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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2382/2019 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Alessandra Di Fazio, giusta procura in atti;
attori contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Corrado Politi, giusta procura in atti;
convenuta nonché contro
(C.F. ) in proprio ed in qualità Controparte_2 C.F._4
di curatore del patrimonio del padre ( ) dichiarato assente con sentenza n. Persona_1
4/2007 del Tribunale di Reggio Calabria, residente in via Dei Pini snc, in Sala di
Mosorrofa di Reggio Calabria;
pagina 1 di 9 (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._5
via Nicolò in Sala di Mosorrofa in Reggio Calabria;
convenuti contumaci
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di , Controparte_2
e gli attori esponevano: Controparte_1 Controparte_3
- di aver acquistato in data 26/11/2007 con atto pubblico per rogito rogato dal
Notaio dott.ssa un'area di terreno complessiva di 16.600 mq dai Persona_2
coniugi e identificata catastalmente al Fg. Controparte_4 Controparte_5
19, Part.lle 607-616-617-635-638-647- 648-650-761-770 del Comune di Reggio
Calabria;
- che, in data 15/02/1999, avevano già acquistato dal Sig. Persona_3
con atto pubblico per rogito un'area di terreno identificata catastalmente al Fg. 19,
Part.lle 643 e 645 del Comune di Reggio Calabria;
- di essere divenuti, successivamente, in data 14/04/2008 con atto pubblico per rogito rogato dal suddetto Notaio, unici proprietari dell'area di terreno oggetto di causa identificata catastalmente al Fg. 19 Part.lle 616-635- 638-650-788-789-790 del comune di Reggio Calabria Sez. B/Cataforio;
- che gli atti notarili del 1999, 2007 e 2008 riportano la compravendita comprensiva di “ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente”;
- che “a far data dal mese di febbraio 2018, inspiegabilmente, nell'intersezione tra il terreno dei sigg.ri e e quello del sig. Controparte_2 Controparte_1 [...]
rispettivamente in corrispondenza della particella n. 637 (di Controparte_3
proprietà ), 633 e 639 (del sig. ) del Foglio di Mappa 19 del Comune di CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 Reggio Calabria Sez. Cataforio, è stato apposto uno sbarramento, sul lato sud (strada
Riparo Cannavò)”;
- che nel mese di luglio dello stesso anno, un ulteriore sbarramento all'accesso al fondo di loro proprietà era stato posto sul lato nord, sul terreno dei sig.ri , in CP_2
corrispondenza delle particelle n. 636 e 677 del Foglio di Mappa 19 del Comune di
Reggio Calabria. Sez. Cataforio;
- che le part.lle 790, 638 e 635 del Fg. 19 non sono praticabili dagli accessi Nord-
Ovest e Sud-Ovest per le suindicate barriere costituite da catene metalliche e,
pertanto, non sono realizzabili le consuetudinarie operazioni colturali dei fondi;
- che tali sbarramenti non sono mai esistiti e che fino al 1999 i fondi appartenevano ad un unico proprietario ( ); Persona_3
- che vani sono stati i tentativi di ottenere bonariamente il ripristino delle loro facoltà e diritti sui fondi, non avendo sortito effetto alcuno il tentativo di mediazione.
Tanto premesso, gli attori domandavano: “1) accertare e dichiarare che in forza dei predetti atti e titoli, così come esposti ed allegati, gli odierni attori hanno il diritto
di ottenere il libero esercizio delle due servitù di passaggio per come riconosciute negli atti notarili indicati in narrativa e per l'effetto condannare i convenuti a porre in essere ogni opera, condotta o attività necessaria e strumentale alla reintegrazione degli odierni attori nel proprio legittimo diritto, consentendo agli stessi il libero
esercizio delle servitù di passaggio e rimuovendo ogni opera, condotta o attività
posta in essere al fine di impedire il suddetto diritto;
2) per l'effetto, condannare i convenuti a porre in essere ogni opera, condotta e attività necessaria e strumentale alla reintegrazione in favore degli odierni attori nel proprio diritto, consentendo il libero esercizio delle due servitù di passaggio in favore
dei coniugi ossia una sul lato nord (in prossimità di un tornante Parte_3
della strada Riparo Vecchio di Cannavo), in corrispondenza della particella n. 637
pagina 3 di 9 (di proprietà ) e 633 e 639 (del sig. ) del Foglio di Mappa 19 del CP_2 CP_3
Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio, ed un secondo posto sul lato sud-ovest
(accesso dalla strada provinciale Sala di Mosorrofa attraverso una stradina
comunale) in prossimità della particella n. 636 e 677 del Foglio di Mappa 19 del
Comune di Reggio Calabria. , che inibiscono l'accesso al fondo degli CP_6
odierni attori, e precipuamente alle particelle n. 790, 635 e 638 del Foglio di Mappa
19 del Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio;
3) condannare i convenuti al ripristino delle modalità di utilizzo del fondo
servente, mediante la rimozione delle due recinzioni metalliche che inibiscono
l'accesso dei sig.ri alle particelle n. 637, 633, 639, 636 e 677 di Parte_3
proprietà dei sig.ri e , attraverso le quali si accede alle particelle n. CP_2 CP_3
790, 635 e 638 del Foglio di Mappa 19 del Comune di Reggio Calabria, Sez.
