assegno di mantenimento il Tribunale prende atto che il sig. si obbliga Pt_2
a corrispondere alla sig.ra complessivi euro 1300,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e ( euro 650,00 per ogni figlio) Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT
e spese straordinarie al 70%.
Il Tribunale prende atto che i coniugi concordano che la figlia , solo per l'anno Per_1
2025-2026 continui a frequentare l'istituto privato la “Pantera Rosa” sito in Nola, suddividendo la retta annuale di 3500,00 euro nella misura del 30% per la madre e 70% per il padre e che la spesa della scuola per relativamente all'anno scolastico 2025-2026 Per_2 venga ripartita al 50% tra i genitori.
Questo Tribunale prende altresì atto che il sig. rinuncia in favore della sig.ra Pt_2
alla quota di sua spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps e che i coniugi Parte_1 si dichiarano economicamente autosufficienti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , sentito il PM, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
SU (NA) il 11.7.1989 e nato ad [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cerreto TA (BN) il 15.6.2019 (atto n.6, parte
II, serie A, anno 2019);
- Dispone l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la madre e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
- Assegna la casa coniugale sita in Marigliano al Corso Umberto I n.188 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
- Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di euro 1300,00 mensili (euro Per_1 Per_2
650,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile, oltre alla rivalutazione annuale istat e al
70% delle spese straordinarie come indicato dalle parti nel citato accordo;
- Prende atto delle intese raggiunte dalle parti e trasfuse nell'accordo;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile)
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/03/2025 al n. 1542 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
SU (NA) il 11/07/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ziello
Giovanna, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
e da
(C.F.: ) nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
06/01/1988, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Chef Maria Giuseppina
e Scotti Simona, dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da note scritte versate in atti telematicamente. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27.3.2025 parte ricorrente sig.ra premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con il sig. in data 15.06.2019, che da predetta Parte_2 unione nascevano due figli, il 22.10.2020 e il 6.3.2024, assumeva che detta Per_1 Per_2 unione era fallita a causa delle condotte infedeli del resistente: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali ed in particolare affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata presso la madre, attribuzione del diritto di uso Per_1 Per_2 ed abitazione della casa coniugale in favore della ricorrente, nonché determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del resistente nella misura di complessivi euro 1500,00 mensili con contribuzione al 70% delle spese straordinarie, nonché contributo al mantenimento della ricorrente di euro 500,00 mensili a carico del resistente.
In data 24.7.2025 si costituiva parte resistente, sig. , il quale asseriva di Parte_2 aver raggiunto un'intesa con la ricorrente in merito alle condizioni accessorie della separazione;
orbene, in data 25.7.2025 le parti allegavano telematicamente l'apposito accordo.
Il Presidente relatore, dunque, esaminata la istanza svolta congiuntamente dalle parti, disponeva che la già calendarizzata udienza del 29.9.2025 venisse trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc concessi i termini di legge per il deposito delle note;
pervenute le note di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il venir meno dell'affectio coniugalis, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo sottoscritto e trasfuso in atti in data 25.7.2025. Preliminarmente il Tribunale prende atto, in virtù dell'accordo concluso tra le parti, che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione di addebito formulata nell'atto introduttivo. Parte_1
In particolare, riguardo ai figli minori e , i coniugi concordano per l'affido Per_1 Per_2 condiviso in piena attuazione del principio di bigenitorialità proprio del nostro ordinamento giuridico, con residenza privilegiata presso la madre in Marigliano al Corso Umberto I
n.188, ossia la casa familiare, concordemente assegnata alla sig.ra , e diritto di Parte_1 visita paterno così come riportato nell'accordo statuito dalle parti, ovvero: “ in riferimento al diritto di visita del padre si rende necessario disciplinare distintamente quello da esercitare in favore della figlia e quello in favore del secondogenito tenuto Per_1 Per_2 conto della tenera età della stesso (attualmente 1 anno e 3 mesi) e pertanto secondo il seguente calendario:
a) il martedì e giovedì di ciascuna settimana il padre terrà con sé la figlia dalle Per_1 ore 16:00 con prelevamento presso l'istituto scolastico sito in Nola o in alternativa presso la casa familiare e riaccompagnamento alle ore 20:30 presso la casa familiare;
b) un week end a settimane alternate dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore
20:30 con relativo pernottamento;
Sino al compimento di tre anni di età il padre terrà con sé il minore : Per_2
c) il martedì e il giovedì di ciascuna settima dalle ore 16:00 alle ore 20:30, compatibilmente con i turni lavorativi, con prelevamento dall'abitazione familiare in uno alla piccola . Nonché nei fine settimana in cui avrà con sé la figlia , il Per_1 Per_1 sabato dalle ore 10.00 alle 20.00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,30, ad eccezione delle occasioni nelle quali si tratterrà fuori sede con la figlia . Per_1
Al compimento dei tre anni di età del minore , il regime dei pernottamenti sarò lo Per_2 stesso di quello prescelto per la LA . Per_1
Sin da ora il padre si obbliga a dotarsi di adeguati sediolini per il trasporto in auto dei minori.