Cataforio, di loro proprietà”
In data 25 febbraio 2020 si costituiva deducendo che i germani Controparte_1
non hanno mai contestato, né limitato i diritti degli attori e che le condotte di CP_2
limitazione delle servitù non erano a lei ascrivibili;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Restavano contumaci e . Controparte_3 Controparte_2
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale;
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal Dottore Parte_4
All'udienza del 5 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
2. Deve, preliminarmente, darsi atto che sono state rimosse le opere ostacolanti l'esercizio delle servitù di passaggio a tutela delle quali gli attori hanno agito in giudizio, così che è venuto meno il loro interesse ad una pronuncia sulle domande proposte (cfr. precisazione delle conclusioni contenute nel processo verbale dell'udienza del 5.05.2025).
pagina 4 di 9 Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che sono presenti tracce di servitù consolidate nel tempo lungo gli accessi descritti dagli attori.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che:
- l'accesso Nord Ovest, identificato nelle riproduzioni fotografiche incluse nell'elaborato peritale “è costituito da una strada sterrata acclive che permette
l'accesso alle Part.lle 616 – 650 - 789, irraggiungibili ai fini di effettuare le operazioni colturali dagli altri due accessi Sud Ovest e Sud Est. Per dettagliare meglio, quanto asserito, si riporta il percorso d'accesso alle particelle in blu, corredato da rilievi fotografici eseguiti in fase di sopralluogo, i cui punti di ripresa vengono riportati anche su mappa con numero in rosso con verso di acquisizione”;
- gli accessi Sud Ovest e Sud Est, identificati nelle riproduzioni fotografiche incluse nell'elaborato peritale “sono costituiti da strade sterrate acclivi e permettono di fruire delle stesse Part.lle, ovvero n. 638 – 635 – 788 – 789 irraggiungibili ai fini di effettuare le operazioni colturali dall'accesso Nord Ovest. Per dettagliare meglio, quanto asserito, si riporta il percorso d'accesso alle particelle in blu, corredato da rilievi fotografici eseguiti in fase di sopralluogo, i cui punti di ripresa vengono riportati anche su mappa con numero in rosso con verso di acquisizione”;
- l'accesso NORD OVEST “è caratterizzato dalla presenza di una catena metallica ossidata adagiata al suolo al momento del sopralluogo e
contemporaneamente agganciata da un lato ad un muretto di sostegno presente a
bordo strada (Strada Riparo Vecchio) e dal lato opposto ad un montante in calcestruzzo infisso al suolo inclinato”;
- l'accesso SUD OVEST “è caratterizzato dalla presenza da una sbarra metallica del tipo ponteggio di impalcatura edile ossidata infissa al suolo su un lato e da una rete metallica sul lato opposto, molto ossidata e presumibilmente in disuso”.
Il consulente tecnico d'ufficio conclude che “sono presenti degli ostacoli non attivi all'esercizio di servitù di passaggio al momento dei sopralluoghi”.
pagina 5 di 9 Nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio nessuna delle parti ha presentato osservazioni.
Gli impedimenti all'esercizio delle servitù di passaggio già lamentati nei carteggi stragiudiziali, meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio e rappresentati nei rilievi fotografici acclusi alla consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. P.J. Per_4
sono stati, dunque, rimossi, verosimilmente, successivamente
[...] all'instaurazione del giudizio.
L'avvenuta rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio delle servitù costituisce un fatto che elimina la ragione del contendere delle parti in ordine alle richieste avanzate da parte attrice, facendo venir meno l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e può essere dichiarata d'ufficio dal giudice ogniqualvolta – nel corso del giudizio – sopraggiunga una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13217 del
28/05/2013).
Ciò posto, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, il
Giudice deve pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Detto principio impone una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza delle originarie allegazioni o su apposita indagine sommaria.
pagina 6 di 9 3. In forza di un'indagine sommaria basata sulla consulenza tecnica d'ufficio e sugli indizi ricavabili dalla consulenza di parte, la domanda volta alla condanna dei convenuti alla reintegrazione nella servitù di passaggio esercitata dal lato nord “(in prossimità di un tornante della strada Riparo Vecchio di Cannavo), in
corrispondenza della particella n. 637 (di proprietà ) e 633 e 639 (del sig. CP_2
) del Foglio di Mappa 19 del Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio” CP_3
non avrebbe potuto trovare accoglimento posto che non emerge con chiarezza, dalle risultanze processuali, su quale bene è collocato l'impedimento e, cioè, se sul fondo di proprietà o sul fondo di proprietà oppure su porzioni di entrambi. Per CP_3 CP_2 di più i rilievi fotografici contenuti nella consulenza di parte descrivono un “Ingresso
Nord, attraverso proprietà sbarrato dalla catena metallica” (v. figure 7, 8, 9 e Pt_5
10 della consulenza di parte e relative didascalie). Il percorso della servitù di passaggio parrebbe, dunque, intersecare proprietà di terzi e, pertanto, non vi è
certezza né circa il fondo su cui insisteva la catena metallica o altro impedimento, né sul soggetto che aveva la disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui avrebbe inciso l'attività ripristinatoria richiesta.
Aveva, invece, ragionevoli probabilità di trovare accoglimento, nei confronti degli eredi di (dante causa di e , la Persona_1 Parte_6 Parte_7 domanda volta alla condanna degli stessi all'eliminazione delle opere impeditive dell'accesso esercitato dagli attori dal lato sud-ovest poiché esso ricade solo su particelle intestate a (v. descrizione contenuta a pag. 12 della Persona_1
consulenza di parte e fotografie numeri 5 e 6) e, dunque, in tal caso, gli eredi dell'intestatario catastale sono i soggetti che, quantomeno, hanno la disponibilità "in iure" del bene oggetto della originariamente chiesta attività ripristinatoria.
Non vi è dubbio che nella confessoria servitutis legittimato, dal lato passivo, sia in primo luogo colui che ha un rapporto attuale con il fondo servente.
Ad escludere la fondatezza dell'azione esercitata (nella parte relativa all'accesso in esame, lato sud) non è sufficiente dedurre la propria estraneità rispetto all'attività
pagina 7 di 9 materiale esercitata sul fondo servente, se non si offrono elementi per mettere in discussione la disponibilità materiale del predetto fondo o, per ricavarne, la sua accessibilità da parte di terzi.
Occorre ancora considerare che la convenuta costituitasi in giudizio non ha contestato, specificatamente, di essere proprietaria pro quota dei fondi serventi, né le descrizioni degli impedimenti o ostacoli frapposti all'esercizio della servitù riportate nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'arch. , in cui è Persona_5 graficamente descritto il c.d. “accesso lato sud” come attraversante le particelle 636,
641 e 677, tutte intestate a (dante causa di e Persona_1 Controparte_2 [...]
. CP_1
In conclusione e venendo alla regolamentazione delle spese di lite, considerato che la prospettazione offerta nell'atto introduttivo avrebbe trovato solo parziale accoglimento, le spese di lite si compensano per la metà e, per la parte non compensata, si pongono a carico dei virtualmente soccombenti eredi di;
Persona_1
tali spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato del procedimento (come pari ad € 1.068,50), in applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55 del 10 marzo 2014.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di CTU restano, per metà
a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei convenuti e Controparte_2
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 8 di 9 b) compensa per la metà le spese di lite e condanna i convenuti Controparte_2
e in solido, alla rifusione della restante parte che, in tale ridotta Controparte_1 misura, si liquida in complessive € 365,00, di cui € 35,00 per spese vive ed € 330,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a.
e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ne ha fatto espressa richiesta;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto emesso in corso di causa, per metà a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2382/2019 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Alessandra Di Fazio, giusta procura in atti;
attori contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Corrado Politi, giusta procura in atti;
convenuta nonché contro
(C.F. ) in proprio ed in qualità Controparte_2 C.F._4
di curatore del patrimonio del padre ( ) dichiarato assente con sentenza n. Persona_1
4/2007 del Tribunale di Reggio Calabria, residente in via Dei Pini snc, in Sala di
Mosorrofa di Reggio Calabria;
pagina 1 di 9 (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._5
via Nicolò in Sala di Mosorrofa in Reggio Calabria;
convenuti contumaci
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di , Controparte_2
e gli attori esponevano: Controparte_1 Controparte_3
- di aver acquistato in data 26/11/2007 con atto pubblico per rogito rogato dal
Notaio dott.ssa un'area di terreno complessiva di 16.600 mq dai Persona_2
coniugi e identificata catastalmente al Fg. Controparte_4 Controparte_5
19, Part.lle 607-616-617-635-638-647- 648-650-761-770 del Comune di Reggio
Calabria;
- che, in data 15/02/1999, avevano già acquistato dal Sig. Persona_3
con atto pubblico per rogito un'area di terreno identificata catastalmente al Fg. 19,
Part.lle 643 e 645 del Comune di Reggio Calabria;
- di essere divenuti, successivamente, in data 14/04/2008 con atto pubblico per rogito rogato dal suddetto Notaio, unici proprietari dell'area di terreno oggetto di causa identificata catastalmente al Fg. 19 Part.lle 616-635- 638-650-788-789-790 del comune di Reggio Calabria Sez. B/Cataforio;
- che gli atti notarili del 1999, 2007 e 2008 riportano la compravendita comprensiva di “ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente”;
- che “a far data dal mese di febbraio 2018, inspiegabilmente, nell'intersezione tra il terreno dei sigg.ri e e quello del sig. Controparte_2 Controparte_1 [...]
rispettivamente in corrispondenza della particella n. 637 (di Controparte_3
proprietà ), 633 e 639 (del sig. ) del Foglio di Mappa 19 del Comune di CP_2 CP_3
pagina 2 di 9 Reggio Calabria Sez. Cataforio, è stato apposto uno sbarramento, sul lato sud (strada
Riparo Cannavò)”;
- che nel mese di luglio dello stesso anno, un ulteriore sbarramento all'accesso al fondo di loro proprietà era stato posto sul lato nord, sul terreno dei sig.ri , in CP_2
corrispondenza delle particelle n. 636 e 677 del Foglio di Mappa 19 del Comune di
Reggio Calabria. Sez. Cataforio;
- che le part.lle 790, 638 e 635 del Fg. 19 non sono praticabili dagli accessi Nord-
Ovest e Sud-Ovest per le suindicate barriere costituite da catene metalliche e,
pertanto, non sono realizzabili le consuetudinarie operazioni colturali dei fondi;
- che tali sbarramenti non sono mai esistiti e che fino al 1999 i fondi appartenevano ad un unico proprietario ( ); Persona_3
- che vani sono stati i tentativi di ottenere bonariamente il ripristino delle loro facoltà e diritti sui fondi, non avendo sortito effetto alcuno il tentativo di mediazione.
Tanto premesso, gli attori domandavano: “1) accertare e dichiarare che in forza dei predetti atti e titoli, così come esposti ed allegati, gli odierni attori hanno il diritto
di ottenere il libero esercizio delle due servitù di passaggio per come riconosciute negli atti notarili indicati in narrativa e per l'effetto condannare i convenuti a porre in essere ogni opera, condotta o attività necessaria e strumentale alla reintegrazione degli odierni attori nel proprio legittimo diritto, consentendo agli stessi il libero
esercizio delle servitù di passaggio e rimuovendo ogni opera, condotta o attività
posta in essere al fine di impedire il suddetto diritto;
2) per l'effetto, condannare i convenuti a porre in essere ogni opera, condotta e attività necessaria e strumentale alla reintegrazione in favore degli odierni attori nel proprio diritto, consentendo il libero esercizio delle due servitù di passaggio in favore
dei coniugi ossia una sul lato nord (in prossimità di un tornante Parte_3
della strada Riparo Vecchio di Cannavo), in corrispondenza della particella n. 637
pagina 3 di 9 (di proprietà ) e 633 e 639 (del sig. ) del Foglio di Mappa 19 del CP_2 CP_3
Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio, ed un secondo posto sul lato sud-ovest
(accesso dalla strada provinciale Sala di Mosorrofa attraverso una stradina
comunale) in prossimità della particella n. 636 e 677 del Foglio di Mappa 19 del
Comune di Reggio Calabria. , che inibiscono l'accesso al fondo degli CP_6
odierni attori, e precipuamente alle particelle n. 790, 635 e 638 del Foglio di Mappa
19 del Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio;
3) condannare i convenuti al ripristino delle modalità di utilizzo del fondo
servente, mediante la rimozione delle due recinzioni metalliche che inibiscono
l'accesso dei sig.ri alle particelle n. 637, 633, 639, 636 e 677 di Parte_3
proprietà dei sig.ri e , attraverso le quali si accede alle particelle n. CP_2 CP_3
790, 635 e 638 del Foglio di Mappa 19 del Comune di Reggio Calabria, Sez.
Cataforio, di loro proprietà”
In data 25 febbraio 2020 si costituiva deducendo che i germani Controparte_1
non hanno mai contestato, né limitato i diritti degli attori e che le condotte di CP_2
limitazione delle servitù non erano a lei ascrivibili;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Restavano contumaci e . Controparte_3 Controparte_2
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale;
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal Dottore Parte_4
All'udienza del 5 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
2. Deve, preliminarmente, darsi atto che sono state rimosse le opere ostacolanti l'esercizio delle servitù di passaggio a tutela delle quali gli attori hanno agito in giudizio, così che è venuto meno il loro interesse ad una pronuncia sulle domande proposte (cfr. precisazione delle conclusioni contenute nel processo verbale dell'udienza del 5.05.2025).
pagina 4 di 9 Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che sono presenti tracce di servitù consolidate nel tempo lungo gli accessi descritti dagli attori.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che:
- l'accesso Nord Ovest, identificato nelle riproduzioni fotografiche incluse nell'elaborato peritale “è costituito da una strada sterrata acclive che permette
l'accesso alle Part.lle 616 – 650 - 789, irraggiungibili ai fini di effettuare le operazioni colturali dagli altri due accessi Sud Ovest e Sud Est. Per dettagliare meglio, quanto asserito, si riporta il percorso d'accesso alle particelle in blu, corredato da rilievi fotografici eseguiti in fase di sopralluogo, i cui punti di ripresa vengono riportati anche su mappa con numero in rosso con verso di acquisizione”;
- gli accessi Sud Ovest e Sud Est, identificati nelle riproduzioni fotografiche incluse nell'elaborato peritale “sono costituiti da strade sterrate acclivi e permettono di fruire delle stesse Part.lle, ovvero n. 638 – 635 – 788 – 789 irraggiungibili ai fini di effettuare le operazioni colturali dall'accesso Nord Ovest. Per dettagliare meglio, quanto asserito, si riporta il percorso d'accesso alle particelle in blu, corredato da rilievi fotografici eseguiti in fase di sopralluogo, i cui punti di ripresa vengono riportati anche su mappa con numero in rosso con verso di acquisizione”;
- l'accesso NORD OVEST “è caratterizzato dalla presenza di una catena metallica ossidata adagiata al suolo al momento del sopralluogo e
contemporaneamente agganciata da un lato ad un muretto di sostegno presente a
bordo strada (Strada Riparo Vecchio) e dal lato opposto ad un montante in calcestruzzo infisso al suolo inclinato”;
- l'accesso SUD OVEST “è caratterizzato dalla presenza da una sbarra metallica del tipo ponteggio di impalcatura edile ossidata infissa al suolo su un lato e da una rete metallica sul lato opposto, molto ossidata e presumibilmente in disuso”.
Il consulente tecnico d'ufficio conclude che “sono presenti degli ostacoli non attivi all'esercizio di servitù di passaggio al momento dei sopralluoghi”.
pagina 5 di 9 Nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio nessuna delle parti ha presentato osservazioni.
Gli impedimenti all'esercizio delle servitù di passaggio già lamentati nei carteggi stragiudiziali, meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio e rappresentati nei rilievi fotografici acclusi alla consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. P.J. Per_4
sono stati, dunque, rimossi, verosimilmente, successivamente
[...] all'instaurazione del giudizio.
L'avvenuta rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio delle servitù costituisce un fatto che elimina la ragione del contendere delle parti in ordine alle richieste avanzate da parte attrice, facendo venir meno l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e può essere dichiarata d'ufficio dal giudice ogniqualvolta – nel corso del giudizio – sopraggiunga una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13217 del
28/05/2013).
Ciò posto, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, il
Giudice deve pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Detto principio impone una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza delle originarie allegazioni o su apposita indagine sommaria.
pagina 6 di 9 3. In forza di un'indagine sommaria basata sulla consulenza tecnica d'ufficio e sugli indizi ricavabili dalla consulenza di parte, la domanda volta alla condanna dei convenuti alla reintegrazione nella servitù di passaggio esercitata dal lato nord “(in prossimità di un tornante della strada Riparo Vecchio di Cannavo), in
corrispondenza della particella n. 637 (di proprietà ) e 633 e 639 (del sig. CP_2
) del Foglio di Mappa 19 del Comune di Reggio Calabria. Sez. Cataforio” CP_3
non avrebbe potuto trovare accoglimento posto che non emerge con chiarezza, dalle risultanze processuali, su quale bene è collocato l'impedimento e, cioè, se sul fondo di proprietà o sul fondo di proprietà oppure su porzioni di entrambi. Per CP_3 CP_2 di più i rilievi fotografici contenuti nella consulenza di parte descrivono un “Ingresso
Nord, attraverso proprietà sbarrato dalla catena metallica” (v. figure 7, 8, 9 e Pt_5
10 della consulenza di parte e relative didascalie). Il percorso della servitù di passaggio parrebbe, dunque, intersecare proprietà di terzi e, pertanto, non vi è
certezza né circa il fondo su cui insisteva la catena metallica o altro impedimento, né sul soggetto che aveva la disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui avrebbe inciso l'attività ripristinatoria richiesta.
Aveva, invece, ragionevoli probabilità di trovare accoglimento, nei confronti degli eredi di (dante causa di e , la Persona_1 Parte_6 Parte_7 domanda volta alla condanna degli stessi all'eliminazione delle opere impeditive dell'accesso esercitato dagli attori dal lato sud-ovest poiché esso ricade solo su particelle intestate a (v. descrizione contenuta a pag. 12 della Persona_1
consulenza di parte e fotografie numeri 5 e 6) e, dunque, in tal caso, gli eredi dell'intestatario catastale sono i soggetti che, quantomeno, hanno la disponibilità "in iure" del bene oggetto della originariamente chiesta attività ripristinatoria.
Non vi è dubbio che nella confessoria servitutis legittimato, dal lato passivo, sia in primo luogo colui che ha un rapporto attuale con il fondo servente.
Ad escludere la fondatezza dell'azione esercitata (nella parte relativa all'accesso in esame, lato sud) non è sufficiente dedurre la propria estraneità rispetto all'attività
pagina 7 di 9 materiale esercitata sul fondo servente, se non si offrono elementi per mettere in discussione la disponibilità materiale del predetto fondo o, per ricavarne, la sua accessibilità da parte di terzi.
Occorre ancora considerare che la convenuta costituitasi in giudizio non ha contestato, specificatamente, di essere proprietaria pro quota dei fondi serventi, né le descrizioni degli impedimenti o ostacoli frapposti all'esercizio della servitù riportate nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'arch. , in cui è Persona_5 graficamente descritto il c.d. “accesso lato sud” come attraversante le particelle 636,
641 e 677, tutte intestate a (dante causa di e Persona_1 Controparte_2 [...]
. CP_1
In conclusione e venendo alla regolamentazione delle spese di lite, considerato che la prospettazione offerta nell'atto introduttivo avrebbe trovato solo parziale accoglimento, le spese di lite si compensano per la metà e, per la parte non compensata, si pongono a carico dei virtualmente soccombenti eredi di;
Persona_1
tali spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato del procedimento (come pari ad € 1.068,50), in applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55 del 10 marzo 2014.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di CTU restano, per metà
a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei convenuti e Controparte_2
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 8 di 9 b) compensa per la metà le spese di lite e condanna i convenuti Controparte_2
e in solido, alla rifusione della restante parte che, in tale ridotta Controparte_1 misura, si liquida in complessive € 365,00, di cui € 35,00 per spese vive ed € 330,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a.
e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ne ha fatto espressa richiesta;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto emesso in corso di causa, per metà a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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