d) durante le festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, e più precisamente: un anno e trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore Per_1 Per_2
(dalle ore 18.00 del 24 dicembre e fino alle ore 11.00 del giorno successivo) ed il giorno di Natale con l'altro (dalle ore 11.00 e fino alle ore 20.30). L'anno successivo verranno invertiti i periodi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore.
Sin da ora le parti concordano che per l'anno 2025 i minori trascorreranno la sera della
Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre. Nello stesso modo sarà disciplinata la festività del Capodanno: un anno i minori trascorreranno la sera del 31 dicembre presso un genitore (dalle ore 18.00 del 31 e fino alle ore 11.00 del giorno successivo), ed il giorno del 1° gennaio con l'altro (dalle ore
11.00 e fino alle ore 20.30), l'anno seguente si invertirà il periodo di permanenza presso
l'uno e l'altro genitore.
Sin da ora le parti concordano che per l'anno 2025 i minori trascorreranno la sera del
Capodanno con la madre e il giorno del 1° gennaio con il padre.
In ogni caso il padre avrà facoltà di avere con sé i figli, durante le vacanze di Natale, anche per più giorni consecutivi, ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, tanto a decorrere dall'anno 2026 (senza pernottamento per il minore sino al compimento dei suoi tre anni). Per_2
e) Per le vacanze pasquali ad anni alterni, saranno con il padre dal Sabato Santo al martedì successivo (senza pernottamento per il minore sino al compimento dei suoi Per_2 tre anni). Per il 2026 i minori saranno con la madre.
f) Nel periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni, da suddividersi Per_1 anche in due periodi, in considerazione delle ferie delle quali il padre potrà godere, nel mese di luglio e/o agosto - da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, improntando tale organizzazione al principio dell'alternanza; ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro la località in cui condurrà i minori per il periodo di vacanza, fornendo
i recapiti telefonici all'uopo necessari per poterlo contattare.
Al compimento dei tre anni di età del minore il regime delle vacanze estive sarà lo Per_2 stesso di quello prescelto per la LA . Per_1
g) Le restanti festività presenti in calendario saranno trascorse dai minori con il padre e la madre seguendo il principio dell'alternanza;
h) i genitori si impegnano affinché il giorno del compleanno e dell'onomastico di Per_1
e vengano trascorsi dai piccoli alla presenza di entrambi, in deroga a quanto Per_2 stabilito nel calendario. Laddove ciò non risulti possibile, i minori trascorreranno la giornata con la madre o con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza.
i) i minori e trascorreranno altresì con il padre la “festa del papà”, il suo Per_1 Per_2 onomastico e il suo compleanno e con la madre la “festa della mamma” e il di lei onomastico e compleanno, il tutto in deroga a quanto stabilito nel calendario sopraindicato.” In merito all'assegno di mantenimento il Tribunale prende atto che il sig. si obbliga Pt_2
a corrispondere alla sig.ra complessivi euro 1300,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e ( euro 650,00 per ogni figlio) Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT
e spese straordinarie al 70%.
Il Tribunale prende atto che i coniugi concordano che la figlia , solo per l'anno Per_1
2025-2026 continui a frequentare l'istituto privato la “Pantera Rosa” sito in Nola, suddividendo la retta annuale di 3500,00 euro nella misura del 30% per la madre e 70% per il padre e che la spesa della scuola per relativamente all'anno scolastico 2025-2026 Per_2 venga ripartita al 50% tra i genitori.
Questo Tribunale prende altresì atto che il sig. rinuncia in favore della sig.ra Pt_2
alla quota di sua spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps e che i coniugi Parte_1 si dichiarano economicamente autosufficienti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , sentito il PM, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
SU (NA) il 11.7.1989 e nato ad [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cerreto TA (BN) il 15.6.2019 (atto n.6, parte
II, serie A, anno 2019);
- Dispone l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la madre e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
- Assegna la casa coniugale sita in Marigliano al Corso Umberto I n.188 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
- Dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di euro 1300,00 mensili (euro Per_1 Per_2
650,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile, oltre alla rivalutazione annuale istat e al
70% delle spese straordinarie come indicato dalle parti nel citato accordo;
- Prende atto delle intese raggiunte dalle parti e trasfuse nell'accordo;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile)
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca